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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07052/2023

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eliberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18056/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE –R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, allaVia dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO A NTONIA M ARIOTTI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50R68 E107 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) il 28 ottobre 1950 e residente a Ravenna –frazione [OSCURATO:PERSONA] – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 65, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64S19 G479 X) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69H30 H501 S), del Foro di Roma, quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 956/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 19 marzo 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. oggetto di controversia è la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13 maggio 2006 (reg. gen. 12300 – reg. part. 2662) per la somma di 157.326,06 € (pari al doppio del credito tributario azionato) cadente sulla piena proprietà di un immobile sito nel Comune di Goro (FE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35 (nel NCEU censito al fg. 10, mapp. 703, sub. 3, cat.

A/2, vani, 16,5), che era stato conferito in fondo patrimoniale costituito il 3 ottobre 2013, con atto annotato a margine dell’atto di matrimonio in data 31 ottobre 2013; 2.la Corte di appello di Bologna con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dall’Agente della riscossione avverso la pronuncia del Tribunale di Ferrara, premettendo la propria competenza in ragione del fatto che l’opposizione in esame era da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 615 co. proc. civ. e ritenendo, nel merito, che l’ipoteca non potesse essere iscritta sul predetto bene, conferito nel fondo patrimoniale, alla luce del disposto dell’art. 170 cod. civ., in quanto i debiti tributari da garantire, generati dalla modalità adottata dalla contribuente, per la dichiarazione dei redditi e cioè dalla relativa dichiarazione congiunta, non erano stati contratti per esigenze inerenti ai bisogni della famiglia.

2. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Risco ssione proponeva ricorso per cassazione, notificandolo tramite posta elettronica certificata il 3 giugno 2019, formulando due motivi d’impugnazione; 3.[OSCURATO:PERSONA] notificava, mediante posta elettronica certificata, servizio, controricorso in data 15 luglio 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, nun. 1, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli art. 5 cod. proc. civ., 2 e 19, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il Giudice d’appello disatteso il principio secondo cui l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria deve essere coltivata dinanzi al giudice tributario, quando il credito posto a base dell’atto abbia natura tributaria; 5.con il secondo motivo di censura l’Agente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 170 cod. civ. e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, osservando che il limite preclusivo alla pignorabilità del bene conferito in fondo patrimoniale non operasse con riferimento all’iscrizione ipotecaria, stante la sua natura di misura cautelare, solo propedeutica all’esecuzione.

6. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, non senza aver prima dato conto che risulta agli atti una richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentata in data 15 gennaio 2019 e quindi prima del presente giudizio, del cui esito, tuttavia, non si ha traccia.

7. Il primo motivo di impugnazione, concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, risulta inammissibile, essendosi sulla questione formato il giudicato interno.

Va premesso, al riguardo, che la stessa ricorrente ha rappresentato di essersi costituita, sia in primo che in secondo grado, svolgendo difese, anche a fronte della tesi della contribuente circa la giurisdizione del giudice ordinario, che non hanno riguardato tale tema, che, pertanto risulta sollevato, per la prima volta, solo nella sede che occupa.

Va, allora, dato seguito al pacifico principio più volte espresso da questa Corte secondo cui «il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (da ultimo Sez.

Un., 27/04/2018, n. 10265,Cass.n.27078/2019)» (così Cass. Sez.

U. civ. 19 marzo 2020, n. 7454).

8. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato.

Anche in tal caso, si resta nel solco di principi consolidati nell’elaborazione della Corte, nel ritenere che «l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all'art.77 d.P.R. n.602 del 1973, sicché tale iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanzache il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (sentenza n.20998 del 23/08/2018; sentenza n.1652 del 29/01/2016)» (così Cass. 2019 n. 15459/2019» (così Cass., Sez.

V, 7 giugno 2019, n. 15489 e tra le tante, nello stesso senso, Cass., Sez.

VI/T., 17 dicembre 2022, n. 36712 e Cass., Sez.

VI/T, 6 dicembre 2022, n. 35836). 9.Alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va rigettato.

10. Le spese del presente grado del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

11. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P .

Q .

M . la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado del procedimento, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, in uno al rimborso forfettario dele spese generali (15%) ed accessori.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento da parte dell’Agenzia del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eliberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18056/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE –R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, allaVia dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO A NTONIA M ARIOTTI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50R68 E107 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) il 28 ottobre 1950 e residente a Ravenna –frazione [OSCURATO:PERSONA] – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 65, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64S19 G479 X) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69H30 H501 S), del Foro di Roma, quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 956/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 19 marzo 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. oggetto di controversia è la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13 maggio 2006 (reg. gen. 12300 – reg. part. 2662) per la somma di 157.326,06 € (pari al doppio del credito tributario azionato) cadente sulla piena proprietà di un immobile sito nel Comune di Goro (FE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35 (nel NCEU censito al fg. 10, mapp. 703, sub. 3, cat. A/2, vani, 16,5), che era stato conferito in fondo patrimoniale costituito il 3 ottobre 2013, con atto annotato a margine dell’atto di matrimonio in data 31 ottobre 2013; 2.la Corte di appello di Bologna con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dall’Agente della riscossione avverso la pronuncia del Tribunale di Ferrara, premettendo la propria competenza in ragione del fatto che l’opposizione in esame era da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 615 co. proc. civ. e ritenendo, nel merito, che l’ipoteca non potesse essere iscritta sul predetto bene, conferito nel fondo patrimoniale, alla luce del disposto dell’art. 170 cod. civ., in quanto i debiti tributari da garantire, generati dalla modalità adottata dalla contribuente, per la dichiarazione dei redditi e cioè dalla relativa dichiarazione congiunta, non erano stati contratti per esigenze inerenti ai bisogni della famiglia. 2. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Risco ssione proponeva ricorso per cassazione, notificandolo tramite posta elettronica certificata il 3 giugno 2019, formulando due motivi d’impugnazione; 3.[OSCURATO:PERSONA] notificava, mediante posta elettronica certificata, servizio, controricorso in data 15 luglio 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, nun. 1, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli art. 5 cod. proc. civ., 2 e 19, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il Giudice d’appello disatteso il principio secondo cui l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria deve essere coltivata dinanzi al giudice tributario, quando il credito posto a base dell’atto abbia natura tributaria; 5.con il secondo motivo di censura l’Agente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 170 cod. civ. e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, osservando che il limite preclusivo alla pignorabilità del bene conferito in fondo patrimoniale non operasse con riferimento all’iscrizione ipotecaria, stante la sua natura di misura cautelare, solo propedeutica all’esecuzione. 6. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, non senza aver prima dato conto che risulta agli atti una richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentata in data 15 gennaio 2019 e quindi prima del presente giudizio, del cui esito, tuttavia, non si ha traccia. 7. Il primo motivo di impugnazione, concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, risulta inammissibile, essendosi sulla questione formato il giudicato interno. Va premesso, al riguardo, che la stessa ricorrente ha rappresentato di essersi costituita, sia in primo che in secondo grado, svolgendo difese, anche a fronte della tesi della contribuente circa la giurisdizione del giudice ordinario, che non hanno riguardato tale tema, che, pertanto risulta sollevato, per la prima volta, solo nella sede che occupa. Va, allora, dato seguito al pacifico principio più volte espresso da questa Corte secondo cui «il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (da ultimo Sez. Un., 27/04/2018, n. 10265,Cass.n.27078/2019)» (così Cass. Sez. U. civ. 19 marzo 2020, n. 7454). 8. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato. Anche in tal caso, si resta nel solco di principi consolidati nell’elaborazione della Corte, nel ritenere che «l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all'art.77 d.P.R. n.602 del 1973, sicché tale iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanzache il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (sentenza n.20998 del 23/08/2018; sentenza n.1652 del 29/01/2016)» (così Cass. 2019 n. 15459/2019» (così Cass., Sez. V, 7 giugno 2019, n. 15489 e tra le tante, nello stesso senso, Cass., Sez. VI/T., 17 dicembre 2022, n. 36712 e Cass., Sez. VI/T, 6 dicembre 2022, n. 35836). 9.Alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va rigettato. 10. Le spese del presente grado del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. 11. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P . Q . M . la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado del procedimento, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, in uno al rimborso forfettario dele spese generali (15%) ed accessori. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento da parte dell’Agenzia del
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