CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar,ricorrente;nei confronti diAngera [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso l’ordinanza n. 510/2022, resa in data 25 gennaio 2022, ai sensi dell’art.348-bis c.p.c., dalla Corte di Appello di Roma e la sentenza n. 4572/2020pubblicata in data 2 marzo 2020 dal Tribunale di RomaNumero registro generale 10073/2022Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22410/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a – premesso di essere creditrice della somma di €.819.287,38 oltre interessi, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto correnten. 2200/511 (poi divenuto n. 500018891), nonché della somma di €. 8.604.731,19oltre interessi a titolo di saldo debitore del rapporto di conto anticipi su fatture n.61999 (poi divenuto n. 500010025), rapporti tutti intrattenuti con la società Tiberias.r.l. e garantiti da fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Annafideiussori il pagamento della somma complessiva di € 9.424.018,57, oltreinteressi e spese.In data 6 marzo 2016, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo n. 6018/2016, così come richiesto dalla ricorrente.I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevanoopposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la non debenza dellesomme oggetto del medesimo, atteso che: - la [OSCURATO:SOCIETA] aveva omesso didepositare i contratti di apertura dei conti n. 2200/51 e n. 61999 e copia integraledei relativi estratti conto, limitandosi a depositare solo un saldaconto; - la stessaBanca, pur essendo a conoscenza del progressivo deterioramento delle condizionieconomiche della debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), aveva comunqueconcesso a quest’ultima un ulteriore finanziamento, in violazione dell’art. 1956c.c.; - nel corso del rapporto, l’istituto di credito aveva applicato interessianatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto, valute, competenze,remunerazioni e costi vari non concordati e comunque non dovuti.Interveniva nel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentando che, in data 14 novembre 2018, la citataAngera [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pro soluto, unaserie di crediti tra cui quello sorto in forza dei rapporti oggetto del presentegiudizio. Precisava, in particolare, di aver acquistato il solo lato attivo già di- 2 -Numero registro generale 10073/2022Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22410/2026Data pubblicazione 30/06/2026titolarità della Banca cedente con nessuna estromissione della [OSCURATO:SOCIETA]. Insisteva,quindi, per l’accoglimento delle conclusioni svolte dalla cedente.Istruita la causa mediante consulenza tecnica, il Tribunale di Roma, consentenza n. 4572/2020 resa in data 2 marzo 2020, in parziale accoglimentodell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponentiVincenzo Marchi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamentoin favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della complessiva somma di € 6.720.443,61 dovutaquale saldo debitore del conto anticipi n. 61999 (poi divenuto n. 500010025), conintegrale compensazione tra le parti delle spese di lite.Avverso la suddetta sentenza, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e laBruxelles 83 s.r.l. proponevano appello, con il quale gli odierni ricorrentirappresentavano che in corso di causa era stato accertato, tra l’altro, il credito per€. 2.898.592,34 della titolare del conto n. 2200/51, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attualmentesottoposta alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA].; poiché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era rimasta estranea algiudizio ed ignara del credito, occorreva integrare il contraddittorio nei suoiconfronti ed in particolare nei confronti del commissario straordinario, conrimessione del giudizio in primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza n. 510/2022, resa in data 18gennaio 2022, dichiarava, ai sensi dell’art 348-bis c.p.c., inammissibile l’appello.2. — I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]propongono, quindi, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, sia avversol’ordinanza n. 510/2022 emessa dalla Corte di appello sia avverso la sentenza n.4572/2022 emessa dal Tribunale di Roma.Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e, per essa quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha depositato anchememoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]- 3 -Numero registro generale 10073/2022Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22410/2026Data pubblicazione 30/06/20261. — I motivi di ricorso proposti dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentati come segue.Il primo motivo è così rubricato: «nullità della ordinanza impugnata.Motivazione illogica. