CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27478/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Premuda n. 16 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: tributi doganali -avviso di rettifica avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 409/24/2019 , depositata il 14 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, e respingeva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 288/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l' intimazione di pagamento per tributi erariali e dazi 2000. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che in ordine alle pretese dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non si era verificata l'eccepita prescrizione, essendo stato il relativo termine interrotto dalla sentenza n. 36/3/07 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, riguardante altra intimazione di pagamento derivante dalla medesima cartella esattoriale oggetto di questo processo e dell'appello agenziale; che essendo detta sentenza della CTP passata in giudicato ne conseguiva un nuovo, diverso titolo fondativo della pretesa doganale (non più la cartella, ma appunto il giudicato) ed un nuovo termine prescrizionale decennale, entro il quale era stata emesso l'atto della riscossione impugnato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Resistono con controricorso unico Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate- Riscossione. Considerato che: Con il secondo motivo, da trattare prioritariamente essendo in astratto pregiudizialmente dirimente –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente). La censura è infondata. Va ribadito che«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014). La CTR pugliese ha infatti puntualmente spiegato la ragione per la quale ha accolto il gravame agenziale, con argomentazione chiara e perspicua. Con il primo motivo e con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- il ricor rente si duole, rispettivamente, della violazione/falsa applicazione degli artt. 2943, 2697, cod. civ. e vizio motivazionale, poiché la CTR ha affermato l'interruzione dell'eccepita prescrizione. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. Va ribadito che «L'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto » ( tra le molte, v. Sez. 1- , Ordinanza n. 9014 del 11/04/2018, Rv. 648256 -01). La motivazione della sentenza impugnata è sul punto decisionale de quo più che congrua, come detto, ben oltre il "minimo costituzionale". Il giudice tributario di appello infatti ha espressamente ed univocamente accertato in fatto, dunque insindacabilmente, l'effetto interruttivo di una ben individuata sentenza della CTP brindisina, in quanto avente ad oggetto lo stesso credito doganale intimato in questo processo. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricor rente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q