CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di Palermo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 83, 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. I reati erano stati contestati per aver realizzato, in qualità di committente, un manufatto abusivo di circa 90 mq sul lastitico solare di un immobile sito in Pozzuoli, in assenza dei necessari titoli abilitativi (permesso di costruire, deposito atti al Genio Civile) e in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. L'imputatoveniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8/10/2025, confermava integralmente la pronuncia di primo grado, rigettando l'impugnazione proposta dalla difesa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro distinti motivi, di seguito dettagliatamente esposti. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per totale assenza di motivazione in relazione a un punto decisivo devoluto con il gravame, ossia la documentata preesistenza del manufatto. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il motivo di gravame che evidenziava come la struttura oggetto di imputazione fosse già stata edificata nell'anno 2004. La difesa aveva prodotto in giudizio atti relativi a un sequestro del 2004, dai quali emergeva la descrizione di un'opera con caratteristiche oggettive (ubicazione, metratura, tipologia costruttiva) del tutto sovrapponibili a quella contestata. Si censura il fatto che il giudice di primo grado avesse erroneamente affermato che da tale documentazione non si evincesse "il benché minimo elemento che consenta di affermare che si trattasse delle stesse [opere] di cui qui si discute", commettendo un palese travisamento del contenuto degli atti, in quanto il verbale di sequestro in data 1/12/2004 descriveva specificamente una "sopraelevazione costituita da struttura portante [...] da travi in legno [...] di mt 10,0 x mt 10,0 x h media da mt. 3,50 a mt 2,50". A fronte di tale puntuale censura, la Corte d'appello si sarebbe limitata a un illegittimo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza fornire alcuna risposta esplicita e argomentata, realizzando così una motivazione meramente apparente su un punto logicamente e giuridicamente preliminare a ogni affermazione di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova dichiarativa in ordine alla ritenuta realizzazione "ex novo" del manufatto e all'attribuzione della qualità di committente all'imputato. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia attribuito alle dichiarazioni della teste di P.G., agente [OSCURATO:PERSONA], un contenuto probatorio che esse non possiedono. In particolare, si contesta che da tale deposizione sia emersa la prova di una realizzazione "ex novo" dell'opera, quando invece la teste si era limitata a descrivere un manufatto già esistente ("era stato realizzato un manufatto") e aveva esplicitamente escluso che al momento del sopralluogo fossero in corso lavori o vi fossero operai sul posto. 2o Si deduce, pertanto, un travisamento della prova, poiché la decisione risulta fondata su un risultato probatorio diverso da quello emergente dall'atto processuale. Il vizio logico si estenderebbe anche all'individuazione dell'imputato quale committente, desunta dalla sua mera presenza in loco e dal possesso di una procura per l'ordinaria amministrazione, elementi ritenuti neutri e non univoci. La Corte, inoltre, avrebbe omesso di valutare elementi di segno contrario, quali le segnalazioni telefoniche dei vicini che indicavano nel proprietario dell'immobile, e non nell'imputato, l'autore dell'abuso. 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere. Il ricorrente assume l'inesigibilità della condizione, non avendo la disponibilità giuridica del bene per poter procedere all'abbattimento. Si evidenzia che l'immobile è di proprietà di un terzo e che la procura in atti gli attribuisce compiti di mera "ordinaria amministrazione", incompatibili con un atto radicale e irreversibile come la demolizione. La motivazione della Corte territoriale sarebbe assertiva e fondata su un ragionamento circolare, in quanto darebbe per scontato che la qualifica di committente implichi automaticamente la disponibilità del bene, senza alcuna verifica sulla concreta possibilità, giuridica e materiale, dell'imputato di adempiere alla condizione imposta. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia il vizio di motivazione apparente e manifesta illogicità, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta che la motivazione sia fondata su formule di stile, apodittiche e sganciate da un'effettiva valutazione della personalità dell'imputato, soggetto incensurato. La Corte d'appello avrebbe negato il beneficio affermando che i fatti fossero "sintomatici di una personalità negativa ed incline al delitto", senza tuttavia indicare quali specifiche circostanze del caso concreto sorreggerebbero un giudizio così marcatamente stigmatizzante e quali parametri dell'art. 133 c.p. sarebbero stati effettivamente valorizzati in senso ostativo. Tale motivazione, meramente assertiva, non consentirebbe il controllo di legittimità sulla correttezza del ragionamento decisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso propone argomenti generici o non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa 3¦ tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato, o manifestamente infondati. 2. Venendo al primo motivo del ricorso, va, preliminarmente, ricordato che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10163 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116). Tale apparato argomentativo sarà tenuto in considerazione nel valutare le censure difensive. 2.1 II Tribunale aveva disatteso l'argomento che conduceva alla prescrizione dei reati su una duplice motivazione. Aveva, in primo luogo, ritenuto che l'ordinanza di dissequestro del 18/11/2004 non descrivesse in maniera sufficientemente compiuta le opere abusive e il luogo in cui erano state realizzate sicché non poteva ritenersi che quell'organismo edilizio corrispondesse a quello per cui si stava procedendo. Ha, quindi, sottolineato il dato, "chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica, che dà conto della presenza in loco di attrezzi e materiale da costruzione- secondo il quale alla data del 24/2/2020 i lavori erano in pieno svolgimento". A tale motivazione il gravame opponeva, da una parte, che il provvedimento di dissequestro conteneva una descrizione dell'opera abusiva e del luogo di realizzazione che permetteva di desumere che si trattava del medesimo organismo edilizio per cui si procede e, dall'altra, che "l'eventuale costruzione di opere diverse...non solo necessitasse di una diversa contestazione...ma finanche di una valutazione maggiormente approfondita ...al fine di constatare se, nello specifico, lo stesso intervento necessitasse (o meno) di autorizzazione edilizia". Le censure difensive erano, quindi, sufficientemente specifiche e valorizzavano elementi probatori effettivamente esistenti. 2.2 La sentenza di appello, come denuncia il ricorso, però non confuta gli argomenti difensivi limitandosi a richiamare, con riferimento ai motivi di gravame non specificatamente analizzati, la sentenza di primo grado. Sennonché questa Corte ha ritenuto che la motivazione "per relationenn" sia consentita al giudice di secondo grado quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Ma una siffatta situazione non è ravvisabile laddove l'appello rivolga specifichecensure alla ricostruzione della sentenza di primo grado in tema di responsabilità dell'imputato, criticandone le valutazioni probatorie in base all'esame di precisi elementi di fatto (Sez. 3, n. 1237 del 02/10/2012, Lomio, Rv. 254150; Sez. 6, n. 28710 del 17/04/2012, Romito, Rv. 253226); essendo connaturata al mezzo di impugnazione dell'appello la nuova discussione delle questioni prospettate e disattese in primo grado, nella prospettiva di una piena revisione del primo giudizio (Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508). 2.3 I rilievi difensivi contenuti nel motivo di appello, conformi a quelli riproposti con il ricorso, rispondono senz'altro, per come già evidenziato nella loro esposizione in premessa, agli indicati requisiti di specificità; e, d'altra parte, neppure nella sentenza impugnata ne veniva rilevata la genericità. Sussisteva pertanto l'obbligo, per la Corte territoriale, di valutare le deduzioni dell'appellante, obbligo che la motivazione contestata dimostra non essere stato assolto. 2.4 La lacuna argomentativa della sentenza impugnata, tuttavia, non giustifica il suo annullamento. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; più di recente Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, come nel caso di specie, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 - , n. 35949 del 20/06/2019, Liberati, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019 ) Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 17395 del 30/01/2026, Monteseno). 2.5 Nel caso in esame, la maggiore apprezzabile altezza dell'organismo edilizio oggetto del processo (da nnt. 4,00 a nnt. 2,90) rispetto a quello descritto nell'ordinanza di dissequestro allegata al ricorso ( da nnt. 3,50 a mt.2,50), e il rinvenimento, sottolineato dai giudici di merito, di oggetti chiaramente indicativi 5di un'attività edilizia in corso dimostrano che, a tutto voler concedere, il preesistente manufatto abusivo stava subendo dei lavori di ristrutturazione che ne avevano modificato la sagoma. Tanto basta per condannare il motivo in valutazione all'oblio. In tema di reati edilizi, infatti, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 - 01; Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282162 - 01). Né l'ipotesi ricostruttiva in parola comporterebbe alcuna immutazione del fatto contestato, risultando, comunque, l'attività di completamento in corso di esecuzione pur sempre finalizzata alla realizzazione del manufatto descritto in imputazione. 3. Meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate risultano le censure relative alla realizzazione "ex novo" dell'opera e all'individuazione dell'imputato quale committente. La Corte d'appello ha fondato il giudizio di colpevolezza su una valutazione complessiva e logica degli elementi indiziari, quali le dichiarazioni della teste di P.G., la presenza dell'imputato sul posto, benché altrove dimorante, i lavori in corso di svolgimento e il possesso di un'ampia procura per la gestione degli immobili. Ulteriore elemento a carico ricavabile dalla sentenza di primo grado è dato dalla nomina di custode. Sono queste le premesse dalle quali i giudici hanno desunto, senza incorrere in salti logici o manifeste incongruenze, sia che il manufatto, al momento del sopralluogo, era in corso di realizzazione sia il ruolo attivo del ricorrente. 3.1 L'affermazione difensiva secondo cui l'operante di p.g. escussa come teste non avrebbe esplicitamente parlato di lavori "ìn corso" è smentita dal verbale di stenotipia allegato al ricorso, avendo [OSCURATO:PERSONA], sì sostenuto che non vi erano operai al momento del suo accesso nel manufatto ma anche utilizzato l'espressione "stavano realizzando questo [manufatto]", chiaramente espressiva di un'attività in corso di esecuzione. Tale ultima affermazione della teste trova riscontro nella documentazione fotografica, ritenuta dai giudici di merito come rappresentativa del fatto che l'immobile, in concomitanza con l'intervento della p.g., era interessato da lavori in corso di esecuzione con motivazione, priva di profili di illogicità, tanto meno manifesti, che il ricorso ignora. 3.2 Il ricorso, ancora, si sofferma sulla portata dei poteri conferiti dalla procura rilasciata da Russolino a Palermo per sottolineare che la realizzazione del 6manufatto, in quanto eccedente la gestione ordinaria dell'immobile contemplata nell'atto negoziale, non era riferibile all'imputato. Sennonché, il potere gestorio conferito all'imputato dalla procura, che, comunque, risulta ben più ampio di quanto il ricorso lasci intendere, avendo a oggetto, come sottolineato dal Tribunale, non soltanto "l'amministrazione dei beni immobili" di Russolino ma anche atti che esorbitano dall'ordinaria amministrazione, quali l' "avvio di pratiche di sanatoria edilizia", peraltro, in relazione al manufatto in esame, non utilmente attivabili, stante il vincolo paesaggistico gravante sull'area, deve essere valutato congiuntamente ai lavori in corso di svolgimento sul lastrico solare del fabbricato, alla presenza di Palermo nei pressi del manufatto e dell'assunzione dell'incarico di custode senza frapporre ragioni ostative discendenti dai limiti discendenti dalla procura. Tali elementi, complessivamente considerati, fondano, nel ragionamento probatorio dei giudici di merito, la relazione con l'immobile che ha determinato il ruolo di committente attribuito all'imputato. 3.3 Con tale complessivo ragionamento inferenziale il ricorso non si confronta, prendendo in esame in maniera parcellizzata gli elementi di fatto valorizzati nelle sentenze in modo da recuperarne l'equivocità, dai giudici di merito superata attraverso la valutazione unitaria del compendio probatorio. Come il giudice di merito non può limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle prove, dovendo invece prima valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa per poi procedere al loro esame globale, selezionando quelli rilevanti, volto ad accertare se il fatto criminoso possa essere attribuito all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (ex plurinnis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017), il ricorrente non può, per converso, limitarsi a censurare l'intrinseca validità probante del singolo elemento istruttorio isolatamente considerato, qualora quest'ultimo sia parte di un complesso quadro accusatorio che, integralmente valutato, conduca inevitabilmente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria. 4. Le considerazioni appena esposte, rilevando che l'imputato è titolare di un potere gestori° che gli aveva consentito di edificare l'organismo edilizio in esame o, comunque, di completarlo, consentono di disattendere, stante la manifesta infondatezza, anche il terzo motivo del ricorso, volto a contestare la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo. b) 4,N5. Del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, è l'ultimo motivo del ricorso, relativo all'intervenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha richiamato esplicitamente l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e la difesa si è limitata ad una generica contestazione della decisione, senza allegare alcuna forma di irragionevolezza o la presenza di elementi invece esplicitamente allegati in senso contrario. In tal senso, occorre ricordare che si è ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente neanche il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 -01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, P.v. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). 6. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. PQM Dichia P.Q.M