CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento a carico diPino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha concluso per l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina, riformando la sentenza di condanna emessain primo grado dal Tribunale di Barcellona P.G., ha assolto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di patrocinio infedele (art. 380, cod. pen.), elevatagli perché,quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] in una controversia contro la “[OSCURATO:SOCIETA]”s.p.a. dinanzi al giudice dell’esecuzione immobiliare di quel Tribunale, dopo averripetutamente rassicurato il proprio cliente del buon esito della causa, se nedisinteressava, così da fargli subire un pignoramento immobiliare.La Corte distrettuale ha ritenuto insussistente il reato, perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonaveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] un mandato per la difesa in quella specifica proceduraesecutiva, non è mai comparso nelle relative udienze, è intervenuto solo in unmomento in cui erano scaduti i termini per proporre opposizione all’esecuzione oagli atti esecutivi ed ha sperimentato soltanto un tentativo di transazione, checomunque non ha recato nocumento a [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza d’appello, il Tribunale ha valorizzato ai fini della condannauna serie di condotte successive a quella procedura esecutiva e non ricompresenell’imputazione, riguardanti la prospettata compensazione dei ratei non pagati daSpinella con un risarcimento asseritamente dovutogli dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” in virtùdi una polizza assicurativa accessoria al finanziamento. Ma tale circostanza –osserva la Corte distrettuale – emerge solo dalle interessate affermazioni deldebitore, costituitosi parte civile, che ha prodotto a proprio sostegno due missivescambiate tra l’avvocato e la società finanziaria, entrambe, tuttavia, rivelatesifalse. Inoltre – prosegue la sentenza – non v’era alcuna ragione perché l’avvocatoformasse tale falsa documentazione, dal momento che, per allegazione dellostesso [OSCURATO:PERSONA], essi si erano accordati nel senso che il compenso per l’attivitàprofessionale sarebbe stato corrisposto solo all’esito della liquidazione delrisarcimento, in una percentuale della relativa somma.Pertanto, considerando anche la genericità e la confusione della deposizionedella parte civile, nonché la dubbia genuinità, la scarsa intelligibilità e la noncongruenza cronologica delle registrazioni delle conversazioni da essa intrattenutecon quel legale e prodotte in giudizio, la Corte d’appello ha ritenuto che non sifosse raggiunta una persuasiva prova di colpevolezza.2. Impugna tale decisione, agli effetti civili, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con attodel proprio difensore, sulla base di quattro motivi.2.1. Con il primo, premesso che – secondo quanto si rileva dall’epigrafe dellasentenza d’appello, ove non se ne fa menzione – non sarebbero state esaminatele conclusioni da essa presentate in quella sede, la parte civile denuncia vizi dimotivazione in punto di sussistenza del fatto, sostenendo che l’incaricoprofessionale per la difesa in quel procedimento fosse stato conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA].Rileva, in proposito: che questi aveva preso parte ad un’udienza ed aveva delegatopropri sostituti per altre, come riferito dal difensore della “[OSCURATO:SOCIETA]”, nonchéaveva formulato una proposta transattiva ed aveva partecipato ai sopralluoghi delperito del Tribunale sugli immobili oggetto di pignoramento; che, per ilconferimento dell’incarico professionale, non è necessaria una formale procura néla forma scritta; che, d’altra parte, per la sussistenza del reato, non è necessariolo svolgimento di attività processuale, essendo sufficiente qualsiasi infedeltà aidoveri professionali anche in ambito stragiudiziale; e che, infine, è sufficiente ildolo generico e non quello specifico di recar danno al cliente.2.2. La seconda doglianza concerne la ritenuta estraneità delle condotteriguardanti il preteso risarcimento rispetto alla procedura esecutiva ed allacontestazione.Osserva il ricorrente che l’imputazione aveva per oggetto la «controversiaintercorsa con la [OSCURATO:SOCIETA]. sfociata innanzi al giudice dell’esecuzioneimmobiliare (…) in