CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24942/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. n . c . , in persona de l legal e rappresentante pro tempore , nonché [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione,rappresentati e dife si dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 24942/20R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1205/2020depositata in data 6.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Campania, sezione staccata di Salerno, rigettòl’appello della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], nonché dei soci Ruggiero, Orlando, Germana e [OSCURATO:PERSONA], avverso l a sentenz a n. 1863/2016 della C.T.P. di Salerno , che – previa riunione - aveva solo parzialmente accolto iloro rispettivi ricorsi per l’annullamento di altrettanti avvisi di accertamentoloro notificati, per l’anno d’imposta 2009; con l’avviso emesso nei confronti della società, in particolare, si era proceduto ad accertamento induttivo del reddito, ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, in quanto la contribuente non aveva presentato la dichiarazione ai fini IRAP ed IVA , così rideterminandosi il valore netto della produzione e il volume d’affari e liquidandosi l’IRAP e l’IVA dovute, oltre sanzioni ed accessori ; conseguentemente, erano stati emessi gli avvisi di accertamentonei confronti dei soci; nel confe rmare la prima decisione (che aveva annullato solo in parte l’accertamentorelativo alla società – e di conseguenza quelli dei soci – per non essersi tenuto conto, nella determinazione del reddito d’impresa , delle componenti negative, forfetariamente quantificatenel 30% del reddito stesso ) , il giudice d’appello rilevò in particolare che, fermo il corretto ricorso da parte dell’Ufficio alla determinazione del reddito con metodo induttivo puro, per non N. 24942/20R.G. aver la società presentato la dichiarazione, la percentuale di ricarico applicata era da ritenersi congrua, così come la quantificazione dei costi ( non essendo stata fornita adeguata documentazione idonea a diversamente opinare), e che i crediti d’imposta rivendicati erano stati correttamente disconosciuti, avendoneil giudice di primo grado accertato, senza contestazioni, l’insussistenza; avverso detta sentenza, la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci Ruggiero, Orlando, Germana e [OSCURATO:PERSONA], ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i ; l ’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per aver la C.T.R. omesso di considerare che la società contribuente, per l’anno 2009, era stata destinataria di un controllofiscale da parte della G.d.F., culminato nel p.v.c. del 20.12.2012 ; l’Ufficio aveva ricostruito il reddito d’impresa induttivamente, senza però tener conto dei costi di esercizio documentati dalle fatture e ricostruiti nel detto processo verbale, il che era stato anche denunciato con l’appello; la C.T.R. ha dunque omesso di considerare l’avvenuta ricostruzione dei costi, ut supra, sicché essi avrebbero dovuto riconoscersi nella misura analitica indicata e non forfetariamente; 1.2– col secondo motivo si denuncia violazione e falsa ap plicazione dell’art. 53 Cost., nonché dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, per aver la C.T.R. ritenuto legittima la riduzione forfetaria dei costi, invece che riconoscereanaliticamente gli stessi, nonostante questi fossero stati ricostruiti dalla G.d.F.; N. 24942/20R.G. 2.1– il ricorso è inammissibile; esso è espressamente fondatosull’assunto che la C.T.R. -quanto ai costi analitici da computare quali elementi negativi di reddito, in alternativa alla determinazione forfetaria operata dai giudici di merito –non avre bbe preso in considerazione una serie di documenti (p.v.c., fatture , documentazione contabile), da cui detti costi emergevano; i ricorrenti non hanno tuttavia precisa to quando detta documentazione (in particolare, quella ulteriore, rispetto al p.v.c.) sia stataprodotta e dove ess a sia attualmente collocata, così incorrendo nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; peraltro, gli stessi neppure hanno dedotto, a ben vedere, che una rideterminazione dei costi in senso analitico avrebbe senz’altro condotto ad un esito ad essi più favorevole, rispetto alla quantificazione forfettaria operata dal giudice di merito (pari al 30% dei ricavi), così neanche deducendo in concreto (ossia, dati alla mano) che le relative censure qui prospettate abbiano carattere di decisività, del pari violando l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; si aggiunga, con specifico riferimento al primo motivo – proposto ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –cheesso è ulteriormente inammissibile giacché attiene non già all’omesso esame di un fatto storico, fenomenicamente apprezzabile, bensì a “questione” (v., per tutte, Cass. n. 17761/2016); 3.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; N. 24942/20R.G. in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), deve darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrentialla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d a parte de i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico