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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 22958/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le note del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha annullato il provvedimento del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto ex art. 640-quater cod. pen. sia in forma diretta che per equivalente, quale profitto del reato di cui all'imputazione provvisoria di cui all'art. 640-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa o meramente apparente, per mancata considerazione di elementi fondamentali posti a base del provvedimento di sequestro preventivo con valenza indiziaria univoca e risolutiva, con particolare riferimento: - alla massiva cancellazione di dati dal data-base del comune di Casal del Principe, - al mancato espletamento da parte del ricorrente delle 20 ore settimanali previste, tenuto conto della ampia documentazione prodotta la cui valutazione risulta del tutto pretermessa, con mancata adeguata valutazione degli elementi integranti il fumus commissi deliciti; - all'annessa considerazione delle plurime note inviate dal Segretario comunale dal 23/04/2020 al 19/10/2020 significative della consapevolezza e preordinazione delle condotte oggetto di contestazione da parte degli indagati, con piena configurazione del fumus commissi delicti e del conseguente periculum.

Infine il Procuratore della Repubblica ricorrente ha rilevato l'erroneità della valutazione in diritto proposta con la quale si era esclusa la configurabilità allo stato della ipotesi accusatoria ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., attesa l'erogazione da parte dell'Inps mediante false dichiarazioni di prestazioni non dovute.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter" logico o- seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ), Gabriele, Rv. 254893-01).

Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che, a fronte della approfondita valutazione contenuta alle pagine 2 e seguenti dell'ordinanza impugnata (nelle quali vengono evidenziate la mancanza di indizi in merito ad un complesso meccanismo truffaldino e il fatto che l'indagato - nella sua specifica posizione per come ampiamente ricostruita- dovrebbe rispondere di una mera omissione di informazioni) in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza; il Pubblico Ministero non chiarisce sulla base di quali elementi si possa affermare che l'indagato fosse a conoscenza della comunicazione delle ore effettuate la cui incombenza spettava ad altri soggetti (i responsabili del servizio); si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza delle censure del Pubblico Ministero, atteso che nell'insieme, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, ricorre una ampia considerazione degli elementi allegati dalla Procura e dalla difesa, una compiuta considerazione delle fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, ritenuti insussistenti nel caso in esame con motivazione del tutto logica ed argomentata.

L'ordinanza impugnata risulta, dunque, immune da censure rilevabili in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2023 Il Consigliere estensore 19 [OSCURATO:PERSONA]!! Turtur 1..., Giov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le note del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha annullato il provvedimento del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto ex art. 640-quater cod. pen. sia in forma diretta che per equivalente, quale profitto del reato di cui all'imputazione provvisoria di cui all'art. 640-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa o meramente apparente, per mancata considerazione di elementi fondamentali posti a base del provvedimento di sequestro preventivo con valenza indiziaria univoca e risolutiva, con particolare riferimento: - alla massiva cancellazione di dati dal data-base del comune di Casal del Principe, - al mancato espletamento da parte del ricorrente delle 20 ore settimanali previste, tenuto conto della ampia documentazione prodotta la cui valutazione risulta del tutto pretermessa, con mancata adeguata valutazione degli elementi integranti il fumus commissi deliciti; - all'annessa considerazione delle plurime note inviate dal Segretario comunale dal 23/04/2020 al 19/10/2020 significative della consapevolezza e preordinazione delle condotte oggetto di contestazione da parte degli indagati, con piena configurazione del fumus commissi delicti e del conseguente periculum. Infine il Procuratore della Repubblica ricorrente ha rilevato l'erroneità della valutazione in diritto proposta con la quale si era esclusa la configurabilità allo stato della ipotesi accusatoria ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., attesa l'erogazione da parte dell'Inps mediante false dichiarazioni di prestazioni non dovute. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter" logico o- seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ), Gabriele, Rv. 254893-01). Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che, a fronte della approfondita valutazione contenuta alle pagine 2 e seguenti dell'ordinanza impugnata (nelle quali vengono evidenziate la mancanza di indizi in merito ad un complesso meccanismo truffaldino e il fatto che l'indagato - nella sua specifica posizione per come ampiamente ricostruita- dovrebbe rispondere di una mera omissione di informazioni) in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza; il Pubblico Ministero non chiarisce sulla base di quali elementi si possa affermare che l'indagato fosse a conoscenza della comunicazione delle ore effettuate la cui incombenza spettava ad altri soggetti (i responsabili del servizio); si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza delle censure del Pubblico Ministero, atteso che nell'insieme, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, ricorre una ampia considerazione degli elementi allegati dalla Procura e dalla difesa, una compiuta considerazione delle fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, ritenuti insussistenti nel caso in esame con motivazione del tutto logica ed argomentata. L'ordinanza impugnata risulta, dunque, immune da censure rilevabili in sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 9 marzo 2023 Il Consigliere estensore 19 [OSCURATO:PERSONA]!! Turtur 1..., Giov
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