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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17682/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo travisamento della prova violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e alla confisca del denaro in sequestro.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata in relazione alla riconducibilità della sostanza stupefacente rinvenuta a seguito di perquisizione nell'abitazione oltre a centinaia di bustine di cellophane trasparente con chiusura a pressione, occultate all'interno di un elettrodomestico e nel terreno sottostante il terrazzo dove i cani antidroga contestualmente rinvenivano sparsi tre bilancini di precisione un taglierino due lame bustine con all'interno marijuana, un panetto di hashish di circa 88 gr e altro materiale stupefacente tra cui involucri con all'interno cocaina e crack.

Inoltre giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv.258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 4, n.44765 de122/10/2013,Buonfine,256837).

Anche il motivo riguardante la confisca del denaro è manifestamente infondato e in fatto in quanto entrambi i Giudici di merito, anche in risposta alle reiterate e generiche deduzioni difensive, hanno logicamente argomentato, in aderenza alle risultanze processuali la provenienza della somma di denaro dall'attività illecità di spaccio con riferimento al luogo in cui è stata trovata custodita in sede di perquisizione e cioè nello stesso pacchetto di sigarette dove erano occultate 35 stecchette di hashish all'interno di un elettrodomestico situato nella cucina dell'abitazione ( fol 4).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo travisamento della prova violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e alla confisca del denaro in sequestro. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata in relazione alla riconducibilità della sostanza stupefacente rinvenuta a seguito di perquisizione nell'abitazione oltre a centinaia di bustine di cellophane trasparente con chiusura a pressione, occultate all'interno di un elettrodomestico e nel terreno sottostante il terrazzo dove i cani antidroga contestualmente rinvenivano sparsi tre bilancini di precisione un taglierino due lame bustine con all'interno marijuana, un panetto di hashish di circa 88 gr e altro materiale stupefacente tra cui involucri con all'interno cocaina e crack. Inoltre giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv.258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 4, n.44765 de122/10/2013,Buonfine,256837). Anche il motivo riguardante la confisca del denaro è manifestamente infondato e in fatto in quanto entrambi i Giudici di merito, anche in risposta alle reiterate e generiche deduzioni difensive, hanno logicamente argomentato, in aderenza alle risultanze processuali la provenienza della somma di denaro dall'attività illecità di spaccio con riferimento al luogo in cui è stata trovata custodita in sede di perquisizione e cioè nello stesso pacchetto di sigarette dove erano occultate 35 stecchette di hashish all'interno di un elettrodomestico situato nella cucina dell'abitazione ( fol 4). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 17682/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris