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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 31446/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26881-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 198/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 19/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 105/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011.

Il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 11/12/2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale.

1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.

1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26881-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 198/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 19/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 105/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011. Il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 11/12/2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazio
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