CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 453/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 18 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 0243870586 ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove, 21 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – cartelle N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] D’AMPEZZO E DIRAMAZIONI – ROMA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 71 –controricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3065/03/19depositata in data 17 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 9 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento, unitamente a diverse cartelle di pagamento,portanti tributi attinenti a diversi periodi diimposta dal 1995 al 2010 (IRPEF, IRAP , IVA, ritenute d’acconto, imposta di registro, TARI, TARSU), oltre che per canoni TV e contributi consortiliper complessivi € 657.782,91. Il contribuente ha N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino dedotto omes sa notificazione delle cartelle e degli atti presupposti , mancata allegazione delle cartelle, mancata sottoscrizione del ruolo e prescrizione del credito, ritenendo doversi fare applicazione nella specie della prescrizione quinquennale. 2. La CTP di Roma ha parzialmente accolto il ricorso in relazione agli accertamenti ICIAP. 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 17 maggio 2019 , ha rigettato l’appello del contribuente e ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo proposto in via autonoma, previa loro riunione. Ha ritenuto il giudice di appello, quanto all’appello del contribuente, di rigettare preliminarmente la richiesta di annullamento dell’atto opposto a termini della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale domanda, presentata oltre il termine di sessanta giorni, è stata rigettata dall’Ufficio. Nel merito, il giudice di appello ha fatto applicazione della prescrizione ordinaria ai crediti sottostanti per i crediti erariali, di quella quinquennale ai tributi locali e di quella triennale per la tassa di circolazione dei veicoli, ritenendo tali termini rispettati, essendo la prescrizione stata interrotta da successivi atti di intimazione, compreso quello impugnato; ha osservato come le cartelle sottese all’avviso di intimazione impugnato fossero state notificate anche direttamente dal concessionario ex art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rigettando, pertanto, l’eccezione di prescrizione. Nell’accogliere l’appello di [OSCURATO:PERSONA] relativo agli avvisi di accertamento ICIAP, la CTR ha accertato la corretta notificazione dei relativi avvisi di accertamento. 4. Propone ri corso per cassazione il contribuente , affidato a sei motivi, cui resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] d’Ampezzo e [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. Sono rimasti intimati l’Agente della riscossione e [OSCURATO:SOCIETA]. N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2946, 2948, 2953 cod. civ., nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di prescrizione, sul presupposto dell’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale. Osserva parte ricorrente che a tutti i crediti tributari, in quanto aventi ad oggetto pretese da corrispondersi a cadenza annuale, debba essere applicata la prescrizione quinquennale, salva l’ipotesi della emissione di sentenza del giudice tributario, con applicazione della prescrizione di cui all’art.2953 cod. civ., richiamandosi sotto questo profilo a Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397. Si richiama, inoltre, all’applicazione della prescrizione quinquennale quanti alle sanzioni e agli interessi, che comporterebbe l’applicazione della prescrizione quinquennale anche ai tributi, trattandosi di accessori degli stessi.Deduce, inoltre, la mancata prova della regolare notificazione delle cartelle e degli atti successivi. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ. in relazione al medesimo profilo e alla medesima statuizione. Osserva parte ricorrente che non sarebbe stata fornita la prova della notificazione degli atti interruttivi, costituiti da diversi atti di intimazione e deduce che la notifica di tali atti di intimazione non sarebbe riconducibile alle cartelle sottostanti, mancando in essi la prova del relativo contenuto, degli atti presupposti e del nominativo del destinatarioe, quindi, essendo privi della pretesa impositiva ai fini del verificarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione. Deduce, in ogni caso, che alcune delle cartelle sottostanti non sarebbero ricollegabil i agli avvisi di pagamentomedio tempore inviati dal concessionario della riscossione. N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.139cod. proc. civ. e 2943 cod. civ., nonché della l. 20 novembre 1992, n. 890, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificate le sottostanti cartelle di pagamento. Il ricorrentededuce che le cartelle sottostanti sarebbero state notificate a mani di terzi, in relazione alle cui notificazioni non sarebbe stato rispettato l’ordine preferenziale dei destinatari, né delle opportune ricerche, né vi sarebbe la firma del destinatario come del soggetto notificatore, né vi sarebbe stato l’invio della raccomandata informativa (CAN). 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo com5ma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159, nonché della l. n. 228/2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’esistenza dei presupposti dell’istanza di annullamento ex art. 1, comma 537 e ss. l. n. 228/2012 per essere l’istanza stata depositata oltre il termine di sessanta giorni. Il ricorrente si richiama alla circolare dell’Agenzie delle Entrate del 22 ottobre 2015, n. 98/E, secondo cui le dichiarazioni presentate oltre il termine di sessanta giorni devono, comunque, essere acquisite e si sarebbe dovuto avviare il procedimento di annullamento. Deduce, pertanto, il ricorrenteche nel caso di specie si sarebbeverificato il silenzio-assenso per effetto del decorso del termine perentorio di 220 giorni senza che l’ente impositore abbia fornito risposta all’esito della suddetta istanza. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.330 cod. proc. civ. e dell’art. 170 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], senza avvedersi della nullità della notifica effettuata al ricorrente presso il suo N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino domicilio eletto. Parte ricorrente deduce di avere mutato il proprio domicilioin Roma, già in via [OSCURATO:PERSONA], 12 in [OSCURATO:PERSONA], 121, come comunicato al Consiglio dell’Ordine. Osserva il ricorrente che la notificazione presso il precedente indirizzo debba considerarsi inesistente e non sanabile e che in ogni caso la notificazione non sarebbe rinnovabile dopo la scadenza del termine ad impugnare. Deduce, in ogni caso, il ricorrente che è onere di parte verificare in sede di appello l’indirizzo del procuratore della parte appellata. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.101 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha ritenuto correttamente integrato il contraddittorio in appello nei confronti del ricorrente, circostanza che avrebbe provocato violazione del giusto processo nei suoi confronti. 2. Deve rilevarsi come non risulti agli atti il perfezionamento della notificazione all’intimato litisconsorte processuale [OSCURATO:SOCIETA]. Si omette, peraltro, di disporre la rinnovazione della notificazione nulla al suddetto litisconsorte in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass., Sez. I, 11 marzo 2020, n. 6924; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2019, n. 16141; Cass., Sez. III, 27 maggio 2019, n. 14365; Cass., Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373). 3. Il primo motivoè infondato, essendo assorbente osservare come è la stessa sentenza citata dal ricorrente(Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove non assoggettato a prescrizione breve (come nel caso dei contributi erariali), conserva il proprio termine prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308). Né può ritenersi applicabile ai tributi il regime prescrizionale delle sanzioni, assoggettate a un regime prescrizionale speciale (art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). 4. Inammissibile è, invece, la questione di mancata prova della notificazione delle cartelle e degli atti successivi, sia per difetto di specificità, sia in quanto questione non deducibile con violazione di legge, in quanto relativa a un accertamento in fatto, censurabile sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo. 5. Il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo,il ricorrente non trascrive gli atti impugnati, sia quanto alle relate di notificazione (quanto alla dedotta mancata notificazione degli atti interruttivi), sia in relazione al loro contenuto (quanto alla dedotta mancata corrispondenza e non riferibilità dell’atto interruttivo al la cartella sottostante), non mettendo questa Corte in condizione di esaminare la suddetta censura. 6. Il motivo è, in ogni caso, inammissibile (in analogia a quanto osservatosi in relazione al superiore motivo), in quanto con il vizio di violazione di legge il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento in fatto (l’intervenuta notificazione degli avvisi di pagamento ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione), così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). 7. Analogamente inammissibile è il terzo motivo, non avendo il ricorrente trascritto le relate di notificazione al fine di poter verificare le dedotte e plurime ragioni di nullità compiute dall’agente notificatore. Ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424). 8. Il quarto motivo è infondato. Dispone l’art. 1, comma 538, l. n. 228/2012 « a i fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino d)da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettu ato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore». Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di appello ha rigettato la doglianza del contribuente in quanto ha accertato che la domanda di annullamento o di sgravio proposta dal contribuente era stata rigettata e, pertanto, non vi eranoi presupposti per il verificarsi del silenzio-assenso ( « dalla documentazione in atti taledomanda risulta riscontrata e rigettata in quanto presentata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’intimazione, nessun silenzio assenso si è formato sull’anzidetta questione»verifica se inammissibile o infondato con motivo», sent. imp.). 9. Il quinto e il sesto motivo , i quali possono essere esaminati congiuntamente,sono inammissibili, in quanto della questione dedotta da parte ricorrente ( l’irregolare notificazione dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dovuto al dedotto cambio di residenza del contribuente) non vi è traccia né nella narrativa della sentenza impugnata (punto 3), né nella parte motiva. Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038). N.453/20 R.G. Est. F. D’Aquino 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore dei controricorrenti e liquidate come da dispositivo; nulla per le parti intimate non costituite e nulla per l’Agenzia delle Entrate, la quale non ha depositato difese scritte; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrent i , che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessivi € 7.000,00, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’ar