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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17951/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva e l'entità della pena inflitta, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato i molteplici e gravi precedenti penali dalla condanna per i quali è derivato un periodo di detenzione quasi decennale e rispetto ai quali la reiterazione di una condotta delittuosa, all'interno di un carcere e nella forma eclatante descritta nel capo dì imputazione, ragionevolmente è stata intesa come espressione di insensibilità alla sanzione e indice di «particolare e persistente attitudine a violare le norme penali» (p. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P,sJnte Angel ostanzo Pierluig i Stefano , [OSCURATO:PERSONA] CANCELLF_RIA 5 MO2Z [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva e l'entità della pena inflitta, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato i molteplici e gravi precedenti penali dalla condanna per i quali è derivato un periodo di detenzione quasi decennale e rispetto ai quali la reiterazione di una condotta delittuosa, all'interno di un carcere e nella forma eclatante descritta nel capo dì imputazione, ragionevolmente è stata intesa come espressione di insensibilità alla sanzione e indice di «particolare e persistente attitudine a violare le norme penali» (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P,sJnte Angel ostanzo Pierluig i Stefano , [OSCURATO:PERSONA] CANCELLF_RIA 5 MO2Z [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris