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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:4
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0293_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-293/91, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], addetto principale dell' amministrazione centrale presso detto ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformavisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato.

LA CORTE,

composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente della Quarta e Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, J.C.

Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G.

Kapteyn,, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 dicembre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato che istituisce la CEE. 2 Il governo francese non nega che allo scadere del termine fissato nel parere motivato non aveva ancora trasposto la citata direttiva nell' ordinamento giuridico interno. 3 Ciò considerato, si deve dichiarare l' inadempiemento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica francese è rimasta soccombente e va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva e del Trattato. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0293_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-293/91, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], addetto principale dell' amministrazione centrale presso detto ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformavisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato. LA CORTE, composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn,, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 dicembre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato che istituisce la CEE. 2 Il governo francese non nega che allo scadere del termine fissato nel parere motivato non aveva ancora trasposto la citata direttiva nell' ordinamento giuridico interno. 3 Ciò considerato, si deve dichiarare l' inadempiemento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva e del Trattato. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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