CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 19540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pur formalmente lamentando un vizio di motivazione, in realtà, esso, reiterando, con doglianze in fatto, profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati dalla Corte territoriale, risulta teso a censurare una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio (in particolare delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Fogazzi), finendo con il sollecitare giudizi estranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, a tal proposito, infatti, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito che, nella sentenza qui impugnata, appare, contrariamente a quanto contestato, coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); e, invero, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al sindacato di legittimità (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, sulla inadeguatezza delle discrepanze emerse tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle rilasciate dal teste Fogazzi ad incrinare il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente fondato anche su una affidabile individuazione fotografica eseguita della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 aprile 2025 Il t C .1 nsigliere este re