CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 35693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34229/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 1039/2018 depositata il 16/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], agente di calciatori professionisti, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Rimini l’avviso di accertamento, ai fini Irpef, Irap, Iva, relativo al periodo di imposta 2005, fondato su metodo analitico induttivo (art. 39, primo comma, lett. d ), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), che recuperava a tassazione un maggiore reddito non dichiarato di euro 243.408,15, e applicava le relative sanzioni; 2. la C.T.P. rigettò il ricorso, con sentenza n. 136/2012 che è stata parzialmente riformata Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Emilia-Romagna che, con sentenza n. 1542/2017, decidendo sull’appello del contribuente, ha ridotto ad euro 131.558 la pretesa impositiva, per Irpef (oltre Iva e sanzioni), ed ha annullato l’avviso in relazione all’Irap; 3. avverso la sentenza di appello, oltre a proporre ricorso per cassazione (causa avente R.G. n. 29962/2017, trattata da questa Corte nell’odierna adunanza camerale), per quanto adesso rileva, il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, con tre motivi; 4. la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione in quanto la decisione revocanda, che ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di appello del contribuente, non ha errato nella percezione della realtà oggettiva, e piuttosto - beninteso, secondo la prospettazione del ricorrente –ha commesso un errore di valutazione della documentazione allegata dall’appellante a sostegno dei motivi di gravame; 5. il contribuente ricorre, con sei motivi, per la cassazione della decisione di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza viziata da error in procedendo in violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al primo motivo di ricorso per revocazione.»], il ricorrente deduce la nullità della sentenza che dichiara inammissibile il primo motivo di revocazione per il fatto che, secondo la C.T.R., non integrerebbe un vizio revocatorio, ma piuttosto un errore di valutazione del materiale probatorio, la declaratoria, nella sentenza revocanda, di inammissibilità del primo motivo di appello, fondata sul fatto che l’appellante avrebbe «omesso di illustrare o comunque di riproporre, nel corpo dell’atto di appello, cifre ed importi dei singoli cespiti, richiami puntuali agli effettivi compensi percepiti dal contribuente e dalla società per ciascun calciatore». Per il ricorrente, invece, dall’appello risultava con chiarezza che tali cifre, per ciascuno giocatore, con riferimento allo stesso CarloConti e alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], erano state riportate pure in sede di appello, anche mediante la produzione della dichiarazione dei redditi della società; 2. con il secondo motivo [«2. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (motivazione apparente) e conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 in relazione al primo motivo del ricorso per revocazione.»], si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione senza illustrare la propria ratio decidendi; 3. con il terzo motivo [«3. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza viziata da error in procedendo in violazione dell’art.395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al secondo motivo di ricorso per revocazione.»], si deduce la nullità della sentenza che dichiara inammissibile il secondo motivo di revocazione, per assenza di vizio revocatorio, senza considerare che la sentenza revocanda, in sostanza, nel dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello sul presupposto della mancata contestazione, da parte del contribuente, del ragionamento del giudice di primo grado in tema di elusione fiscale, e della non ravvisata violazione del divieto di doppia imposizione, aveva trascurato che risultava per tabulas , dall’atto di appello, che il contribuente aveva contestato specificamente tali profili della decisione di primo grado; 4. con il quarto motivo [«4. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (motivazione apparente) e conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 in relazione al secondo motivo del ricorso per revocazione.»], si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di revocazione senza illustrare la propria ratio decidendi; 5. con il quinto motivo [«4. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza viziata da error in procedendo in violazione dell’art.395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al terzo motivo di ricorso per revocazione.»], si deduce la nullità della sentenza che dichiara inammissibile il terzo motivo di revocazione, per assenza di errore revocatorio, trascurando che la sentenza revocanda, in sostanza, aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello (sull’illegittimità della sentenza di primo grado per violazione del divieto di doppia imposizione), sul presupposto che il contribuente non avrebbe offerto in giudizio elementi da cui desumere il risultato complessivo netto dell’attività imprenditoriale della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., senza considerare che, al contrario, risultava per tabulas che l’appellante (già con il ricorso introduttivo del giudizio) aveva versato in atti ampia documentazione al riguardo (a cominciare dalle dichiarazioni dell’anzidetta società paterna) che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare; 6. con il sesto motivo [«6. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (motivazione apparente) e conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 in relazione al terzo motivo del ricorso per revocazione.»], si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di revocazione senza illustrare lapropria ratio decidendi; 7. il secondo, il quarto e il sesto motivo, da esaminare insieme perché afferiscono alla medesima questione di diritto, non sono fondati; 7.1. è ius receptum (cfr. Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U., 31/12/2018, n. 33679) che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»; 7.2. nel caso in esame, al contrario di quanto rappresenta il ricorrente, la Commissione regionale ha illustrato le ragioni del proprio convincimento; in particolare, ha negato l’esistenza di vizi revocatori e ha evidenziato come le censure del contribuente riguardassero semmai l’attività valutativa del materiale probatorio operata dal giudice tributario di appello; 8. il primo, il terzo e il quinto motivo, suscettibili di esame congiunto per identità della questione di diritto ad essi sottesa, sono inammissibili; 8.1. è orientamento consolidato di questa sezione tributaria (cfr. Cass. 22/10/2019, n. 26890 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata; in termini, ex multis, Cass. n. 3264/2007; Cass. n. 8180/2009; Cass. n. 9637/2013; Cass., Sez. 6-1, 26/01/2022, n. 2236) che «L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in unasvista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali»; 8.2. nella specie, la C.T.R., attenendosi a questo principio di diritto, ha negato, in sintesi, che costituiscano vizi revocatori le valutazioni compiute dal giudice di merito sulla rilevanza probatoria della documentazione offerta dal contribuente a sostegno dei motivi di gravame; 9. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 10. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp