Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0293_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-293/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], addetto principale dell' amministrazione centrale presso detto ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformavisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato.
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn,, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato che istituisce la CEE.
2 Il governo francese non nega che allo scadere del termine fissato nel parere motivato non aveva ancora trasposto la citata direttiva nell' ordinamento giuridico interno.
3 Ciò considerato, si deve dichiarare l' inadempiemento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva e del Trattato.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.