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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 13003/2024

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ronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG20747 del 202 3 promosso da : AMORUSO Carmelo, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – perla cassazione dell’ordinanza del la Co rte dei conti, Sezione giurisdi- zionale per la Regione Siciliana, n. 49/2023, depositata il 14 marzo 2023.

R.G. 20747/2023 Cron.

Rep.

C.C. 12/03/2024 Corte dei conti -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –A fronte dell’istanza di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per attività difensiva prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di re- sponsabilità per danno erariale a caricodi quest’ultimo, la Sezione giu- risdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ordinava all’Agenzia delle entratedi procedere, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, ad un puntuale controllo della situazione red- dituale familiare dell’interessato, al fine di chiarire l’effettiva sussi- stenza dei requisiti reddituali, di cui agli artt. 76 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002,per l’ammissione al beneficio .

Acquisite le informazioni richieste, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con decreto n. 22/2022 depositato il 12 dicembre 2022, disponeva la revoca, con effetto retroattivo, dell’ammissione al gratuito patrocinio di [OSCURATO:PERSONA], che era stata disposta in via anticipata dal Presidente del Consiglio dell’o rdine degli a vvocati di Palermo con delibera in data 22 ottobre 2021.

La Sezione accertava che i redditi del nucleo familiare dichiarati dall’Amoruso nell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, relativame- nete agli anni 2020 e 2021, non corrispondevanoa quanto emerso dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate e, in particoplare, alle disponibilità finanziarie –anche singolarmente considerate – della sola coniuge dell’Amoruso, signora [OSCURATO:PERSONA], essendo queste su- periori alla soglia di euro 11.746,68.

2. -Con ordinanza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 14 marzo2023, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti , in di- versa composizione,ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ai -3 - sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dall’Amoruso, confer- mando integralmente il decreto di revoca retroattiva dell’ammissione al beneficio.

Preliminarmente, la Corte dei conti ha ritenuto sussistente la pro- pria giurisdizione a conoscere del ricorso in opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un soggetto convenuto in un giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, disposto dalla Sezione giurisdizionale della Corte per la non sussistenza dello stato di non abbienza, e ciò in applicazione del prin- cipio di effettività che si realizza anche attraverso la concentrazione davanti al giudicecontabile di ogni forma di tutela degli interessi pub- blici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

Tanto premesso, e dopo avere rilevato che alla fase di opposizione dinanzi allaSezione in composizione collegiale si applica il rito previsto per i giudizi ad istanza di parte exart. 172 e ss. del codice di giustizia contabile, la Corte dei conti, quanto al fondo dell’opposizione, ha os- servato che,sulla base della documentazione prodotta in atti dall’Am- ministrazione finanziaria, sussistono plurimi elementi , gravi, precisi e concordanti,dai quali emerge la presunzione che nelle annualità 2020 e 2021 la situazione economica effettiva del nucleo familiare di parte opponente abbia superato il vigente limite reddituale di euro 11.746,78.

In particolare, il giudice dell’opposizione ha raggiunto la presun- zione di superamento del limite reddituale vigente ratione temporis sulla base di una serie di elementi, fra cui: i versamenti, abituali e significativi, effettuati sul conto corrente della signora Vassallo nel biennio 2020 –2021, per i quali, peraltro , è stata ritenuta difetta re la prova di provenienza dai genitori dell’Amoruso a titolo di aiuto econo- -4 - mico, stante la discrasia fra la data di prelievo dal relativo libretto po- stale e quella di versamento sul conto della coniuge dell’aspirante al beneficio; l’effettuazione di numerose operazioni finanziarie ad opera della Vassallo, dipendente de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in nome e per conto di diverse imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si è inferita la perce- zione di emolumenti in nero; l’assenza di giustificazioni da parte dell’opponente delle movimentazioni dei rapporti finanziari intercor- renti con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con [OSCURATO:SOCIETA].

Tale quadro complessivo, ha affermato la Sezione giurisdizionale, dimostra che i redditidichiarati (pari a euro 6 . 412 per il 2020 e a euro 9.699,59 per il 2021) sono incongruentirispetto alle operazioni mone- tarieaccertate e giustifica l’esclusione dello stato di non abbienza che costituzionalmente fonda il diritto al patrocinio a spese dello Stato.

