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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 20753/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione del G.i.p. del Tribunale di Imperia, resa in rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarato colpevole dei reati di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di violenza privata, di del:enzione e porto di arma clandestina e di detenzione illegale di munizioni.

La pena principale irrogata - previo riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata e alle altre aggravanti contestate - era frutto del seguente calcolo: otto anni di reclusione per il più grave reato di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; aumentata di tre anni per il tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di ulteriori quattro mesi per la violenza privata, di ulteriori tre mesi per la detenzione di arma clandestina, di ulteriori sei mesi per il porto della stessa arma, di ulteriori due mesi per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen.; per un totale di dodici anni e tre mesi di reclusione, ridotti a otto anni e due mesi per il rito.

2. Ferraro ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce, in rapporto agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione, violazione di legge e vizio della motivazione.

Tali aumenti - complessivamente pari, al lordo della diminuente del rito, a quattro anni e tre mesi di reclusione - si discostavano sensibilmente dall'aumento minimo di un terzo, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., e non risultavano dal giudice di appello convenientemente giustificati.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata palesemente non presta il fianco a censure di ordine legale o motivazionale, tenuto conto del fatto che i singoli aumenti di pena sono - ciascuno, rispetto al proprio reato di riferimento - abbondantemente al di sotto della misura media edittale, irrogabile a titolo di continuazione.

Non sussisteva neppure, pertanto, un obbligo di argomentazione specifica da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo alla loro adeguatezza ai sensi dell'ari:. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361-01; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101-01).

In verità, la Corte di appello non si è limitata a un tale richiamo, né si è riferita alla sola recidivanza dell'imputato, ma ha espressamente valorizzato in sede dosimetrica la gravità delle condotte e l'intensità del dolo, rendendo una illustrazione più che congrua a cospetto del dovere giustificativo che su di essa incombeva.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la decisione del G.i.p. del Tribunale di Imperia, resa in rito abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarato colpevole dei reati di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di violenza privata, di del:enzione e porto di arma clandestina e di detenzione illegale di munizioni. La pena principale irrogata - previo riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata e alle altre aggravanti contestate - era frutto del seguente calcolo: otto anni di reclusione per il più grave reato di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; aumentata di tre anni per il tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di ulteriori quattro mesi per la violenza privata, di ulteriori tre mesi per la detenzione di arma clandestina, di ulteriori sei mesi per il porto della stessa arma, di ulteriori due mesi per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen.; per un totale di dodici anni e tre mesi di reclusione, ridotti a otto anni e due mesi per il rito. 2. Ferraro ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce, in rapporto agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione, violazione di legge e vizio della motivazione. Tali aumenti - complessivamente pari, al lordo della diminuente del rito, a quattro anni e tre mesi di reclusione - si discostavano sensibilmente dall'aumento minimo di un terzo, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., e non risultavano dal giudice di appello convenientemente giustificati. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata palesemente non presta il fianco a censure di ordine legale o motivazionale, tenuto conto del fatto che i singoli aumenti di pena sono - ciascuno, rispetto al proprio reato di riferimento - abbondantemente al di sotto della misura media edittale, irrogabile a titolo di continuazione. Non sussisteva neppure, pertanto, un obbligo di argomentazione specifica da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo alla loro adeguatezza ai sensi dell'ari:. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361-01; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv. 264101-01). In verità, la Corte di appello non si è limitata a un tale richiamo, né si è riferita alla sola recidivanza dell'imputato, ma ha espressamente valorizzato in sede dosimetrica la gravità delle condotte e l'intensità del dolo, rendendo una illustrazione più che congrua a cospetto del dovere giustificativo che su di essa incombeva. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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