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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28082/2025

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19354/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 23 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con sentenza non definitiva pubblicata il 23 febbraio 2022, Sez.

I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 la Corte di appello di Firenze, investita del gravame avverso due pronunce, una non definitiva e l’altra definitiva, rese dal Tribunale di Siena in una controversia introdotta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― controversia avente ad oggetto addebiti in conto corrente asseritamente illegittimi che sarebbero stati posti in essere in danno dell’attore ― , ha accolto, per quanto di ragione, il gravame principale della banca e respinto il gravame incidentale del correntista.

La detta Corte, in particolare, e per quanto qui rileva, ha affermato che il tasso sostitutivo da applicare al rapporto era quello di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., e non quello previsto dall’art. 5 l. n. 154 del 1992 e dall’art. 117, comma 7, t.u.b.: ha spiegato, al riguardo, che assumeva rilievo la data di conclusione del contratto, risalente all’8 settembre 1986, quindi anteriore all'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria.

La Corte territoriale ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione opposta dalla banca osservando come questa non avesse provato la natura solutoria dei versamenti operati nel corso del rapporto.

2. ― Guerrini ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi.

La banca resiste con un controricorso in cui ha svolto una impugnazione incidentale pure articolata in due motivi.

Vi è memoria della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte distrettuale «accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta per la prima volta in sede di gravame di ricalcolare le poste attive e passive del conto corrente per cui è causa relativamente alle clausole che prevedevano interessi ultralegali in base agli interessi legali al tempo vigenti seguendo il criterio posto dall’art. 1284, terzo comma, c.c.».

Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] oppone la violazione o falsa Sez.

I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 applicazione dell’art. 5 l. n. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b. per aver la Corte territoriale «indicato gli interessi legali come interessi da sostituire alle clausole contrattuali che prevedono interessi ultralegali anziché i tassi nominali minimi e massimi previsti dai buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive».

2. ― Entrambi i motivi sono inammissibili , e così il ricorso.

3. ― Il primo non si raccorda alla sentenza impugnata e la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è minato da inammissibilità (per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450).

La Corte territoriale ha riformato, per la parte che riguardava l’applicazione dei tassi sostitutivi, la sentenza di primo grado, nel senso di cui si è detto. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è pronunciato, sul punto, non già su di una domanda della banca (domanda che non è stata mai proposta), ma su di un preciso motivo di gravame, per la precisione il terzo (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).

Merita aggiungere, per completezza, come non possa sostenersi che il mezzo di censura in questione veicolasse un’eccezione non proponibile in appello.

Come è noto, in appello sono sempre proponibili le eccezioni rilevabili d’ufficio (art. 345, comma 2, c.p.c.) e tale è da considerare la deduzione svolta dalla banca, vertente su una questione di diritto che il giudice doveva comunque esaminare: infatti, nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (per tutte: Cass. 30 giugno 2015, n. 13335; Cass. 5 agosto 2013, n. Sez.

I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 18602).

4. ― Quanto al secondo motivo del ricorso principale, è da osservare che, giusta l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto ad essa devoluta in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. [OSCURATO:PERSONA], difatti, condivide appieno il principio per cui la disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. ― conforme all’art. 5 l. n. 154 del 1992 ― , che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma (Cass. 24 novembre 2022, n. 34600; Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302).

5. ― Col primo motivo del ricorso incidentale si oppone contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione con violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c..

Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione degli artt. 2946, 2934 e 2935 c.c. e violazione dell'art. 62 c.p.c..

Il ricorso incidentale è inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivo: infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 febbraio 2022, mentre l’impugnazione della banca è stata notificata il 5 ottobre dello stesso anno, oltre il termine semestrale, applicabile al giudizio, il quale è stato introdotto con citazione notificata il 16 febbraio 2011.

6. ― Le spese del giudizio fanno carico al ricorrente principale, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del Sez.

I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19354/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 23 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza non definitiva pubblicata il 23 febbraio 2022, Sez. I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 la Corte di appello di Firenze, investita del gravame avverso due pronunce, una non definitiva e l’altra definitiva, rese dal Tribunale di Siena in una controversia introdotta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― controversia avente ad oggetto addebiti in conto corrente asseritamente illegittimi che sarebbero stati posti in essere in danno dell’attore ― , ha accolto, per quanto di ragione, il gravame principale della banca e respinto il gravame incidentale del correntista. La detta Corte, in particolare, e per quanto qui rileva, ha affermato che il tasso sostitutivo da applicare al rapporto era quello di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., e non quello previsto dall’art. 5 l. n. 154 del 1992 e dall’art. 117, comma 7, t.u.b.: ha spiegato, al riguardo, che assumeva rilievo la data di conclusione del contratto, risalente all’8 settembre 1986, quindi anteriore all'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione opposta dalla banca osservando come questa non avesse provato la natura solutoria dei versamenti operati nel corso del rapporto. 2. ― Guerrini ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi. La banca resiste con un controricorso in cui ha svolto una impugnazione incidentale pure articolata in due motivi. Vi è memoria della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte distrettuale «accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta per la prima volta in sede di gravame di ricalcolare le poste attive e passive del conto corrente per cui è causa relativamente alle clausole che prevedevano interessi ultralegali in base agli interessi legali al tempo vigenti seguendo il criterio posto dall’art. 1284, terzo comma, c.c.». Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] oppone la violazione o falsa Sez. I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 applicazione dell’art. 5 l. n. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b. per aver la Corte territoriale «indicato gli interessi legali come interessi da sostituire alle clausole contrattuali che prevedono interessi ultralegali anziché i tassi nominali minimi e massimi previsti dai buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive». 2. ― Entrambi i motivi sono inammissibili , e così il ricorso. 3. ― Il primo non si raccorda alla sentenza impugnata e la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è minato da inammissibilità (per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450). La Corte territoriale ha riformato, per la parte che riguardava l’applicazione dei tassi sostitutivi, la sentenza di primo grado, nel senso di cui si è detto. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è pronunciato, sul punto, non già su di una domanda della banca (domanda che non è stata mai proposta), ma su di un preciso motivo di gravame, per la precisione il terzo (cfr. sentenza impugnata, pag. 15). Merita aggiungere, per completezza, come non possa sostenersi che il mezzo di censura in questione veicolasse un’eccezione non proponibile in appello. Come è noto, in appello sono sempre proponibili le eccezioni rilevabili d’ufficio (art. 345, comma 2, c.p.c.) e tale è da considerare la deduzione svolta dalla banca, vertente su una questione di diritto che il giudice doveva comunque esaminare: infatti, nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (per tutte: Cass. 30 giugno 2015, n. 13335; Cass. 5 agosto 2013, n. Sez. I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 18602). 4. ― Quanto al secondo motivo del ricorso principale, è da osservare che, giusta l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto ad essa devoluta in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. [OSCURATO:PERSONA], difatti, condivide appieno il principio per cui la disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. ― conforme all’art. 5 l. n. 154 del 1992 ― , che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma (Cass. 24 novembre 2022, n. 34600; Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302). 5. ― Col primo motivo del ricorso incidentale si oppone contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione con violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione degli artt. 2946, 2934 e 2935 c.c. e violazione dell'art. 62 c.p.c.. Il ricorso incidentale è inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivo: infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 febbraio 2022, mentre l’impugnazione della banca è stata notificata il 5 ottobre dello stesso anno, oltre il termine semestrale, applicabile al giudizio, il quale è stato introdotto con citazione notificata il 16 febbraio 2011. 6. ― Le spese del giudizio fanno carico al ricorrente principale, secondo la regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del Sez. I – RG 19354/2022 camera di consiglio 17.9.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 19354/2022 Numero sezionale 3032/2025 Numero di raccolta generale 28082/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. C
Sentenza Cassazione n. 28082/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris