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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe di conferma della pronuncia di responsabilità a suo carico per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

L'esponente deduce violazione degli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen.

Si duole della mancata esclusione della contestata recidiva e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche lamentando l'inadeguatezza della motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, nella pur stringata motivazione, ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dall'imputato.

Ha infatti evidenziato come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti per reati di diversa natura, commessi in epoca prossima al fatto oggetto del presente procedimento, desumendo da tali elementi un'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente ("La pluralità e la gravità dei precedenti, ancor più rilevante in relazione alla diversità dei beni giuridici protetti dalle norme violate, nonché il breve intervallo di tempo della loro consumazione, sono sicuro indice di quella particolare pericolosità che giustifica l'aumento di pena del tutto correttamente applicato dal Tribunale").

Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001) in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007).

E' quindi manifestamente priva di fondamento la critica difensiva proposta sul punto.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rimarcarsi come il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).

Nel presente caso la decisione assunta è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato, in modo congruo, come la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto siano ostative al riconoscimento del beneficio.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento dell'ammenda nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe di conferma della pronuncia di responsabilità a suo carico per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. L'esponente deduce violazione degli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen. Si duole della mancata esclusione della contestata recidiva e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche lamentando l'inadeguatezza della motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nella pur stringata motivazione, ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dall'imputato. Ha infatti evidenziato come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti per reati di diversa natura, commessi in epoca prossima al fatto oggetto del presente procedimento, desumendo da tali elementi un'accresciuta pericolosità sociale del ricorrente ("La pluralità e la gravità dei precedenti, ancor più rilevante in relazione alla diversità dei beni giuridici protetti dalle norme violate, nonché il breve intervallo di tempo della loro consumazione, sono sicuro indice di quella particolare pericolosità che giustifica l'aumento di pena del tutto correttamente applicato dal Tribunale"). Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001) in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007). E' quindi manifestamente priva di fondamento la critica difensiva proposta sul punto. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rimarcarsi come il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Nel presente caso la decisione assunta è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato, in modo congruo, come la negativa personalità dell'imputato e la gravità del fatto siano ostative al riconoscimento del beneficio. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento dell'ammenda nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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