relazione al mancato versamento delle rate del prestito», quindil’intera vicenda contenziosa e non solamente la procedura esecutiva in sensostretto, rilevando, perciò, ai fini dell’infedeltà professionale, qualsiasi condottariconducibile al dovere di assistenza del cliente ed ogni conseguenzapregiudizievole, anche in termini di perdita di chances.2.3. Il terzo motivo consiste nella violazione di legge processuale conriferimento alla non utilizzabilità delle registrazioni, operate dalla parte civile, deipropri colloqui con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello – si deduce – ha dubitato della loro genuinità, e comunquedell’individuazione dell’interlocutore nell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in modo pregiudiziale, senzaancorare tale sua valutazione a precisi dati di fatto e senza confutare con specificidati la trascrizione compiuta dal tecnico di parte secondo le regole legali; inoltre –prosegue il ricorso – tale trascrizione costituisce attività descrittiva e nonvalutativa ed è stata ritualmente acquisita solo all’esito dell’esame dibattimentaledel consulente.2.4. Da ultimo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione inrelazione danno derivato alla parte civile dalla condotta dell’avvocato, di cui sirivendica la sussistenza: sia sul piano patrimoniale, in ragione del pignoramentoda essa subìto; sia su quello morale, per la sofferenza psicologica conseguitane.3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.4. Identica conclusione ha rassegnato, con memoria scritta, la difesadell’imputato, ritenendo che il ricorso sia aspecifico e contenga censureesclusivamente di merito, volte ad una surrettizia rivalutazione della responsabilitàpenale definitivamente esclusa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dev’essere esaminata per prima la censura riguardante l’omesso esamedelle conclusioni scritte rassegnate dalla parte civile nel giudizio d’appello, che èstata mossa soltanto incidentalmente con il primo motivo di ricorso, ma che rivestechiara valenza pregiudiziale, poiché, qualora fondata, condurrebbe alla nullità delladecisione impugnata.Sul punto, va rilevato, in primo luogo, che la sentenza si presenta equivocaed il ricorso non offre indicazioni puntuali né precisi riferimenti ad atti processuali.Difatti, mentre nell’epigrafe della decisione si fa riferimento alle sole conclusioniscritte del Pubblico ministero e del difensore dell’imputato (pag. 1), in motivazionela Corte d’appello dichiara di aver «preso atto delle conclusioni scritte delle parti»,senza ulteriormente distinguere e, dunque, lasciando intendere di aver esaminatoanche quelle rassegnare dalla parte civile (pag. 3).D’altronde, si rivela sintomatica, in tal senso, la circostanza per cui la partecivile, nel suo ricorso, non indichi nemmeno il contenuto delle proprie conclusioniipoteticamente non esaminate, né comunque la pretermissione in sentenza dicircostanze od argomenti con quelle rassegnate: con il che, ed in ogni caso, la suadoglianza si rivela aspecifica. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo diaffermare, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa amezzo pec integra sì un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesionedel diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., ma soltanto a condizione che quelle abbiano un autonomo contenutoargomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal casoesse costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del30/09/2022, Manca, Rv. 284004, con specifico riferimento alla disciplinaemergenziale di cui all’art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dallalegge 18 dicembre 2020 n. 176, ma estensibile al pressoché identico procedimentocartolare previsto dall’art. 598-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del2022; conforme, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802).2. Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo di ricorso possono esseretrattati congiuntamente, contestandosi con essi, non senza ragione, alcuneasserzioni dei giudici d’appello, senza tuttavia compromettere la complessivatenuta logica della decisione.È indiscusso, infatti, secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli stessigiudici d’appello, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto specifica attività professionalenell’interesse dello [OSCURATO:PERSONA] nella controversia che vedeva quest’ultimocontrapposto alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, a prescindere dal conferimento formale o menodi un mandato difensivo in suo favore. Così come è innegabile, per altro verso, chela contestazione riguardava «la controversia (…) sfociata innanzi al giudicedell’esecuzione» e le «successive procedure conseguenziali (atto di precetto sudecreto ingiuntivo e successiva esecuzione forzata)».Si rivela giuridicamente errato, allora, il rilievo assegnato dai giudici d’appelloall’assenza di uno specifico e formale mandato ad litem all’avvocato, giacché lafattispecie incriminatrice dà rilievo, oltre che alla “difesa” od alla “rappresentanza”di una parte dinanzi ad un’autorità giudiziaria, anche alla “assistenza” della stessa:più ampio e generico rispetto a quello della formale difesa tecnica e, a maggiorragione, della rappresentanza della parte in giudizio (che presuppongonoentrambe uno specifico negozio processuale secondo le forme tipiche di ciascunrito), risolvendosi altrimenti in un evidente pleonasmo il riferimento ad essaespressamente contenuto nella disposizione dell’art. 380, cod. pen..Per altro verso, considerato il richiamato tenore testuale dell’imputazione, nonè esatto sostenere – come fa la sentenza impugnata – che quella di primo gradoavesse dato rilievo a condotte esulanti dalla contestazione.Ciò non di meno, il ricorso non si misura criticamente con una considerazionelogica contenuta in sentenza e difficilmente superabile: quella, cioè, dell’assenzadi un interesse dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ad ingannare il proprio cliente, dal momento cheegli non ha mai ricevuto né chiesto alcun compenso per la sua attivitàprofessionale, avendo anzi previamente concordato con [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe statoda questi remunerato soltanto ad incasso avvenuto del prospettato risarcimentoad opera di “[OSCURATO:SOCIETA]”.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe avuto interesse, semmai, a rappresentare aSpinella un andamento della controversia diverso da quello effettivo, al fine ditenergli nascosto l’errore giuridico da lui compiuto nel momento in cui gli avevaconsigliato di non adempiere alle richieste di pagamento della società finanziaria,perché l’inadempimento dei ratei di prestito sarebbe stato coperto dalla polizzaassicurativa accessoria al finanziamento. Ma, quand’anche così fosse avvenuto,sarebbe stato ipotizzabile un semplice errore professionale dell’avvocato,eventualmente risarcibile in altra sede, ma certamente non vi sarebbero gliestremi dell’infedele patrocinio: il quale, costituendo fattispecie dolosa,presuppone la volontaria deviazione del legale dai propri doveri professionali, nellaconsapevolezza dell’esito pregiudizievole che ne deriva al proprio cliente nellacontroversia giudiziaria di cui questi è parte.La censura difensiva, quindi, nel suo complesso, si presenta infondata.3. Manifestamente tale, invece, è il terzo motivo di ricorso, in tema diutilizzabilità delle registrazioni “clandestine” dei propri colloqui con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],effettuate da [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, infatti, muove da un palese fraintendimento, dal momento chela sentenza impugnata non si è pronunciata sull’utilizzabilità o meno di talemateriale probatorio, ma soltanto sulla sua concludenza dimostrativa,escludendola per una serie di ragioni (dubbia genuinità, qualità della registrazione,discrasia cronologica rispetto ai fatti di causa, contenuti non dirimenti: pag. 7),con motivazione non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile in sededi legittimità.4. Del tutto generico, infine, oltre che essenzialmente consequenziale alledoglianze riguardanti il merito delle accuse, è il quarto motivo di ricorso, con cuisi censura la ritenuta inesistenza di un danno per la parte civile: una volta esclusala configurabilità del reato, infatti, viene meno anche la possibilità di ravvisare undanno conseguente.5. Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, da ciò conseguendoobbligatoriamente per legge la condanna del proponente a farsi carico dellerelative spese (artt. 592, comma 4, e 616, comma 1, cpd. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMartino [OSCURATO:PERSONA]