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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 35076/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17164/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio legale POLITANO Associati , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2207/2016,depositata i l 30/12/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2di 3 – RG 17164/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 11) – Caponi est. - lettele conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - La società Artibel ha proposto ricorso in cassazione contro [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Paola che aveva dichiarato che (a) il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] viola le distanze legali rispetto a una particella di comproprietà dell’attuale controricorrente; (b)la Artibel aveva aggravato la predetta particella mercé un possesso corrispondente a servitù di passaggio; e, su questa base, aveva condannato la Artibel all’arretramento e alla rimessione in pristino.

Il ricorso in cassazione è affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 4. c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente disatteso il primo motivo d’appello.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 875 c.c.

Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 4. c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su un altro motivo d’appello.

Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su ulteriori censure d’appello, nonché si deduceomesso esame circa un fatto decisivo.

2. - La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 26/5/2022 con adesione della controricorrente, datata 13/6/2020.

3. -A sua volta, la controricorrente ha depositato memoria con cui chiede che questa Corte prenda atto della rinuncia e dell’accettazione. 3di 3 – RG 17164/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 11) – Caponi est. -

4. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.) , senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare unasomma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17164/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio legale POLITANO Associati , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2207/2016,depositata i l 30/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2di 3 – RG 17164/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 11) – Caponi est. - lettele conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La società Artibel ha proposto ricorso in cassazione contro [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Paola che aveva dichiarato che (a) il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] viola le distanze legali rispetto a una particella di comproprietà dell’attuale controricorrente; (b)la Artibel aveva aggravato la predetta particella mercé un possesso corrispondente a servitù di passaggio; e, su questa base, aveva condannato la Artibel all’arretramento e alla rimessione in pristino. Il ricorso in cassazione è affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 4. c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente disatteso il primo motivo d’appello. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 875 c.c. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 4. c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su un altro motivo d’appello. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su ulteriori censure d’appello, nonché si deduceomesso esame circa un fatto decisivo. 2. - La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 26/5/2022 con adesione della controricorrente, datata 13/6/2020. 3. -A sua volta, la controricorrente ha depositato memoria con cui chiede che questa Corte prenda atto della rinuncia e dell’accettazione. 3di 3 – RG 17164/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 11) – Caponi est. - 4. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.) , senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare unasomma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estint
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