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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15180/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], già detenuto in espiazione di pena e già provvisoriamente ammesso a godere della misura più ampia ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Il Tribunale registrava come, durante l'esecuzione provvisoria della misura, l'interessato ne avesse più volte violato le prescrizioni, dimostrando così ineffettiva adesione al trattamento rieducativo extra-murario e rendendosene immeritevole.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto al definitivo diniego dell'affidamento.

Le ascritte frequentazioni di pregiudicati sarebbero state giustificate dall'attività lavorativa, mentre il suo essersi trattenuto nel relativo luogo oltre gli orari consentiti sarebbe solo indice di eccesso di zelo, e non di ripresa di attività delittuose.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto essere più attento nel valutare un percorso rieducativo in realtà significativamente avviato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia assenza totale di motivazione quanto al diniego della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, quanto al primo motivo.

Esso ha infatti contenuto meramente rivalutativo di circostanze ed elementi che l'ordinanza impugnata ha minuziosamente ricostruito e valutato, giungendo alla ragionata conclusione della mancata conformazione da parte del condannato agli obblighi su di lui incombenti; obblighi al cui rispetto, del resto, egli era stato già specificamente richiamato e alla cui stregua è logico e prudente che fosse valutata la capacità del medesimo di trarre profitto da quella forma alternativa di espiazione della pena, quale la misura di cui all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che postula la massima affidabilità.

Il ricorso è invece privo di persistente interesse quanto al secondo motivo, risultando il condannato nelle more ammesso alla misura dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, avente contenuto perfettamente analogo alla detenzione domiciliare prevista dall'ordinamento penitenziario.

2. Seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], già detenuto in espiazione di pena e già provvisoriamente ammesso a godere della misura più ampia ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il Tribunale registrava come, durante l'esecuzione provvisoria della misura, l'interessato ne avesse più volte violato le prescrizioni, dimostrando così ineffettiva adesione al trattamento rieducativo extra-murario e rendendosene immeritevole. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto al definitivo diniego dell'affidamento. Le ascritte frequentazioni di pregiudicati sarebbero state giustificate dall'attività lavorativa, mentre il suo essersi trattenuto nel relativo luogo oltre gli orari consentiti sarebbe solo indice di eccesso di zelo, e non di ripresa di attività delittuose. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto essere più attento nel valutare un percorso rieducativo in realtà significativamente avviato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia assenza totale di motivazione quanto al diniego della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, quanto al primo motivo. Esso ha infatti contenuto meramente rivalutativo di circostanze ed elementi che l'ordinanza impugnata ha minuziosamente ricostruito e valutato, giungendo alla ragionata conclusione della mancata conformazione da parte del condannato agli obblighi su di lui incombenti; obblighi al cui rispetto, del resto, egli era stato già specificamente richiamato e alla cui stregua è logico e prudente che fosse valutata la capacità del medesimo di trarre profitto da quella forma alternativa di espiazione della pena, quale la misura di cui all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che postula la massima affidabilità. Il ricorso è invece privo di persistente interesse quanto al secondo motivo, risultando il condannato nelle more ammesso alla misura dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, avente contenuto perfettamente analogo alla detenzione domiciliare prevista dall'ordinamento penitenziario. 2. Seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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