3. - Per la cassazione dell’ordinanza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA] pro- posto ricorso, con attonotificato il 15 ottobre 2023, sulla base di sette motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Ministero della Giustizia.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo di ricorso , viene denunciat a , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , la violazione dell’art.101 cod. proc. civ., per avere la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei contiposto a base della decisione un fatto sul quale non sarebbe stato debitamente attivato il contraddittorio.Nel ri- tenere le operazioni finanziarie svolte da [OSCURATO:PERSONA] per conto del datore di lavoro sintomatiche della corresponsione di emolumenti in -5 - nero, la Sezione giurisdizionale avrebbe rilevato d’ufficio una circo- stanza coinvolgente soggetti terzi ed eventi fino a quel momento rima- sti estranei al processo, con l’impossibilità per l’opponente di difendersi sul punto.

Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 cod. civ., difettando, a suo avviso,il requisito della gravità della pre- sunzione.

Invece, i l giudice dell’ opposizione al decreto , dal fatto noto costituito dalle operazioni allo sportello delegate alla signora Vassallo dal datore di lavoro,avrebbe illogicamente e arbitrariamente inferito il versamento,sul conto della stessa, di emol u menti in nero consequen- ziali all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., della violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 111 Cost.

Ad avviso del ricorrente, il giudice contabile, nel ritenere che gli importi prelevati dai genitori dell’Amoruso non coinci- devanocon quelli versati sul conto della coniuge dello stesso, avreb- bero onerato il ricorrente di una probatio diabolica, consistente nella dimostrazione della percezione di un preciso importo in una certa data e del contestuale versamento di esso sul relativo conto corrente.

Con il quarto motivo, avente come paradigma l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per l’omesso esame della documentazione delle entrate.Con precipuo riferimento ai versamenti effettuati dai genitori dell’Amoruso a titolo di aiuto economico, infatti,era sui versamenti sul conto Medio- lanum dettagliatamente analizzati dall’Amoruso che la Corte dei conti avrebbe dovuto fondare la motivazione in merito all’allineamento tra le date di prelievo dal libretto postale e le date di versamento, mentre -6 - non doveva farsi riferimento ad un inesistente versamento sul conto [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene che la Sezione giurisdi- zionale –nel ritenere le movimentazioni sui conti del datore di lavoro, effettuate dalla signora Vassallo in qualità di delegata, quali redditi da lavoro (in nero) –avrebbe violato l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e l’art. 115 cod. proc. civ.

Tali operazioni, infatti, non afferendo a rap- porti finanziari di titolarità della delegata, non avrebbero dovuto essere giudicate alla stregua di versamenti idonei ad accrescere il reddito del nucleo familiare.

Con il sesto motivo, si lamenta l’errata percezione materialedei do- cumenti agli atti del giudizio con riferimento ai movimenti presso [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,degli artt. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 115 cod. proc. civ.

Il giudice contabile, cioè, non si sarebbe avveduto del fatto che le operazioni mediante conto [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero meri movimenti, e non già disponibilità reddituali effettive da considerare ai fini del reddito.

Con il settimo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 115 cod. proc. civ., poiché la Sezione giurisdizionale avrebbe omesso di considerare che il reddito accertato dall’Agenzia delle entrate in capo alla Vassallo sarebbe di euro 7.282, ritenendo per l’effetto erroneamente superata la soglia reddituale di cui al testo unico delle spese di giustizia.

2. –Il ricorso è inammissibile perché nessuno dei sette motivi in cui si articola è riconducibile a quelli inerenti alla giurisdizione, per i quali soltanto, contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, può essere proposto ricorso per cassazione (artt. 111, ottavo -7 - comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia conta- bile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016).

3. –Le pronunce (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La nomofilachia esercitata dalla Corte di cassazione quale giudice del vizio di violazione di legge non si estende (al Consiglio di Stato né) alla Corte dei conti.

Difatti, i due organi della giurisdizione amministrativa e della giuri- sdizione contabile, in ragione della specificità delle relative giurisdi- zioni, si distinguono dagli altri giudici speciali.

I motivi inerenti alla giurisdizione –in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Con- siglio di Stato e della Corte dei conti –vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice am- ministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera ri- servata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia vio- lato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su mate- ria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione spe- ciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez.

Un., 4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez.

Un., 30 ottobre 2023, n. 30147).

I motivi inerenti alla giurisdizione concernono il limite esterno della giurisdizione, vale a dire la spettanza del potere decisionale. -8 - Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l’esame da parte della Corte di cassazione non si estende al con- trollo del cattivo esercizio della giurisdizione: non coinvolgendo il limite interno della giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando oin procedendo (Cass., Sez.

Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27160).

E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pie- nezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice inter- preta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto alsuo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia.

Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività proces- suale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giu- risdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile.

Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giu- dice amministrativo o del giudice contabile verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez.

Un., 14 settembre 2020, n. 19085; Cass., Sez.

Un., 13 gennaio 2023, n. 963).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottoli- neato che latesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo -9 - ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale. [OSCURATO:PERSONA] ha sottratto le pronunce (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali.

4. – Facendo applicazione di tali principi , va rilevato che non è esperibile il ricorso per cassazione nei confronti della impugnata ordi- nanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, resa sul ricorso in opposizione al decreto di revoca del patro- cinio a spese dello Stato(al quale era stato ammesso, in via provviso- ria,il convenuto nel giudizio di responsabilità per danno erariale), per denunciare, come nella specie, la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, anche processuali, e gli errori nella ricostruzione del fatto ai fini della verifica del superamento dei limiti di redditodel nucleo familiare dell’istante.

I viziipotizzati nei sette motivi di ricorso – la mancata attivazione del contraddittorio; la carenza del requisito della gravità n el ragiona- mento presuntivo desunto dalle operazioni bancarie eseguite dalla mo- glie dell’Amoruso per conto del datore di lavoro e sui conti di questo; l’aver posto a carico dell’opponente il mancato assolvimento di un im- possibile onere probatorio specifico, in violazione delle regole del giusto processo;l’omesso esame della documentazione delle entrate; l’errore commessonell’avere considerato le movimentazioni sui conti del da- tore di lavoro ai quali era delegata ad operare la moglie del ricorrente come redditi da lavoro in nero;l’errata percezione materiale dei docu- menti;l’errato calcolo, infine, delle soglie di reddito – esula no dai mo- tivi inerenti alla giurisdizione, che sono, come si è visto, le uniche cen- sure proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti. -10 - Nella sostanza – e anche nell’autoqualificazione rinvenibile nel ri- corso, che evoca la violazione e la falsa applicazione di normedi legge evizi di omesso esame e richiama il paradigma dell’art. 360, comma primo,n. 3) e n. 5 ) , cod. proc. civ. – si tratta di censur e sul concreto esercizio del potere giurisdizionale spettante alla Corte dei conti.

Le doglianze prospettate , dunque, invest ono , non i limiti esterni della potestas iudicandi del giudice contabile, ma, tutt’al più, pretesi erroresin iudicando o in procedendo, non essendo neppure prospettato eccesso o sconfinamento di giurisdizione.

5. –Il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. –Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.

7. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, che li- quida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG20747 del 202 3 promosso da : AMORUSO Carmelo, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – perla cassazione dell’ordinanza del la Co rte dei conti, Sezione giurisdi- zionale per la Regione Siciliana, n. 49/2023, depositata il 14 marzo 2023. R.G. 20747/2023 Cron. Rep. C.C. 12/03/2024 Corte dei conti -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –A fronte dell’istanza di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per attività difensiva prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di re- sponsabilità per danno erariale a caricodi quest’ultimo, la Sezione giu- risdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ordinava all’Agenzia delle entratedi procedere, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, ad un puntuale controllo della situazione red- dituale familiare dell’interessato, al fine di chiarire l’effettiva sussi- stenza dei requisiti reddituali, di cui agli artt. 76 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002,per l’ammissione al beneficio . Acquisite le informazioni richieste, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con decreto n. 22/2022 depositato il 12 dicembre 2022, disponeva la revoca, con effetto retroattivo, dell’ammissione al gratuito patrocinio di [OSCURATO:PERSONA], che era stata disposta in via anticipata dal Presidente del Consiglio dell’o rdine degli a vvocati di Palermo con delibera in data 22 ottobre 2021. La Sezione accertava che i redditi del nucleo familiare dichiarati dall’Amoruso nell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, relativame- nete agli anni 2020 e 2021, non corrispondevanoa quanto emerso dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate e, in particoplare, alle disponibilità finanziarie –anche singolarmente considerate – della sola coniuge dell’Amoruso, signora [OSCURATO:PERSONA], essendo queste su- periori alla soglia di euro 11.746,68. 2. -Con ordinanza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 14 marzo2023, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti , in di- versa composizione,ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ai -3 - sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 dall’Amoruso, confer- mando integralmente il decreto di revoca retroattiva dell’ammissione al beneficio. Preliminarmente, la Corte dei conti ha ritenuto sussistente la pro- pria giurisdizione a conoscere del ricorso in opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un soggetto convenuto in un giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, disposto dalla Sezione giurisdizionale della Corte per la non sussistenza dello stato di non abbienza, e ciò in applicazione del prin- cipio di effettività che si realizza anche attraverso la concentrazione davanti al giudicecontabile di ogni forma di tutela degli interessi pub- blici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile. Tanto premesso, e dopo avere rilevato che alla fase di opposizione dinanzi allaSezione in composizione collegiale si applica il rito previsto per i giudizi ad istanza di parte exart. 172 e ss. del codice di giustizia contabile, la Corte dei conti, quanto al fondo dell’opposizione, ha os- servato che,sulla base della documentazione prodotta in atti dall’Am- ministrazione finanziaria, sussistono plurimi elementi , gravi, precisi e concordanti,dai quali emerge la presunzione che nelle annualità 2020 e 2021 la situazione economica effettiva del nucleo familiare di parte opponente abbia superato il vigente limite reddituale di euro 11.746,78. In particolare, il giudice dell’opposizione ha raggiunto la presun- zione di superamento del limite reddituale vigente ratione temporis sulla base di una serie di elementi, fra cui: i versamenti, abituali e significativi, effettuati sul conto corrente della signora Vassallo nel biennio 2020 –2021, per i quali, peraltro , è stata ritenuta difetta re la prova di provenienza dai genitori dell’Amoruso a titolo di aiuto econo- -4 - mico, stante la discrasia fra la data di prelievo dal relativo libretto po- stale e quella di versamento sul conto della coniuge dell’aspirante al beneficio; l’effettuazione di numerose operazioni finanziarie ad opera della Vassallo, dipendente de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in nome e per conto di diverse imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si è inferita la perce- zione di emolumenti in nero; l’assenza di giustificazioni da parte dell’opponente delle movimentazioni dei rapporti finanziari intercor- renti con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con [OSCURATO:SOCIETA]. Tale quadro complessivo, ha affermato la Sezione giurisdizionale, dimostra che i redditidichiarati (pari a euro 6 . 412 per il 2020 e a euro 9.699,59 per il 2021) sono incongruentirispetto alle operazioni mone- tarieaccertate e giustifica l’esclusione dello stato di non abbienza che costituzionalmente fonda il diritto al patrocinio a spese dello Stato. 3. - Per la cassazione dell’ordinanza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA] pro- posto ricorso, con attonotificato il 15 ottobre 2023, sulla base di sette motivi. Ha resistito, con controricorso, il Ministero della Giustizia. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso , viene denunciat a , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , la violazione dell’art.101 cod. proc. civ., per avere la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei contiposto a base della decisione un fatto sul quale non sarebbe stato debitamente attivato il contraddittorio.Nel ri- tenere le operazioni finanziarie svolte da [OSCURATO:PERSONA] per conto del datore di lavoro sintomatiche della corresponsione di emolumenti in -5 - nero, la Sezione giurisdizionale avrebbe rilevato d’ufficio una circo- stanza coinvolgente soggetti terzi ed eventi fino a quel momento rima- sti estranei al processo, con l’impossibilità per l’opponente di difendersi sul punto. Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 cod. civ., difettando, a suo avviso,il requisito della gravità della pre- sunzione. Invece, i l giudice dell’ opposizione al decreto , dal fatto noto costituito dalle operazioni allo sportello delegate alla signora Vassallo dal datore di lavoro,avrebbe illogicamente e arbitrariamente inferito il versamento,sul conto della stessa, di emol u menti in nero consequen- ziali all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., della violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 111 Cost. Ad avviso del ricorrente, il giudice contabile, nel ritenere che gli importi prelevati dai genitori dell’Amoruso non coinci- devanocon quelli versati sul conto della coniuge dello stesso, avreb- bero onerato il ricorrente di una probatio diabolica, consistente nella dimostrazione della percezione di un preciso importo in una certa data e del contestuale versamento di esso sul relativo conto corrente. Con il quarto motivo, avente come paradigma l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per l’omesso esame della documentazione delle entrate.Con precipuo riferimento ai versamenti effettuati dai genitori dell’Amoruso a titolo di aiuto economico, infatti,era sui versamenti sul conto Medio- lanum dettagliatamente analizzati dall’Amoruso che la Corte dei conti avrebbe dovuto fondare la motivazione in merito all’allineamento tra le date di prelievo dal libretto postale e le date di versamento, mentre -6 - non doveva farsi riferimento ad un inesistente versamento sul conto [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene che la Sezione giurisdi- zionale –nel ritenere le movimentazioni sui conti del datore di lavoro, effettuate dalla signora Vassallo in qualità di delegata, quali redditi da lavoro (in nero) –avrebbe violato l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e l’art. 115 cod. proc. civ. Tali operazioni, infatti, non afferendo a rap- porti finanziari di titolarità della delegata, non avrebbero dovuto essere giudicate alla stregua di versamenti idonei ad accrescere il reddito del nucleo familiare. Con il sesto motivo, si lamenta l’errata percezione materialedei do- cumenti agli atti del giudizio con riferimento ai movimenti presso [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,degli artt. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 115 cod. proc. civ. Il giudice contabile, cioè, non si sarebbe avveduto del fatto che le operazioni mediante conto [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero meri movimenti, e non già disponibilità reddituali effettive da considerare ai fini del reddito. Con il settimo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 115 cod. proc. civ., poiché la Sezione giurisdizionale avrebbe omesso di considerare che il reddito accertato dall’Agenzia delle entrate in capo alla Vassallo sarebbe di euro 7.282, ritenendo per l’effetto erroneamente superata la soglia reddituale di cui al testo unico delle spese di giustizia. 2. –Il ricorso è inammissibile perché nessuno dei sette motivi in cui si articola è riconducibile a quelli inerenti alla giurisdizione, per i quali soltanto, contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, può essere proposto ricorso per cassazione (artt. 111, ottavo -7 - comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia conta- bile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016). 3. –Le pronunce (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti alla giurisdizione. La nomofilachia esercitata dalla Corte di cassazione quale giudice del vizio di violazione di legge non si estende (al Consiglio di Stato né) alla Corte dei conti. Difatti, i due organi della giurisdizione amministrativa e della giuri- sdizione contabile, in ragione della specificità delle relative giurisdi- zioni, si distinguono dagli altri giudici speciali. I motivi inerenti alla giurisdizione –in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Con- siglio di Stato e della Corte dei conti –vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice am- ministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera ri- servata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia vio- lato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su mate- ria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione spe- ciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2023, n. 30147). I motivi inerenti alla giurisdizione concernono il limite esterno della giurisdizione, vale a dire la spettanza del potere decisionale. -8 - Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l’esame da parte della Corte di cassazione non si estende al con- trollo del cattivo esercizio della giurisdizione: non coinvolgendo il limite interno della giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando oin procedendo (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27160). E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letto in chiave di lesione della pie- nezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice inter- preta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto alsuo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività proces- suale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giu- risdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giu- dice amministrativo o del giudice contabile verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2023, n. 963). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottoli- neato che latesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo -9 - ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale. [OSCURATO:PERSONA] ha sottratto le pronunce (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali. 4. – Facendo applicazione di tali principi , va rilevato che non è esperibile il ricorso per cassazione nei confronti della impugnata ordi- nanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, resa sul ricorso in opposizione al decreto di revoca del patro- cinio a spese dello Stato(al quale era stato ammesso, in via provviso- ria,il convenuto nel giudizio di responsabilità per danno erariale), per denunciare, come nella specie, la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, anche processuali, e gli errori nella ricostruzione del fatto ai fini della verifica del superamento dei limiti di redditodel nucleo familiare dell’istante. I viziipotizzati nei sette motivi di ricorso – la mancata attivazione del contraddittorio; la carenza del requisito della gravità n el ragiona- mento presuntivo desunto dalle operazioni bancarie eseguite dalla mo- glie dell’Amoruso per conto del datore di lavoro e sui conti di questo; l’aver posto a carico dell’opponente il mancato assolvimento di un im- possibile onere probatorio specifico, in violazione delle regole del giusto processo;l’omesso esame della documentazione delle entrate; l’errore commessonell’avere considerato le movimentazioni sui conti del da- tore di lavoro ai quali era delegata ad operare la moglie del ricorrente come redditi da lavoro in nero;l’errata percezione materiale dei docu- menti;l’errato calcolo, infine, delle soglie di reddito – esula no dai mo- tivi inerenti alla giurisdizione, che sono, come si è visto, le uniche cen- sure proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti. -10 - Nella sostanza – e anche nell’autoqualificazione rinvenibile nel ri- corso, che evoca la violazione e la falsa applicazione di normedi legge evizi di omesso esame e richiama il paradigma dell’art. 360, comma primo,n. 3) e n. 5 ) , cod. proc. civ. – si tratta di censur e sul concreto esercizio del potere giurisdizionale spettante alla Corte dei conti. Le doglianze prospettate , dunque, invest ono , non i limiti esterni della potestas iudicandi del giudice contabile, ma, tutt’al più, pretesi erroresin iudicando o in procedendo, non essendo neppure prospettato eccesso o sconfinamento di giurisdizione. 5. –Il ricorso è dichiarato inammissibile. 6. –Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. 7. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, che li- quida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-
Sentenza Cassazione n. 13003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris