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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43273/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA(dato avviso alle par-t-Pi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato continuato di indebito utilizzo di carta di credito. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Il motivo dedotto nel presente ricorso è inammissibile perchè la diversa qualificazione giuridica della condotta imporrebbe un accertamento in fatto che non può essere operato da questa Corte di legittimità.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA(dato avviso alle par-t-Pi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato continuato di indebito utilizzo di carta di credito. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è inammissibile perchè la diversa qualificazione giuridica della condotta imporrebbe un accertamento in fatto che non può essere operato da questa Corte di legittimità. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 43273/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris