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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03054/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per mancata ottemperanza all'ordine di espulsione del Questore.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico articolato motivo.

Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e r l'apparenza della mdtivazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione resa dal Giudice di pace di Mantova non è idonea a superare il vaglio di legittimità StittEnZWZR1 Questa è la motivazione del provvedimento impugnato:"Le prove sono costituite principalmente dalla deposizione dei verbalizzanti, univoche e concordanti.

Il reato è stato senza dubbio commesso dall'imputato e la pena è congrua e si discosta dal minimo edittale in considerazione della gravità del fatto" Va, quindi, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui: «in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo» (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322 - 01).

3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per mancata ottemperanza all'ordine di espulsione del Questore. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico articolato motivo. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e r l'apparenza della mdtivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione resa dal Giudice di pace di Mantova non è idonea a superare il vaglio di legittimità StittEnZWZR1 Questa è la motivazione del provvedimento impugnato:"Le prove sono costituite principalmente dalla deposizione dei verbalizzanti, univoche e concordanti. Il reato è stato senza dubbio commesso dall'imputato e la pena è congrua e si discosta dal minimo edittale in considerazione della gravità del fatto" Va, quindi, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui: «in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo» (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322 - 01). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica. C
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