CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 03846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15567/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl unip., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Capodrise (CE), ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 37, come da procura in atti; - parte ricorrente - contro Comune di Marcianise, in persona del Sindaco e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio di questi el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, come da procura in atti; - parte controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore; - parte intimata e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - parte intimata avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 416/31/13 del 10.12.2013; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 15567/2014 Numero sezionale 183/2022 Numero di raccolta generale 3846/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA] srl unip. ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella Tarsu 2011 notificatale dal Comune di Marcianise, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli uffici operativi del centro orafo sito nel Comune e gestiti nell’ambito dell’attività del [OSCURATO:PERSONA]. Mentre quest’ultimo ed [OSCURATO:PERSONA] restavano intimati, si costituiva con controricorso il Comune di Marcianise. La società ricorrente ed il Comune controricorrente depositavano il 27.2.2019 dichiarazione di rinuncia ai rispettivi atti di causa, con istanza concorde di declaratoria di estinzione del processo, stante l’avvenuta transazione della lite (nell’ambito di un più vasto contenzioso Tarsu con vari operatori economici della zona), come da scrittura 30.9.14 allegata e relativa delibera autorizzativa della GC n. 331 del 26.9.2014. Preso atto di quanto sopra, il processo va dichiarato estinto ex art.390 cod.proc.civ., con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Vista l’avvenuta rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3