CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 34870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZEQ3A ERMOND ( CUI 01L807G ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01S8H51 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04AYHR7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2023, n.13244 dell 2023, questa Corte di Cassazione - Sezione V - ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 24 marzo 2022. In particolare è stato accolto il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.7 (furto pluriaggravato), con rinvio anche per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 26 febbraio 2024, ha rilevato il difetto di querela in riferimento alle imputazioni di cui ai capi 1 e 4; ha concesso a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con carattere di equivalenza ed ha rideterminato le pene. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare i motivi riguardano: a) la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche; b) la ritualità della querela in riferimento all'aspetto soggettivo della titolarità del potere, per il reato di cui al capo 7; c) la sussistenza della recidiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. Ed invero, quanto al profilo della legittimazione a proporre querela le Sezioni Unite (v. Sez. U n.40354 del 18.07.2013, rv 255975) hanno precisato come il gestore dell'esercizio sia titolare del potere di proporre querela, correlato al mero possesso; quanto ai profili residui si tratta di riproposizione di temi vagliati adeguamente in sede di merito e, dunque, non rivalutabili. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024