CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 45922/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Partanna avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 16 novembre 2018 del Tribunale di Sciacca, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., condannandolo alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d'appello di Palermo e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con distinti motivi: - la violazione di legge e il travisamento della prova quanto alla sussistenza del reato contestato sul rilievo dell'esistenza del dubbio sulla sussistenza della scriminante dell'atto arbitrario; - la violazione di legge con riguardo alla invocata esclusione della recidiva, essendo stata la richiesta totalmente ignorata dalla Corte. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo rilievo, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, sottolineando le testimonianze concordanti degli operanti [OSCURATO:PERSONA] e Luparello, i quali hanno riferito che la moglie del ricorrente era stata convocata per essere sentita in merito a una denuncia da lei proposta. La stessa si era presentata insieme all'imputato che aveva preteso di essere sentito insieme alla donna e aveva poi inveito nei loro confronti costringendoli ad allontanarlo. Il ricorso proposto denuncia una serie generica di vizi di giudizio, relativi al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. proc. pen. che sono al di fuori del perimetro di valutazione di questa Corte. Non si possono invero censurare gli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice che attengono al merito della causa, trattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità, purché immune da vizi logici e giuridici, come è agevolmente riscontrabile nel caso in esame, ove è stato analiticamente valutato il compendio accusatorio, tra cui l'evidente assenza di atti arbitrari da parte degli agenti, posto che Falletta non aveva titolo per essere ascoltato, né poteva interferire con le scelte degli operanti di polizia giudiziaria. 3. Anche il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio non è fondato. A fronte di una doglianza assai generica contenuta nell'atto di appello ove si contestava semplicemente la complessiva dosimetria della pena, la Corte ha richiamato l'iter argomentativo della sentenza di primo grado che aveva indicato quali indici sintomatici di maggiore pericolosità la natura e l'omogeneità dei reati posti in essere dall'imputato nonché la reiterazione dei medesimi nel tempo e ponendo l'accento sulla "personalità sicuramente negativa dell'odierno imputato" con riferimento ai "precedenti penali sullo stesso gravanti, che denotano altresì la sua indole pericolosa". La Corte territoriale ha assolto, pertanto, l'onere motivazionale rimarcato dalle Sezioni Unite, per cui, ai fini della recidiva, compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo ad ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838). 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ange