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4».Con esso, ricorrenti censurano l’ordinanza resa dalla Corte di appello nellaparte in cui ha ritenuto che gli Istituti di Credito non avessero «elementi, per veroneppure allegati, per inferire che la debitrice principale si fosse progressivamentevenuta a trovare in condizioni tali da rendere più difficile il soddisfacimento delcredito e che, ciò nonostante, la Banca – pur consapevole di ciò – avessecontinuato ad erogare credito; né tale complessiva situazione di fatto può dirsisussistere a posteriori sol perché la società debitrice è stata posta inamministrazione straordinaria». Secondo i ricorrenti, tale motivazione sarebbe incontrasto con il disposto di cui all’art. 111 Cost.e di cui agli artt. 118 delle disp.concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in quantomeramente apparente e illogica.Il secondo motivo è così titolato: «violazione e/o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 1965 [recte: 1956] e 1957 c.c.».Secondo i ricorrenti, l’ordinanza impugnata è errata nella parte in cui ilcollegio ha rigettato integralmente l’eccezione di nullità delle fideiussioni e diconseguente liberazione degli odierni ricorrenti dal proprio obbligo fideiussorioanche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazionea Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021).Il terzo motivo è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione dell’art.1241 c.c. Principio di ragionevolezza. Compensazione impropria».Secondo i ricorrenti, l’ordinanza impugnata sarebbe errata nella parte in cuiha ritenuto non sollevata l’eccezione di compensazione da parte degli opponenti.2. — Il ricorso è inammissibile.Nell’intestazione del ricorso, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la soc.[OSCURATO:SOCIETA]. assumono di voler impugnare sia la sentenza di primo gradoche l’ordinanza di inammissibilità dell’appello.Tuttavia, tutti i motivi procedono ad una critica della ordinanza di- 4 -Numero registro generale 10073/2022Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22410/2026Data pubblicazione 30/06/2026inammissibilità emessa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla Corte di appello diRoma.Come è noto, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c.è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoipropri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio,l'inosservanza degli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizioad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascendein violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspettomateriale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile (Cass. 6 novembre 2023, n. 30759; Cass. 21 agosto 2018, n.20861).Ebbene, solo il primo motivo denuncia una carenza di motivazione da partedella Corte di appello.E, tuttavia, deve escludersi che, nel caso di specie, la motivazione adottatadalla Corte territoriale sia meramente apparente, in quanto il percorsomotivazione del giudice appare pienamente illustrato nell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto: - che non fosse necessariointegrare il contraddittorio con la debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) attesal’autonomia del rapporto fiudeiussorio rispetto al rapporto principale e, quindi, lascindibilità di detti rapporti (la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo solo neiconfronti dei garanti); - che, all’esito del giudizio di primo grado, era risultato undebito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di €. 2.898.592,34: comeosservato dal primo giudice, i saldi attivi e passivi tra banca e correntista sicompensano reciprocamente, anche in presenza di conti diversi, ma lacompensazione implica pur sempre che la parte sollevi tempestivamente larelativa eccezione, cosa non avvenuta nel caso di specie (e questa motivazionesecondo la Corte di appello appare corretta non potendo il giudice rilevare d’ufficiola compensazione);- che le fideiussioni sono state rilasciate contestualmente aifinanziamenti assicurati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, quindi, dopo il 2008 non vi sia- 5 -Numero registro generale 10073/2022Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22410/2026Data pubblicazione 30/06/2026stata più erogazione di ulteriore credito; - che l’art. 1956 c.c. non può trovareapplicazione per le seguenti ragioni: - i finanziamenti sono stati contestuali alrilascio delle fideiussioni; - per le aperture di credito non vi sono elementi perinferire che la debitrice principale si fosse progressivamente venuta a trovare incondizioni tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito; i fideiussioniavevano l’obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitoreai sensi dell’art. 4 delle condizioni generali e che, comunque, per la loro posizionirispetto alla società, essi erano certamente al corrente della situazionepatrimoniale del debitore principale.Ciò posto, per il resto, il ricorso in esame reca, nella parte argomentativadei motivi, riferimento esclusivamente alla ordinanza di inammissibilità. D’altraparte, anche a voler ritenere che i vizi denunciati si riferiscano (anche) allasentenza emessa in primo grado, ciò non impedirebbe una pronuncia diinammissibilità, in quanto non potrebbe comunque evincersi dal contenuto delricorso a quali statuizioni dell’uno o dell’altro provvedimento si riferiscano i mezzidi censura articolati. Ciò detto, come questa Corte ha avuto modo di rilevare, ilricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenzadi primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c.,deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei dueprovvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deveindividuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia lacritica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorsoinidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimentoimpugnato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12440).3. — Il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, dichiaratoinammissibile con condanna di parte ricorrente alla refusione, in favore di ciascunadelle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;- 6 -Numero registro generale 10073/2022Numero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22410/2026Data pubblicazione 30/06/2026condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 18.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione della Cortedi cassazione, in data 21 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]- 7 -