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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22106/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCIANO' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NICOLO' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione dì [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi MM) e 00) e l'inammissibilità del ricorso nel resto; l'annullamento con rinvio quanto al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo BB) e l'inammissibilità del ricorso nel resto; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizioni degli Stillittano limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità di tutti i restanti ricorsi. udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso uditi í difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'Avv [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata il 20 gennaio 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha definito il secondo grado di un processo che è nato dalla riunione di sei maxi procedimenti penali volti ad individuare il direttorio della 'ndrangheta di quella città e della sua provincia ed i suoi rapporti con esponenti pubblici; da qui il nome «Gotha» che è stato assegnato al procedimento penale risultante dalla riunione.

La sentenza della Corte territoriale ha parzialmente riformato la pronunzia dell'i marzo 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la posizione degli odierni ricorrenti con rito abbreviato.

2. Un inquadramento fattuale complessivo ed organico delle vicende concrete venute alla luce nel processo pur limitando l'attenzione ai soli odierni ricorrenti non è agevole, considerata la già richiamata confluenza, nel presente, di svariati procedimenti, in uno alla circostanza che non tutti gli imputati hanno scelto la definizione con rito abbreviato o che alcuni di essi non sono comunque oggi ricorrenti.

Ad ogni buon conto, una notazione di carattere generale che può essere formulata è quella che molti degli imputati oggi sub iudice sono stati riconosciuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, siccome partecipi o collocati in posizioni verticistiche di cosche di 'ndrangheta, che spesso si dividevano singoli quartieri della città di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di alcuni reati- fine che saranno più avanti indicati in corrispondenza di ciascuna posizione.

Tanto precisato, occorre comunque soffermarsi su due vicende che rivestono particolare interesse nella trattazione, vuoi perché fanno da sfondo a molti ricorsi, vuoi perché riguardano una posizione di notevole complessità.

2.1. La prima vicenda è quella che concerne la riapertura del bar Malavenda, prima tentata invano da [OSCURATO:PERSONA] e poi riuscita a [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito un momento di fibrillazione negli equilibri ‘ndranghetisti della città di [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, l'esercizio era collocato in una zona sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo animato anche dalla volontà di evitare la concorrenza con un bar a lui riferibile), che non avevano gradito l'iniziativa.

Gli avvenimenti che hanno fatto seguito a due attentati dinamitardi al bar ascritti agli Stillittano, i commenti che hanno riguardato o coinvolto in prima persona questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le ampie riflessioni captate di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari sul punto e l'attivismo di [OSCURATO:PERSONA] per procurarsi una copertura 'ndranghetista che potesse permettergli l'apertura del bar, sono stati l'occasione, per gli inquirenti, per ricostruire alcuni degli assetti criminali del territorio reggino.

2.2. Un secondo aspetto che caratterizza in maniera peculiare questo processo attiene all'addebito sub a) che riguarda, in questa fase, solo [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, riprendendo quanto osservato sul punto nella sentenza di primo grado, l'ipotesi accusatoria validata nel giudizio postula la strutturazione della Indrangheta in due distinte componenti: una "visibile", operante cioè attraverso metodi "classici" della criminalità organizzata mafiosa e uomini perfettamente "riconoscibili"; ed una "invisibile" o "riservata", collocata al vertice dell'associazione con compiti di direzione e di individuazione delle scelte strategiche dell'associazione unitariamente intesa, deputata a mantenere i rapporti con apparati istituzionali, imprenditoria e professionisti — anche attraverso la partecipazione ad organizzazioni caratterizzate da segretezza del vincolo e mutualità dei fini ed a conseguire l'infiltrazione in apparati istituzionali, con il fine ultimo di mantenere in vita l'associazione, adeguandone caratteri e struttura in ragione delle mutate condizioni sociali.

2.3. Quanto ai singoli addebiti, si rimanda ad una breve descrizione che farà da premessa alla trattazione di ciascuna posizione.3.

La sentenza di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità, condannandoli alle pene di giustizia, di: - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, previa riqualificazione ai sensi del primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (capo bb); - [OSCURATO:PERSONA], per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con ruolo apicale (capo a); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia di beni di cui all'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. nella I n. 356 del 1992, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. legge n. 152 del 1991, conv. con mod. nella I n. 203 del 1991 (capo kk); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con ruolo apicale (capo bb) e per due reati di intestazione fittizia di cui al citato art. 12-quinques, aggravati ai sensi dell'all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi jj e kk), ritenuta la continuazione tra i reati; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed in particolare per aver fatto parte della cosca Libri (capo d) e per un reato di turbata libertà degli incanti (capo v); - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale (capo nn), rivelazione di segreti di ufficio (capo oo) e favoreggiamento personale (capo pp), ritenuta la continuazione tra i reati; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, quale partecipe della cosca Condello a Gallico (capo d) e del reato continuato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo aggravato dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta (capo k), ritenuta la continuazione tra i reati; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato dal fine di agevolare la 'ndrangheta (capo Il); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen., con l'aggravante del fine di agevolare l'associazione mafiosa (capo w); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo b), con le attenuanti di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 e all'art. 62-bis cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo Il); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione alla 'ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Serraino (capo bb), e per il delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo LL);- [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, così riqualificato il fatto di estorsione contestato al capo o); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di intestazione fittizia continuata di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo qq); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo hh); - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione alla 'ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Rosmini, federata alla cosca Condello (capo bb), concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 (capo dd), detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo ee), concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo ff) e intestazione fittizia di beni (capo li); - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione alla ‘ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Rosmini, federata alla cosca Condello (capo bb), concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 (capo dd), detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo ee), concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo ff) e intestazione fittizia di beni (capo hh).

Con la sentenza di primo grado i predetti imputati sono stati condannati al risarcimento del danno — da liquidarsi in separato giudizio — in favore delle parti civili Stato Italiano, Ministero degli Interni, Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati, Regione Calabria, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vive — limitatamente al reato associativo ed a quelli aggravati ex art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203; a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la condanna al risarcimento del danno limitatamente al reato di cui al capo o).

4. Come anticipato, la sentenza di appello ha riformato parzialmente quella di primo grado.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], più precisamente, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo v) perché il fatto non sussiste, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo ii) perché il fatto non sussiste, ha escluso le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in relazione ai delitti di cui ai capi w), gg), hh), jj), kk), Il) e qq) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo qq) perché estinto per prescrizione; inoltre, ha riqualificato il fatto contestato a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. e ha ridotto le pene inflitte agli imputati, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel resto, per quanto concerne tutti i predetti imputati, ha confermato la sentenza di primo grado.

I ricorsi

5. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per il reato di cui al capo bb), ossia per aver fatto parte, fino al 15 marzo 2016, della 'ndrangheta e precisamente della cosca Rugolino.

Egli ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale con due distinti atti introduttivi, ognuno dei quali redatto da uno dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento. 5.1.Con l'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente articola tre motivi.

5.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., degli artt. 192, 178, 179, 546, lett. e), cod. proc. pen., degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. degli artt. 6, 13 e 14 CEDU e degli artt. 419, 421 e 441 cod. proc. pen.

In primo luogo, deduce la nullità dell'intero procedimento per effetto della modifica del capo di imputazione di cui al capo bb) avvenuta all'udienza del 21 giugno 2017, quando l'imputato era assente e senza che la modifica fosse portata a sua conoscenza mediante notifica del verbale di udienza contenente la modificazione e dopo che l'imputato era stato già ammesso, all'udienza del 7 marzo 2017, al rito abbreviato non condizionato.

In particolare, egli è stato ritenuto responsabile per la partecipazione alla cosca Rugolino e non alla cosca Araniti.

La modifica dell'imputazione era conseguente alle dichiarazioni favorevoli all'imputato rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle quali il Pubblico ministero aveva contestato la partecipazione alla cosca Rugolino sulla base di una informativa già presente nel suo fascicolo e per la quale la difesa dell'imputato non aveva mai svolto indagini difensive o avanzato richieste di prova.

All'udienza del 29 giugno 2017 il difensore, sulla base di una procura speciale che gli era stata rilasciata prima della modificazione dell'imputazione, aveva reiterato la richiesta di rito abbreviato, chiedendo l'ammissione di prova contraria.

La difesa aveva, quindi, già censurato la modifica del capo di imputazione avvenuta nel corso di un giudizio abbreviato non condizionato, che integrava una violazione del diritto di difesa sulla base dei principi già affermati dalla Corte EDU con la sentenza Drassich vs.

Italia che ha ritenuto non equo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza che l'imputato sia stato preventivamente e personalmente avvisato, onde consentirgli di apprestare le proprie difese.

All'udienza del 21 giugno 2017 l'Araniti aveva rinunciato, alle ore 14, a presenziare all'udienza, facendo rientro al carcere, e solo dopo l'abbandono dell'aula da parte dell'imputato il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell'imputazione, senza che questa gli venisse mai notificata.

Successivamente alla modifica il Giudice aveva concesso un termine di appena sette giorni liberi, del tutto incongruo considerata la mole della documentazione da esaminare con riferimento alla nuova imputazione, per comunicare se l'Araniti aveva intenzione di proseguire con il rito abbreviato o con rito ordinario e formulare ulteriori richieste istruttorie e la difesa, all'udienza del 29 giugno, nel confermare la volontà dell'imputato di proseguire con il rito abbreviato, aveva utilizzato la procura speciale rilasciata dall'Araniti prima della modifica del capo di imputazione.

La nullità conseguente all'omessa notificazione del verbale è, sostiene il ricorrente invocando due precedenti di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 961 del 25/11/2014, dep. 2015, Braccia, Rv. 261955; Sez. 6, n. 5576 del 26/01/2011, Cacozza, Rv. 249468), assoluta ed insanabile e conseguentemente risulta violato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

Il ricorrente deduce anche che, avendo egli optato per il rito abbreviato cosiddetto «secco», ossia non condizionato, non era possibile, ai sensi dell'art.441 cod. proc. pen., acquisire prove ulteriori, salva la facoltà delle parti di sollecitare i poteri istruttori officiosi di cui al comma 5 della citata disposizione o di accordarsi per la acquisizione dei soli documenti.

Nel caso di specie vi era stata l'acquisizione di numerosi documenti prodotti dal Pubblico ministero nonostante l'opposizione del difensore, sebbene la produzione di nuove prove fosse di massima esclusa e subordinata alla assoluta necessità della prova da assumere rilevata d'ufficio e non alla mera sollecitazione della parte.

L'assoluta necessità della prova era ravvisabile solo nell'ipotesi dell'incompletezza del quadro probatorio, non essendo consentito esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.

Inoltre, segnala il ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art.438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706).

Poiché il giudizio abbreviato deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione, è nulla in parte qua la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati (Sez. 3, n. 35624 del 11/07/2007, Terlizzi, Rv. 237293).

Nel caso di specie l'unica informativa di polizia giudiziaria sulla quale si fondava la modifica della contestazione già faceva parte del fascicolo processuale e, quindi, la modifica non era consentita.

Le frequentazioni e le conversazioni intercettate e la assunzione di [OSCURATO:PERSONA] non erano in alcun modo pertinenti con la appartenenza dell'Araniti all'omonima cosca, ma concernevano i suoi rapporti con il Rugolino e con la stessa [OSCURATO:PERSONA] e quindi la sua partecipazione ad una cosca diversa da quella degli Araniti.

La modificazione dell'imputazione in violazione della norma processuale integrava una nullità generale a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita.

In ogni caso le nuove prove dovevano essere acquisite prima che l'imputato optasse per il rito abbreviato.

Nel caso di specie, invece, il Giudice aveva assunto, su impulso di parte, prove non necessarie, atteso che al momento dell'escussione il thema decidendum era costituito dalla partecipazione dell'imputato alla cosca Araniti ed il collaborante Cristiano aveva asserito l'estraneità dell'odierno ricorrente a detta cosca ed affermato che nemmeno quest'ultimo era il referente del Rugolino a Catona, che andava individuato in altro soggetto.

Il ricorrente chiede, quindi, sulla base degli argomenti sopra esposti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Inoltre, con l'atto di appello egli aveva evidenziato di avere eccepito l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 8 maggio 2017 e di tutte le produzioni successive all'esame del collaborante Cristiano e di avere chiesto, in subordine, che fossero ammesse le controprove chieste dalla difesa con la memoria del 23 maggio 2017 e che il giudice di primo grado non aveva accolto tali istanze; sul punto la Corte di appello aveva motivato che le prove di cui l'Araniti aveva chiesto l'ammissione non erano utili, senza spiegarne la ragione.Inoltre, il difensore aveva omesso di esaminare alcuni atti che facevano parte del fascicolo del Pubblico ministero, ritenendoli irrilevanti in relazione alla contestazione di partecipazione alla cosca Araniti, mentre essi erano divenuti rilevanti a seguito della modifica dell'imputazione.

In particolare, erano state utilizzate alcune informative in cui erano riversati i risultati di intercettazioni i cui supporti audio non erano stati allegati al fascicolo e non erano stati esaminati dalla difesa o comunque trascritti; le informative erano, quindi, inutilizzabili; peraltro, il termine di appena sette giorni concesso al difensore era tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa, considerata la mole della documentazione prodotta.

Risultano, quindi, violati gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU con conseguente nullità del processo ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen..

5.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della relazione depositata dal perito trascrittore Romito in data 9 ottobre 2017, già eccepita in primo grado e con l'atto di appello.

Le operazioni non si erano esaurite in un'unica data ma erano proseguite in più sedute, fissate direttamente dal CTU.

Le operazioni erano iniziate in data 11 settembre 2017 con la partecipazione dei consulenti delle parti e in tale occasione si era stabilito che il perito, prima di depositare il suo elaborato, avrebbe convocato una riunione con tutti i consulenti di parte per realizzare un contraddittorio tecnico effettivo sui brani in contestazione o sugli aspetti legati alla misura del segnale da effettuare congiuntamente.

All'udienza del 21 settembre 2017 il perito aveva chiesto una proroga di giorni trenta per completare il suo elaborato, ottenendo una proroga di soli diciotto giorni.

Il 22 settembre il perito aveva, però, comunicato ai consulenti, arbitrariamente e senza il loro consenso, che egli avrebbe proceduto ad una valutazione soggettiva di ascolto, invitando le parti ad inviare eventuali richieste di controllo entro le 48 ore successive all'inoltro delle bozze.

I consulenti avevano segnalato alcuni tratti da verificare, senza ricevere alcun riscontro.

Il mutamento del modus procedendi da parte del perito era dovuto all'esiguità del tempo concesso per l'espletamento dell'incarico.

Il perito aveva anche segnalato che la corretta metodologia ispirata al rispetto del contraddittorio tecnico escludeva che egli potesse affidarsi esclusivamente alla sua soggettiva percezione, occorrendo analisi acustiche, linguistiche e dialettologiche.

Era evidente, quindi, la violazione del contraddittorio, non essendo stato garantito un confronto tecnico su quanto segnalato dai consulenti di parte, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., non essendo stata consentita l'effettiva partecipazione delle parti alle operazioni peritali. lo La nullità era stata eccepita in primo ed in secondo grado.

La Corte di appello non aveva colto che proprio dopo l'esame del perito, essendo emersi i profili di criticità evidenziati dalla difesa, il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto un supplemento di perizia fonica sugli specifici passaggi contestati dalla difesa.

In seguito al supplemento disposto, l'eccezione di nullità era stata reiterata all'udienza del 26 ottobre 2017, in quanto si erano ripetuti i medesimi vizi già precedentemente evidenziati, essendosi il perito sottratto ad un contraddittorio effettivo, in quanto egli non aveva indicato alle parti la data e l'ora in cui sarebbero state effettuate le misurazioni, relative al supplemento disposto, nonostante le parti avessero più volte chiesto di partecipare.

Neppure il Giudice aveva tenuto conto della relazione del consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 30 ottobre 2017, in cui erano segnalate le richieste rivolte al perito, in violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

Tali aspetti dell'eccezione non erano stati valutati dalla Corte territoriale.

5.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova.

Il ricorrente sostiene che l'affermazione della penale responsabilità è il risultato di travisamento delle prove documentali e dell'erronea interpretazione dei risultati delle intercettazioni e che la Corte di appello avrebbe omesso di fornire risposta ai motivi di appello con i quali si suggerivano letture alternative del materiale istruttorio.

In particolare, dalle prove acquisite risulterebbe, sostiene il ricorrente, che egli, pur essendosi proposto di spendere una parola a favore del [OSCURATO:PERSONA] per aiutarlo ad aprire la attività commerciale di gestione del bar Malavenda, non si era poi concretamente attivato in tal senso, non disponendo della credibilità criminale necessaria per imporsi a soggetti sicuramente appartenenti alla 'ndrangheta.

La sentenza di appello aveva trascurato una serie di elementi che deponevano per l'estraneità dell'Araniti a quel contesto criminale e si era basata su dati meramente congetturali.

La Corte di appello aveva dato atto che l'appartenenza del ricorrente alla cosca Araniti era il frutto di un equivoco in cui erano caduti il [OSCURATO:PERSONA], la figlia e [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva posto in dubbio l'effettiva capacità dell'Araniti di proporsi quale interlocutore con esponenti della 'ndrangheta, conclusione questa alla quale erano giunti gli stessi soggetti prima menzionati, come risultava da conversazioni intercettate la cui valutazione era stata del tutto omessa.Nella sentenza Olimpia e nella sentenza riguardante la vicenda Meta, non vengono evidenziati rapporti tra il Rugolino e la figura di [OSCURATO:PERSONA].

La promessa dell'Araniti di spendere una parola a favore del [OSCURATO:PERSONA] poteva derivare dai suoi rapporti commerciali con gli Stillitano, ai quali vendeva miele, e non dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta; egli neppure aveva speso il nome degli Araniti e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], esaminato in appello, aveva escluso che l'odierno ricorrente avesse parlato con qualcuno per aiutarlo a risolvere il suo problema.

Il suo comportamento poteva anche essere qualificato come favoreggiamento ex art. 418 cod. pen..

Nelle conversazioni intercettate i vari interlocutori, oltre ad affermare che l'Araniti ed il Modafferi fossero espressione del clan Araniti di Sambatello, sulla base di un mero equivoco, non davano conto di un reale e concreto interessamento di [OSCURATO:PERSONA].

La conversazione intercettata all'interno del bar Malavenda in occasione dell'incontro del 26 maggio 2014 è stata erroneamente interpretata senza considerare le interpretazioni alternative suggerite dalla difesa dell'imputato e senza tenere conto dei numerosi punti in cui la conversazione intercettata risultava incomprensibile.

La Corte di appello, tra le varie interpretazioni altrettanto possibili, aveva preferito quella più sfavorevole all'imputato, in violazione dei principi in materia affermati da questa Corte di cassazione che imponevano di dare preferenza all'interpretazione più favorevole, salvo che questa risultasse inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128).

Anche laddove l'Araniti, a fronte delle preoccupazioni manifestategli dal [OSCURATO:PERSONA], che temeva di ricevere ulteriori minacce dagli Stillittano, interessati ad impedire l'avvio della sua attività commerciale, aveva suggerito di cercare di prendere tempo per addivenire ad un accordo, egli si era limitato a fornire al [OSCURATO:PERSONA] un mero consiglio e non a proporsi quale mediatore con gli Stillittano, non emergendo da alcun elemento di prova una simile conclusione.

Laddove, poi, la Corte di appello aveva desunto la intraneità dell'Araniti dalla sua conoscenza delle vicende relative ai contrasti tra gli Stillittano e [OSCURATO:PERSONA] detto «pasticcino» conseguenti al precedente tentativo da parte di quest'ultimo di aprire altra attività commerciale all'interno del medesimo bar, contrasti poi non risolti a seguito dell'intervento del capo della cosca Condello, che aveva lasciato ampia libertà di azione agli Stillitano che avevano ostacolato anche con atti dinamitardi l'iniziativa del «pasticcino», tanto da indurlo a desistere, il ricorrente evidenzia che tali conoscenze erano patrimonio comune dei numerosi soggetti intercettati, molti dei quali erano stati assolti, come il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; se tali conoscenze avevano valore indiziante, non si comprendeva l'assoluzione dei coimputati.

Inoltre, la Corte di appello non ha considerato la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Domenico in data 12 maggio 2014 in cui il primo dichiara al secondo che egli si deve incontrare con i Condello; se il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti diretti con i Condello, non si comprende perché debba avvalersi di [OSCURATO:PERSONA] quale mediatore.

Nel corso della stessa conversazione si afferma, secondo la Corte di appello, che quella che deve venire a lavorare è una degli Araniti e viene a lavorare per conto dei Condello; da tale frase emergerebbe il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Condello, ma le parole intercettate, sostiene il ricorrente, sono state mal ricostruite a causa delle carenze dell'accertamento fonico e comunque la frase non dava certezza sulla circostanza che l'Araniti avesse incontrato i Condello ed anzi tale circostanza risulta contraddetta da ulteriori conversazioni intercettate successivamente e precisamente il 4 giugno 2014, in cui il [OSCURATO:PERSONA] dichiara alla figlia che egli crede che gli Araniti, ossia [OSCURATO:PERSONA] ed il Modafferi, non abbiano parlato con alcuno per risolvere il suo problema relativo al contrasto con gli Stillittano.

Anche tali conversazioni erano state travisate.

Quanto alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva dichiarato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], zio dell'odierno ricorrente, che il nipote era colui che gestiva la locale di Catona al posto di [OSCURATO:PERSONA], detto «Craxi», durante la sua detenzione, ma il collaborante aveva all'epoca ritenuto trattarsi di una mera vanteria, in quanto egli sapeva che il capo della cosca Bertuca, alla quale il collaborante apparteneva, per le questioni inerenti a Catona, aveva quale referente [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, [OSCURATO:PERSONA] e lo zio non avevano rapporti da molto tempo e il rapporto tra la fonte de relato e [OSCURATO:PERSONA] era stato del tutto pretermesso.

In ogni caso, l'appartenenza dell'Araniti alla cosca Rugolino non poteva essere affermata sol perché riferita dal collaborante, risultando invece necessario che fosse dimostrato il concreto contributo da lui arrecato al raggiungimento degli scopi dell'associazione criminale, e nel caso di specie non sono indicati fatti o circostanze espressive di una permanente disponibilità a favore del sodalizio.

Per la sentenza di appello la assunzione di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe la contropartita offerta dal [OSCURATO:PERSONA] all'Araniti per la sua mediazione, ma tale conclusione urta con altre risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che era stato lui a presentare la Carlo al [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo aveva confermato le dichiarazioni del Remo, che già la conosceva, in quanto forniva i suoi prodotti al figlio della Carlo, [OSCURATO:PERSONA], che gestiva un altro bar. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche affermato che l'Araniti, avendo appreso che era stata proposta per un'assunzione, l'aveva raccomandata avendo con la stessa un rapporto di amicizia. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato tali circostanze, ma la sentenza impugnata non menziona affatto le sue sommarie informazioni testimoniali.

Peraltro, riferisce il Notaro, proprio tramite lui e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva conosciuto il Rugolino.

Sulla base di tali dichiarazioni doveva, quindi, escludersi che l'assunzione della Carlo fosse una contropartita per l'intervento dell'Araniti, dato questo, che non emergeva da alcun elemento di prova.

Né l'appartenenza dell'Araniti alla cosca del Rugolino poteva dirsi provata dal fatto che i due fossero stati controllati o avvistati mentre circolavano a bordo dell'automobile dell'Araniti, non essendo dimostrato che i loro rapporti trovassero causa nella comune appartenenza alla 'ndrangheta.

Inoltre, se l'Araniti e [OSCURATO:PERSONA] avevano effettivamente svolto il ruolo di intermediari del Rugolino, ristretto in carcere, non si comprendeva perché [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata attratta nelle indagini; le lettere da questa inviate al suo compagno erano state sottoposte a rigidi controlli che non avevano mai evidenziato alcunché.

Il rapporto dell'Araniti con la Carlo era di semplice amicizia.

Né l'Araniti era mai rimasto implicato in vicende caratterizzate dall'impiego del metodo mafioso.

5.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso anche tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di distinto atto introduttivo, articolando ulteriori tre motivi.

5.2.1. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.

Sostiene che la Corte territoriale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, non ha dato risposta ai motivi di appello con i quali si era dedotto che tutte le conversazioni captate avevano contenuto ambiguo e non valevano a dimostrare il fatto oggetto di contestazione, in quanto non provavano il ruolo criminale dell'Araniti o la sua capacità di rapportarsi con elementi di spicco delle altre consorterie per fungere da garante del [OSCURATO:PERSONA].

Le conversazioni successive a quella del 26 maggio, alla quale l'Araniti aveva partecipato, dimostravano che egli non era intervenuto presso alcuno per sostenere la posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale neppure aveva compreso che egli non era imparentato con gli Araniti di Sambatello, che non avevano parlato con alcuno; infatti, gli Stillittano avevano dovuto tollerare l'apertura del bar da parte del [OSCURATO:PERSONA] non grazie all'opera dell'Araniti, ma a causa dell'intervento di altri soggetti ai quali il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto.

Era un'affermazione apodittica quella della Corte di appello secondo la quale gli Stillittano avevano desistito dal proposito di impedire l'apertura del bar anche a seguito dell'intervento dell'Araniti.

La Corte di appello aveva ritenuto l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] come un'imposizione mafiosa degli Araniti, quale corrispettivo della mediazione con la cosca Condello finalizzata a tacitare gli Stillittano; in tal modo i Giudici di secondo grado avevano omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del figlio di questa, [OSCURATO:PERSONA], che asserivano che la Carlo era stata assunta su raccomandazione di [OSCURATO:PERSONA], legato da rapporti commerciali con l'Araniti, a sua volta amico della Carlo.

L'intervento dell'Araniti era limitato alla raccomandazione di una sua amica, afflitta da problemi economici, affinché fosse assunta.

Né i rapporti dell'Araniti con il Rugolino potevano essere desunti da sette avvistamenti registrati ad opera delle forze dell'ordine nell'arco di oltre dieci anni o dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che neppure conosceva [OSCURATO:PERSONA].

Neppure l'intraneità dell'Araniti alla cosca del Rugolino poteva affermarsi sulla base della sua amicizia con la Carlo, compagna del Rugolino, e sull'assunto che per il tramite della Carlo l'Araniti veicolasse i messaggi provenienti dal Rugolino, ristretto in carcere.

Mancava la prova che messaggi del Rugolino fossero stati in tal modo veicolati.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto rapporti con altri esponenti di vertice del clan Rugolino, come [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo neppure sapeva dell'assunzione della Carlo dal [OSCURATO:PERSONA].

Neppure era provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato i Condello grazie all'intercessione dell'Araniti.

In ogni caso, a prescindere dal contenuto delle conversazioni intercettate, non vi era la prova che l'Araniti avesse effettivamente compiuto l'attività di mediazione che gli veniva attribuita.

In definitiva, l'affermazione della sua penale responsabilità poggia su mere congetture e la Corte di appello, a fronte della difficoltà di dimostrare il fatto a lui attribuito, aveva abbassato la soglia probatoria, accontentandosi di elementi dotati di minor valore probatorio.

Anche le conversazioni intercettate, per il loro contenuto ambiguo, necessitano, per valore come prova, di riscontri esterni ed univoci che nel caso di specie difettano, cosicché non risulta rispettato il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».In ogni caso non emerge uno stabile inserimento dell'Araniti nel sodalizio criminale ed un suo concreto contributo al raggiungimento dei suoi scopi, non essendo sufficiente un mero rapporto di vicinanza o anche di amicizia con alcuni dei suoi esponenti.

Anche l'assunzione della Carlo non integrava un contributo alla cosca Rugolino, atteso che essa arrecava vantaggio al solo Rugolino, tanto che [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca, neppure era a conoscenza di detta assunzione.

Le dichiarazioni dei vari collaboranti sono generiche e [OSCURATO:PERSONA] ha addirittura escluso che a [OSCURATO:PERSONA] fosse subentrato l'Araniti.

5.2.2. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., nonché della apparenza della motivazione in ordine all'aggravante dell'essere la associazione mafiosa armata.

Non è stato provato che l'Araniti avesse la disponibilità di armi o anche che tale disponibilità avesse la cosca Rugolino.

Né simile disponibilità poteva essere presunta per la sua appartenenza alla 'ndrangheta o per essere singoli associati stati trovati in possesso di armi.

5.2.3. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha motivato il diniego facendo riferimento alla gravità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo, sia in considerazione dell'intensità del dolo, omettendo di considerare il buon comportamento processuale dell'imputato, che non aveva assunto un atteggiamento dilatorio.

6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando otto motivi.

La contestazione a suo carico è quella di cui al capo a) dell'imputazione, ossia l'appartenenza con ruolo apicale alla componente «segreta o riservata» della 'ndrangheta, quale promotore, dirigente ed organizzatore di tale componente, e l'appartenenza con ruolo apicale all'articolazione territoriale della 'ndrangheta denominata cosca [OSCURATO:PERSONA] di Archi di [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e provincia (in cui è radicata la componente apicale visibile del più ampio sistema criminale di tipo mafioso) e altre località del territorio nazionale ed all'estero, fino al 15 luglio 2016, quanto alla appartenenza alla componente segreta o riservata della 'ndrangheta, e in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, nell'anno 2014 e con condotta permanente fino al 15 marzo 2016, quanto alla appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 11, comma 1 e 3, e 12 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale funzionale.

Con detta eccezione era stato evidenziato che sussisteva un rapporto di connessione qualificata tra il presente procedimento e quello n 5901/01 r.g.n.r.

DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro pendente innanzi alla autorità giudiziaria di Catanzaro, ma la Corte territoriale si era limitata ad osservare che i fatti oggetto dei due procedimenti non erano identici, ribadendo la motivazione del Tribunale.

La questione dedotta con l'appello non è stata affatto affrontata e quindi su di essa la Corte territoriale non ha motivato.

Peraltro, la eccezione è fondata, sostiene il ricorrente, essendo evidente la connessione qualificata tra i due procedimenti, in quanto le conversazioni captate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2002 costituivano prova in entrambi i procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] è giudicato a Catanzaro per fatti in cui sono persone offese diversi magistrati del distretto di [OSCURATO:PERSONA], con funzioni giudicanti e requirenti, e contestualmente è stato avviato il presente parallelo procedimento, nel quale si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere influenzato la magistratura reggina per incidere sull'esito di processi di ‘ndrangheta a carico dei [OSCURATO:PERSONA] e di promuovere l'infiltrazione dell'associazione criminale nelle istituzioni, ossia fatti analoghi e connessi a quelli per i quali si procede a Catanzaro.

Segnala che l'art. 11 cod. proc. pen. mira a prevenire simili situazioni ed in particolare che fatti in cui sono persone offese magistrati vengano giudicati nel loro distretto.

In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], in quel processo, si contesta di avere arrecato minaccia alla magistratura nel suo complesso per piegare le resistenze dei magistrati collusi.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 11 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza prevista dalla citata disposizione in relazione alla posizione di imputato rivestita dal magistrato [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver fatto parte della associazione criminale di cui al capo I).

In particolare, al capo I) si contesta a vari soggetti, tra i quali il Tuccio, di avere fatto parte di un'associazione segreta volta ad interferire sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte di enti pubblici locali in modo anche da permettere ad uno degli associati, [OSCURATO:PERSONA], di assecondare gli interessi e le strategie della ‘ndrangheta.

All'udienza preliminare il Pubblico ministero aveva operato, in relazione al capo I) dell'imputazione, una restrizione del lasso temporale della partecipazione degli imputati all'associazione segreta, facendola decorrere dal 13 dicembre 2008, ossia da una data in cui il Tuccio era già stato collocato a riposo.

Tale modifica era meramente strumentale e non valeva ad eliminare la incompatibilità della autorità giudiziaria reggina a giudicare per fatti commessi da un magistrato che aveva prestato servizio nel medesimo distretto all'epoca in cui i fatti oggetto di contestazione erano stati commessi.

6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 414 e 434 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen., e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del rigetto dell'eccezione di bis in idem parziale rispetto al tempus commissi delicti, anche quale conseguenza della violazione dei presupposti legittimanti la revoca di una sentenza di non luogo a procedere e di diversi provvedimenti di archiviazione.

Per gli anni fino al 2005 erano intervenute le decisioni emesse nel processo Olimpia 1 ed in altro processo celebrato a Catanzaro e conosciuto come «caso Reggio», con le quali il [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato per fatti identici.

Conseguentemente era necessario delimitare la condotta oggetto di contestazione nel presente processo a quella successiva al 2005, che avrebbe dovuto costituire oggetto di autonoma dimostrazione costituendo essa una evoluzione della condotta associativa per la quale era già stato giudicato.

La Corte di appello aveva rigettato l'eccezione sulla base dei medesimi argomenti adottati dal Tribunale, limitandosi ad invocare la differente qualificazione giuridica delle varie condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] (quale concorrente esterno o intraneo ad una cosca specifica nei precedenti processi e appartenente alla 'ndrangheta unitaria nel presente processo), senza considerare che questa Corte di cassazione, nel trattare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] a fini cautelari, aveva rilevato l'esistenza di un parziale bis in idem affermando che ai fini della medesinnezza del fatto era irrilevante la sua qualificazione giuridica, rilevando, invece, il nucleo storico del fatto, da intendersi come identità della fattispecie concreta in tutti i suoi elementi (Sez. 2, n. 33949 del 19/05/2017, Romeo, non massimata).

Secondo detto precedente, la condotta andava, quindi, perinnetrata dal 2005 in poi, non potendo il giudizio di colpevolezza fondarsi su fatti che già erano stati giudicati.La Corte di appello ha rigettato l'eccezione valorizzando una differenza tra i ruoli che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto in seno all'associazione secondo l'imputazione relativa a questo processo e quelli delineati nelle imputazioni relative agli altri due processi Olimpia 1 e [OSCURATO:PERSONA].

Nel processo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] era imputato di concorso esterno quale referente della cosca [OSCURATO:PERSONA] e ciò avrebbe escluso che egli avesse contribuito alla ‘ndrangheta quale associazione unitaria, ma in tal modo si contraddiceva l'impostazione adottata dal giudice di primo grado, secondo la quale la 'ndrangheta ha carattere unitario, pur articolandosi in più strutture locali.

In realtà, al capo a) del processo [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] di avere contribuito alla 'ndrangheta quale sodalizio unitariamente considerato, a prescindere da singole cosche.

Inoltre, la motivazione era contraddittoria laddove si affermava che nel processo celebrato a Catanzaro l'imputazione riguardava un periodo temporale diverso da quello cui si riferiva la contestazione nel presente processo.

In realtà, nel presente processo l'imputazione era stata formulata inizialmente in forma aperta e comunque i fatti accertati nel processo celebrato a Catanzaro sono stati posti a fondamento anche della condanna pronunciata nel presente processo.

Analoghe considerazioni vengono svolte dal ricorrente in ordine al processo Olimpia 1, conclusosi con il suo proscioglimento, in udienza preliminare, dall'accusa di aver partecipato all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA].

L'identità tra le due accuse rilevava anche in ordine alla questione della mancata revoca della sentenza di non luogo a procedere così emessa.

Peraltro, la stessa sentenza si contraddice laddove asserisce che i due fatti sono diversi e tuttavia afferma che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una struttura di vertice elitaria capace, nelle intenzioni, di guidare l'intera organizzazione verso attività illecite più remunerative, abbandonando definitivamente gli omicidi eccellenti ed i contrasti armati al suo interno.

In tal modo si ammette che la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] nel processo Olimpia 1 riguardava fatti identici, in relazione al periodo considerato, a quelli oggetto del presente processo.

Inoltre, il concorso esterno è fattispecie alternativa a quella della partecipazione e pertanto non può concepirsi che l'imputato rivesta contemporaneamente la posizione di concorrente esterno e di partecipe nello stesso lasso di tempo, che per il processo Olimpia 1 arriva sino al 1999, quando è stata emessa la sentenza di primo grado, e per il processo di Catanzaro, conclusosi con l'assoluzione, sino al 2005, con contestazione chiusa.La difesa aveva anche eccepito che erano intervenute archiviazioni in altri processi ove erano state elevate a carico del ricorrente altre imputazioni ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.

In particolare, era stato emesso il decreto di archiviazione del 15 novembre 2019 nel procedimento n. 209 del 1999 ed il decreto del 30 ottobre 2012 nel procedimento n. 7920 del 2010, dal quale erano state tratte le conversazioni intercettate che erano state utilizzate ai fini della decisione.

Inoltre, era stato prodotto il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 151 del 2006 r.g.n.r., sempre per la imputazione di partecipazione alla associazione mafiosa.

Non essendo stati revocati i suddetti decreti di archiviazione, il reato non era procedibile.

La motivazione sul punto è del tutto mancata.

6.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 192, 238 e 238- bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen.. nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccezione volta a dedurre la illegittimità della nuova valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Annacondia, Scopelliti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano già state valutate nei processi Olimpia 1 e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha affermato che tali dichiarazioni non sono state valutate in relazione a fatti ormai coperti dal giudicato, ma solo per accertare il reato contestato al capo a).

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a tale affermazione, la Corte territoriale ha proceduto a rivalutare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di tempo già giudicato nel processo Olimpia 1, in tal modo superandone indebitamente l'esito ed affermando che già nel periodo preso in considerazione da quel processo il [OSCURATO:PERSONA] ricopriva un ruolo apicale in seno alla 'ndrangheta che avrebbe riscontrato l'accusa a lui mossa nel presente processo.

Le chiamate in reità, per poter essere utilizzate, non dovevano riguardare il periodo coperto dal giudicato assolutorio, ma il periodo successivo, rispetto al quale andavano ricercati i riscontri individualizzanti.

A tale proposito il ricorrente cita un precedente di questa Corte di cassazione in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso secondo il quale la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962, che, in applicazione del principio, ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future).

6.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione circa la mancata assunzione di una prova decisiva.

La difesa aveva chiesto, ancor prima di chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, poi trasformato in richiesta di giudizio abbreviato «secco», di acquisire il verbale delle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergeva l'esistenza, in passato e con il coinvolgimento di collaboratori ritenuti rilevanti anche nel presente giudizio, quali il [OSCURATO:PERSONA], il Festa ed il Gullì, di un accordo volto a formulare false accuse contro il [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare di avere sequestrato il Munaò; la successiva collaborazione del Munaò aveva fatto emergere tale accordo.

La richiesta, reiterata con l'atto di appello, non è stata neppure esaminata, pur trattandosi di prova decisiva, in quanto incidente sull'attendibilità dei predetti collaboranti.

6.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.

6.6.1. In primo luogo il ricorrente deduce che la Corte di appello, per affermare la sussistenza di una struttura associativa della 'ndrangheta destinata a rimanere segreta anche ai comuni partecipanti al sodalizio criminale, ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante la loro conoscenza in ordine alle vicende associative si arrestasse al 2002, ossia ad un momento anteriore a quello che, nella stessa sentenza, viene indicato come momento di creazione di detta struttura segreta, ossia la metà degli anni 2000.La Corte di appello aveva anche asserito che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non riguardavano i periodi già giudicati nel processo Olimpia 1 e nel processo [OSCURATO:PERSONA], in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare nel febbraio 2002.

Quindi, o il collaborante era inattendibile, perché le sue dichiarazioni riguardavano fatti successivi alla sua collaborazione, o la Corte di appello aveva illegittimamente utilizzato a fini di prova dichiarazioni relative a fatti già coperti da giudicato.

Inoltre, la Corte di appello ha omesso di considerare la sentenza n. 87 del 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 209/99 r.g.n.r.

DDA e la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel processo Meta, che confermavano che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] potevano riguardare solo fatti anteriori al 2002 e quindi ricadenti nei periodi già oggetto di giudizio.

I predetti collaboranti erano peraltro inattendibili laddove avevano reso dichiarazioni sul carattere unitario della ‘ndrangheta, carattere che la sentenza emessa nel processo Meta aveva escluso proprio sulla base delle loro dichiarazioni.

In ogni caso la 'ndrangheta aveva assunto struttura unitaria solo dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2003, come riconosciuto dalla sentenza qui impugnata, sulla base delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA].

6.6.2. La Corte di appello, sostiene il ricorrente, neppure ha risposto alle censure formulate con riferimento all'attendibilità dei collaboranti.

Nel processo Olimpia 1 era stata affermata la inattendibilità dei collaboratori che avevano riferito dell'esistenza di una struttura segreta della 'ndrangheta, come il collaborante [OSCURATO:PERSONA], che invece era stato ritenuto attendibile senza tenere conto che egli era stato più volte condannato per calunnia e senza considerare il giudizio su di lui espresso con la sentenza Olimpia 1; anche nel considerare attendibili i collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva omesso di valutare le condanne da essi riportate per calunnia.

Era ben possibile, anche sulla base delle dichiarazioni del Munaò già sopra descritte, che i vari collaboranti avessero adattato le loro dichiarazioni alla ipotesi accusatoria.

La sentenza aveva eluso la questione, valorizzando le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] senza tenere in considerazione i giudizi espressi nella sentenza Olimpia 1 e le condanne per calunnia dallo stesso riportate, nonché la lettera che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al colonnello Pellegrini per ammettere che egli non era a conoscenza delle vicende successive al 1991.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] erano inattendibili anche perché caratterizzate da un'anomala progressione accusatoria, arricchendosi di 7'? particolari nel corso degli anni, come segnalato anche nella sentenza di appello del processo Meta.

La decisione qui impugnata ha invece richiamato la sentenza di primo grado del processo Meta nella parte in cui aveva affermato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti oltre il termine di giorni 180 dall'inizio della loro collaborazione, questione, questa, del tutto differente da quella dell'attendibilità delle loro dichiarazioni, che invece necessitava di una più pregnante motivazione.

6.6.3. Neppure la Corte di appello, sostiene il ricorrente, ha motivato in ordine alle censure relative alla attendibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa aveva evidenziato che i due collaboranti non erano entrati in contatto con la associazione invisibile e quindi le loro dichiarazioni erano irrilevanti.

Essi avevano reso le loro dichiarazioni solo molti anni dopo l'inizio della loro collaborazione e le loro propalazioni riguardavano fatti accaduti negli anni '80. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche asserito che il ricorrente aveva favorito l'ascesa del cugino Giuseppe anche mediante l'omicidio Audino e l'arresto del cugino Orazio e il Giudice di primo grado aveva ritenuto credibili simili affermazioni; la difesa, evidenziando taluni passaggi della sentenza di primo grado del processo Meta e della sentenza del processo Eremo, pronunciata il 14 maggio 2005 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ne aveva dimostrato la falsità, atteso che nelle due sentenze si affermava che l'omicidio dell'Audino era stato attuato proprio per danneggiare [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di secondo grado ha aderito a quanto affermato dal Giudice di primo grado, senza prendere in esame la censura.

Inoltre la difesa aveva prodotto il verbale integrale dell'interrogatorio del 24 giugno 2011 dal quale emergeva l'approccio compiacente del collaborante.

La difesa aveva anche contestato che il [OSCURATO:PERSONA] potesse conoscere il ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha risposto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che1 in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che era opportuno rivolgersi all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico che aveva il potere di mediare tra la 'ndrangheta e gli altri poteri e che il [OSCURATO:PERSONA], nelle sue dichiarazioni aveva affermato di avere appreso dal Virgiglio che il [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della massoneria e che pertanto era possibile che il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al [OSCURATO:PERSONA] quanto appreso dal Virgiglio.

Il ricorrente osserva, in contrario, che il dialogo con il Virgiglio al quale aveva fatto riferimento il [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto nel 2011, mentre la riunione nel negozio di Reliquato in occasione della quale sarebbe avvenuto il colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] è del 2009, quando il collaborante era ancora libero.Ne deriva che il Virgiglio non poteva essere la fonte del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo neppure poteva avere rivelato la circostanza al [OSCURATO:PERSONA].

Né il Virgiglio aveva confermato di aver fatto il nome del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

6.6.4. il ricorrente sostiene pure che la motivazione è carente in ordine alle censure sollevate con l'atto di appello circa la esistenza dell'associazione criminale segreta.

La motivazione è illogica laddove asserisce che l'assenza di contatti tra i suoi associati può dipendere dalla sua segretezza; i contatti tra gli associati sono essenziali per assicurare l'operatività dell'associazione che altrimenti non potrebbe esistere.

Numerosi elementi erano stati addotti a sostegno dell'inesistenza che non sono stati concretamente affrontati nella motivazione, che si è limitata a richiamare gli argomenti già spesi dal Giudice di primo grado, anche laddove questi avevano costituito oggetto di specifica censura.

Così era avvenuto in relazione alla conversazione intercettata nella sala colloqui tra lo Zunnbo e sua moglie e tra questa e Laganà e alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Virgilio, che descrivono lo [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto inserito in un circuito di matrice massonica legato ad ambienti di 'ndrangheta.

6.6.5. Neppure la motivazione chiarisce i rapporti tra l'imputato e lo [OSCURATO:PERSONA], che in realtà traevano origine da una relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione intercettata nel carcere, contestava al marito di averle tenuto nascosta la «vicenda del 1999», asserendo che se ne fosse stata messa al corrente, non lo avrebbe sposato; secondo la ricostruzione dei giudici del merito, la vicenda del 1999 era l'ingresso dello [OSCURATO:PERSONA] nel sistema criminale che egli cercava di giustificare con la sua vicinanza ai servizi segreti; sostiene il ricorrente che dal memoriale rinvenuto dalla polizia giudiziaria al termine di altro colloquio svoltosi in carcere pochi giorni prima risulterebbe che la vicenda del 1999 era l'ingresso dello [OSCURATO:PERSONA] nei servizi segreti.

Peraltro, soggiunge il ricorrente, quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale i rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] risalirebbero al 1985, quando, deceduto [OSCURATO:PERSONA], il collaborante aveva constatato che lo [OSCURATO:PERSONA] era amico dei fratelli del defunto.

I rapporti tra i due erano dovuti a rapporti amicali tra le due famiglie e la loro natura illecita era stata affermata apoditticamente, ma non provata ed argomentata.

In tale rapporto di amicizia trovava giustificazione anche la confidenza relativa alla microspia di Bologna.

Inoltre, la sentenza aveva attribuito allo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di soggetto riservato, che intesseva rapporti con le istituzioni ed i servizi segreti, ma tale circostanza non valeva a dimostrare la natura illecita di tali rapporti o la appartenenza dell'imputato ad un circuito massonico legato alla 'ndrangheta.

A tal fine non è sufficiente il colloquio dell'agosto 2009 a Gambarie tra l'imputato ed il figlio in cui viene indicato lo [OSCURATO:PERSONA] come la fonte dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] ha appreso della microspia installata nell'ospedale di Bologna ove nel precedente mese di maggio era stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

In ogni caso tale informazione era volta ad agevolare solo il [OSCURATO:PERSONA] e non l'associazione criminale.

6.6.6. Neppure è dimostrato il ruolo apicale assunto dal ricorrente in seno all'associazione segreta.

Secondo i giudici del merito tale sua posizione emergerebbe da una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto non è intellegibile e nella quale neppure viene menzionato il [OSCURATO:PERSONA], come confermato da tutte le perizie trascrittive e negato dal Giudice di primo grado.

La Corte di appello sul punto si era limitata a ribadire gli argomenti già spesi dal Giudice dell'udienza preliminare affermando, con un ragionamento puramente congetturale, che il Chirico, sapendo di essere intercettato, aveva reso false dichiarazioni favorevoli al [OSCURATO:PERSONA] onde scagionarlo.

Nel corso della conversazione le parole Giorgio e segreti, sulle quali si fondava l'interpretazione accusatoria, non erano mai state pronunciate, come risultava dalle perizie.

Alle conversazioni intercettate è stato attribuito un significato difforme da quello suggerito dalle diverse perizie.

6.6.7. Il ricorrente denuncia che mancano riscontri esterni alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia nella parte in cui essi, peraltro in modo generico, gli attribuiscono un ruolo apicale, senza specificare le specifiche condotte dalle quali tale ruolo sarebbe stato desunto.

A tale proposito, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito di avere consultato [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle elezioni regionali del 2000, in tal modo arricchendo con detto episodio un racconto risalente a molti anni prima in cui non se ne faceva menzione.

Nella sentenza qui impugnata, evidenzia il ricorrente, era stato ravvisato un riscontro di detto episodio in una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato.

La difesa aveva sostenuto che da tale conversazione si ricavava solo la intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi da certi ambienti e dinamiche e che tale conclusione era confortata dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in un altro procedimento penale, il cui verbale era stato acquisito. [OSCURATO:PERSONA] aveva definito l'imputato un «consigliori», inteso quale persona che dava consigli giusti; sul punto la Corte territoriale non aveva affatto motivato.Peraltro, sostiene il [OSCURATO:PERSONA], la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] di arricchire il suo precedente racconto derivava da suoi contrasti con il servizio di protezione che avevano determinato il rientro del [OSCURATO:PERSONA] nel carcere e la sua esigenza di riacquistare credibilità presso gli inquirenti.

Egli aveva, così, scelto di adattare le sue dichiarazioni alle esigenze investigative per compiacere coloro che stavano indagando.

Non poteva peraltro asserirsi che dalle dichiarazioni del collaborante fosse emersa la prova dell'origine dei contatti tra il riservato [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] tramite l'imputato, soggetto verso il quale lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, in una conversazione intercettata nel carcere con la moglie, di nutrire grande rispetto.

In sostanza, sostiene il ricorrente, non è stata data risposta al motivo di appello.

6.6.8. La attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della penale responsabilità discende anche dalla illogica valorizzazione del suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e del suo intervento nell'apertura dell'esercizio commerciale.

La Corte territoriale ha sostenuto che il suo intervento nella vicenda della riapertura del bar Malavenda trova giustificazione nella sua appartenenza alla 'ndrangheta intesa quale sodalizio criminale unitario e solo in via sussidiaria nel suo ruolo all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale non ha, però, spiegato quale fosse l'interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA] in detta vicenda e sostanzialmente si contraddice quando afferma che il nulla-osta concesso, tramite [OSCURATO:PERSONA], dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] non esclude l'interessamento dell'odierno ricorrente al fine di ristabilire gli equilibri tra le cosche all'interno del mandamento di Reggio centro e quindi di mantenere in vita e rafforzare il sodalizio criminale unitariamente considerato.

In realtà, sostiene il ricorrente, la cosca [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse nella vicenda, che trovava origine in ragioni di mera concorrenza commerciale.

La motivazione, in relazione a tale vicenda, è contraddittoria anche in ordine alla stipula del contratto assicurativo e in ordine alla ricostruzione delle modalità con le quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza si afferma che è stato il [OSCURATO:PERSONA], interessato a contrastare gli Stillittano che si erano opposti alla riapertura del bar, a chiedere l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] ed in effetti il [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso del Pellegrino per rivolgersi alla figlia del [OSCURATO:PERSONA] per la questione assicurativa.

Ciò, però, non valeva a dimostrare un interesse del [OSCURATO:PERSONA], quale esponente apicale della associazione segreta, nella vicenda, poiché altrimenti egli si sarebbe mosso autonomamente ed in via preventiva, senza attendere la sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA].Sul punto la Corte si è limitata ad affermare in modo apodittico che la circostanza che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] sia stato sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA] e non sia stato unilateralmente attuato dall'imputato non ha rilevanza, attesa l'importanza del suo intervento nella vicenda.

La motivazione è apodittica anche laddove esclude che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sia solo un'ipotesi congetturale del [OSCURATO:PERSONA], come invece sostenuto dalla difesa.

A tale proposito, in motivazione si afferma che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] emerge dalla conversazione, oggetto di intercettazione, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo dichiara al secondo che la figlia del [OSCURATO:PERSONA] gli stava facendo ottenere la stipula del contratto assicurativo nonostante l'opposizione della sede centrale della società di assicurazioni, mediante una «forzatura», e che poiché i passaggi «collimavano» doveva ritenersi che la cosca [OSCURATO:PERSONA] fosse stata investita della questione.

La Corte di appello aveva in tal modo creduto di aver replicato all'eccezione della difesa che aveva segnalato che il Giudice di primo grado aveva ritenuto di poter desumere la prova dell'effettivo intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in modo semplicistico sulla base della mera posteriorità dell'apertura del bar rispetto al contatto avuto dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, entrambe le sentenze dei giudici del merito avevano interpretato quella conversazione come espressione di un'intenzione ancora non realizzata, come se l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] dovesse ancora realizzarsi, senza che fossero precisate modalità e tempi del suo intervento.

Peraltro, le indagini svolte in merito al contratto di assicurazione avevano evidenziato che non era stata necessaria alcuna «forzatura» per la sua stipula, cosicché le considerazioni espresse dal Pellegrino nella conversazione erano meramente congetturali.

La difesa aveva anche indicato talune conversazioni intercettate dalle quali risultava che il [OSCURATO:PERSONA] millantava un'amicizia con [OSCURATO:PERSONA] in realtà insussistente, come aveva ammesso anche la stessa Corte territoriale a pag. 1008 della motivazione della sentenza di appello.

In ogni caso, solo una «forzatura» nella stipula del contratto assicurativo da parte della figlia dell'imputato poteva far ritenere, a livello di deduzione logica, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tutelato il bar da eventuali nuovi danni, cosicché, l'accertata insussistenza della «forzatura», non essendo mai stata stipulata alcuna polizza, faceva escludere l'intervento del ricorrente nella vicenda.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi non credibile e le sue dichiarazioni intercettate erano mere millanterie.Né, a seguito della conversazione intercettata, era stato pedinato il [OSCURATO:PERSONA] onde verificare se l'incontro del pomeriggio del 19 maggio fosse poi realmente avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva valorizzato il dato tratto dai tabulati del 2015 dai quali era emerso un contatto telefonico tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] attraverso il telefono di quest'ultimo, ma in uso alla figlia Maria.

Sulla base di tale contatto il Giudice dell'udienza preliminare aveva affermato che i due si conoscevano già prima della loro comune carcerazione e che avevano mentito affermando di non conoscersi.

La difesa con l'atto di appello aveva chiesto l'acquisizione dei brogliacci o della trascrizione della conversazione telefonica del 22 dicembre 2015 o l'esame del tenore [OSCURATO:PERSONA], che aveva commissionato al bar del [OSCURATO:PERSONA] un dono natalizio da recapitare al [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del giudizio di appello la difesa aveva prodotto il brogliaccio contenente la sommaria trascrizione della conversazione, nonché altra documentazione.

Dal brogliaccio risultava che la chiamata era stata effettuata da una donna ed aveva ad oggetto la consegna di un dolce regalato dal tenore Iacopino al [OSCURATO:PERSONA].

Ciononostante, nella motivazione della sentenza di appello viene reiterato l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado.

Tale errore dimostrava come la Corte di appello si fosse limitata a recepire acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado.

Inoltre, la Corte di appello aveva apoditticamente sostenuto l'irrilevanza dei tabulati forniti dall'intercettazione del telefono del ricorrente con sistema real time, che consente di rilevare costantemente la posizione del telefono intercettato, affermando che egli non era solito portare con sé il telefono, mentre in realtà egli solo in un'occasione in molti anni aveva dimenticato il suo telefono al suo studio, o comunque adottava cautele per non essere intercettato.

La Corte di appello aveva, tuttavia, trascurato di considerare che dai tabulati risultava che mentre il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pellegrino si incontravano con la figlia dell'imputato presso la agenzia assicurativa di questa, il [OSCURATO:PERSONA] era contestualmente impegnato in una conversazione telefonica e non poteva quindi trovarsi insieme a loro.

Si era pure cercato di salvare la ricostruzione accusatoria avallando l'ipotesi, formulata dal Pubblico ministero, che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati il 26 maggio davanti all'agenzia assicurativa, ma la difesa aveva provato, sulla base dei tabulati, che un simile incontro non sarebbe stato possibile; la sentenza di secondo grado aveva trascurato anche tali deduzioni difensive omettendo di darvi risposta.Nella motivazione della sentenza di appello si conclude che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'apertura del bar è espressione sia della posizione apicale assunta dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio unitariamente inteso, sia della sua posizione apicale all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA], ma tale conclusione è illogica, poiché lascia intendere che un soggetto «invisibile» si sia manifestato ad un soggetto estraneo alla consorteria.

Né può sostenersi che non vi sia alcuna contraddizione sol perché egli è intervenuto anche quale capo della cosca visibile in relazione ad un evento rilevante nell'ambito delle competenze strategiche della cosca [OSCURATO:PERSONA], oltre che al fine di ristabilire gli equilibri tra le cosche del mandamento di [OSCURATO:PERSONA].

Se il [OSCURATO:PERSONA], per svolgere il suo ruolo all'interno della associazione unitaria della ‘ndrangheta, doveva mantenere celata la sua adesione a detta organizzazione criminale, era contraddittorio che egli potesse poi manifestare all'esterno addirittura la sua qualità di capo di una cosca.

La Corte di appello afferma che la vicenda relativa al bar aveva creato fibrillazione all'interno della 'ndrangheta perché il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un unicum tra i locali del reggino, data la sua suddivisione al 50% tra le cosche federate nei rispettivi cartelli riferentesi alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e Condello.

Il ricorrente sostiene che tale suddivisione è comune a molti quartieri di [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli di Archi, Reggio centro, Modena e ciò è dovuto alla circostanza che in occasione della pacificazione tra le cosche, queste avevano all'interno di tali quartieri forze paritarie.

La Corte di merito, nel tentativo di confutare le osservazioni difensive, aveva citato un'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e relativa al colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla apertura del bar, mentre secondo il ricorrente tale conversazione dimostra che il contrasto tra i due era dovuto a ragioni di mera concorrenza commerciale e a motivi personali.

Peraltro, nella stessa sentenza si affermava che le cosche erano del tutto indifferenti alla soluzione dei contrasti tra il Nicolò detto Pasticcino e gli Stillittano e che i Condello, dopo avere dato il loro assenso al progetto imprenditoriale del Nicolò, avevano lasciato i contendenti a risolvere il loro problema tra di loro senza prendere posizione a favore dell'uno o degli altri.

La scarsa rilevanza della vicenda trovava conforto nella circostanza che coloro che erano divenuti collaboratori di giustizia in epoca successiva neppure ne avevano fatto menzione.

6.6.9. Il ricorrente segnala anche che nella motivazione della sentenza di appello non si menzionano, in relazione alla sua posizione, le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], nonostante il suo esame fosse stato ammesso nel corso del giudizio di secondo grado su richiesta del Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stato smentito dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], aveva reso dichiarazioni in parte favorevoli al [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi accusatoria, il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nella vicenda per ammorbidire le resistenze degli Stillittano e così curare l'interesse della cosiddetta 'ndrangheta unitaria di evitare un conflitto tra cosche che vedeva coinvolti i Serraino, il cui prestigio era stato compromesso dagli attentati al bar Malavenda.

Nella sentenza impugnata si afferma, in relazione alla posizione di altri coimputati, che il Liuzzo aveva confermato che la contesa tra il Nicolò e gli Stillittano era proseguita anche all'interno del carcere dopo che essi erano stati arrestati nel presente procedimento, sino al 2017.

Tale affermazione, tuttavia, evidenzia il ricorrente, contrasta con la attribuzione alla associazione segreta unitaria di un ruolo pacificatore, in quanto la prosecuzione della contesa priverebbe detta associazione criminale di alcun potere autoritativo.

Peraltro il Liuzzo, sebbene indicato in sentenza quale soggetto ai vertici della cosca Rosmini e legato da rapporto familiare al Nicolò, non mostra di essere a conoscenza dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] in detta vicenda o di come essa sia stata risolta.

Anche i collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppure fossero ancora liberi all'epoca dei fatti di cui si discute in questa sede, non hanno riferito sulla vicenda o di un intervento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito di un discorso del [OSCURATO:PERSONA] avvenuto all'interno del carcere dal quale emergeva che il secondo non aveva alcun interesse a risolvere la questione.

Se i [OSCURATO:PERSONA] avessero voluto intervenire per imporre agli Stillittano una soluzione pacifica, avrebbero potuto interloquire con il [OSCURATO:PERSONA] tramite il [OSCURATO:PERSONA] al quale il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto quando aveva deciso di subentrare al Nicolò nell'acquisto del bar.

Né era stato chiarito cosa avrebbe potuto fare il [OSCURATO:PERSONA] per agevolare gli obiettivi perseguiti dall'associazione occulta, tanto che egli era stato assolto dall'accusa di concorso esterno.

6.6.10. Sostiene il ricorrente che l'ipotesi accusatoria è rimasta non riscontrata anche laddove non sono stati dimostrati suoi contributi al programma politico della consorteria, ai suoi piani economici e alle dinamiche criminali.

A tale proposito la sentenza evidenzia i legami dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA], che emergono da una conversazione captata nel 2010 nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla quale l'accusa e poi la sentenza di primo grado avevano attribuito rilievo sulla base di una sua interpretazione fallace come sostenuto dalla difesa nei suoi atti ai quali la sentenza di secondo grado non ha dato risposta, limitandosi a reiterare la motivazione della sentenza appellata.

In motivazione la Corte territoriale afferma che dalla conversazione intercettata emerge la capacità del Romeo e del [OSCURATO:PERSONA] di governare ed orientare lo scenario politico locale incidendo sull'esito delle elezioni e stabilendo chi, tra i candidati, dovesse prevalere, anche grazie al ruolo verticistico da essi svolto all'interno del sodalizio criminale.

In particolare, si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito al progetto dell'associazione criminale, risalente al 2002, volto a sostenere l'elezione dello Scopelliti.

In realtà, la difesa aveva obiettato che da tale conversazione e da altri dialoghi intercettati emergeva l'ostilità politica del [OSCURATO:PERSONA] verso lo Scopelliti, tanto che egli nel 2002 non aveva preso parte alla campagna elettorale in favore di quel politico e nemmeno alle campagne elettorali successive.

Dalla conversazione del 20 marzo 2010 emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consultato il Romeo onde vagliare se fosse possibile sostenere la candidatura del Loiero in contrapposizione a quella dello Scopelliti ed il Romeo aveva risposto che lo Scopelliti era sostenuto da così tante liste da far ritenere certa la sconfitta del Loiero.

Da tale conversazione non poteva quindi ritenersi dimostrata la capacità del [OSCURATO:PERSONA] di spostare migliaia di voti da un candidato ad un altro.

La Corte di appello non ha dato risposta a tali obiezioni, limitandosi anche in questo caso a ribadire la motivazione della sentenza di primo grado, secondo la quale tale possibilità di incidere sui risultati elettorali poteva ritenersi compatibile solo con il coinvolgimento della 'ndrangheta nella sua componente unitaria nella contesa elettorale, non potendo ritenersi plausibile che una sola cosca fosse in grado, a soli sette giorni dal voto, di influire sull'esito di una competizione elettorale a base regionale.

In realtà, nella conversazione nessuno dei soggetti intercettati aveva ipotizzato appoggi della 'ndrangheta.

Peraltro, mentre nella sentenza di primo grado era stato sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse finto di voler sostenere il Loiero temendo di essere intercettato, nella sentenza di appello si afferma che i due conversanti avevano dialogato in tranquillità, senza il timore che il loro colloquio potesse essere ascoltato da terzi.

La sentenza di appello evita, però, in tal modo di confrontarsi con l'avversione manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Scopelliti limitandosi a sostenere in modo apodittico che egli era in grado di spostare cinquecento o mille voti coinvolgendo in tale operazione tutta la 'ndrangheta e non solo la cosca [OSCURATO:PERSONA], il che è di per sé illogico considerata l'esiguità dei voti indicati rispetto al potere delle cosche. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare era arrivato anche ad ipotizzare che i due conversanti intendessero appoggiare il Loiero per indurre lo Scopelliti a temere per la sua elezione e quindi a richiedere alla ‘ndrangheta il suo appoggio, ma tale ragionamento era stato fortemente contestato dalla difesa e la sentenza di appello non lo aveva neppure considerato.

La sentenza di secondo grado è anche arrivata a sostenere in modo assolutamente illogico la irrilevanza della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non comparisse in alcuna delle indagini che negli ultimi venti anni avevano coinvolto la cosca [OSCURATO:PERSONA] o che egli non fosse coinvolto in interessi economici o la rarità dei suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], atteso che anche tali circostanze erano elementi di prova a favore dell'imputato che non potevano essere liquidati con un'apodittica affermazione della loro irrilevanza.

6.6.11. Il ricorrente evidenzia che poiché, secondo l'ipotesi accusatoria, la componente segreta o riservata della 'ndrangheta si avvaleva del vertice operativo visibile per veicolare le sue direttive alle singole articolazioni territoriali della 'ndrangheta, era rilevante che nel processo cosiddetto Meta fosse stata esclusa la sussistenza di detto vertice visibile, essendo venuto a mancare l'anello di collegamento tra la struttura invisibile e le singole cosche e quindi la capacità dimostrativa del capo di imputazione.

Neppure si chiarisce se la struttura segreta sia una componente della ‘ndrangheta o una associazione autonoma e separata rispetto ad essa, con tutte le implicazioni che ne derivano, anche i fini dell'eccezione di giudicato di cui al terzo motivo del ricorso.

6.6.12. Il ricorrente segnala la illogicità della motivazione laddove ha ritenuto quali elementi di riscontro dell'ipotesi accusatoria gli accessi di esponenti della 'ndrangheta presso lo studio professionale del [OSCURATO:PERSONA], quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tali accessi trovavano causa nei rapporti professionali tra tali soggetti e lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e precisamente con il figlio del [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso l'assenza di rapporti illeciti emergeva anche dalla circostanza che lo studio del [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad intercettazioni ambientali, dalle quali non era emerso alcunché.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lucibello, che aveva affermato di avere appreso dal Caponera circa l'intenzione di alcuni esponenti anziani della clan [OSCURATO:PERSONA] di affidargli il ruolo di responsabile della cosca, tale circostanza non era mai emersa nel corso degli interrogatori ai quali il collaborante era stato sottoposto dal Pubblico ministero, ma per la prima volta solo in occasione di sommarie informazioni successivamente rese dal collaborante alla polizia giudiziaria e verbalizzate in forma riassuntiva, e doveva ritenersi il risultato della confusione scaturita dalla approssimazione con il quale il dichiarante aveva riferito in ordine all'episodio.

Difatti, nei verbali di interrogatorio innanzi al Pubblico ministero il racconto era stato incerto ed esitante.

La sentenza di secondo grado ha sostenuto che le dichiarazioni del Lucibello sono riscontrate da quelle dell'Aiello, il cui contenuto, però, diverge nettamente, atteso che l'Aiello non ha mai reso dichiarazioni in merito all'imputato, pur avendo egli accusato molti esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA].

6.6.13. Nella sentenza si cita anche una conversazione tra l'imputato e suo figlio che, sebbene ritenuta non rilevante a fini di prova, viene indicata quale dimostrazione della circostanza che l'appartenenza del padre dell'imputato alla associazione criminale era nota a tutti i componenti della famiglia del [OSCURATO:PERSONA], con ciò sottintendendo, a scopo suggestivo, che la famiglia del [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi una famiglia mafiosa.

6.6.14. In sostanza, dalla motivazione della sentenza e dalle prove in essa indicate non si comprende da quali comportamenti concreti sarebbe stato ricavato il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della struttura riservata e all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA]; i Giudici di appello si sono limitati a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza dare risposta alle censure dell'appellante.

Non essendo stato esplicitato il contributo effettivo da lui arrecato al raggiungimento degli obiettivi della associazione criminale, neppure è dimostrata la sua partecipazione alla associazione sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, non essendo sufficiente una mera adesione morale passiva ed improduttiva di effetti concreti.

Né in ogni caso risulta provato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto un ruolo apicale all'interno dell'associazione.

6.7. Con il settimo motivo (erroneamente indicato quale sesto motivo) il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggravante prevista da detta disposizione.

L'applicazione dell'aggravante si fonda sulla valorizzazione della struttura unitaria della 'ndrangheta, utilizzata per estendere a tutti i compartecipi l'aggravante.

Segnala il ricorrente che non basta che un singolo associato abbia la disponibilità delle armi, occorrendo che esse siano nella disponibilità dell'associazione e quindi dei partecipi al sodalizio; inoltre, la disponibilità delle armi da parte dell'associazione deve essere costante, non essendo sufficiente che essa sia limitata ad un singolo episodio; sono, quindi, irrilevanti i precedenti penali per detenzione di armi a carico di singoli partecipi.Nel caso di specie l'aggravante è stata applicata sulla base della disponibilità di armi limitata a taluni episodi e sulla natura di associazione mafiosa storica della ‘ndrangheta e della sua struttura unitaria.

6.8. Con l'ottavo motivo (erroneamente indicato quale settimo motivo) il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2 e 416-bis cod. pen. e dell'art. 5, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2015 e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della istanza di applicazione dei profili edittali anteriori alla legge appena citata.

Il reato era stato contestato come commesso sino al 15 luglio 2016, ma la condotta dell'imputato si arrestava ad una data anteriore all'entrata in vigore della legge citata, non essendo dimostrato il contrario.

Le dichiarazioni dei collaboranti riguardavano vicende tutte anteriori al 2015.

Anche le informative della polizia giudiziaria riferivano vicende anteriori al 27 maggio 2015.

Anche la sentenza di primo grado ammetteva che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] erano cessati nel 2011.

Né poteva porsi a carico dell'imputato l'onere di provare che la condotta di partecipazione all'associazione fosse cessata prima di tale data.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi.

7.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente, oltre a ribadire gli argomenti del primo e del secondo motivo di ricorso, segnala che la Presidente del collegio si è astenuta dalla trattazione del processo in relazione ai soli imputati del capo i), ossia del reato di associazione massonica segreta, ed è stata disposta la separazione dei processi, sebbene il reato di cui al capo i) fosse collegato al capo a) da una stretta connessione, come riconosciuto anche nella sentenza n. 33047 del 2018 di questa Corte di cassazione.

La Presidente avrebbe, quindi, dovuto astenersi anche in relazione al capo a).

Segnala anche che secondo l'ipotesi accusatoria la associazione segreta di cui al capo a) era in grado di influire anche sull'attività degli organi giudiziari reggini senza, tuttavia, che fossero indicati i magistrati con i quali detta associazione si sarebbe relazionata a tale scopo.

Sostiene il ricorrente che il Pubblico ministero non può modificare l'imputazione per la quale ha già esercitato l'azione penale, riducendone la portata temporale, per ragioni di convenienza e per eludere le norme sulla competenza territoriale funzionale.

Inoltre, la regola di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il processo connesso sia stato già definito con sentenza assolutoria.Nel corso delle indagini il procedimento connesso già pendeva innanzi all'autorità giudiziaria di Catanzaro e quindi il Pubblico ministero avrebbe già dovuto rilevare l'incompetenza e trasmettere gli atti a quella autorità.

La circostanza che in realtà i due procedimenti avessero ad oggetto il medesimo fatto e non fatti connessi ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione in diverse sentenze pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione del principio della perpetuatio competentiae, essendo la competenza già radicatasi a Catanzaro in virtù della sentenza di assoluzione, non equiparabile ad un decreto di archiviazione.

7.2. Con il secondo motivo nuovo il ricorrente, oltre a ribadire gli argomenti già esposti a sostegno del sesto motivo di ricorso, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni difensive dedotte con l'atto di appello ed i motivi nuovi di appello.

Quanto alla vicenda del bar Malavenda, la Corte di appello si è basata esclusivamente sulle conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, il cui contenuto era equivoco.

In particolare, quanto all'intervento pacificatore del [OSCURATO:PERSONA], si era dedotto che l'indicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] come «il massimo», evocativa della posizione verticistica assunta dall'imputato in seno all'associazione segreta, era priva di rilevanza atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non era un soggetto inserito nell'associazione criminale, tanto che dalle conversazioni intercettate risultava che egli neppure era a conoscenza dei confini territoriali tra le varie cosche.

Tale indicazione era espressiva di voci correnti nel pubblico e come tali irrilevanti.

L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] era stato desunto dalla «forzatura» esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] per consentire al [OSCURATO:PERSONA] la stipula della polizza assicurativa, ma le indagini espletate presso la sede della società assicuratrice avevano consentito di accertare che la polizza non era stata stipulata.

La stessa sentenza di appello ammetteva in alcuni passaggi che il [OSCURATO:PERSONA] millantava una sua conoscenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], conversando con il [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato di non conoscere l'intervento di quest'ultimo, cosicché appariva illogico che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], indicato nell'imputazione quale capo dell'omonima cosca e quindi quale interlocutore, in virtù di detta qualità, degli uomini di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], fosse sconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], che continuava ad insistere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] circa l'impossibilità di intervenire su Stillittano.

Era pure illogico che il [OSCURATO:PERSONA], quale capo dell'omonima cosca, si relazionasse direttamente con il [OSCURATO:PERSONA], che non era un associato, anziché valersi della intermediazione di coloro che erano i responsabili in loco della cosca.Né risulta alcun elemento di prova a sostegno dell'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la protezione ambientale e non semplicemente la stipula della polizza assicurativa per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva costantemente mostrato interesse, abbandonando il proposito di assicurarsi solo dopo aver constatato che nessuna società avrebbe stipulato il contratto.

Quanto al Pellegrino, egli, nonostante fosse stato sottoposto a perquisizione e ad attività di intercettazione con esito negativo, non era mai stato interrogato o sottoposto ad indagini e non poteva quindi sostenersi che anch'egli fosse un «riservato» con il compito di fare da tramite tra il [OSCURATO:PERSONA] e le cosche onde raggiungere il risultato della loro pacificazione.

Non risultava che il Pellegrino ed il [OSCURATO:PERSONA] avessero mai intavolato trattative con gli Stillittano.

Non era dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse mai intervenuto a favore del [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno che un intervento pacificatore fosse mai esistito, tanto che il collaborante Liuzzo aveva asserito che i contrasti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli Stillittano erano proseguiti anche quando essi erano stati carcerati.

Né vi erano prove che la vicenda del bar Malavenda avesse determinato una situazione di fibrillazione in seno alle cosche, tanto che di essa i collaboranti non facevano menzione.

Nemmeno poteva sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] avesse garantito al [OSCURATO:PERSONA] la protezione ambientale in cambio della stipula del contratto assicurativo presso l'agenzia della figlia, non essendo mai stato concluso il contratto.

Mancando la prova di un concreto intervento del [OSCURATO:PERSONA] a favore del [OSCURATO:PERSONA], la dimostrazione dello stesso non poteva basarsi in via esclusiva sulle conversazioni intercettate, provenendo esse da un soggetto non inserito nella 'ndrangheta e millantatore. [OSCURATO:PERSONA] era solito confidarsi con la figlia su ogni aspetto della vicenda, ma non aveva fatto riferimento ad un effettivo intervento del [OSCURATO:PERSONA] che nella sentenza impugnata viene logicamente desunto sulla base del mero dato dell'apertura dell'esercizio commerciale.

Neppure poteva sostenersi che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] trovasse causa nella sua posizione apicale in seno alla cosca omonima, atteso che questa non aveva tratto alcun concreto beneficio dall'apertura del bar e neppure aveva chiesto alcunché al [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ribadisce anche gli argomenti già posti a sostegno del terzo motivo di ricorso, nonché la ricostruzione dei suoi rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA] e l'interpretazione della conversazione del 20 marzo 2010 all'interno dello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sostiene anche che nella conversazione tra il Chirico ed il Repaci, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva escludersi che fossero stati menzionati il nome «Giorgio» e la parola «segreti» poiché i periti avevano negato che i fonemi pronunciati, pur restando incomprensibili, contenessero le lettere r e o, mentre la Corte di appello era tornata ad interpretare la frase come se la parola indicata come incomprensibile fosse «Giorgio».

7.3. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente torna a ribadire i concetti già espressi nel settimo motivo del ricorso.

8. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire ulteriori note difensive, costituenti sviluppo argonnentativo dei motivi del ricorso introduttivo.

8.1. In relazione al quinto motivo del ricorso per cassazione, il ricorrente torna a dolersi dell'omessa acquisizione del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di un accordo di alcuni collaboratori di giustizia ritenuti rilevanti nel presente processo e volto ad accusare falsamente il [OSCURATO:PERSONA].

La istanza era stata avanzata ancor prima della richiesta di giudizio abbreviato «secco», sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di richiesta di rito abbreviato condizionato, ma non è stata mai accolta.

Evidenzia il ricorrente che la prova, incidendo sulla valutazione in ordine all'attendibilità dei collaboranti, è di indubbio rilievo e che egli è riuscito ad entrare in possesso della registrazione delle dichiarazioni del Munaò rese in data 15 gennaio 2002 e ha provveduto alla loro trascrizione, rilevando che le propalazioni del Munaò contrastano nettamente con quelle del Festa e del Gullì.

8.2. In relazione al sesto motivo del ricorso per cassazione, il ricorrente evidenzia che sono stati valorizzati, a suo carico, gli accessi effettuati da soggetti ritenuti appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio professionale di avvocato, mentre nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute irrilevanti le conversazioni intercettate all'interno del predetto studio professionale in occasione di tali accessi.

In ogni caso non risulta che tali accessi avessero finalità illecite e non collegate all'attività professionale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

8.3. In relazione al sesto motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente segnala che l'omessa sua menzione nella conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca Ficara, ed il Pelle, è stata giustificata dalla Corte territoriale osservando che il Pelle non poteva menzionare al Ficara, non facente parte della struttura invisibile posta al vertice della 'ndrangheta, l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a detta struttura i cui partecipanti dovevano rimanere occulti alla componente operativa del sodalizio criminale; il ricorrente evidenzia che tale giustificazione non è plausibile atteso che, in altra parte della sentenza qui impugnata (pag. 1686), si ammette che il Ficara, il Pelle e lo [OSCURATO:PERSONA] conversavano anche in relazione alla figura dei cosiddetti riservati e quindi il Pelle ben avrebbe potuto portare a conoscenza del Ficara l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a tale categoria di soggetti.

Peraltro, la tesi sostenuta dalla Corte di appello mal si concilierebbe con la conoscenza del ruolo di «riservato» del [OSCURATO:PERSONA] in capo a soggetti come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] che in seno alla 'ndrangheta occupavano una posizione inferiore a quella del Ficara.

8.4. Sempre in relazione al sesto motivo di ricorso, il ricorrente afferma che la struttura invisibile sarebbe priva della capacità intimidatoria che è elemento essenziale della associazione di tipo mafioso; non vi è prova che la collettività percepisse come mafiosa la nuova compagine associativa costituente la struttura invisibile ed in assenza di esteriorizzazione del metodo mafioso viene a mancare un elemento costitutivo del reato.

8.5. Il ricorrente torna a ribadire gli argomenti posti a base dell'ottavo motivo di ricorso e sostiene che non sono stati accertati episodi dai quali evincere che la condotta associativa si sia protratta anche in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 e che l'onere della prova grava sull'accusa a tale proposito, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione.

9. [OSCURATO:PERSONA] è accusato, al capo d), di aver fatto parte, fino alla primavera del 2015, della ‘ndrangheta e nello specifico della cosca Libri, operando quale imprenditore espressione della ‘ndrangheta, soprattutto nel settore della grande distribuzione alimentare.

Egli ha proposto ricorso per cassazione con il ministero degli [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA].

9.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudizio di responsabilità del ricorrente era legato alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che appaiono generiche e prive di riscontri.

La Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che si era formato il giudicato cautelare perché la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa di quella del Giudice per le indagini preliminari e, in sede di rinvio, il Collegio de libertate aveva annullato l'ordinanza genetica, senza che vi fosse impugnativa del pubblico ministero.

Gli stessi elementi ritenuti insufficienti dai Giudici della cautela erano a base della sentenza impugnata, con l'aggiunta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Liuzzo, escussi in sede di rinnovazione dell'istruttoria in appello.

I contributi dei collaboratori avrebbero dovuto chiarire a) con quali modalità il ricorrente aveva fatto ingresso nella cosca Libri, b) quale era stato il suo ruolo; c) quando e come vi era stato il passaggio da tale condizione a quella di imprenditore espressione della 'ndrangheta; d) quali sarebbero state le condotte espressive del ruolo di imprenditore ‘ndranghetista, anche tenuto conto dell'assoluzione per la turbativa d'asta di cui al capo V), tenendo altresì conto del fatto che, senza quest'ultima, non restavano che condotte molto risalenti per riempire di contenuti l'imputazione e non specifiche della condizione contestatagli di imprenditore 'ndranghetista, condotte già peraltro note all'ufficio di Procura e mai valutate contro l'imputato in altri procedimenti.

A sostegno della sua tesi, la parte ricorda anche quanto sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare nel procedimento sistema Assenzio eseguita il 31 luglio 2012, laddove era stata esclusa la sussistenza di elementi obiettivamente significativi di un suo attuale inserimento nella cosca Libri.

Ricorda il ricorrente che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito solo della "vicinanza" del prevenuto alla 'ndrangheta e richiama gli episodi riferiti dai propalanti.

A proposito delle dìchiarazìoni di [OSCURATO:PERSONA] circa il progetto di omicidio di cui sarebbe stato obiettivo il Frascati su input di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito assume il ricorrente ha trascurato quanto riferito da quest'ultimo, vale a dire che il mandato conferito ad [OSCURATO:PERSONA] era solo finalizzato a mettere alla prova il killer, ignorando altresì che [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato il ricorrente come 'ndranghetista e che non aveva alcun astio nei suoi confronti né movente mafioso che lo animasse.

Generiche sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Moio e Gennaro, mentre irrilevanti in senso accusatorio sarebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Liuzzo, escussi ex art. 603 cod. proc. pen., avevano riferito, rispettivamente, di fatti del 2006 e degli anni '90.

La Corte distrettuale — prosegue l'impugnativa ha reso una motivazione viziata laddove ha parlato indifferentemente di "vicinanza" e di "partecipazione", senza l'individuazione di un apporto partecipativo di Frascati, tradendo i principi di recente affermati da Sezioni Unite Modaffari, di cui l'impugnante riporta ampi tratti.

In conclusione — si legge nel ricorso — non vi era stato un atto di affiliazione rituale, né un periodo di osservazione e prova, né vi era traccia di affectio societatis o di un ruolo o di un contributo del ricorrente caratterizzato da stabilità.

9.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, (P\ cod. pen.

Contesta il ricorrente la motivazione della Corte territoriale che ha fatto discendere dalla disponibilità di armi in capo alla 'ndrangheta l'estensione automatica della circostanza a tutti coloro che vi partecipano (citando Sez. 2 n. 31920 del 4.6.2021), anche tenuto conto del ruolo esterno di imprenditore rivestito.

9.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche, negate in quanto, in tesi, invocate sulla sola base dell'incensuratezza. _39

9.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, individuato partendo ad una pena base di anni dodici, di molto discosta dal minimo edittale dell'epoca che era di nove anni di reclusione (la permanenza è cessata prima della novella ex

I. 69 del 2015) — senza fornire adeguata motivazione.

10. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole, unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA], del reato a lei ascritto al capo kk), ossia l'intestazione fittizia, in data 13 agosto 2013, dell'impresa individuale avente ad oggetto la gestione di un impianto di distrìbuzione di carburanti per autotrazione, svolgendo il ruolo di formale intestataria dell'impresa, che veniva di fatto gestita dal genitore, allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

L'imputata ha presentato ricorso per cassazione con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché il reato di cui all'art. 12-quinquies sarebbe un reato plurisoggettivo necessario improprio, la cui previsione normativa punisce solo un soggetto ed a cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non può essere applicato l'art. 110 cod. pen. perché la condotta cui si estenderebbe l'incriminazione è espressamente contemplata dai legislatore, ma non punita.

10.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo della condotta.

Dopo aver riportato passaggi della sentenza impugnata, la ricorrente ricorda che il padre era stato assolto dall'addebito associativo nel processo Archi-Astrea prima che la figlia sottoscrivesse il contratto con la Esso, mentre l'unico precedente di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 1995.

La sentenza di assoluzione del padre poteva rassicurare la figlia circa l'inesistenza del pericolo che potessero essere emesse misure di prevenzione.

Altra argomentazione fonda sul disposto dell'art. 19, comma 3, d.lgs 159 del 2011, a proposito delle indagini patrimoniali nei confronti dei prossimi congiunti e ricorda che i trasferimenti patrimoniali tra padre e figlia sono spesso funzionali al perseguimento di altri obiettivi, sicché non può prescindersi da un apprezzamento globale dell'operazione negoziale, che, nel caso di specie, non vi era stato.

10.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in quanto il reato era già prescritto prima della sentenza di appello

10.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

La Corte distrettuale non ha tento conto dell'incensuratezza e della giovane età della [OSCURATO:PERSONA] e non ha indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti.

Sarebbe stato opportuno concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti.

La marginalità dell'apporto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì imposto la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 11.

A [OSCURATO:PERSONA] si contesta, al capo d), di avere fatto parte, fino alla primavera del 2015, della cosca di 'ndrangheta dei Condello ed in particolare di una sua ramificazione operante nel quartiere di Gallico e, al capo k), di avere detenuto illegalmente numerose armi da fuoco (tra cui alcune pistole), anche al fine di agevolare la capacità di intimidazione della cosca di appartenenza.

Il ricorso per cassazione proposto con il patrocinio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], riguarda sia la sentenza della Corte di appello che l'ordinanza ex art.603 cod. proc. pen. emessa dalla Corte di merito il 12 febbraio 2020.

11.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ordinanza del 12 febbraio 2020 con la quale la Corte distrettuale ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria, accogliendo la richiesta del Procuratore generale, non appellante, che aveva domandato l'audizione di cinque testimoni, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], ha poi riferito sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, la rinnovazione non poteva essere disposta in quanto la legittimazione a richiederla appartiene solo alla parte che abbia formulato appello.

L'art. 603, comma 2, cod. proc. pen, si riferisce alle prove nuove richieste nei motivi di gravame, come si evincerebbe dal dato testuale e dalla collocazione della disposizione, sicché la norma non potrebbe legittimare l'accoglimento di una richiesta proveniente da una parte non appellante.

Altro aspetto critico — si sostiene nel ricorso concerne la circostanza che la Corte distrettuale non aveva tenuto conto che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato, con conseguente erroneità del riferimento, che si legge nell'ordinanza impugnata, all'art. 495 cod. proc. pen., che si riferisce al giudizio dibattimentale, mentre il rito abbreviato vede le sue possibilità di ampliamento probatorio solo nell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 11.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Il verdetto dei Giudici di appello era stato raggiunto pretermettendo le censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello quanto alle connotazioni della condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA], inidonee ad individuarne una partecipazione associativa nel senso delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Come già dedotto nell'appello, si rileva una mancanza di vaglio critico delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Moio e Cristiano.

Un altro aspetto oggetto delle critiche del ricorrente è la ipervalorizzazione delle frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] quali indici della partecipazione associativa, a dispetto dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che depone per l'insufficienza probatoria di tale indicatore.

In particolare, la Corte territoriale ha ipervalorizzato la frequentazione con il defunto boss [OSCURATO:PERSONA], il prelievo di contanti presso le casse dei supermercati Conad di proprietà di quest'ultimo, la richiesta di intervento rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], nonché il possesso di armi in capo al ricorrente, omettendo di analizzare gli elementi a discarico addotti dalla difesa.

11.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai reati in materia di armi (capo K).

La prova del reato sarebbe costituita da una sola conversazione intercettata dal tono scherzoso, mentre non sono state trovate armi in possesso del ricorrente; quest'ultimo era stato arrestato circa due mesi dopo la captazione e la perquisizione effettuata nell'occasione aveva avuto esito negativo, così come le due successive.

Né ha pregio l'argomentazione della Corte distrettuale secondo cui l'esito negativo delle perquisizioni era legato alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di essere monitorato, consapevolezza che il ricorrente non aveva.

11.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203.

Questo punto della decisione di prime cure era oggetto di appello, ma la Corte territoriale non ha risposto.

11.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca che, ancorché oggetto di appello, era rimasta anch'essa sfornita di supporto argomentativo nella sentenza impugnata.

12. [OSCURATO:PERSONA] — appartenente alla Guardia di Finanza risponde dei reati di cui ai capi NN), 00) e PP) della rubrica, vale a dire dei reati di cui agli artt. 361 (per aver convinto [OSCURATO:PERSONA] a non sporgere denunzia per le intimidazioni subite in relazione alla vicenda del bar Malavenda), 326 (per avere rivelato notizie riservate di ufficio) e 378 cod. pen. (per aver favorito [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti coinvolti nel procedimento 1338/14 rgnr).

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana si compone di nove motivi.

12.1. Il primo motivo di ricorso denunzia difetto di motivazione quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata in sede di discussione orale sulla base dei dicta di Sezioni Unite Cavallo, pronunziata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e dopo il deposito dei motivi di appello in questo processo.

Dopo aver diffusamente richiamato i principi sanciti dal citato, autorevole precedente, il ricorrente rappresenta che: - l'autorizzazione ad intercettare era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 629, 635, cod. pen. e art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203; tali reati erano diversi da quelli addebitati all'odierno ricorrente, che erano privi di connessione sostanziale con quelli per cui l'autorizzazione era stata concessa; - quand'anche si fosse voluta intravvedere una connessione ex art. 12 cod. proc. pen., i reati addebitati a [OSCURATO:PERSONA] per cui sono state utilizzate le intercettazioni non rientravano nei limiti di ammissibilità di cui all'art.266 cod. proc. pen., le fattispecie ex artt. 361 e 326 neanche con l'aumento dovuto all'aggravante ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 originariamente contestata.

Puntualizza, a quest'ultimo proposito, il ricorrente che la lettera f quinquies dell'art. 266 codice di rito è stata inserita dal d.l. 161 del 2019 e si applica solo ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020; - quanto al favoreggiamento, l'inutilizzabilità sarebbe legata alla connessione con i reati di cui agli artt. 361 e 326 cod. pen. i cui risultati captativi sono inutilizzabili e, con l'esclusione dell'art. 7 cit., il reato di cui all'art. 378 cod. pen. non rientrerebbe nel catalogo ex art. 266 cod. proc. pen. 12.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale.

Sostiene il ricorrente che le conversazioni per cui si pone il problema dell'utilizzabilità sono quelle dell'8 maggio 2014 (prog. 89 rit 836/14 - pag. 1623 sentenza impugnata) per l'omessa denunzia di reato e quella del 30 agosto 2014 (pag. 1626 sentenza impugnata) per la rivelazione di segreti di ufficio.

Per il delitto di favoreggiamento, il compendio è il medesimo.

Ebbene, sostiene in primo luogo la parte che non vi sarebbe alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato per cui l'intercettazione era stata autorizzata e quelli di cui risponde [OSCURATO:PERSONA], né avrebbe rilievo la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203.

In secondo luogo, non sussisterebbero i limiti edittali di cui all'art. 266 cod. proc. pen. per í reati di cui agli artt. 361 e 326 cod. pen. ancorché aggravati ex art. 7 (tenendo conto che la lettera f quinquies dell'art. 266 cod. proc. pen. riguarda solo i procedimenti penali iscritti 4 ) dopo il 31 agosto 2020).

Quanto al favoreggiamento, l'esclusione dell'art. 7 cit. non consente di includere il reato nel catalogo ex art. 266 cod. proc. pen. 12.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'identificazione del ricorrente quale il soggetto evocato da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni come "Massimo".

Non si può ipotizzare, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] avesse con il resto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] lo stesso grado di confidenza che aveva con [OSCURATO:PERSONA] ed aveva omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva decisamente opposto il proprio diniego alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], manifestando, così, tutta la sua integrità che mal si concilia con il comportamento del "Massimo" oggetto delle captazioni.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente laddove non aveva considerato le spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva attribuito ad altro soggetto di nome "Massimo" il consiglio di non denunziare il reato subito.

12.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato di cui all'art. 361 cod. pen.

Era stato evidenziato nell'appello, infatti, che la conversazione eteroaccusatoria tenuta da [OSCURATO:PERSONA] riguardava non già notizie di prima mano, bensì notizie apprese da altri, il che colloca il contributo nel novero delle testimonianze indirette, da valutarsi con rigore ed in uno a riscontri individualizzanti.

Tale obiezione non ha trovato risposta nella sentenza impugnata, giacché la doglianza è stata erroneamente ritenuta sollevata solo in relazione all'art. 326 cod. pen.

Nell'appello si era altresì evidenziato che la conversazione della [OSCURATO:PERSONA] non rendeva palese quale fosse il grado di conoscenza del "Massimo", se questi, cioè, avesse già appreso di minacce ed intimidazioni e non solo della necessità di presentare una mera denunzia di carattere cautelativo, sì da non evidenziare, agli occhi del P.U., gli elementi di un reato ma solo il semplice sospetto di una futura attività illecita.

Peraltro la Corte territoriale ha reso motivazione illogica quando, pur riconoscendo un solido rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha comunque ritenuto che l'apprensione della notizia sia avvenuta non in forza del rapporto amicale, ma nell'esercizio delle funzioni.

12.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al reato di cui all'art. 326 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe lasciato irrisolto il quesito posto nei motivi di appello, secondo cui non vi era alcuna prova che la Guardia di Finanza avesse effettuato un controllo in i i ) occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva preso contezza dei fatti poi rivelati — presso il bar "il ritrovo delle libertà".

L'unica relazione di servizio acquisita gli atti, infatti, è quella della Questura di [OSCURATO:PERSONA] del 26.6.14 che attesta di un controllo amministrativo effettuato di concerto dalla Questura stessa, dalla locale [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'Ispettorato del Lavoro.

A ciò si aggiunga che il ragionamento probatorio era congetturale ed inappagante dal momento che l'unico dato contra reum era costituito da una conversazione ambientale del 30.8.14 in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava di fatti appresi dal padre.

Non avrebbe avuto efficacia confermativa la mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale il giorno precedente, dati gli intensi rapporti amicali con [OSCURATO:PERSONA].

Altro aspetto viziato della motivazione risiederebbe nell'interpretazione delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato solo di un fascicolo, ma non di un mandato di cattura, e nel trascurare che la donna aveva parlato di una firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo non era il pubblico ministero assegnatario del fascicolo, aspetto su cui la Corte di merito ha reso una spiegazione congetturale.

Peraltro erano state trascurate altre due conversazioni del [OSCURATO:PERSONA], anteriori al 30 agosto, in cui pure egli parlava di [OSCURATO:PERSONA] e dell'indagine a suo carico, circostanza che corrobora l'idea che non sia stato [OSCURATO:PERSONA] a riferirgli le notizie.

In conclusione, non era stata esattamente individuata la notizia rivelata.

Né tantomeno è senza rilievo che il provvedimento cautelare contro [OSCURATO:PERSONA] fosse stato chiesto il 29.9.15 e che fosse stato emesso l'11.3.16.

12.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 378 cod. pen.

La Corte distrettuale non ha risposto all'interrogativo dell'appellante secondo cui la condotta era diretta, al più, ad aiutare [OSCURATO:PERSONA], che era persona offesa.

E comunque non aveva tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], per l'addebito a suo carico, era stato assolto perché il fatto non sussiste, sicché -- poiché in entrambe le sentenze di merito il favoreggiamento era stato ipotizzato solo a suo vantaggio — doveva venire meno il reato ex art. 378 cod. pen., come confermato ad excludendum, dalla previsione dell'art. 378 u.c. cod. pen. 12.7.

Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordito argomentativo della Corte di appello sarebbe inappagante quanto all'invocata applicazione del principio di specialità in favore delle sole ipotesi di cui agli artt. 361 e 326 cod. pen., essendosi concentrata solo su quest'ultimo reato.

La condotta di favoreggiamento si era esaurita in quella integrante gli altri reati.

Il ricorrente evoca anche il criterio dell'assorbimento.

12.8. L'ottavo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate sulla base dell'incensuratezza e del ruolo marginale rivestito nella vicenda.

12.9. Il nono motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata motivazione in punto di aumenti per la continuazione

13. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria 'ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF).

Il ricorrente risponde altresì del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella società "le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio.

L'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi.

13.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (in particolare, degli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per la fattispecie associativa (capo BB).

Ricorda il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto provata la sua penale responsabilità giuste le dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Detti contributi, tuttavia, erano equivoci per la genericità delle dichiarazioni rese, l'assenza di riferimenti a fatti specifici e, comunque, per la ricollegabilità a fatti molto remoti (quanto al collaboratore di giustizia Moio) e coperti dal giudicato della sentenza Olimpia (in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Altre dichiarazioni (il riferimento è a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero de relato.

La sentenza impugnata sarebbe censurabile, inoltre, in quanto non era stato svolto un vaglio di attendibilità dei propalanti, adagiandosi, su quello attuato in altro procedimento.

Prosegue il ricorrente rimarcando l'assenza di precedenti giudiziari che abbiano attestato l'esistenza della cosca Stillittano.

Contesta, infine, lo Stillittano che si sia tratta dimostrazione della sussistenza del reato associativo dagli episodi estorsivi, ancorché non significativi di un'intraneità.

13.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'estorsione ed alla tentata estorsione relative al bar Malavenda.

Al di là del consiglio di Stillittano a [OSCURATO:PERSONA] di non riaprire il bar Malavenda, nessun elemento induceva a ritenere provato il diverso episodio estorsivo ai danni del Nicolò. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito, in sede di interrogatorio, l'effettivo significato dell'intercettazione n. 399 del 13 maggio 2014.

13.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione e riguarda il reato di cui all'art. 12-quinquies

I. 356 del 1992 di cui al capo GG).

Le conversazioni intercettate — sostiene il ricorrente — dimostravano solo una sua collaborazione nella gestione del bar "Fashion cafè", mentre altri elementi deponevano per la gestione da parte della compagna [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbero concludenti, nel senso dell'accusa, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva solo affermato che il ricorrente gli aveva offerto un caffè.

Il pericolo dell'applicazione di una misura di prevenzione intanto avrebbe avuto ragione di essere, in quanto il bene fosse stato acquistato con mezzi finanziari di illecita provenienza.

13.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) ed e) cod. proc. pen., perché il riconoscimento della recidiva era immotivato, in spregio agli insegnamenti di Corte Cost. n. 185 del 2015.

13.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta i medesimi vizi di cui sopra, questa volta con riferimento alla denegata continuazione tra i fatti sub iudice e il reato associativo di cui alla sentenza Olimpia

I. La decisione sarebbe errata perché: - i due sodalizi rappresentano una continuazione storica e associativa, appartenendo allo stesso schieramento e radicandosi nello stesso territorio; - i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto cessata la condotta associativa.

13.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge, perché la Corte di appello ha erroneamente individuato come pena base del calcolo quella per il reato associativo, mentre quello più grave in astratto — secondo la prospettiva da adottare nel caso di riconoscimento della continuazione in sede di cognizione è l'estorsione aggravata.

Altro difetto della sentenza impugnata è quello di non avere motivato gli aumenti per i reati posti in continuazione.

14. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.

14.1. Il primo motivo di ricorso concerne la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 238-bis, 187 e 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 111, comma 6, Cost.Il motivo è diviso in segmenti.

Osserva, in primis, il ricorrente che egli già aveva lamentato, rispetto alla sentenza di primo grado, che il Giudice dell'udienza preliminare aveva recepito acriticamente il contenuto della sentenze irrevocabili acquisite nel presente procedimento, senza sottoporle ad un'analisi rispettosa della necessità degli elementi di riscontro, errore che la Corte di merito aveva perpetuato.

Un altro segmento del ricorso lamenta che la Corte distrettuale avrebbe tratto la prova dell'appartenenza associativa di Stillittano dalla commissione dei reati-fine.

A seguire, il ricorrente osserva che la Corte di merito — sorda alle censure dell'appello — ha adoperato, come punto di partenza, la condanna pregressa, per poi fare riferimento a dichiarazioni di collaboratori "nuovi", che erano, invece, risalenti al periodo di operatività della prima associazione e non erano convergenti tra loro, con particolare riferimento all'esplicazione territoriale del proprio potere 'ndranghetista.

I collaboratori di giustizia — prosegue il ricorso — erano stati smentiti quanto al ruolo verticistico di Stillittano, escluso dalla Corte territoriale, il che confliggerebbe con la loro riconosciuta attendibilità.

Venendo alla vicenda estorsiva (quale momento logico di riscontro all'appartenenza associativa), se le intercettazioni avevano evidenziato la volontà di Stillittano di trasferire il bar Fashion cafè, intestato alla compagna [OSCURATO:PERSONA], in altra zona della città, non si comprende quale interesse il ricorrente avrebbe avuto a commettere un'estorsione contro il proprietario del bar Malavenda per impedirgli di aprire, posto che un conflitto non vi sarebbe più stato.

Di seguito, il ricorrente riporta, per sunto, le conversazioni valorizzate dalla Corte distrettuale e ne contesta la portata probatoria loro attribuita dai Giudici di appello.

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era stato generico quanto all'appartenenza associativa di Stillittano e Liuzzo era stato smentito quando aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era il capo dell'omonima locale.

Un terzo segmento del medesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.

L'utilizzo di ordigni esplosivi in occasione dell'estorsione al bar Malavenda non costituisce prova della consapevolezza della presenza di armi in capo alla cosca, perché Stillittano avrebbe potuto procurarsi gli ordigni altrove.

14.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda l'estorsione, la tentata estorsione e i reati in materia di armi di cui ai capi DD), EE) e FF) e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 629 cod. pen., 111, comma 6, Cost e 2 e 4 L. 895 del 1967 e art. 7

I. 203 del 1991.

Il ricorrente commenta altre intercettazioni diverse da quelle già passate in rassegna nel motivo precedente e il contributo del collaboratore di giustizia Liuzzo.

A seguire, la parte contesta la ricostruzione della Corte di merito perché essa non spiegherebbe come mai gli Stillittano avessero impedito a Nicolò — intraneo alla realtà delinquenziale di aprire il bar e poi avessero ceduto rispetto a [OSCURATO:PERSONA], estraneo a contesti criminali.

Quanto alla detenzione ed al porto di materiale esplodente di cui al capo EE), il ricorrente trascrive integralmente il motivo di appello, lamentando un'assoluta carenza motivazionale.

Un altro segmento del medesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.

Quanto al "metodo", nessun indizio era stato evidenziato per discernere l'ipotesi base da quella aggravata e, per quanto concerne l'agevolazione mafiosa, quest'ultima era stata data per scontata.

14.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge (in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 12-quinquies

I. 356 del 1992, 111, comma 6, Cost e art. 7

I. 203 del 1991) e riguarda le intestazioni fittizie di cui ai capi GG) e HH).

Già nell'appello si era dato atto che lo Stillittano affiancava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle attività imprenditoriali loro riferibili come mero ausilio, anche mosso da esigenze familiari, essendo la Minniti la sua compagna, ed essendo la donna socia al 50 °h delle "Delizie del mare".

In nessuna delle intercettazioni si ha la percezione di un contegno da dominus dell'imputato che escludesse un ruolo dei coimputati.

Quanto alle conversazioni relative alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esse erano state considerate in maniera promiscua, senza distinguere tra quelle relative all'impresa "Delizie del mare" e quelle concernenti la ditta intestata al predetto.

14.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge — in relazione agli artt. 125, comma 3 e 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost e 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza di una motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al quantum degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. 15. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria ‘ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF).

Come già chiarito quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili ai corrispondenti motivi del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; il terzo, il quarto ed il quinto corrispondono al quarto, quinto e sesto di quest'ultimo ricorso, alla cui illustrazione, dunque, si rinvia.

16. Il ricorso per conto di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi.

16.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'estorsione sub capo DD), ai reati di porto e detenzione di esplosivo di cui al capo EE) ed alla tentata estorsione aggravata di cui al capo FF).

Assume il ricorrente che la prova della penale responsabilità per questi reati era stata tratta da quella concernente l'associazione, e che altro elemento valorizzato illogicamente era stato quello del confliggente interesse economico dello stesso Stillittano siccome interessato al buon andamento del bar Caffetteria mediterranea, giacché le conversazioni intercettate fanno riferimento solo al bar Fashion.

Inoltre — a smentire che vi potesse essere concorrenza — il ricorrente osserva che il bar Malavenda e quello attribuito al ricorrente distano oltre un chilometro, la zona vede la presenza di altri bar, il bar Malavenda era stato in passato aperto e i due esercizi erano frequentati da due diverse tipologie di clienti.

Se vi era stata assoluzione per l'intestazione fittizia per il bar "caffetteria mediterranea", sarebbe illogico assumere che il ricorrente coltivasse un confliggente interesse economico contro l'apertura del bar Malavenda.

Vi sarebbe travisamento della prova quanto all'intercettazione n. 2341 del 9 giugno 2014, in quanto in essa si parla non già di Domenico, ma di [OSCURATO:PERSONA].

L'oscuramento del prestigio criminale del ricorrente non sarebbe disceso dall'apertura del bar Malavenda da parte di [OSCURATO:PERSONA], non appartenente a nessun sodalizio.

Quanto al prestigio criminale di Stillittano, se esso era legato all'essere un collettore di tangenti, il suo scopo doveva essere quello di incentivare l'apertura di nuovi esercizi commerciali e non il contrario.

Nelle intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] commenta le pressioni ricevute per non aprire il bar, si parla sempre di [OSCURATO:PERSONA] e solo nell'intercettazione n. 389 si menziona [OSCURATO:PERSONA], il che ipotizza il ricorrente — potrebbe essere frutto di un mero lapsus, come confermato dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA].

Se quanto sopra non rientra nel novero delle questioni esaminabili dal Giudice di legittimità, si colloca in questo ambito la censura di genericità e non pertinenza della motivazione con la quale sono state superate le obiezioni difensive.

Prosegue il ricorrente osservando che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzzo sono prive di qualsiasi elemento di originalità.

16.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La sentenza sarebbe censurabile in quanto la condotta associativa è circoscritta al periodo che va dall'anno 2014 al 15 marzo 2016, ma il ricorrente è stato detenuto dal 5 aprile 2011 al 25 febbraio 2014 e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fanno riferimento a fatti risalenti a prima del 2010.

Inoltre, il ruolo attribuitogli di collettore di tangenti contrasterebbe con l'altro che pure gli è stato affibbiato, vale a dire quello di impedire l'apertura di esercizi commerciali.

Il ricorrente, quindi, ritorna sull'intercettazione n. 389 ed insiste nel prospettare che si tratti o di un lapsus del conversante [OSCURATO:PERSONA], nel riferirsi a Mimmo piuttosto che al fratello Vincenzo, oppure che si sia trattato di un mero consiglio teso a non fargli aprire il bar, circostanza dimostrata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] poi si determinò a farlo.

La motivazione sarebbe altresì viziata quanto alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro, trattandosi di soggetto appartenente al clan avverso e che ha riferito necessariamente di fatti anteriori all'arresto del Condello.

Neanche potrebbe validamente fondare l'affermata responsabilità la circostanza che lo Stillittano sia stato colpito da ordinanza cautelare per partecipazione mafiosa successiva a quella sub iudice, giacché detta ordinanza non ha la valenza di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen.

Anche le dichiarazioni del Liuzzo non sarebbero probanti, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione intrinseca ed estrinseca ed avrebbe mancato di considerare che il medesimo si trova ristretto da prima dell'inizio della permanenza del reato per cui si procede.

16.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata motivazione circa l'aumento per la recidiva.

16.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quantum degli aumenti inflitti ex art. 81, comma 2, cod. pen., peraltro tutti individuati nella medesima misura a dispetto della differente gravità dei reati satellite.

16.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso la continuazione tra l'odierna contestazione associativa e quella oggetto di precedente condanna per associazione mafiosa.17. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella società "Le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio.

Il ricorso presentato nell'interesse del predetto imputato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen., 12-quinquies

I. 356 del 1992.

Il cuore della doglianza è costituito dalla contestazione, da parte del ricorrente, dell'esegesi della Corte territoriale, che non ha ritenuto necessario, ad integrare il reato, che Stillittano avesse immesso risorse finanziarie nell'impresa e che le medesime fossero di provenienza illecita.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a una giurisprudenza superata, trascurando quella più recente che depone nel senso sostenuto dalla parte.

18. [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA], è stata condannata per il reato ex art. 12-quinquies

I. 356/ 92 di cui al capo LL, quale intestataria fittizia della società [OSCURATO:PERSONA], insieme al nipote [OSCURATO:PERSONA], reato in cui è stato ritenuto interponente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante mafiosa.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conta quattro motivi.

18.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di intestazione fittizia di cui al capo LL).

Sostiene la ricorrente che la Corte di appello abbia fatto propria una ricostruzione dogmatica secondo cui il reato di intestazione fittizia dovrebbe dirsi integrato ogni volta in cui taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di essi ed addirittura ove tali beni non siano di provenienza illecita.

Conterebbero, quindi, solo la fittizietà dell'intestazione e la potenziale assoggettabilità del soggetto ad una misura di prevenzione ed il dolo si atteggerebbe in re ipsa, in quanto presunto all'interno di una condotta di interposizione fittizia posta in essere da un soggetto solo potenzialmente assoggettabile ad una misura di prevenzione.

Al contrario obietta la ricorrente il reato in discorso andrebbe interpretato come reato di pericolo concreto ed il dolo costituirebbe la chiave di volta che consentirebbe il recupero del requisito della provenienza illecita.

Sulla base delle premesse teoriche tracciate nel ricorso, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da vizio di motivazione.

Si sottolinea nel ricorso che l'appellante aveva evocato il duplice giudicato positivo di prevenzione, l'uno del 1998, l'altro del 2012, in grado di palesare inequivocabilmente la lecita provenienza del bene oggetto di qualsivoglia intestazione societaria, sia quella del 1998, che quella del 2006 che quella del 2014-2015.

Secondo la ricorrente, nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna replica motivazionale specifica sia in punto di offensività che di dolo specifico, soprattutto per quanto concerne la posizione del soggetto estraneo.

18.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha postdatato la condotta fino alla cessione del ramo di azienda del 29 giugno 2015 e non ha dichiarato la prescrizione.

Dissente la ricorrente rispetto a questa ricostruzione, dal momento che la connotazione di fittizietà concerne solo quelle vicende societarie di vera e propria mistificazione, le quali consentono di far circolare fraudolentemente un patrimonio illecito, ma non può attenere a quelle operazioni attuate dalla stessa realtà imprenditoriale che si assume fittizia, le quali rappresentano un mero postfatto.

18.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non motivato con riferimento all'art. 133 cod. pen.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, era stata trascurata l'argomentazione difensiva fondata sulla sottoposizione dell'imputata all'interrogatorio di garanzia.

18.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al sesto motivo di appello, formulato avverso la disposta confisca basandosi sulle relazioni tecniche prodotte in giudizio quanto alla provenienza ed alla proporzione economico finanziaria.

19. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di partecipazione alla ‘ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Serraino (capo BB), e del delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies

I. 356/ 92, di cui risponde insieme ai soggetti interposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203.

Il ricorso a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna B. Araniti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi.

19.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (violazione dell'art. 192 e 533 cod. proc. pen.) e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo sub BB).

Rappresenta il ricorrente che il medesimo quadro indiziario posto a base di due ordinanze del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] era stato già considerato insufficiente, sicché i due provvedimenti cautelari erano stati oggetto di annullamento prima della prima sezione penale e poi della quinta sezione penale della Corte di cassazione: se detto quadro, arricchitosi solo con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzzo, è lo stesso posto a base della sentenza oggi sub iudice, sarebbe indiscutibile la violazione del disposto degli artt. 192 e 533 codice di rito.

Come affermato dalla quinta sezione penale nella pronunzia n. 42610/18, è illogico ritenere che un soggetto rivesta un ruolo egemone in una cosca e, nel contempo, subisca due attentati per impedirgli l'apertura di un bar senza reagire secondo logiche criminali e, anzi, rinunciando all'impresa.

Tale ragionevole dubbio prosegue il ricorrente non può essere superato dai precedenti penali del soggetto ed è acuito dai numerosi interrogativi che erano stati posti nella sentenza di annullamento della prima sezione penale e che i Giudici di merito non hanno sciolto.

Sarebbe congetturale la spiegazione resa dalla Corte di merito a proposito dell'esistenza di un "sistema Reggio", in cui le dinamiche criminali non seguono più le logiche tradizionali, ed a proposito della volontà del prevenuto di mantenere un basso profilo a cagione della pendenza del processo a piede libero per un'intestazione fittizia a favore dei figli.

Nessuna soluzione aveva poi avuto l'illogicità di fondo della motivazione avversata, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il Nicolò avesse aiutato il [OSCURATO:PERSONA] a cercare appoggi per l'apertura del bar, perché, se avesse avuto la possibilità di accedervi, non avrebbe abbandonato l'impresa.

Altro passaggio critico della motivazione della sentenza impugnata sarebbe quello costituito dalla posizione di confidente delle forze dell'ordine attribuito al Nicolò.

La Corte distrettuale avrebbe altresì trascurato la produzione, da parte della difesa nel giudizio di appello, della motivazione della sentenza cd.

Mandamento, che aveva visto il ricorrente prosciolto per bis in idem quanto alla partecipazione associativa sino a tutto il 2013 perché non era stato evidenziato un perdurante attivismo del Nicolò fino a quella data e, anzi, era emersa, da un'intercettazione, la sua posizione di confidente delle forze dell'ordine.

Analoga mancanza di motivazione si riscontra quanto alla sentenza "Arillotta" ed agli indicatori della perdita di credibilità criminale del ricorrente, soprattutto a seguito del matrimonio della figlia con un Carabiniere.

La Corte di appello ha altresì taciuto sulle assoluzioni del Nicolò nel processo "Vertice", nel processo "Olimpia 4" e nel processo "Araba fenice", sull'archiviazione nel procedimento "Bless", sulla revoca della libertà vigilata e sul mancato coinvolgimento in altri processi di 'ndrangheta che hanno riguardato la cosca Serraino.

Contesta, altresì, il ricorrente che era stata trascurata, quale matrice dell'attentato al bar Malavenda, la pista relativa ai cattivi rapporti del Nicolò con il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

In tale quadro, alcun rilievo possono avere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzzo, che aveva confessato le sue ragioni di astio nei confronti del Nicolò, collaboratore di giustizia che aveva una massiccia conoscenza dei processi di 'ndrangheta degli ultimi trent'anni (il che lo rendeva un propalante "ad alto rischio") e che si era riferito ad un periodo anteriore al 2014.

Quanto alla vicenda del bar Malavenda, il Liuzzo aveva cercato di accreditarne la causale — ampiamente nota grazie alla grossa eco sulla stampa — attraverso un de relato degli stessi imputati e del suo coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia essere riscontrato.

Anche la sponsorizzazione per l'assunzione di una persona presso il bar Malavenda — ad onta della marcata enfatizzazione accusatoria che ne viene data in sentenza è un dato scarsamente significativo.

Tutte le predette osservazioni a fortiori smentiscono il ruolo verticistico attribuito al prevenuto.

A questo riguardo, il ricorrente ricorda le conversazioni addotte nell'appello in cui [OSCURATO:PERSONA] affermava che il Nicolò "non contava niente".

19.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nonostante la contestazione associativa vada dal 2014 al 2016, il Nicolò era stato condannato per fatti accertati nel processo "Olimpia (risalenti a più di venti anni fa) fino al 2016.

Se fosse valido quanto sostenuto dal Giudice di merito — vale a dire che il 2014 segnava non già la data di commissione, ma quella di accertamento del reato — allora vi sarebbe una nullità del capo di imputazione per assoluta genericità dello stesso.

19.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 416-bis, comma secondo e comma quarto, e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Anche sull'aggravante dell'associazione armata, la Corte di merito avrebbe motivato riferendosi a fatti molto risalenti, mentre il ruolo apicale riconosciuto al ricorrente sarebbe sfornito di qualsiasi substrato dimostrativo.

19.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 12 quinquies

I. 356/ 92 e 157 cod. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di cui al capo LL).

Il reato di intestazione fittizia è istantaneo ad effetti permanenti, non assumendo rilievo, ai fini della consumazione, il permanere della situazione antigiuridica.

Ebbene, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] — oggetto della ritenuta intestazione fittizia — era stata costituita il 2 novembre 2006, sicché il reato sarebbe prescritto.

A dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non sposterebbe in avanti il termine prescrizionale la cessione del bar Malavenda, come già sottolineato dalla Corte di cassazione in sede cautelare.

Inoltre, l'acquisto di ramo di azienda del 4 febbraio 2014, il successivo affitto di ramo di azienda del primo luglio 2014 e la cessione del predetto ramo di azienda del 29 giugno 2015 sono atti di passivo godimento e non nuovi momenti consumativi del reato, non determinando modifiche patrimoniali societarie.

In ogni caso, quand'anche questa Corte non ritenesse di dichiarare la prescrizione, il ricorrente lamenta un "assordante" silenzio della Corte territoriale a proposito del coefficiente soggettivo, ferma restando la liceità dell'intestazione fiduciaria di beni del padre al figlio.

La società non era stata confiscata, ancorché l'imputato fosse stato sottoposto a due procedimenti di prevenzione.

19.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche.

Sostiene il ricorso che il Nicolò, a prescindere dalla formale contestazione, è stato condannato per condotte anteriori all'anno 2015 ovvero alla data di entrata in vigore della novella che ha inasprito il trattamento sanzionatorio del reato ex art. 416-bis cod. pen., sicché sarebbe stato necessario applicargli la pena più mite anteriormente prevista.

A prescindere da questo, il ricorrente, invocando il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, ritiene che vada disattesa l'esegesi di legittimità secondo cui, qualora la cessazione della permanenza avvenga nella vigenza di una legge penale successiva e sfavorevole, è quest'ultima che deve trovare applicazione.

In ordine alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale non avrebbe distinto tra le varie posizioni.

Indici positivi a tal fine sarebbero la mancata reazione agli attentati al bar Malavenda, il mutamento delle abitudini di vita, lo svolgimento di regolare attività lavorativa e la mancata frequentazione con pregiudicati.

20. [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonino, è stato condannato per il reato ex art. 12-quinquies

I. 356 del 1992 di cui al capo LL, quale intestatario fittizio della società [OSCURATO:PERSONA], insieme alla zia [OSCURATO:PERSONA], reato in cui è stato ritenuto interponente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante mafiosa.

Il ricorso redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conta tre motivi.

20.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (artt. 43, 110 e 512-bis e 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.

La Corte di appello sostiene il ricorrente — avrebbe malamente interpretato le proprie conclusioni sulle intercettazioni, al contrario non conducenti sotto il profilo probatorio.

A seguire, il ricorso rievoca una serie di osservazioni svolte nell'atto di appello, che avrebbero dovuto smentire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come dominus dell'attività della società [OSCURATO:PERSONA], per poi concludere che la Corte territoriale non aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato la predicata dicotomia tra titolare formale e titolare effettivo della società, e che potesse in concreto instaurarsi una procedura di prevenzione a carico del padre, avene egli agito allo scopo di eludere il relativo rischio.

Nel caso di specie difettava la condotta tipica del reato, giacché non vi era stata un'operazione di attribuzione di un bene o formalmente ovvero anche indirettamente nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], ma si era di fronte ad un'attività di gestione di un esercizio commerciale originariamente riconducibile al figlio e alla cognata.

20.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e si riferisce alla mancata dichiarazione di prescrizione fondata sull'attribuzione, alle vicende attinenti all'acquisito del bar Malavenda, di una valenza consumativa del reato, consumazione che, invece, doveva arrestarsi al 2006, quando la società era stata costituita.

Era, di conseguenza, spirato il termine prescrizionale massimo.

Il reato de quo, infatti, come sostenuto anche dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ferrarese, è un reato istantaneo ad effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, nel caso di specie individuabile nel 2 novembre 2006, data di costituzione della società, nella quale il 50 % delle quote era intestato ad [OSCURATO:PERSONA].

20.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A quest'ultimo proposito, la Corte territoriale ha valorizzato la sola gravità della condotta, omettendo di avvedersi che l'imputato non aveva frapposto alcun ostacolo al celere svolgimento del processo.

21. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

21.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di alternative nella ricostruzione dei fatti, senza un confronto serio ed effettivo con le doglianze dell'appellante ed appiattendosi sulle argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare.

La Corte di appello — prosegue il ricorrente non aveva tenuto conto degli esiti del giudizio cautelare di cassazione che aveva riguardato il padre del ricorrente.

Assume il ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] è una società a matrice familiare e [OSCURATO:PERSONA] era stato solo affiancato dal padre, che vantava una pluriennale esperienza come pasticcere e che era affezionato alla società, da lui ritenuta una sua "creatura".

La Corte di merito avrebbe risposto con una mera formula di stile alle sollecitazioni dell'appellante a proposito dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato da rapportarsi all'anno 2006.

La difesa aveva dimostrato l'origine lecita delle risorse utilizzate per l'attività della società, tanto che per ben due volte la società [OSCURATO:PERSONA] non era stata sottoposta a confisca di prevenzione.

La risposta resa da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio e valorizzata in malam partem dai Giudici di merito riguardava non già la società [OSCURATO:PERSONA], ma il bar Malavenda.

Contesta, quindi, il ricorrente l'esegesi fatta propria dalla Corte distrettuale a proposito della non necessità che il bene oggetto di intestazione fittizia sia di provenienza delittuosa.

La trattativa per l'acquisto del bar Malavenda era stata intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] perché questi era del settore ed aveva lavorato per i Malavenda.

La Corte di appello, nonostante apposita sollecitazione nei motivi di appello, avrebbe trascurato le dichiarazioni del commercialista Aricò e le intercettazioni, che attestano di un coinvolgimento anche di [OSCURATO:PERSONA] nella trattativa relativa al bar Malavenda.

21.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata declaratoria di prescrizione e svolge le stesse considerazioni del secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia.

21.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi non motivato.

Le circostanze attenuanti generiche sarebbero state erroneamente negate sminuendo il dato oggettivo degli attentati subiti, la giovane età e l'incensuratezza del ricorrente.

22. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la minaccia di cui al capo O) aggravata ex art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 ai danni dell'imprenditrice [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria provvisoria di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, minaccia tesa a rappresentarle un concorrente interesse proprio ed altrui all'aggiudicazione del bene.

Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] fa precedere, all'illustrazione dei veri e propri motivi, una premessa sintetica sulle ragioni di dissenso rispetto alla decisione della Corte territoriale.

22.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 612 e 416bis.1 cod. pen.

Il ricorrente denunzia un travisamento della prova quanto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva riferito di essere stata minacciata da [OSCURATO:PERSONA] per indurla a desistere dalla partecipazione alla procedura esecutiva immobiliare ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — nelle sommarie informazioni testimoniali rese al pubblico ministero — aveva attribuito al [OSCURATO:PERSONA] solo la frase "visto che non eravate voi che vi siete presentati adesso procediamo noi, provvediamo noi", mentre la frase "ora ti fermi perché ti fermi" non era stata pronunziata dal ricorrente, ma era un tentativo della Latella di sintetizzare il concetto che [OSCURATO:PERSONA] le aveva comunicato.

Sostiene il ricorrente che vi sarebbe travisamento della prova perché la Corte distrettuale ha affermato che la Latella aveva desistito siccome consapevole dello spessore 'ndranghetista del Chirico.

Ebbene, un confronto tra quanto riportato in sentenza e le dichiarazioni riportate nell'appello avrebbe fatto venire alla luce che la donna non sapeva della collocazione criminale del Chirico.

Tali dichiarazioni erano state trascritte anche nella sentenza di primo grado e recepite dal Giudice dell'udienza preliminare, che tuttavia aveva comunque errato collegando la presa di coscienza dell'appartenenza criminale del Chirico al momento dell'incontro della Latella con il [OSCURATO:PERSONA], di cui pure la persona offesa conosceva lo spessore delinquenziale.

Come censurato nei motivi di appello, questa lettura del Giudice per le indagini preliminari era errata, dal momento che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], da cui la Latella avrebbe tratto la consapevolezza della sua appartenenza ‘ndranghetista, era del 2014, mentre i fatti di cui si discute sono del 2008.

Se la sentenza di primo grado aveva commesso questi errori, quella di appello si risolveva addirittura in una sterile rassegna delle fonti di prova, non teneva conto degli esiti liberatori della rinnovazione disposta mediante escussione della Latella ed aveva finanche affermato, a differenza del Giudice dell'abbreviato, che la persona offesa sapeva fin dall'inizio dell'appartenenza 'ndranghetista del Chirico.

Riportando un passaggio delle sommarie informazioni testimoniali della Latella, il ricorrente evidenzia che quest'ultima aveva compreso che l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] era legato al debitore Cacciola e solo successivamente (il ricorso parla di sette mesi dopo) aveva percepito che poteva essere coinvolto il Chirico.

Ne consegue che ella non nutrì alcun timore che avesse potuto coartare la sua volontà e la sua scelta di non intraprendere iniziative legali era fondata sul fatto che non vi era margine temporale per attivare un'opposizione alla revoca della procedura di aggiudicazione.

In altro passaggio della deposizione dinanzi alla Corte di appello, la parte civile ha spiegato che non si oppose alla revoca solo perché non voleva spendere altri soldi e non già perché intimidita dal [OSCURATO:PERSONA].

Revoca che non era stata ancora pronunziata all'epoca della conversazione "incriminata".

Altra considerazione che svolge il ricorrente è che la [OSCURATO:PERSONA], che agiva per persona da nominare per conto della Latella, dopo un mese dalla conversazione di quest'ultima con il [OSCURATO:PERSONA], aveva versato l'intero prezzo dell'aggiudicazione, versamento che la Latella avrebbe potuto impedire qualora fosse stata intimidita dal colloquio più volte evocato.

In conclusione:- la Latella conosceva il [OSCURATO:PERSONA] da circa venti anni come suo fornitore e vi era una vera e propria amicizia; - la Latella non conosceva il [OSCURATO:PERSONA] come mafioso; - la Latella nulla sapeva né del coinvolgimento del Chirico nell'operazione, né di suoi interessi 'ndranghetisti.

Il ricorrente lamenta che le considerazioni anzidette, contenute anche nella memoria depositata il 13 gennaio 2021, erano state del tutto pretermesse dalla Corte di merito.

22.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta i medesimi vizi di cui al precedente motivo di ricorso quanto al giudizio di credibilità soggettiva e sull'attendibilità della persona offesa.

Il ricorrente, a sostegno della sua doglianza, ricorda i dicta del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione in sede cautelare quanto al profilo della suggestione attuata sulla Latella dalle domande del pubblico ministero.

La Corte distrettuale avrebbe trascurato le prove documentali che smentiscono il collegamento tra la conversazione tra la Latella ed il [OSCURATO:PERSONA] e la revoca dell'aggiudicazione, avvenuta solo sette mesi dopo, a seguito di un legittimo provvedimento del Giudice dell'esecuzione.

Anche la circostanza che la Fineco avesse comunque versato il prezzo due mesi dopo la conversazione smentisce l'assunto della Corte territoriale.

Da due missive acquisite agli atti emerge che la Latella, lungi dal temere il Chirico, proponeva liberamente quale porzione dell'immobile volesse rilasciare per prima, fino a richiedere un incontro con quest'ultimo presso i locali in discorso.

22.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Quanto al metodo mafioso, si era trascurata l'assenza di qualsivoglia elemento in grado di richiamare alla mente della Latella l'appartenenza del ricorrente o del Chirico ad un sodalizio 'ndranghetistico, come comprovato da alcuni passaggi delle dichiarazioni della donna riportate nel ricorso.

D'altra parte, se così fosse stato, la persona offesa non avrebbe resistito nelle controversie civilistiche né avrebbe aperto un supermercato a pochi passi da quello poi aperto dal Chirico.

In ordine all'agevolazione, la Corte territoriale ha collegato il reato al sodalizio sulla sola scorta del fatto che l'imputato è legato alla cosca Tegano, avendo sposato una donna appartenente all'omonima famiglia.

Il ricorrente evoca altresì Sezioni Unite n. 5848 del 2020 sulla natura soggettiva dell'aggravante in parola, affermando la necessità della consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di eseguire un ordine delittuoso in funzione agevolatrice di un'associazione mafiosa.

La parte segnala, ancora, che, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di prime cure aveva dichiarato la prescrizione del reato di turbata libertà degli incanti, evidentemente escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit.

22.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 62-bis, 81 comma 2 e 133 cod. pen. quanto al calcolo della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

L'individuazione di una pena base in dieci mesi di reclusione, prossima al massimo edittale, era stata giustificata con argomentazioni stereotipate legate alla circostanza aggravante ex art. 7 cit. che, però, prevede uno specifico aumento di pena.

Le circostanze attenuanti generiche erano state negate sulla scorta della mancata collaborazione e della mancata allegazione di elementi favorevoli in tal senso da parte della difesa.

Al contrario, vi sarebbero numerosi elementi da valorizzare in bonam partem: l'incensuratezza, la condotta successiva al reato e le condizioni di vita individuale e sociale dell'imputato.

23. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 12-quinquies

I. 356 del 1992 (capo QQ) commesso con successive operazioni di fittizia intestazione della [OSCURATO:SOCIETA]. animate dalla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

In appello, il prevenuto è stato prosciolto per prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa.

Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] conta un unico motivo, suddiviso in paragrafi.

Il ricorrente, in particolare, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (in relazione alla norma punitiva, nonché agli artt. 129, comma 2, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3 e 533, comma 1, cod. proc. pen.) quanto ai reati di cui all'art. 12-quinquies

I. 356 del 1992 (capo QQ), per cui la Corte di appello, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. 12 luglio 1991, n. 203, ha dichiarato la prescrizione.

In una parte del motivo che il ricorrente definisce "premessa", egli osserva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'inconciliabilità rimarcata nell'appello — tra l'esistenza di un timore di applicazione di misura di prevenzione e la partecipazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], alla gara per la Multiservizi.

Altro dato ignorato dalla Corte di merito è quello del riconoscimento della legittima provenienza della Comedil, che non è stata né oggetto di sequestro né di confisca nella procedura di prevenzione.

In un paragrafo denominato "Mancanza o apparenza di motivazione per mancata risposta alle censure difensive", il ricorrente insiste sulla mancanza di timore, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di essere destinatario di una misura di prevenzione, trascrivendo vari passaggi dell'atto di appello.

Venendo, poi, alle vere e proprie doglianze, il ricorrente trascrive passaggi della sentenza di primo grado nel giudizio ordinario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la mancanza di volontà di adottare schermature, dimostrata dal ricorso all'affitto di azienda e dal mantenimento del patrimonio immobiliare.

Ma l'argomento determinante sarebbe il già ricordato tentativo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di aggiudicarsi l'appalto Multiservizi attraverso la Sem.

Anche il comportamento successivo tenuto con la costituzione della Recim intestata ai due figli ventenni, l'assumere il ruolo di direttore operativo della Multiservizi, il trasferire la Sica alla Recim, la reimmissione di un immobile della Sica nel patrimonio della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] sono tutti elementi che denotano l'assenza di timore.

D'altra parte [OSCURATO:PERSONA], prima del 2011, non era mai incappato nelle maglie della giustizia.

A suggellare le proprie considerazioni, il ricorrente evoca il provvedimento emesso in sede di prevenzione, divenuto definitivo a seguito di rigetto dell'appello del pubblico ministero e prodotto alla Corte di appello in questo processo, con cui è stata affermata la lecita provenienza della Comedil, della Sica e della Recim.

Tutte queste considerazioni il ricorrente lo accenna qua e là — sono funzionali a sostenere che vi fosse prova dell'innocenza dell'incolpato, sì da far prevalere una pronunzia di proscioglimento nel merito su quella di prescrizione.

24. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato associativo di cui al capo BB) e per le intestazioni fittizie di cui ai capi JJ) e KK).

Quanto al primo addebito, egli è stato riconosciuto responsabile di aver fatto parte, con ruolo direttivo, di una cosca 'ndranghetista armata federata a quella Tegano; in ordine ai reati di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv. in I. 7 agosto 1992 n.356, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver interposto, rispettivamente, nella GS Motors e nella gestione di una stazione di servizio Esso, [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], anch'ella oggi ricorrente.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a dieci motivi.

24.1. Il primo motivo di ricorso lamenta "violazione di legge processuale penale - nella specie violazione del diritto ad un equo processo e alla correttezza e buona fede processuali, nonché violazione del principio di prevedibilità applicato al processo penale".

La violazione di quest'ultimo canone sarebbe legata all'escussione in appello, ad onta del rito abbreviato scelto dall'imputato in primo grado, di un collaboratore di giustizia, richiesta dal pubblico ministero e disposta dalla Corte di appello.24.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta, con riferimento al reato associativo di cui al capo BB), la violazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.

I Giudici di merito hanno attribuito rilevanza dirimente, nel giudizio di penale responsabilità, ai precedenti penali dell'imputato, aggiungendovi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Era stata altresì prodotta la sentenza irrevocabile resa nel processo Olimpia I, sentenza che il ricorrente lo sottolinea richiede la presenza di elementi di riscontro, elementi che, nel caso di specie, i Giudici del merito non avevano acquisito.

Un aspetto singolare era costituito dal fatto che, nella sentenza definitiva acquisita, il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato considerato un mero partecipe, mentre in questo processo gli è stato attribuito un ruolo apicale.

Altro dato rilevante e pretermesso dalle sentenze di merito era l'assoluzione dell'imputato dall'addebito associativo nell'ambito del processo "Archi-Astrea", giacché la Corte di appello, da una parte, per escluderne la rilevanza liberatoria, ha affermato la diversità dei fatti e, dall'altra, per sostenere la permanenza della condotta, ha inteso però recuperarla e impiegare il materiale di prova ivi confluito.

Il giudizio di penale responsabilità in questo processo discende dal presunto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda del bar Malavenda, che ha una portata temporale difforme da quella del procedimento Archi-Astrea.

La Corte distrettuale ha trascurato che l'attentato al bar Malavenda attribuito agli Stillittano aveva comportato anche il danneggiamento di un'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata nelle vicinanze, il che comproverebbe la sua estraneità all'iniziativa dei due.

La Corte territoriale — prosegue il ricorso — ha mancato di avvedersi che, tra il ricorrente e gli altri imputati ai quali pure è addebitato un ruolo apicale nella compagine, non è stato registrato alcun contatto. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato in gioco quando, in una conversazione del 9 giugno 2014 con [OSCURATO:PERSONA], era emersa, da un lato, la sua conoscenza del mandante dell'attentato dinamitardo contro il bar Malavenda e, dall'altro, l'intervento mediatore con [OSCURATO:PERSONA] a favore del Nicolò.

L'affermazione, resa in sede di interrogatorio dal [OSCURATO:PERSONA], di avere incontrato lo Stillittano solo per tacitare le richieste di intercessione provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], era stata trascurata dalla Corte distrettuale.

A seguire, il ricorrente contesta la trascrizione della captazione riportata a pag. 1270 della sentenza impugnata e, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato atto di essere andato a colloquio sia con i [OSCURATO:PERSONA] che con i Tegano parlando con Dimitri, mentre, dalla trascrizione svolta dal consulente della difesa, risulta che egli aveva parlato e ricevuto rassicurazioni non da "Dimitri" — individuato in [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell'acquisizione del bar da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma da "iddi".

D'altra parte anche [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] prima del suo arresto.

Altra osservazione del ricorrente è che non sapeva dell'assicurazione fatta 6.3 tramite [OSCURATO:PERSONA], il che significa che non aveva indirizzato lui il [OSCURATO:PERSONA] verso il coimputato.

Il motivo si conclude con una dissertazione sui doveri del Giudice di merito in punto di valutazione delle consulenze di parte, ancorché il decidente abbia fatto propria una tesi scientifica diversa.

24.3. Il terzo motivo di ricorso — sempre concernente il reato associativo di cui al capo BB) lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del ruolo apicale attribuito all'imputato nel sodalizio in quello di mero partecipe.

Dopo aver ricordato le definizioni delle varie figure apicali previste dalla norma di cui all'art. 416-bis cod. pen., il ricorrente afferma che il dialogo evocato dalla Corte di appello altro non dimostra che la conoscenza storica del [OSCURATO:PERSONA], legata alla risalente appartenenza di cui alla condanna passata in giudicato, degli equilibri criminali del luogo.

Sulla scorta delle coordinate esegetiche dettate dalla giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente ha cura di richiamare — la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe al più quella di una "messa a disposizione del sodalizio".

Nella conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, infatti, mostra di non essere in grado di vincere le resistenze dello Stillittano e, d'altronde, il [OSCURATO:PERSONA] non gli si era rivolto per avere il benestare per intraprendere la sua attività, ma solo affinché potesse parlare con lo Stillittano; né gli altri dialoghi danno contezza dell'essenzialità e della preminenza del ruolo che gli viene addebitato, il che smentisce quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia.

24.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione di legge consistita nella mancata riqualificazione della contestazione associativa in quella di estorsione ambientale, richiesta nell'atto di appello, ma del tutto trascurata dalla Corte di merito.

La condotta del ricorrente cristallizzata nelle intercettazioni potrebbe, al più, essere ascritta alla volontà di limitare la libertà di iniziativa economica.

24.5. Si sostiene nel quinto motivo di ricorso che l'omessa risposta alla questione sopra delineata determinerebbe anche la manifesta illogicità della motivazione.

24.6. Il sesto motivo di ricorso riguarda le intestazioni fittizie di cui ai capi 33) e KK), di cui il ricorrente invoca la prescrizione siccome già maturata al momento della sentenza di appello, data l'esclusione della circostanza aggravante mafiosa.

Quanto all'autosalone di cui al capo 33), la telefonata che è stata ritenuta dimostrativa della titolarità dell'esercizio non era altro che un tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di pavoneggiarsi con la sua interlocutrice.

In realtà il [OSCURATO:PERSONA], che prima dell'arresto per il procedimento Archi-Astrea era ufficialmente alle dipendenze della GS Motors, dopo il ritorno in libertà aveva concluso un accordo di lavoro non scritto con Gioè, per cui egli avrebbe lavorato per quest'ultimo "al nero" e pattuito la percezione di uno stipendio fisso quando possibile.

Quanto all'intestazione fittizia del distributore di carburanti a favore della figlia Lorena di cui al capo KK), il ricorrente cita precedenti di legittimità sullo specifico tema della sussistenza del reato quando l'intestazione fittizia riguardi familiari, per poi affermare che l'intercettazione ritenuta fonte di prova sia insufficiente a dimostrare la sussistenza del reato.

Sarebbe stato necessario accertare la provenienza delle risorse economiche necessarie per aprire l'attività.

24.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub 33) nonostante la contestata recidiva.

24.8. L'ottavo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata.

Il ricorrente invoca l'applicazione di una giurisprudenza che richiede, anche in relazione alle mafie storiche, che sia accertata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse.

Ebbene, tale disponibilità non era emersa nella specie se non da una telefonata la cui trascrizione, però, nell'appello, era stata smentita, senza che la Corte di merito si sia misurata con questa proposizione critica.

24.9. Il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la Corte distrettuale si sarebbe limitata a dare atto dei precedenti per riconoscere la recidiva, senza null'altro osservare.

24.10. Altra violazione di legge atterrebbe alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in tesi immotivata.

25. [OSCURATO:PERSONA] — divenuto collaboratore di giustizia — risponde del reato del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo B della rubrica) perché, quale partecipe della cosca Tegano, si impegnava a far ottenere al candidato [OSCURATO:PERSONA] un consistente numero di voti in occasione della tornata elettorale del maggio 2007 in cambio di denaro.

Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

25.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si duole il ricorso della valutazione di inammissibilità dell'appello sul punto per carenza di interesse; mentre sarebbe stato preciso dovere della Corte distrettuale verificare se le predette attenuanti fossero state concesse nella massima estensione.

Tale doglianza, lungi dall'essere meritevole di essere bloccata con il vaglio di inammissibilità, doveva essere esaminata.

25.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso si sofferma sulla nozione di interesse ad impugnare per poi affermare che, nel caso di specie, la pena irrogata appariva suscettibile di nuova mitigazione per effetto di una rinnovata valutazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della feconda collaborazione prestata da Moio e riconosciuta dal Giudice di prime cure.

26. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 318 cod. pen. (capo W) — esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 — per avere asservito la propria funzione prima di vicesindaco e poi di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degli imprenditori interessati alla riapertura del centro commerciale "La perla dello Stretto", intervenendo sul responsabile del procedimento per accelerare il rilascio delle autorizzazioni alla riapertura, ricevendo in cambio l'assunzione di soggetti da lui segnalati, anche tra i propri sostenitori politici.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Premette il ricorrente di essere stato tratto a giudizio per l'imputazione di cui all'art. 319 cod. pen. aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 e che il Giudice dell'abbreviato aveva riqualificato la fattispecie contestata in quella di cui all'art. 318 cod. pen.; la Corte di appello ha escluso poi l'aggravante di cui al citato art. 7.

Di fronte al costrutto del Giudice di prime cure la difesa del ricorrente aveva formulato una serie di critiche che, tuttavia, hanno continuato ad essere totalmente ignorate dalla Corte di merito, travisando i fatti.

In particolare, era stata trascurata la circostanza che un sindaco, per la sua funzione, è tenuto ad avere contatti diffusi relativi a vicende amministrative che riguardano il territorio, sicché non vale a comprovare un accordo illecito la "confidenza" che il pubblico amministratore mostrava con il gruppo dei soggetti interessati alla riapertura del centro commerciale.

Altro momento di travisamento — reiterato rispetto alla decisione di prime cure — è costituito dall'avere ritenuto che il sindaco Messina avesse fatto un viaggio in auto alla volta di Catanzaro, mentre il passeggero dell'auto era in realtà un imprenditore proveniente da Messina, come dimostrato dalle indagini difensive.

Trascura altresì il ricorrente la circostanza che dalle intercettazioni emergeva un contrasto tra il Messina ed i vari interlocutori per la questione della riapertura del centro, atteggiamento idoneo ad escludere lo stabile asservimento che la nuova formulazione dell'art. 318 cod. pen. prescrive quale elemento necessario per la sua integrazione.

Quanto alla raccomandazione per l'assunzione delle quindici persone presso il centro commerciale (ammessa dal Messina, che aveva spiegato trattarsi per la maggior parte di ex dipendenti del centro prima del subingresso del Chirico nella sua gestione), la mera segnalazione o raccomandazione non costituisce una forma di concorso morale e non concreta l'uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente.

L'interesse che ha mosso il ricorrente era solo quello di garantire i posti di lavoro che si sarebbero perduti qualora il centro non fosse stato riaperto, interesse comune ad un'intera collettività, che anelava ad avere una nuova possibilità lavorativa.

Nel caso di specie prosegue il ricorso — non risultano provate le utilità conseguite dal Messina, posto che i fatti risalgono ad un periodo in cui egli, con altissimo numero di consensi, era già stato eletto Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

A seguire, il ricorrente lamenta il travisamento della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] a riprova del fatto che nessuna sollecitazione era pervenuta dal Sindaco, ma semmai dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Le intercettazioni testimoniano il corretto espletamento del mandato da parte del ricorrente.

Quest'ultimo, infine, contesta la mancata sospensione condizionale della pena.

27. I motivi aggiunti presentati nell'interesse di Messina a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono così strutturati.

27.1. Il primo motivo aggiunto di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge perché il potere di rilasciare l'autorizzazione che si assume sollecitata non rientrava nei poteri del vicesindaco, ma in quello dei responsabili del settore attività produttive e del settore tecnico, mentre il Messina aveva solo poteri di indirizzo e controllo.

A ciò il ricorrente aggiunge che la motivazione della Corte di appello sarebbe viziata in quanto aveva attribuito rilievo probatorio alla visita nella stanza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ancorché, in quella occasione, il certificato di agibilità fosse stato già rilasciato ed il Messina non avesse formulato alcuna sollecitazione.

La celerità che la Corte territoriale assume avere caratterizzato l'iter per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per riapertura del centro commerciale è una mera ipotesi accusatoria, dal momento che il procedimento amministrativo è durato diversi anni, come dichiarato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], oltre che dallo stesso imputato, che aveva anche chiarito che la sua preoccupazione era anche quella che il Comune fosse esposto a richieste di risarcimento del danno, date le lungaggini della procedura.

Come dichiarato anche dal teste Morabito, vi erano sollecitazioni legate all'interesse della collettività alla riapertura del centro.

Anche la presenza del Messina nell'autovettura con la quale gli imprenditori stavano raggiungendo Catanzaro il giorno della conferenza di servizi, è stata smentita non solo dal ricorrente, ma anche dal teste Morabito, che ha escluso la presenza del ricorrente.

A seguire, il ricorrente evidenzia come l'interesse che lo muoveva era solo quello al ripristino dei livelli occupazionali, come dimostrato da una serie di documenti presenti in atti e non valutati e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto assertiva sarebbe, poi, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le assunzioni sarebbero servite a remunerare sostenitori elettorali del Messina.

27.2. Il secondo motivo aggiunto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — giustificato sulla base di un mero riferimento all'art. 133 cod. pen. — e al diniego delle circostanze attenuanti generiche — che aveva trascurato la condotta collaborativa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento è senza rinvio in relazione ai fatti coperti da giudicato sino all'anno 2005, ai sensi dell'art.649 cod. proc. pen., nonché con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla successiva condotta contestata.

L'annullamento deve essere con rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203, mentre il ricorso deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile.

Egualmente la decisione avversata va annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo KK) ed alla contestata recidiva in relazione a tutti i reati a lui ascritti, nonché alla eventuale, conseguente valutazione degli effetti della detta aggravante sulla prescrizione in relazione al solo reato di cui al capo 33).

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere, nel resto rigettato.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio deve essere integrale.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, invece rigettato, mentre devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Rimandando, quanto all'inquadramento fattuale delle vicende, al § 2 del ritenuto in fatto e alla breve sintesi che precede la trattazione dei singoli ricorsi, il Collegio intende ora illustrare le coordinate teoriche che hanno guidato l'approccio alla valutazione di ciascuna delle doglianze, allo scopo di non appesantire la trattazione successiva, che si potrà giovare, ove necessario, di richiami a questa parte generale.

2.1. Va innanzitutto precisato che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì tenuto presente il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione).

2.3. Altre regole valutative possono essere illustrate richiamando una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che ne ha ribadito la teorizzazione, già emersa nella giurisprudenza delle sezioni semplici.

2.3.1. In primo luogo, non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. 2.3.2.

Nelle motivazioni, Sezioni Unite Filardo ha anche ribadito il principio secondo cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Secondo l'autorevole precedente, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale.

I ricorsi

3. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per il reato di cui al capo bb), ossia per aver fatto parte, fino al 15 marzo 2016, della 'ndrangheta e precisamente della cosca Rugolino.

I motivi di ricorso presentati, con due distinti atti, nell'interesse di Araniti dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo di ricorso, corrispondente al primo dei motivi articolati nell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.3.1.1.

Esso è manifestamente infondato laddove egli si duole che non gli sia stato notificato il verbale dell'udienza del 21 giugno 2017 in cui il Pubblico ministero ha proceduto alla modifica dell'imputazione a suo carico, contestandogli l'appartenenza alla cosca Rugolino in luogo dell'appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA].

Deve innanzitutto osservarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento (Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, D'Onofrio, Rv. 281040).

Nel caso specifico la associazione criminale in relazione alla quale si contesta all'imputato la condotta di partecipazione, la 'ndrangheta, è rimasta la stessa, essendo cambiata solo la cosca in cui sarebbe inserito, cosicché, trattandosi di mera specificazione della condotta, non risulta intervenuta alcuna modifica dell'imputazione e il motivo di ricorso risulta per ciò solo infondato.

In ogni caso il motivo, anche qualora volesse ritenersi che tale precisazione abbia potuto incidere sul diritto di difesa, risulta manifestamente infondato.

Il ricorrente ammette - e comunque la circostanza risulta dagli atti - che egli era presente all'udienza del 21 giugno 2017 e che ha preferito abbandonare l'aula prima della modifica dell'imputazione.

Deve, allora, considerarsi che, ai sensi dell'art. 420, comma 3, cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è rappresentato dal difensore ed è considerato presente.

Ne consegue che all'Araniti non doveva essere notificato il verbale dell'udienza contenente la modifica dell'imputazione, essendo tale notifica prevista solo per l'imputato assente, e che la modifica dell'imputazione deve ritenersi da lui conosciuta perché egli era rappresentato dal suo difensore.

Peraltro, deve aggiungersi che, nel disciplinare le nuove contestazioni nel giudizio abbreviato, l'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen., richiama l'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., che pure esclude la necessità di portare la modifica dell'imputazione a conoscenza dell'imputato assente, per essere questo rappresentato dal difensore ai fini della contestazione (Sez. 5, n. 23983 del 03/02/2015, Mandi, Rv. 263833).Ne consegue che l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di nullità assoluta in conseguenza dell'annessa notifica all'imputato del verbale in cui si dava atto della modifica dell'imputazione, risulta manifestamente infondata.

Né la necessità della notifica del verbale può discendere dalle disposizioni della CEDU invocate dal ricorrente, atteso che, avendo l'imputato conferito al suo difensore di fiducia una procura speciale per richiedere il giudizio abbreviato, deve ritenersi sussistente un concreto rapporto professionale tra l'avvocato e l'imputato e quindi un effettivo scambio di informazioni tra legale e cliente.

3.1.2. Laddove il ricorrente afferma che il termine concesso ai sensi dell'art. 441-bis, comma 3, cod. proc. pen. per valutare se proseguire nelle forme del rito abbreviato o optare per il rito ordinario era incongruo, tenuto conto della mole della documentazione da esaminare, deve osservarsi che il termine concesso è stato pari a otto giorni (dal 21 al 29 giugno 2017) e che esso non appare inidoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa, atteso che il termine massimo è di dieci giorni, secondo quanto previsto dalla disposizione appena citata, e che comunque la documentazione era già conosciuta al difensore dell'imputato, dovendo egli solo valutare se optare per il rito ordinario o abbreviato ed eventualmente formulare nuove richieste istruttorie.

3.1.3. Quanto alla eccezione di nullità della modifica della contestazione operata all'udienza del 21 giugno 2017 per essere la stessa stata operata sulla base di prove che erano state già acquisite agli atti prima dell'accoglimento della istanza di giudizio abbreviato, deve osservarsi che anch'essa è inammissibile.

Come correttamente segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706).

La sentenza appena citata ribadisce, tuttavia, il principio, ormai consolidato, che la modificazione dell'imputazione in violazione dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. - e quindi la modifica dell'imputazione in un caso non consentito - è causa di nullità generale a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Deve, allora, osservarsi che, come risulta dal verbale dell'udienza del 21 giugno 2017, il difensore, immediatamente dopo la modifica dell'imputazione, non ha eccepito alcuna nullità ma, proprio in virtù della intervenuta modifica dell'imputazione, ha chiesto il termine a difesa di cui all'art. 441-bis, comma 3, cod. proc. pen., cosicché l'Araniti è decaduto, ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen., dalla facoltà di eccepire la nullità, non avendovi provveduto entro il termine previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed avendo anzi, richiedendo il termine a difesa, implicitamente accettato la modifica dell'imputazione.

Alla successiva udienza del 29 giugno il difensore dell'imputato ha chiesto che si procedesse con il rito abbreviato e ha chiesto l'ammissione della prova contraria.

Incidentalmente deve osservarsi che all'udienza del 21 giugno 2017 il difensore, dopo che il termine a difesa da lui richiesto era stato fissato in otto giorni, neppure ha lamentato che lo stesso fosse incongruo e non idoneo a consentire l'esercizio delle attività difensive per le quali esso è previsto dall'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., cosicché anche sotto tale profilo la eccezione sollevata in questa sede in merito alla eccessiva brevità del termine appare inammissibile.

3.1.4. Relativamente alla produzione documentale da parte del Pubblico ministero, che il ricorrente asserisce essere avvenuta nonostante l'opposizione della difesa, deve osservarsi che la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal Pubblico ministero non esclude che essa sia stata disposta di ufficio, dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.

Inoltre, in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 282395; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V D M., Rv. 265905).

Infine, in relazione alla eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico ministero all'udienza del 8 maggio 2017 e dei documenti prodotto dopo l'esame del collaboratore di giustizia Cristiano, deve osservarsi che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 7_3 Nel caso in esame, il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio delle prove di cui lamenta la inutilizzabilità.

Né egli chiarisce in questa sede la rilevanza probatoria delle prove di cui lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, corrispondente al secondo dei motivi articolati nell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.

Deve in primo luogo osservarsi, in tema di perizia, che non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del comma 1 del medesimo articolo (Sez. 5, Sentenza n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529, che in motivazione ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263696; Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319).

Peraltro, come correttamente rilevato dai giudici del merito, il perito ha dato avviso alle parti del luogo, della data e dell'ora in cui avrebbero avuto inizio le operazioni peritali e durante la sua attività il perito ha interloquito con i consulenti delle parti, anche mediante l'invio delle bozze della relazione peritale; inoltre, il perito è stato esaminato nel corso dell'udienza del 26 ottobre 2017 ed in quella sede le parti hanno potuto formulare osservazioni e chiedere chiarimenti al perito, anche avvalendosi dei loro consulenti tecnici che pure sono stati esaminati.

Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione secondo la quale l'espletamento della perizia sarebbe avvenuto in assenza di contraddittorio.

3.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti rispettivamente al terzo dei motivi articolati nell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo articolato nell'atto introduttivo redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili.

Quanto al lamentato travisamento del significato delle conversazioni intercettate, deve osservarsi che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190).

Né la motivazione della sentenza impugnata appare carente, illogica o contraddittoria, avendo indicato compiutamente le ragioni per le quali la ipotesi di ricostruzione fattuale propugnata dall'odierno ricorrente non può essere accolta; è stato adeguatamente motivato anche il rigetto dei motivi di appello con i quali si sosteneva che le conversazioni intercettate avessero un contenuto ed un significato diverso da quello loro attribuito dal Giudice di primo grado.

In particolare, alle pagine 1170 e seguenti della motivazione della sentenza di appello, si indicano le ragioni per le quali la conversazione del 26 maggio 2014 non può essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, cosicché il principio invocato nel motivo di ricorso, secondo il quale tra le varie interpretazioni altrettanto possibili, si deve dare preferenza all'interpretazione più favorevole all'imputato, salvo che questa risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128), risulta pienamente rispettato dalla Corte di appello.

Nel resto, le censure del ricorrente riguardanti la ricostruzione del fatto attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità come già esposto al §

2.1. del «considerato in diritto».

Anche laddove il ricorrente sostiene che il fatto andrebbe qualificato come mero favoreggiamento, egli perviene a tale conclusione sulla base di una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e, comunque, la censura appare del tutto generica, in quanto il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti dalla Corte di appello a base della sua decisione.

I giudici di appello hanno indicato (alla pagina 1250 della motivazione della sentenza di secondo grado) le ragioni per le quali il fatto non integra il meno grave delitto di favoreggiamento personale, evidenziando che egli ha fornito un contributo all'intera organizzazione criminale e non a singoli associati, ed a tali ragioni il ricorrente non muove una critica argomentata.

3.4. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Nell'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254, relativa ad associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta).

In particolare, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, per l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica «locale» di 'ndrangheta abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677).

È quindi irrilevante che il ricorrente o la cosca Rugolino non avessero la disponibilità di armi, dovendo a tale fine farsi riferimento all'associazione criminale nel suo complesso e non alle singole articolazioni di cui essa si compone, ed a tale proposito, la Corte territoriale ha evidenziato che l'aggravante in esame è stata già riconosciuta per la cosca Rugolino nella sentenza n. 712/2014 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento c.d.

Meta (proc. pen. n. 7734/10 R.G.N.R.

D.D.A.) e che la disponibilità di armi è stata accertata con sentenza ormai definitiva anche per la cosca Libri.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

3.5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Alla luce di tali principi, deve concludersi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, ritenendo irrilevante a tal fine il comportamento processuale dell'imputato.4.

La contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] è quella di cui al capo a) dell'imputazione, ossia l'appartenenza con ruolo apicale alla componente «segreta o riservata» della 'ndrangheta, quale promotore, dirigente ed organizzatore di tale componente, e l'appartenenza con ruolo apicale all'articolazione territoriale della 'ndrangheta denominata cosca [OSCURATO:PERSONA] di Archi di [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e provincia (in cui è radicata la componente apicale visibile del più ampio sistema criminale di tipo mafioso) e altre località del territorio nazionale ed all'estero, fino al 15 luglio 2016, quanto alla appartenenza alla componente segreta o riservata della 'ndrangheta, e in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, nell'anno 2014 e con condotta permanente fino al 15 marzo 2016, quanto alla appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito esposti.

4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Deve in primo luogo osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.

Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515).

Nel caso di specie, la dedotta violazione processuale non sussiste.

Il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione tra reati, opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, ma non può più trovare applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, essendo venuta meno la coesistenza di più processi (Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019, Saias, Rv. 277493, che ha pure precisato che il momento in cui va valutata la sussistenza della connessione non è quello dell'esercizio dell'azione penale ma quello del rinvio a giudizio).

La sentenza pronunciata a conclusione del proc. pen. n. 5901/01 r.g.n.r.

D.D.A.

Procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro — che avrebbe dovuto attrarre per connessione la competenza per il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] in questo processor.è infatti divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2010, come ammette lo stesso ricorrente nella nota 3 a pagina 3 del suo ricorso introduttivo.Nel caso di specie, in cui la prima udienza innanzi al Giudice dell'udienza preliminare è stata tenuta in data 1 marzo 2017, è evidente che il criterio della competenza per connessione non fosse più operante e che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato.

4.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Il Pubblico ministero, all'udienza preliminare, ha provveduto a precisare il capo di imputazione contestato al capo I) ad altri imputati, indicando nel 31 dicembre 2008 la data da intendersi quale dies a quo della condotta associativa contestata con quel capo di imputazione.

Tale precisazione non integra una vera e propria modifica del capo di imputazione, atteso che questo non indicava alcun termine iniziale e sussisteva incertezza sul momento in cui la condotta associativa oggetto di contestazione doveva ritenersi iniziata.

Ne consegue che essa era pienamente legittima e non integrava una violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale.

Una simile violazione avrebbe eventualmente potuto essere ritenuta esistente qualora il Pubblico ministero avesse solo spostato in epoca più recente la data di inizio della condotta contestata al capo I), ma il capo I), nella formulazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, non specificava affatto il dies a quo, cosicché la precisazione sopra descritta appare costituire il corretto esercizio di una facoltà riconosciuta al Pubblico ministero.

Sulla base di tale precisazione appare evidente la assoluta infondatezza dell'eccezione di incompetenza reiterata con il secondo motivo di ricorso, atteso che nel 2008 il dott. [OSCURATO:PERSONA] era già stato collocato a riposo e, comunque, già nel 2001, esercitava le sue funzioni presso questa Corte di cassazione, cosicché, già a partire dal 2001, non poteva ritenersi applicabile l'art. 11 cod. proc. pen. Né a tal fine rileva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad esercitare le funzioni di giudice presso le commissioni tributarie.

Le norme sulla speciale competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato è imputato, persona offesa o danneggiato dal reato, si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari e non anche ai giudici tributari (Sez. 6, n. 46616 del 06/10/2016, Venturati, Rv. 268134).

4.3. E', invece, fondato il terzo motivo.

Con la sentenza «Olimpia» il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato all'esito del processo di primo grado innanzi alla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione per la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] (capo F10) fino al 19 gennaio 1999 (data della sentenza di primo grado) ed è stato assolto dalla imputazione di aver fatto parte di un organo verticistico della ‘ndrangheta (c.d. [OSCURATO:PERSONA] - capo F19), ma la Corte di assise di appello ha riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto come concorso esterno, riducendo la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione.

Nel processo c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]» il [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dall'accusa di concorso esterno nella ‘ndrangheta e più precisamente nella cosca [OSCURATO:PERSONA] dal 2001 al 2005; in particolare, da come emerge dalla sentenza di primo grado, nella imputazione si afferma che la 'ndrangheta sarebbe stata diretta da una struttura unitaria verticistica insediatasi a seguito della pace mafiosa.

La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dall'odierno ricorrente osservando, quanto alla contestazione di avere fatto parte della cosca [OSCURATO:PERSONA] in qualità di organizzatore dal 2014 fino al marzo 2016, che non sussiste violazione del divieto di bis in idem, atteso che i fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato coprono un arco temporale diverso da quello oggetto di contestazione in questa sede.

Tale conclusione è pienamente condivisibile.

Quanto alla contestazione di avere fatto parte con un ruolo apicale della componente «segreta o riservata» della ‘ndrangheta, la Corte di appello riconosce che tale condotta, contestata come commessa fino al 15 luglio 2016, senza alcuna specificazione del dies a quo, è in parte cronologicamente sovrapponibile a quelle per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato e tuttavia sostiene che i fatti oggetto di contestazione sarebbero diversi poiché in quei processi sarebbe stato giudicato solo per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e tale concorso esterno sarebbe limitato alla sola cosca [OSCURATO:PERSONA] e non alla associazione di tipo mafioso unitariamente considerata.

In contrario deve osservarsi in questa sede che, come già affermato da questa Corte di cassazione in relazione alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] all'esito del subprocedimento attivato con la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (Sez. 2, n. 33949 del 19/05/2017), ai fini della preclusione del ne bis in idem non deve aversi riguardo al mutamento del titolo del reato, al grado di offensività, alla ricorrenza di eventuali circostanze, rilevando esclusivamente il nucleo storico del fatto.

Peraltro, proprio in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, si è affermato, quanto all'applicazione del principio del ne bis in idem e di divieto di un secondo giudizio, che, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome, ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750).

Deve allora osservarsi che, nel processo «Olimpia», al [OSCURATO:PERSONA] era stata inizialmente contestata la partecipazione alla 'ndrangheta e solo in grado di appello il fatto è stato diversamente qualificato come concorso esterno.

Ne consegue che, per effetto di tale pronuncia, l'odierno ricorrente non può essere nuovamente processato per il reato di partecipazione alla medesima associazione commesso sino al 1991, essendo irrilevante che in questa sede si contesti al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione alla 'ndrangheta quale associazione unitaria e non quale partecipazione alla singola cosca, atteso che, stante la unitarietà della 'ndrangheta, affermata anche nel presente processo, la partecipazione alla cosca vale anche quale partecipazione alla ‘ndrangheta unitariamente intesa, laddove si affermi che tale associazione è unitaria.

La condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno, a seguito di riqualificazione del fatto originariamente contestato quale concorso interno, vale quale giudicato assolutorio in relazione alla condotta di essersi associato alla 'ndrangheta, atteso che il concorso esterno è incompatibile con una condotta di piena partecipazione.

Si consideri, a tale proposito, che, nel capo di imputazione contestato al [OSCURATO:PERSONA] in questo processo, la componente segreta o riservata della ‘ndrangheta viene descritta non come una associazione separata e distinta dalla `ndrangheta, ma come una componente segreta, invisibile, della stessa associazione criminale che si compone anche di una componente visibile, formata dall'insieme delle cosche, con compiti operativi ed alla quale è demandato l'esercizio del potere di intimidazione.

Quanto alla sentenza pronunciata all'esito del processo «caso Reggio», dalle due sentenze di merito si evince che in quel processo si contestava al [OSCURATO:PERSONA] di avere favorito, pur non essendo associato alla 'ndrangheta, la realizzazione degli scopi di quest'ultima, consentendo ad essa di infiltrarsi in ambienti economici, politici, istituzionali e giudiziari, ossia nella cosiddetta società civile, per consentirle di raggiungere i suoi obiettivi.

In particolare, avrebbe «aggiustato» processi e preso accordi con esponenti politici, interessati ad ottenere l'appoggio dell'associazione criminale per essere eletti, per poi ottenere in cambio, da questi, favori a vantaggio del sodalizio illecito.

In questo processo le medesime condotte vengono considerate, assieme alle prove emerse successivamente, quale contributo assicurato alla realizzazione degli scopi della 'ndrangheta da parte del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto inserito, a livello verticistico, nella componente «riservata» della 'ndrangheta che, secondo l'ipotesi accusatoria, svolgerebbe un ruolo di direzione dell'intera organizzazione di tipo mafioso unitariamente considerata e, soprattutto, potrebbe operare infiltrandosi nelle istituzioni, in particolare in quelle giudiziarie.

In sostanza, le condotte ed il contributo che sarebbe stato arrecato dal [OSCURATO:PERSONA] alla associazione criminale non cambiano — e già si è detto che è irrilevante che tale contributo venga inteso in un processo come in favore della singola cosca o della associazione unitariamente intesa —, mentre muta la mera qualificazione giuridica di tali condotte.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418), cosicché è soprattutto al contributo offerto dall'imputato per il perseguimento degli scopi del sodalizio criminale che occorre fare riferimento, piuttosto che al titolo del reato contestato nei due processi.

Essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato già condannato con la sentenza Olimpia per il reato di concorso esterno nell'associazione per delinquere denominata 'ndrangheta sino al 1991 — e tale condanna implica necessariamente la sua estraneità alla associazione criminale in detto periodo — ed essendo egli stato anche giudicato nel processo «caso Reggio», per il contributo da lui offerto all'associazione 'ndrangheta fino al 2005, la sentenza impugnata in questa sede deve, in relazione alla condotta contestata sino a tale anno compreso, essere annullata senza rinvio non potendo procedersi, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per ostacolo derivante da precedente giudicato.

Quanto alla eccezione di improcedibilità dell'azione penale in conseguenza dell'omessa riapertura delle indagini a seguito del decreto di archiviazione emesso in data 15 novembre 2004 nel procedimento penale n. 209 del 1999 r.g.n.r.

DDA, del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 151/2006 r.g.n.r.

DDA e del decreto di archiviazione emesso il 30 ottobre 2012 nel procedimento n. 7920/2010, deve osservarsi quanto segue.

In relazione al primo decreto, essendo esso intervenuto in relazione a fatti necessariamente commessi in un periodo per il quale è stata già ritenuta operante la preclusione derivante dal giudicato, la questione deve ritenersi assorbita.In ordine al decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, deve osservarsi che questo in ogni caso non può avere efficacia preclusiva, in quanto il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, in ragione del fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione (Sez.

U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv. 233209).

In relazione al terzo decreto, emesso dall'autorità giudiziaria reggina, il motivo di ricorso risulta generico, atteso che esso non specifica i fatti oggetto di indagine nel procedimento archiviato ed in particolare non precisa se esso riguardi condotte temporalmente collocate nel periodo già coperto da giudicato o condotte successive, cosicché la doglianza risulta inammissibile.

4.4. Anche il quarto motivo di ricorso risulta fondato.

Questa Corte di cassazione, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ha affermato il principio, al quale questo Collegio intende uniformarsi ed assicurare continuità, non sussistendo ragioni per discostarsene, che la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962, che ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future).Nel caso di specie, la Corte di appello, ritenendo non operante la preclusione derivante dal giudicato per il periodo fino al 2005 compreso, ha utilizzato le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno riferito su fatti collocati in detto periodo e, sulla base di tali dichiarazioni, ha concluso che già in tale periodo il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo apicale in seno alla componente riservata della 'ndrangheta; alla luce di tale conclusione, che si pone in netto contrasto con i precedenti giudicati, ha ritenuto provata la prosecuzione della medesima condotta anche per il periodo successivo; in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito di condotte successive al 2005 sono state ritenute riscontrate da quelle di coloro che avevano iniziato a collaborare con la giustizia prima del 2006.

Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che dalle prove raccolte risulta che il [OSCURATO:PERSONA], già dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, era inserito al vertice della 'ndrangheta, quale membro della sua componente riservata, il cui compito era quello di relazionarsi, anche tramite altre associazioni segrete, come le logge massoniche deviate, con il mondo dell'imprenditoria, della finanza e della magistratura e, più in generale, delle istituzioni, per agevolare il conseguimento da parte della ‘ndrangheta dei suoi scopi; inoltre, tale struttura riservata aveva anche il compito di fissare le direttive cui doveva attenersi la componente visibile della 'ndrangheta, che aveva compiti operativi ed alla quale era demandato l'esercizio del potere di intimidazione.

Secondo l'ipotesi accusatoria, per comunicare alla componente visibile della ‘ndrangheta le loro decisioni, gli appartenenti alla struttura occulta si valevano dei cosiddetti «uomini cerniera», soggetti formalmente inseriti nel sodalizio criminale; inoltre, i membri della struttura occulta si valevano anche di uomini riservati, ossia di soggetti non formalmente inseriti nella ‘ndrangheta e che tuttavia ponevano a disposizione del singolo soggetto collocato ai vertici della associazione mafiosa le proprie capacità professionali e relazionali.

Per affermare la sussistenza della componente occulta della 'ndrangheta i giudici di appello si sono basati anche su collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni risalgono ad un periodo anteriore al 2006, come quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che l'odierno ricorrente, in qualità di «santista», ossia di componente della struttura segreta, aveva negli anni '80 il compito di avviare contatti con le ditte provenienti da fuori Regione impegnate in gare d'appalto per lavori pubblici che interessavano a soggetti politici calabresi presenti a Roma, e da [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interrogatorio del 16 novembre 1994, afferma che il vero capo della cosca [OSCURATO:PERSONA] era proprio l'odierno ricorrente, tanto che il collaboratore aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] in quanto leader della cosca avversa, nella quale non si poteva fare alcunché senza averne prima discusso con [OSCURATO:PERSONA] .

In particolare, secondo quanto affermato nella sentenza dì appello, il [OSCURATO:PERSONA] si valeva, quale soggetto riservato, del commercialista [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla fine degli anni '90.

A tale conclusione i giudici del merito pervengono sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che lo [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto alla fine degli anni '90 per incidere sull'esito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a carico di beni appartenenti ai familiari del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere saputo che [OSCURATO:PERSONA] aveva negli anni '80 «aggiustato» vari processi che riguardavano la sua famiglia in quanto massone e molto legato ad ambienti «romani».

In particolare, alla pagina 427 della sentenza di secondo grado, si afferma anche che su tale episodio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono riscontrate da quelle dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 11 ottobre 1994, ha dichiarato che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era diventato la mente dell'omonima cosca, intrattenendo rapporti stretti con i capi delle altre cosche; inoltre, in data 11 ottobre 1994, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei componenti di vertice della struttura della «cosa nuova». [OSCURATO:PERSONA], nel 1993, afferma che [OSCURATO:PERSONA] appartiene simultaneamente alla 'ndrangheta ed alla massoneria.

In tal modo, tuttavia, l'odierno ricorrente viene giudicato colpevole anche per il periodo successivo al 2005 sulla base di condotte che si assumono rivelatrici della sua appartenenza alla componente segreta e che, tuttavia, essendo collocate nel periodo coperto da giudicato, non possono essere valutate a tale scopo, per quanto sopra esposto.

4.5. Anche il sesto motivo di ricorso risulta, nel suo complesso, fondato.

4.5.1. Quanto detto poco sopra porta a ritenere fondato il motivo laddove il ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano posto a base dell'affermazione della sua penale responsabilità anche le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 1).

Avendo essi iniziato a collaborare prima del 31 dicembre 2005, le loro dichiarazioni non possono che riguardare condotte avvenute in data anteriore e quindi coperte dal giudicato.

4.5.2. Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla credibilità di vari collaboratori di giustizia (punti 2 e 3), il motivo di ricorso risulta assorbito, per quanto sopra esposto, in relazione a coloro che hanno iniziato a collaborare prima del 2006.

Relativamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] riferisce soprattutto di fatti occorsi nel periodo coperto da giudicato, come le vicende relative all'omicidio Audino ed all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non dà risposta alle argomentazioni difensive relative alla loro attendibilità, tra le quali anche la sentenza di applicazione di pena pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia.

Inoltre, sempre in relazione alla attendibilità dei due collaboratori di giustizia, appare corretto il rilievo formulato dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso secondo il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello per affermare la credibilità dei collaboranti, non è possibile che [OSCURATO:PERSONA] nel riferire a [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che era necessario rivolgersi all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto era l'unico in grado di mediare tra la 'ndrangheta e gli altri poteri, gli abbia rivelato circostanze apprese dal Virgiglio, atteso che il Virgiglio ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato tra loro in occasione della comune detenzione nel 2011.

Si consideri, a tale proposito, che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] risale al 19 ottobre 2009 e il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2010, mentre il Virgiglio ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato tra loro mentre erano detenuti nello stesso carcere nel 2011.

4.5.3. Anche in ordine alla natura dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] (punto 5 del motivo di ricorso), il motivo di ricorso appare fondato.

Quanto all'intervento dello [OSCURATO:PERSONA] per aggiustare i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, trattasi di fatti risalenti agli anni '90 e come tali coperti da giudicato.

In relazione, poi, all'avere lo [OSCURATO:PERSONA] rivelato a [OSCURATO:PERSONA] il posizionamento di una microspia all'interno dell'ospedale ove l'odierno ricorrente nel 2009 era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, nella motivazione non si chiarisce perché tale circostanza, laddove vera, dimostrerebbe l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad una struttura occulta della 'ndrangheta finalizzata a favorire gli interessi del sodalizio criminale avvalendosi di rapporti con la massoneria deviata o con ambienti politici o giudiziari.

La motivazione della sentenza qui impugnata non chiarisce perché la circostanza non possa trovare spiegazione anche nei rapporti di amicizia che legavano lo [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, come evidenziato dal ricorrente, la rivelazione del posizionamento della microspia era avvenuta, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], solo dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato l'ospedale e riguardava esclusivamente quest'ultimo e non l'intera associazione criminale.

Neppure nella motivazione della sentenza impugnata si chiarisce perché da tale vicenda emergerebbe un contributo arrecato dal [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale.

Quanto all'avere lo [OSCURATO:PERSONA] rivelato ad altri soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le attività di indagine in corso che li riguardavano, neppure si afferma in sentenza che tale rivelazione sia avvenuta tramite [OSCURATO:PERSONA] o su suo impulso.

4.5.4. Il motivo di ricorso appare fondato anche in relazione alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] intercettata il 24 luglio 2013 (punto 6).

In detta conversazione il Chirico, nel descrivere alla sua amante le gerarchie della 'ndrangheta, fa riferimento al fatto che in seno all'associazione criminale, a Reggio, comandano i sei o sette e che tale «questione» era stata imposta da «[OSCURATO:PERSONA]».

Poiché il segnale audio era degradato e debole, non è stato possibile comprendere con certezza la parola che precede il cognome [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza si afferma che il perito aveva indicata come maggiormente possibile la parola «invece», ma il Tribunale, in disaccordo con le conclusioni del perito, ha ritenuto che tale termine non fosse logicamente compatibile con il testo della conversazione e che la parola fosse rimasta incomprensibile.

Dal tenore della conversazione non si evince, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA] in essa indicato sia [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, i giudici di appello sono giunti alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] menzionato in detta conversazione sia proprio l'odierno ricorrente sulla base di altra conversazione intercettata il 9 ottobre 2016 all'interno della sala colloqui del carcere di Trapani tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiara alla sorella di avere conosciuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di avere appreso da questi che la conversazione oggetto di intercettazione ambientale e sopra descritta era stata acquisita dai loro difensori per essere sottoposta ad attenta trascrizione al fine di far emergere la verità, ossia che quanto egli aveva riferito ad [OSCURATO:PERSONA] era stato da lui letto sui giornali.

Nella seconda conversazione [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere detto al proprio avvocato dell'esistenza della precedente conversazione intercettata e di averlo invitato a valutare se essa potesse interessarlo; sostiene pure di essersi limitato a riportare notizie apprese dai giornali e di avere fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso era contenuto nell'articolo.

Secondo la Corte di appello tale seconda conversazione dimostrerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] menzionato nel colloquio con [OSCURATO:PERSONA] del 2013 sarebbe proprio [OSCURATO:PERSONA] in quanto il Chirico, sapendo di essere intercettato all'interno del carcere, avrebbe voluto scagionarlo; essendo il [OSCURATO:PERSONA] destinatario di differenti imputazioni, la conversazione del 2013 non avrebbe potuto interessare il suo difensore.

La conversazione intercettata nel carcere, secondo i giudici del merito, sarebbe volta esclusivamente a scagionare [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe smentita dalla circostanza che il nome di [OSCURATO:PERSONA] non era stato menzionato in alcun articolo di stampa in quel periodo.

Il ragionamento che porta a concludere che il [OSCURATO:PERSONA] menzionato dal Chirico nella conversazione del 2013 sia l'odierno ricorrente poggia, tuttavia, su congetture e si presenta illogico.

Gli inquirenti, nel brogliaccio della conversazione intercettata, avevano inizialmente indicato in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto al quale il Chirico aveva fatto riferimento nella conversazione del 2013 (vedi pag. 588 della motivazione della sentenza di appello) e quindi è plausibile che tale dato sia stato riferito da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] al Chirico, durante la loro comune detenzione, quando i due hanno chiesto conto al Chirico del contenuto della conversazione intercettata.

E' quindi ben possibile che da ciò tragga origine il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] — e non ad altri membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] — in occasione della conversazione del 2016.

La volontà del Chirico di scagionare l'odierno ricorrente non vale necessariamente a dimostrare che proprio lui sia il soggetto al quale il Chirico ha fatto riferimento nella conversazione di tre anni prima.

Peraltro, la Corte di appello sostiene che il Chirico, in occasione della conversazione avvenuta all'interno del carcere di Trapani, sapeva di essere intercettato, in quanto egli, essendo imputato in un procedimento diverso da quello in cui erano coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva interesse a segnalare al proprio difensore che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano provvedendo a far trascrivere da un consulente tecnico detta conversazione e quindi l'introduzione, nel corso del colloquio del 2016, dell'argomento relativo alla conversazione intercettata nel 2013 non aveva alcun altro scopo se non quello di scagionare il [OSCURATO:PERSONA], sapendo o quanto meno intuendo che il colloquio all'interno del carcere era anch'esso intercettato.

In contrario deve osservarsi che, nella stessa sentenza di secondo grado, si afferma (a pag. 516) che la conversazione intercettata nel 2013 ha contenuto anche autoaccusatorio ed in effetti nella stessa conversazione il Chirico attribuisce a se stesso la qualifica di «capo società», cosicché era comunque ravvisabile un interesse del Chirico a far conoscere al proprio difensore la conversazione intercettata.La affermazione che il colloquio del 2016 fosse avvenuto nella consapevolezza del Chirico di essere intercettato e fosse esclusivamente volto ad agevolare la difesa del [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una mera congettura.

Del tutto illogico è poi il ragionamento adottato per escludere che il [OSCURATO:PERSONA], cui il Chirico aveva fatto riferimento nella conversazione del 2013, fosse [OSCURATO:PERSONA] e che la creazione della «struttura invisibile» composta da sette membri risalisse al 2002, quando all'interno della 'ndrangheta era stata creata la «provincia».

Difatti, la Corte di appello afferma che tale argomentazione difensiva non può essere accolta perché la conversazione intercettata parla, a proposito della creazione di questa struttura composta da sette membri, come di qualcosa avvenuto nel passato rispetto al momento del colloquio intercettato, il che è esattamente quanto sostenuto dal ricorrente.

Gli argomenti addotti dalla Corte di appello per superare il dato emerso dalla perizia espletata nel contraddittorio tra le parti, che ha concluso che è improbabile che accanto alle parole [OSCURATO:PERSONA] sia stato pronunciato il nome Giorgio, e far prevalere il dato risultante dal brogliaccio redatto dalla polizia giudiziaria, risultano, pertanto, meramente congetturali ed inidonei a superare il dato risultante dalla perizia, ossia l'impossibilità di decifrare la parola pronunciata dal Chirico prima del cognome [OSCURATO:PERSONA].

4.5.5. In relazione alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] (punto 7 del sesto motivo di ricorso), il motivo risulta assorbito in conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] riferisce di fatti avvenuti prima del 2005.

4.5.6. Il motivo risulta fondato anche laddove il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia basato l'affermazione della sua penale responsabilità sui suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] in occasione della vicenda relativa alla riapertura del bar Malavenda.

Il bar Malavenda è sito nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Dalle indagini è emerso, anche grazie alle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il quartiere è governato da più cosche di 'ndrangheta che operano contemporaneamente sul medesimo territorio.

Come risulta anche dalle sentenze Olimpia e dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato nei confronti degli imputati nel processo Meta, alla fine del 1991, dopo la fine della guerra di 'ndrangheta, il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] era stato diviso attribuendo metà dei proventi delle attività delittuose alle cosche [OSCURATO:PERSONA] e Tegano e l'altra metà alle cosche Condello e Rosmini.

Tale spartizione rispecchiava i rapporti di forza tra le varie cosche operanti in quel territorio alla fine della guerra di mafia.Non è necessario descrivere in modo approfondito, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], i rapporti di forza e le alleanze tra le varie cosche.

E' sufficiente affermare che la cosca [OSCURATO:PERSONA], di cui è esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA], è subordinata alla cosca Tegano, alleata della cosca [OSCURATO:PERSONA], mentre i fratelli Stillittano devono rispondere alla cosca Condello.

La vicenda del bar Malavenda prende avvio dalla decisione di [OSCURATO:PERSONA], detto «pasticcino» per la sua attività di impresa avente ad oggetto l'attività di pasticceria, di aprire un nuovo esercizio commerciale prendendo in locazione i locali di proprietà dei fratelli Malavenda.

Tale iniziativa economica viene però avversata dai fratelli Stillittano, che sono di fatto titolari, pur non essendone formalmente intestatari, di altra attività commerciale di bar-pasticceria, il [OSCURATO:PERSONA], sita a poche decine di metri da quella allestita da [OSCURATO:PERSONA].

La loro avversione si concretizza in un attentato esplosivo attuato nottetempo che danneggia gravemente l'esercizio commerciale del Nicolò, nonché l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], e in un ulteriore tentativo di far esplodere un secondo ordigno alcuni giorni dopo. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli appartenente ad una cosca di 'ndrangheta, la cosca Serraino, operante nella zona sud di [OSCURATO:PERSONA], ossia in un territorio diverso dal quartiere [OSCURATO:PERSONA], si attiva per imporre agli Stillittano l'apertura del nuovo bar richiedendo anche l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il quale effettivamente cerca di convincere gli Stillittano ad accettare l'apertura del nuovo esercizio commerciale. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, replicano che il Nicolò è già titolare di numerose pasticcerie a [OSCURATO:PERSONA], mentre essi dispongono solo di una pasticceria per ricavare quanto necessario al sostentamento delle loro famiglie; l'avere il Nicolò aperto una grande pasticceria a poca distanza dalla loro significa essersi comportato in modo gravemente scorretto nei loro confronti.

Di fronte a tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dover insistere a favore di [OSCURATO:PERSONA] e quindi comunica a quest'ultimo che egli dovrà risolvere da solo la questione con gli Stillittano.

A quel punto [OSCURATO:PERSONA] preferisce cedere l'esercizio commerciale a [OSCURATO:PERSONA], che già opera nella stessa zona attraverso una piccola pasticceria, la «Dolce far dolci», sita nelle immediate vicinanze del bar Malavenda.

Essendo egli già attivo quale piccolo imprenditore nella zona di [OSCURATO:PERSONA], ritiene che gli Stillittano non possano opporgli lo stesso argomento utilizzato per contrastare l'iniziativa commerciale del Nicolò. [OSCURATO:PERSONA], che non appartiene alla 'ndrangheta, dopo aver già avviato i lavori di ristrutturazione del locale e quando ormai manca poco alla apertura dell'esercizio commerciale, comunica agli Stillittano le sue intenzioni, ma anch'egli riceve dagli Stillittano una netta opposizione, manifestata verbalmente nella forma di consiglio a non riaprire la pasticceria. [OSCURATO:PERSONA], a questo punto, essendo intenzionato a costringere gli Stillittano ad accettare la presenza nella zona di [OSCURATO:PERSONA] della sua nuova pasticceria, cerca di trovare sostegno affiancandosi ad altri soggetti che, appartenendo alla 'ndrangheta ed occupando una posizione sovraordinata o antagonista a quella degli Stillittano, possano convincere o costringere questi a desistere.

Tale strategia viene attuata anche assumendo quali dipendenti presso il nuovo esercizio commerciale persone raccomandate da esponenti della 'ndrangheta.

Uno di questi soggetti è, come si è già esposto sopra, [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] si rivolge nella erronea convinzione che egli rappresenti la cosca Araniti, errore che poi si trasmetterà al Pubblico ministero che inizialmente contesterà all'Araniti proprio l'appartenenza all'omonima cosca e poi specificherà che la cosca di appartenenza dell'Araniti è la cosca Rugolino, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] detto «Craxi», di cui [OSCURATO:PERSONA], destinata ad essere assunta da [OSCURATO:PERSONA] quale cassiera, è la compagna.

Compito dell'Araniti sarebbe quello di trovare copertura al bar del [OSCURATO:PERSONA] dal lato dei Condello, cui gli Stillittano sono subordinati.

Secondo quanto indicato nella sentenza impugnata in questa sede, oltre alla dipendente indicata da [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbero altri due dipendenti, uno raccomandato da [OSCURATO:PERSONA] ed un altro raccomandato dai Condello.

Si legge nella sentenza di appello (vedi pag. 855 e segg. della motivazione) che, dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2014, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto anche a [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], e che quest'ultimo ha interessato della questione «i [OSCURATO:PERSONA]» e che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto che il [OSCURATO:PERSONA] poteva stare tranquillo e poteva riaprire il bar.

Altro soggetto avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per assicurare a [OSCURATO:PERSONA] la copertura delle altre cosche, opposte a quelle di appartenenza degli Stillittano.

Secondo la ricostruzione operata nella sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contattato [OSCURATO:PERSONA] tramite un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rassicurato il [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità di aprire il bar Malavenda senza dover temere ulteriori atti dinamitardi da parte degli Stillittano.

Le rassicurazioni rivolte da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero collegate ad un intervento attuato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Stillittano o di coloro che avevano potere su di essi per indurli a desistere dal loro comportamento oppositivo all'iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, secondo l'accusa, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto nella vicenda sia come nuovo soggetto assurto al ruolo di capo della omonima cosca a partire dal 2014, sia quale membro della struttura «invisibile» della 'ndrangheta unitaria, interessata a smorzare un potenziale conflitto che avrebbe potuto arrecare grave pregiudizio ed anche condurre ad una nuova guerra di 'ndrangheta.

Deve allora osservarsi che la affermazione secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto in tale vicenda sia come componente della struttura invisibile posta al vertice della struttura unitaria, sia come soggetto posto al vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] è di per sé illogica e si pone in contrasto con la funzione che a detta struttura viene attribuita nella stessa sentenza impugnata.

Se la struttura invisibile deve essere composta da soggetti la cui appartenenza alla ‘ndrangheta è sconosciuta a coloro che compongono la struttura visibile ed operativa del sodalizio criminale, onde evitare che i componenti della struttura invisibile possano essere indicati quali appartenenti al sodalizio criminale da eventuali collaboratori di giustizia, appare illogico sostenere che [OSCURATO:PERSONA] potesse contemporaneamente far parte sia della struttura invisibile, sia della struttura visibile ed operativa in qualità, peraltro, di capo della cosca [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro non si vede perché, stante la assoluta segretezza che avrebbe dovuto ammantare la partecipazione alla ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] quale componente della struttura occulta, venendo questa celata anche agli appartenenti al sodalizio criminale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivelare tale sua qualità al [OSCURATO:PERSONA], che non è un associato al sodalizio, tanto da necessitare delle spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ripartizione del territorio del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] tra le varie cosche.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] possa discutere direttamente con [OSCURATO:PERSONA] della questione relativa al bar Malavenda anziché provare la partecipazione del ricorrente alla struttura occulta, sembrerebbe dimostrare il contrario.

Inoltre, se, come sostenuto in sentenza, il bar Malavenda rientra nel territorio sul quale la cosca [OSCURATO:PERSONA] esercita la sua influenza, sia pure assieme ad altre cosche, tale circostanza sarebbe da sola sufficiente a giustificare l'intervento dell'odierno ricorrente.

In sostanza, si vuole sottolineare in questa sede che coglie nel segno la critica difensiva nella misura in cui sottolinea la contraddittorietà della motivazione laddove si afferma che un eventuale intervento di [OSCURATO:PERSONA] in tale vicenda valga a dimostrare che questi sia uno dei componenti della struttura invisibile della 'ndrangheta la cui esistenza è stata ipotizzata dall'accusa.

La motivazione della sentenza risulta illogica anche laddove si afferma che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto per sedare l'ostilità degli Stillittano si ricaverebbe dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia poi provveduto all'apertura dell'esercizio commerciale senza subire danni ad opera degli Stillittano.

A dimostrazione che il [OSCURATO:PERSONA] sia attivamente intervenuto in favore del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello indica alcune conversazioni oggetto di intercettazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] conversa con altre persone del [OSCURATO:PERSONA].

Una conversazione è quella del 16 maggio 2014 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Donato, in cui il [OSCURATO:PERSONA] rivela al fratello che, per risolvere le problematiche con gli Stillittano, egli, su indicazione di un amico, ha deciso di rivolgersi ad una persona con la quale avrebbe dovuto incontrarsi il successivo lunedì.

Nella sentenza si sostiene che tale persona debba essere identificata nell'odierno ricorrente.

Altre conversazioni sono quelle del 17 maggio 2014 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Domenico.

Nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA], per come interpretata dalla Corte di appello, il [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere stato chiamato da [OSCURATO:PERSONA]; secondo la Corte territoriale, alla questione relativa alla stipula di un contratto assicurativo per l'esercizio commerciale si affianca quella della protezione mafiosa; in relazione a questa, gli Araniti si erano impegnati a che non succedesse nulla all'esercizio commerciale ed avevano fatto apparire come se questo interessasse direttamente loro. [OSCURATO:PERSONA] comunica al fratello Domenico, in altra conversazione, che, poiché altre persone da lui contattate per risolvere le suddette problematiche avevano preteso l'assunzione come dipendenti dell'esercizio commerciale di persone da loro indicate e, probabilmente, anche [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva invitato a recarsi da lui per la stipula del contratto di assicurazione, avrebbe avanzato simile pretesa, non bisognava promettere ulteriori assunzioni ad altri.

Difatti il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto affermato nella sentenza di secondo grado, gestisce di fatto, unitamente alla figlia Diana, un'agenzia di assicurazioni Carige.

Nella sentenza si afferma che le successive conversazioni intercettate dimostrano l'esistenza di trattative per la stipula del contratto di assicurazione, resa difficile proprio dai danneggiamenti attuati dagli Stillittano, che precludevano il rilascio dell'autorizzazione da parte del capo area della società di assicurazioni; tuttavia, stando al tenore delle conversazioni, il [OSCURATO:PERSONA] premeva sulla figlia affinché la stessa realizzasse una «forzatura» e stipulasse comunque il contratto assicurativo.

Nella conversazione del 4 giugno 2014 il [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] commentano il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] ed affermano che se il [OSCURATO:PERSONA] cercava di indurre la figlia a stipulare il contratto di assicurazione nonostante l'opposizione dell'ispettore di area della compagnia, ciò stava a significare che egli era sicuro che l'esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito ulteriori danneggiamenti; ciò dimostrerebbe, di conseguenza, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente «parlato», ossia fosse intervenuto per porre freno all'ostilità degli Stillittano.

Nella conversazione del 5 giugno 2014 con suo fratello Domenico il [OSCURATO:PERSONA] torna sull'argomento, affermando che il capo area della società di assicurazioni si era opposto alla stipula del contratto assicurativo, ma il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato sua figlia a stipulare il contratto, e questa aveva riferito all'amico professore del [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], che lei era sicura che non sarebbe successo più nulla; da tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] arguiva che c'era stato «qualche movimento», nel senso che le parole della figlia del [OSCURATO:PERSONA] lasciavano sottintendere che suo padre si era attivato per evitare ulteriori rappresaglie degli Stillittano.

Nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2014 il [OSCURATO:PERSONA] torna a dolersi dell'ostilità degli Stillittano e il [OSCURATO:PERSONA], dopo avergli spiegato come il territorio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] sia zona di influenza sia delle cosche Tegano e [OSCURATO:PERSONA], sia delle cosche Condello e Rosmini, afferma che egli è intervenuto sia presso i [OSCURATO:PERSONA], sia presso i Tegano e di non avere ricevuto l'opposizione di tali cosche, tanto che [OSCURATO:PERSONA] gli ha detto «Tranquillo», e che tuttavia il problema è dalla parte delle altre cosche dalle quali dipendono gli Stillittano, sulle quali [OSCURATO:PERSONA] non può intervenire; il [OSCURATO:PERSONA], quindi, sollecita il [OSCURATO:PERSONA] a trovare «qualche strada» per intervenire sugli Stillittano e, a quel punto, il [OSCURATO:PERSONA] dice al [OSCURATO:PERSONA] che la figlia del [OSCURATO:PERSONA] gli sta facendo la polizza assicurativa con una forzatura; ciò dimostrerebbe che, pertanto, «i passaggi collimano», nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] sta intervenendo per risolvere i problemi causati dagli Stillittano. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver appreso che il [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per la stipula della polizza, lo elogia dicendogli «Bravo».

Da tale ultimo passaggio la Corte di appello trae la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] si sia rivolto al [OSCURATO:PERSONA] perché egli è il soggetto che, in quanto ai vertici della cosca omonima e della ‘ndrangheta unitariamente intesa, è in grado di giocare un ruolo decisivo nella vicenda e di garantire il componimento dei contrasti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli Stillittano, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] elogia il [OSCURATO:PERSONA] per essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il locale.

Infine, nel colloquio intercettato tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno 11 giugno 2014, il primo rivela al secondo di avere ricevuto minacce di morte e che, tuttavia, gli Stillittano ora «devono stare solamente zitti» essendo ormai intervenuto un soggetto più potente di loro («chi si è mosso»), che nella sentenza viene indicato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello aveva sostenuto che quelle del [OSCURATO:PERSONA] erano mere millanterie, che il contratto di assicurazione non era poi stato mai stipulato e che comunque il ragionamento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate — secondo il quale l'avere egli sollecitato sua figlia a stipulare il contratto nonostante la contrarietà della sede centrale significava che egli era certo che gli Stillittano non avrebbero attuato ulteriori danneggiamenti e che pertanto egli era effettivamente intervenuto su di loro — si fondava su mere congetture, che valevano solo ad esprimere la aspettativa del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], essendosi il [OSCURATO:PERSONA] rivolto alla agenzia di sua figlia per la stipula del contratto, intervenisse in suo favore presso gli Stillittano; era invece rimasto del tutto indimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto nella vicenda, né nella sentenza si specificavano le modalità di tale intervento.

La Corte di appello ha replicato (vedi pag. 867 e 868 della motivazione della sentenza di appello) che, poiché alla apertura del bar Malavenda da parte del [OSCURATO:PERSONA] non sono seguiti eventi dinamitardi come quelli attuati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi provato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato il potere che gli derivava dalla sua posizione apicale in seno alla cosca ed in seno alla componente invisibile della ‘ndrangheta unitaria.

Tale conclusione è palesemente illogica atteso che, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA], alla ricerca di un soggetto in grado di appianare i suoi contrasti con gli Stillittano, non si era rivolto solo a [OSCURATO:PERSONA], ma aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva sollecitato la assunzione, quale cassiera, di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca Rugolino; aveva assunto altri dipendenti raccomandati da altri appartenenti alla 'ndrangheta, aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] e tramite lui le cosche Tegano e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo rassicurazioni da [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza qui impugnata (vedi pag. 983 della motivazione) si afferma che al [OSCURATO:PERSONA] «la protezione dei Condello è assicurata per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che è diretta espressione del boss [OSCURATO:PERSONA], autorevole e storico esponente dell'omonima cosca federata alla famiglia Condello ed egemone nelle zone di Catona, Sambatello e territori limitrofi».Se si considera che la famiglia Condello comanda nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] tramite gli Stillittano, la sentenza non spiega perché non sia più logico ritenere che sia stata questa la strada attraverso la quale il [OSCURATO:PERSONA] sia riuscito a realizzare il suo obiettivo.

In ogni caso, poiché il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a molteplici soggetti affinché intervenissero in suo favore, la motivazione non chiarisce perché dovrebbe ritenersi dimostrato l'intervento risolutore di [OSCURATO:PERSONA] sol perché il [OSCURATO:PERSONA] è riuscito ad aprire il suo esercizio commerciale senza subire danneggiamenti ad opera degli Stillittano.

L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] sembra semmai poggiare le sue basi sulle congetture espresse dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni intercettate e fatte proprie dai giudici del merito.

Appare, peraltro, corretto il rilievo formulato dal ricorrente nei motivi nuovi laddove si deduce che è illogico ritenere che dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si ricava un intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che non fosse limitato alla stipula del contratto assicurativo, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere intervenuto presso le cosche Tegano e [OSCURATO:PERSONA] e di avere ricevuto il loro benestare, espresso, quanto alla cosca [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA].

Difatti il [OSCURATO:PERSONA] non menziona [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti che hanno espresso il placet e mostra di non conoscere un intervento risolutore del [OSCURATO:PERSONA] presso gli Stillittano, tanto che egli sollecita il [OSCURATO:PERSONA] a percorrere altre strade per intervenire su di loro attraverso i Condello; quando il [OSCURATO:PERSONA] gli dice di essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per la polizza, il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad elogiarlo.

L'interpretazione di tale conversazione accolta dalla Corte di appello si presenta, quindi, manifestamente illogica.

4.5.7. Il motivo di ricorso appare fondato anche laddove (punto 10 del motivo) si rappresenta la evidente illogicità della interpretazione della conversazione intercettata in data 20 marzo 2010 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In essa [OSCURATO:PERSONA] invita [OSCURATO:PERSONA] ad attivarsi insieme a lui ad appoggiare il candidato Loiero in contrapposizione a Scopelliti, mentre [OSCURATO:PERSONA] esprime scetticismo affermando che, mancando una settimana alle elezioni, essi potrebbero attrarre in favore del Loiero appena cinquecento o mille voti e che lo Scopelliti ha inserito nelle sue liste candidati molto forti, mentre il Loiero era appoggiato da gruppi formati da persone che avevano litigato tra loro fino a sette giorni prima della presentazione delle liste e non erano, pertanto, credibili e, quindi, non avevano capacità di attrarre voti.Nella conversazione non si fa alcun accenno all'utilizzo di metodi mafiosi per influire sul voto o ad un intervento della ‘ndrangheta nella competizione elettorale, che risulta contraddetto dalla pochezza dei voti che i due affermano di poter assicurare al Loiero in occasione delle elezioni regionali.

Il voler ravvisare in tale conversazione una elaborazione della strategia della 'ndrangheta unitaria per influire sulla competizione elettorale regionale appare un'evidente forzatura logica e nella motivazione neppure viene data risposta ai rilievi formulati in proposito nell'atto di appello.

Né nella sentenza si chiarisce in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il contributo arrecato dal [OSCURATO:PERSONA], quale componente della struttura invisibile della 'ndrangheta unitaria, al sodalizio criminale, a prescindere da un suo intervento nella vicenda del bar Malavenda, in relazione alla quale già si è detto sopra.

4.5.8. Il sesto motivo risulta fondato anche laddove il ricorrente si duole del valore di prova attribuito nella sentenza qui impugnata alla frequentazione dello studio professionale di avvocato, suo e del figlio [OSCURATO:PERSONA], da parte di soggetti inseriti nel sodalizio criminale, diversi dei quali a lui legati da vincoli di parentela.

La Corte di appello (vedi pag. 905 e ss. della motivazione della sentenza di secondo grado) richiama la motivazione della sentenza di primo grado (in specie le pagine 755 e ss.), che sostanzialmente ripropone senza chiarire adeguatamente le ragioni per le quali le frequentazioni di esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio professionale non possano trovare giustificazione nella trattazione di controversie civili affidate alle cure del figlio [OSCURATO:PERSONA] sulla base della documentazione prodotta dalla difesa; non può ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare che tale frequentazione non possa trovare giustificazione in rapporti di tipo professionale, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia negato di frequentare lo studio professionale e di incontrarsi con tali soggetti, costituendo tali negazioni mero esercizio di attività difensiva che non esonera la pubblica accusa dall'onere di provare che le frequentazioni non fossero giustificate da rapporti professionali ed abbiano, invece, avuto finalità illecite.

Il motivo è fondato anche in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], nell'estate del 2009, nel corso di una passeggiata, che alcune persone anziane della cosca [OSCURATO:PERSONA] gli avevano proposto di assumere la gestione delle attività criminali della cosca su [OSCURATO:PERSONA] e tra tali persone gli aveva indicato solo l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; nella gestione di tali affari, il Caponera avrebbe dovuto seguire in maniera scrupolosa le indicazioni che gli sarebbero state fornite e per tale ragione, non sentendosi libero di agire, il Caponera aveva espresso al Lucibello il suo disagio e la sua preferenza per un'attività, come quella del mero dipendente, priva di responsabilità.

Secondo le due sentenze di merito, le dichiarazioni del Lucibello trovano riscontro nella circostanza che, alla fine dell'estate del 2009, il Caponera era l'unico esponente di rilievo della cosca [OSCURATO:PERSONA] non attinto da provvedimenti restrittivi della libertà personale, cosicché era logico che a lui fosse affidata la gestione delle attività criminali della cosca.

Inoltre, le dichiarazioni del Lucibello troverebbero riscontro anche in ordine al modello di autoveicolo utilizzato dal Caponera per i suoi spostamenti in quel periodo.

Deve, tuttavia, riconoscersi che tali dichiarazioni sono prive di un riscontro individualizzante, non potendo ritenersi utili a tal fine le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel processo Trash, che non menziona il ricorrente.

4.5.9. Quanto alla conversazione ambientale registrata il 19 agosto 2009 tra il ricorrente e il figlio, la stessa sentenza di appello ammette la sua irrilevanza probatoria.

4.6. Le considerazioni sopra esposte impongono, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA].

Il quinto, il settimo (erroneamente indicato come sesto) e l'ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo) e i punti 4, 9 e 11 del sesto motivo restano assorbiti.

5. Fondato è anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. A quest'ultimo si contesta, al capo D), di avere fatto parte della cosca Libri fino alla fine della seconda guerra di ‘ndrangheta, ossia al 1991, e poi di avere fatto parte della 'ndrangheta quale cosca unitaria, quale imprenditore mafioso.

L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente poggia sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Sulla base delle due sentenze di merito il contenuto delle loro dichiarazioni viene ricostruito come di seguito descritto. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], aveva ordito un attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA], che il collaborante indica come legato alla cosca Libri fin da data anteriore all'inizio della seconda guerra di mafia. [OSCURATO:PERSONA], che odiava il Frascati, aveva una prima volta tentato personalmente di uccidere il Frascati, che però, portando legalmente con sé un'arma, aveva risposto al fuoco costringendolo a ritirarsi. [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto appostarsi in un rudere vicino al mare e colpire con una carabina di precisione il Frascati lungo il tragitto che questi percorreva ogni mattina per recarsi a fare colazione.

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Frascati aveva, tramite altro soggetto, la disponibilità di un garage ove era custodita l'autovettura blindata della cosca Tegano.

Inoltre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, per averlo appreso da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da altri appartenenti alla ‘ndrangheta, che il Frascati era sponsorizzato dalla cosca Libri e che, anche dopo la fine della guerra di mafia, egli aveva ottimi rapporti con diversi appartenenti alla 'ndrangheta e affari in comune con [OSCURATO:PERSONA], nel senso che quest'ultimo partecipava alle imprese del Frascati; analoghi rapporti il Frascati intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore espressione della 'ndrangheta nello specifico settore della grande distribuzione alimentare, tanto che, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era a lui rivolto per riciclare un'ingente somma di denaro proveniente da una rapina. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è attivo con la cosca Libri. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati, sebbene ritenuto vicino alla cosca Libri, era in realtà amico di tutti; era disponibile con tutti ed il [OSCURATO:PERSONA] non sa precisare se egli fosse intraneo alla cosca Libri o assoggettato ad essa. [OSCURATO:PERSONA], detto Mico, gli aveva detto che era vicino alla cosca Libri. [OSCURATO:PERSONA] riferisce che il Frascati era amico dei fratelli Audino che lo proteggevano; inoltre, il collaborante afferma di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che il Frascati aveva mandato a suo fratello, che era carcerato, la somma di euro 500,00 a titolo di regalia spontanea e che [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato della tirchieria del Frascati, giudicando esigua la somma. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati era intenzionato ad aprire una concessionaria BMW a [OSCURATO:PERSONA] in un'area controllata dalla famiglia Molè, dove [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una concessionaria Mercedes; il Frascati si era rivolto ai [OSCURATO:PERSONA] ed ai Piromalli per avere l'autorizzazione ad aprire la concessionaria, ma i Molé si erano opposti e la concessionaria non era stata aperta. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Frascati, al pari di molti altri imprenditori reggini, aveva ricevuto una richiesta estorsiva firmata dalla "mano nera" ed aveva chiesto ed ottenuto, tramite [OSCURATO:PERSONA], di poter incontrare [OSCURATO:PERSONA], per richiedere il suo intervento.

Tale intervento, sostiene la Corte di appello, può trovare giustificazione solo nella partecipazione della 'ndrangheta alle attività imprenditoriali del Frascati.

La Corte di appello afferma che in una informativa della polizia giudiziaria del 2012 si segnala che numerose sono le conversazioni intercettate tra il Frascati e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati ha curato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il collaborante ha riferito che il Frascati era a conoscenza del luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la latitanza e aveva accompagnato il Liuzzo ed un altro individuo appartenente alla ‘ndrangheta in un luogo prestabilito, ove era poi avvenuto l'incontro con il latitante. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito la casa di [OSCURATO:PERSONA] e poi aveva iniziato la costruzione della concessionaria BMW.

Secondo la Corte di appello dal materiale istruttorio emerge la assidua partecipazione del Frascati agli ambienti di 'ndrangheta ed il suo contributo fattivo e dinamico, funzionale agli scopi dell'associazione criminale.

5.4. Deve allora osservarsi che [OSCURATO:PERSONA] viene contraddetto dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che non era sua intenzione uccidere il Frascati, non avendo alcun motivo per farlo, e pur ammettendo di avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio, ha dichiarato che l'incarico era stato affidato al Cortese non perché il Frascati venisse ucciso, non avendo egli alcun motivo per sopprimerlo, ma solo perché egli voleva saggiare il coraggio del Cortese, metterlo alla prova.

La pianificazione dell'omicidio ai danni del Frascati ha quindi un valore accusatorio assolutamente neutro a carico del Frascati, mentre le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ove afferma che il Frascati era legato ai Libri, sono del tutto generiche.

Generiche sono pure le dichiarazioni del Siclari e del [OSCURATO:PERSONA], che si limita a riferire di una vicinanza del Frascati ai Libri, senza chiarire se egli fosse disponibile perché intraneo alla cosca Libri o assoggettato ad essa.

Egualmente generiche sono le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove asserisce che il Frascati era amico dei fratelli Audino, che lo proteggevano; quanto alla elargizione della somma di euro 500,00 al fratello di [OSCURATO:PERSONA], esso costituisce un mero indizio, piuttosto blando (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto, Rv. 271930). [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati era sponsorizzato dalla cosca Libri ed intratteneva affari con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce in cosa concretamente consistessero tali affari.Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il Frascati si era rivolto alla cosca [OSCURATO:PERSONA] ed ai Piromani per ottenere il benestare delle cosche locali all'apertura di una concessionaria di autovetture a [OSCURATO:PERSONA], per tale episodio possono invocarsi le medesime argomentazioni svolte nella sentenza qui impugnata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del bar Malavenda.

Egli si è limitato a chiedere, tramite le sue conoscenze all'interno dell'organizzazione criminale, garanzie sulla possibilità di avviare una legittimità attività commerciale in concorrenza con gli altri soggetti economici già operanti in quel territorio senza esporsi al rischio di ritorsioni ed attentati da parte delle cosche locali.

Peraltro, la circostanza che le cosche locali gli abbiano negato simile autorizzazione porta ad escludere che la sua attività commerciale costituisse espressione di una attività imprenditoriale esercitata, suo tramite, dalla 'ndrangheta quale organizzazione unitaria, atteso che in tale ipotesi, seguendo il ragionamento accusatorio, la sua presenza economica in quel territorio avrebbe dovuto in ogni caso essere subita dalle cosche locali, la cui capacità di opposizione non avrebbe potuto reggere al confronto con la forza della associazione criminale complessivamente intesa.

Neppure appaiono rilevanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce che il Frascati si rivolse al vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sua protezione dopo avere ricevuto una richiesta estorsiva anonima, o le dichiarazioni del Liuzzi, che afferma che il Frascati affidò a [OSCURATO:PERSONA] la costruzione della sua casa e della concessionaria BMW.

Peraltro, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra descritti, non emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito al sodalizio criminale un contributo al conseguimento delle sue finalità nel senso fissato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso, secondo la quale la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (ex multis: Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).

Si consideri, al riguardo, che la assoluzione del Frascati dal reato di turbativa d'asta ha fatto venir meno quello che costituiva, secondo l'iniziale ipotesi accusatoria, uno degli episodi attraverso i quali maggiormente il Frascati aveva assicurato il suo contributo agli scopi dell'associazione criminale.

I soli collaboratori che riferiscono di un concreto contributo del Frascati in favore della organizzazione mafiosa sono [OSCURATO:PERSONA], che ha asserito che il Frascati ha curato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Frascati ospitava in un garage di cui aveva la disponibilità un'autovettura blindata utilizzata dalla cosca Tegano, ma trattasi di condotte isolate, nonostante la imputazione abbracci un periodo che va da prima del 1991 sino al 2015, inidonee ad esprimere uno stabile inserimento del Frascati nell'associazione criminale.

Peraltro, nessuno dei collaboratori riferisce che il Frascati è membro di una cosca.

Neppure i due episodi riferiti dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e Moio, isolatamente considerati, ricevono un qualche riscontro.

5.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso restano assorbiti.

6. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del reato a lei ascritto al capo kk), ossia l'intestazione fittizia, in data 13 agosto 2013, dell'impresa individuale avente ad oggetto la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, svolgendo il ruolo di formale intestataria dell'impresa, che veniva di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.

6.1. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

E' generico, poiché esso non fornisce una completa rappresentazione dello svolgimento del processo ai fini del calcolo della prescrizione, omettendo al riguardo di dare atto, tra l'altro, che il termine di prescrizione è stato sospeso in conseguenza della sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per particolare complessità nel giudizio di secondo grado e durante il termine per la stesura delle sentenze di primo e secondo grado.

A tale proposito deve considerarsi che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Bruni, dep. 2021, Rv. 281138; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267982).

Già per effetto delle suddette sospensioni il termine di prescrizione non risulta ancora maturato.6.2.

Anche il primo motivo di ricorso risulta infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Raimondo, Rv. 259822).

6.3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Deve in primo luogo osservarsi che l'annullamento della sentenza in relazione al capo KK) per effetto del parziale accoglimento del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] estende i suoi effetti, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA], atteso che il motivo di ricorso, riguardando l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, non è fondato su ragioni esclusivamente personali.

Inoltre, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato anche laddove la ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano omesso di considerare, ai fini della sussistenza del dolo del reato di reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen., nonostante l'allegazione sul punto, che il distributore di benzina le era stato affidato in gestione a titolo gratuito sulla base di un contratto con la compagnia petrolifera che era rimasta proprietaria degli impianti e delle strutture.

La circostanza che l'iniziativa imprenditoriale non abbia richiesto investimenti o l'impiego di risorse economiche provenienti da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale la ricorrente lamenta la carenza di motivazione, è decisiva, in quanto può condurre ad escludere la ricorrenza dello scopo elusivo dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali richiesto dalla norma incriminatrice.

6.4. Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito.

7. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta, al capo d), di avere fatto parte, fino alla primavera del 2015, della cosca di ‘ndrangheta dei Condello ed in particolare di una sua ramificazione operante nel quartiere di Gallico e, al capo k), di avere detenuto illegalmente numerose armi da fuoco (tra cui alcune pistole), anche al fine di agevolare la capacità di intimidazione della cosca di appartenenza.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito esposti.

7.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, dall'ordinanza adottata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 febbraio 2020 sulle richieste istruttorie delle parti (riportata alle pagg. 175 e seguenti della sentenza di secondo grado), risulta che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso su richiesta del Pubblico ministero in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto necessario ai fini della decisione.

La prova è stata, quindi, ammessa ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. nell'esercizio di un potere istruttorio ufficioso e non ai sensi del comma 1.

Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585).

Poiché in motivazione si fa riferimento alla necessità della assunzione della prova, deve ritenersi che questa sia stata ammessa ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. 7.2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili laddove il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 442, 533 e 546 cod. proc. pen., ponendosi, così, in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte riportati supra al §

2.3.1. del "considerato in diritto", cui si rinvia.

7.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono, invece, fondati laddove il ricorrente si duole della illogicità della motivazione.

7.3.1. L'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi d) (partecipazione ad associazione ed in particolare alla 'ndrangheta quale componente della cosca di Gallico) e k) (illecita detenzione di numerose armi da sparo) poggia, oltre che su talune vicende delittuose che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] in contesti mafiosi (come l'estorsione aggravata ai danni del lavaggista [OSCURATO:PERSONA], i contatti con stretti congiunti di elementi di spicco della 'ndrangheta e la vicenda della sparatoria che ha interessato il cognato di [OSCURATO:PERSONA] la notte del 20 gennaio 2015), sull'intenso rapporto che l'imputato intrattiene con [OSCURATO:PERSONA], titolare dei supermercati nel quartiere Gallico.

Quanto all'estorsione aggravata commessa ai danni del lavaggista, deve rilevarsi che dalla sentenza di primo grado emerge che questo, lavorando alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e volendo essere assunto regolarmente, aveva rivolto le sue lamentele al datore di lavoro, che si era rivolto al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], i quali lo avevano aggredito fisicamente. [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato l'aggressione asserendo che egli era arrivato alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Cartisano appartenessero alla criminalità organizzata sulla base del loro modo di comportarsi, ispirato alla prepotenza ed alla sopraffazione, e che il Daoud pagava una somma mensile quale «protezione» al boss di [OSCURATO:PERSONA], con il quale i due aggressori erano imparentati.

Per l'estorsione il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado in un separato processo e la condanna è stata confermata dalla Corte di appello, che però ha escluso l'aggravante del metodo mafioso.

Quanto ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, egli si relaziona con [OSCURATO:PERSONA], moglie del boss [OSCURATO:PERSONA], ucciso il 20 settembre 2010, la cui figlia è stata fatta assumere dal [OSCURATO:PERSONA] presso uno dei supermercati gestiti da [OSCURATO:PERSONA] quale cassiera. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la circostanza e ha affermato di essere legato da un rapporto di amicizia con i familiari del defunto [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] si attiva, su invito di [OSCURATO:PERSONA], legata sentimentalmente al nipote del boss [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per mettere a disposizione di quest'ultimo, da poco scarcerato e privato della patente di guida, un ciclomotore.

In relazione al rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con il fidanzato di sua sorella [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza di primo grado risulta che lo Scarpelli il 20 gennaio 2015 aveva chiamato in piena notte il [OSCURATO:PERSONA] che si era recato a casa sua; quindi nell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] lo Scarpelli aveva detto di avere assistito ad una sparatoria ed alcuni proiettili, diretti contro tale Greco, avevano colpito la sua automobile; lo Scarpelli aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di organizzare un'immediata rappresaglia ai danni degli autori dell'agguato affermando che dovevano essere colpiti con proiettili di mitra alla testa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato lo Scarpelli a pazientare e ad attendere il giorno dopo.

Il giorno seguente il [OSCURATO:PERSONA] ha incontrato Paolo e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo appartenente alla cosca Condello.

Dalla conversazione ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Scarpelli, in cui quest'ultimo invita l'odierno ricorrente a vendicarlo a colpi di mitra, emergerebbe la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di armi da fuoco.

Inoltre, detta conversazione sarebbe riscontrata da una ulteriore conversazione avvenuta tra i due ed intercettata il 5 dicembre 2014 in uno chalet a Champoluc, ove essi erano andati a trascorrere una vacanza.

In tale occasione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] espresso disappunto per un problema sorto con il suo socio [OSCURATO:PERSONA], lo Scarpelli afferma di voler regalare al [OSCURATO:PERSONA] una pistola calibro 9x19 onde permettergli di risolvere il contrasto ed il [OSCURATO:PERSONA] risponde che egli già dispone di così tante armi che non sa più dove metterle. [OSCURATO:PERSONA] continua a parlare immaginando la scena in cui il [OSCURATO:PERSONA] costringe il Cartisano ad inginocchiarsi davanti a lui e poi gli spara un colpo alla testa.

Anche tale conversazione avvalorerebbe la disponibilità di armi in capo al [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato il [OSCURATO:PERSONA] come uno dei componenti della cosca Gallico.

Altro collaborante, [OSCURATO:PERSONA], afferma che il [OSCURATO:PERSONA] fungeva da mediatore tra gli esponenti della cosca Bertuca e [OSCURATO:PERSONA], che doveva provvedere ad assumere persone segnalate da cosche di 'ndrangheta.

Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] risulta legato a [OSCURATO:PERSONA], che opera nel settore della grande distribuzione alimentare, in favore del quale opera come factotum, svolgendo per lui compiti esecutivi come il trasporto ed ritiro dell'autovettura Jaguar del Chirico presso un concessionario a Catania per le riparazioni, l'acquisto di mattonelle a Verona occorrenti al Chirico per lavori relativi ad una unità commerciale e il compimento di atti intimidatori nei confronti di un amministratore di condominio che pretendeva il pagamento di oneri condominiali, svolgendo anche attività di autista. [OSCURATO:PERSONA] consentiva al [OSCURATO:PERSONA] il prelievo di contanti presso le casse del suo supermercato utilizzando le sue carte di credito.

7.3.2. Deve allora osservarsi, con riguardo alla imputazione relativa alle armi, che appare illogico il ragionamento sulla base del quale la Corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], atteso che i giudici di secondo grado attribuiscono alle due conversazioni intercettate a notevole distanza di tempo tra il ricorrente e lo Scarpelli, delle quali per una il [OSCURATO:PERSONA] ha pure sostenuto che trattavasi di mere battute scherzose, una rilevanza probatoria maggiore del mancato rinvenimento delle armi in occasione delle perquisizioni disposte a suo carico, circostanza, questa, idonea ad avvalorare la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale si trattava di parole pronunciate ioci causa.

Nella sentenza di secondo grado si afferma che il mancato rinvenimento delle armi non rende irrilevanti le suddette conversazioni in quanto per l'imputato, che sapeva di essere monitorato, era prevedibile la sua sottoposizione alle perquisizioni ed egli ha quindi adottato adeguate contromisure, ma non si chiarisce quali sarebbero gli elementi che consentirebbero di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] sapeva di essere monitorato, cosicché il ragionamento dei giudici di appello risulta congetturale.

Né, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto ad indagini per un lungo periodo di tempo, sono stati indicati ulteriori elementi in grado di riscontrare l'ipotesi accusatoria.

Le sole conversazioni in cui si parla di armi sono le due che il [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con lo Scarpelli.

Di armi non si fa menzione nelle conversazioni che il [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con altri soggetti indicati quali appartenenti alla 'ndrangheta.

Anche il delitto di estorsione ai danni del lavaggista non risulta essere stato commesso con armi.

7.3.3. Quanto al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] poggia, secondo il ragionamento dei giudici del merito, anche sulla accertata disponibilità delle armi in capo allo stesso per tenerle a disposizione dell'associazione criminale, cosicché l'illogicità della motivazione relativa al delitto in materia di armi si trasmette alla motivazione della condanna per il reato di partecipazione alla ‘ndrangheta.

Peraltro, la motivazione della condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo presenta altri profili di illogicità.

Difatti non si comprende perché la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione attuato ai danni dell'extracomunitario lavaggista al fine di arrecare vantaggio al suo datore di lavoro, anch'egli di origini extracomunitarie, costituirebbe un indizio della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta.

Neppure si comprende perché costituirebbero manifestazione della appartenenza alla 'ndrangheta l'avere il [OSCURATO:PERSONA] procurato un ciclomotore al fidanzato di una sua amica o l'avere interceduto presso il suo amico [OSCURATO:PERSONA] per far assumere come cassiera la figlia di [OSCURATO:PERSONA], boss di 'ndrangheta morto nel 2010.

Anche il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che si avvale del [OSCURATO:PERSONA] quale factotum, non appare rivelatore della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di Gallico.

Quanto alle dichiarazioni del Moio, le stesse risultano molto generiche, mentre, dalle dichiarazioni del Cristiano, non emerge il compimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di attività illecite, e l'avere egli fatto da tramite con le cosche interessate a far assumere presso i supermercati del Chirico persone da loro indicate può trovare ragione nel particolare rapporto che lega il [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare.

Soprattutto, sulla base della motivazione delle due sentenze di merito, se si esclude la detenzione di armi attuata da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della cosca, non emerge come il ricorrente abbia assicurato alla cosca di Gallico un serio e stabile contributo al conseguimento delle sue finalità, dovendo ribadirsi in questa sede che, come si è già detto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (ex multis: Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).

7.4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] restano assorbiti.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

A [OSCURATO:PERSONA] si contesta (al capo nn) di avere, quale pubblico ufficiale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], omesso di denunciare all'autorità giudiziaria o ad altra autorità obbligata a riferire all'autorità giudiziaria le minacce e le intimidazioni di tipo mafioso rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e delle quali egli era venuto a conoscenza, nonché (al capo oo) di avere in detta qualità rivelato a [OSCURATO:PERSONA] notizie coperte da segreto istruttorio ed infine (al capo pp) di avere, nella suddetta qualità e con le condotte appena descritte, aiutato [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti come lui sottoposti ad indagini nel medesimo procedimento penale ad eludere le investigazioni dell'autorità.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto perché è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ribadisce l'eccezione di inutilizzabilità nei suoi confronti delle intercettazioni telefoniche i cui esiti sono stati posti a base dell'affermazione della sua penale responsabilità.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) hanno affermato, in tema di intercettazioni, che il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione I 07 era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Non è, quindi, sufficiente che si tratti di reati per i quali si sta procedendo unitariamente o di reati tra loro collegati ex art. 371 cod. proc. pen., essendo invece necessario che sussista, tra il reato in relazione al quale è stato emesso il decreto autorizzativo ed il reato diverso, un vero e proprio rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.

Inoltre, è necessario che il reato diverso da quello per il quale è stato emesso il decreto autorizzativo dell'intercettazione rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, i decreti autorizzativi non sono stati emessi per i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA], ma per i reati di cui agli artt. 56, 635 e 629 cod. pen e art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203, e, nel corso delle intercettazioni ambientali così disposte, sono stati captati anche i dialoghi dai quali è stata evinta la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati a lui ascritti.

Anche laddove si ipotizzasse un rapporto di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati per i quali le intercettazioni erano state autorizzate e quelli contestati a [OSCURATO:PERSONA], non risultano rispettati i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., atteso che la pena edittale non supera i cinque anni di reclusione e, per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al citato art. 7 disposta dal giudice di primo grado, neppure ricorre l'ipotesi di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies), cod. proc. pen.

Stante la inutilizzabilità nei confronti dell'odierno ricorrente delle conversazioni intercettate ed essendo l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fondata solo sulle conversazioni captate nel corso delle intercettazione', la sentenza impugnata deve nei suoi confronti essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

9. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria 'ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF).

Il ricorrente risponde altresì del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella società "le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio.

L'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa.

Tanto premesso, il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

9.1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la fattispecie associativa sub capo BB) — è inammissibile siccome volto, attraverso un percorso non centrato sul rilievo di effettivi vizi della motivazione o di errori in diritto, ad una generica doglianza in punto di interpretazione delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Ciò finisce per costituire una sollecitazione ad interpretare il profilo contenutistico di detti contributi, ancorché esso sia stato razionalmente composto dalla Corte distrettuale, mettendo insieme i vari apporti dichiarativi con le intercettazioni svolte, con aperta forzatura dei confini del giudizio di legittimità come sopra delineati (cfr., supra, § 2.1.).

Il ricorso, poi, violando il dovere di specificità (cfr. supra, § 2.2.) è privo di confronto con la sentenza impugnata, laddove non apprezza il ragionamento svolto dalla Corte di merito a proposito della rilevanza dimostrativa delle fonti di prova concernenti le estorsioni, come significativi riscontri al narrato dei collaboratori quanto al ruolo svolto dal ricorrente nel territorio di riferimento.

In particolare, la Corte di appello ha più volte accennato al fatto che l'atteggiamento assunto da Stillittano rispetto alla vicenda del bar Malavenda era significativo non solo dello specifico interesse ad impedire l'avvio di quella attività commerciale per evitare la concorrenza con il Fashion cafè, ma anche dell'interesse a non vedere messo in discussione il controllo del territorio di matrice 'ndranghetista che gli era attribuito in quella zona, e che un'attività commerciale non autorizzata o, addirittura, aperta contro il suo volere, avrebbe messo in dubbio.

9.2. Il secondo motivo di ricorso — che verte sull'estorsione e sulla tentata estorsione relative al bar Malavenda è inammissibile siccome aspecifico rispetto ai plurimi elementi di prova, sia di natura dichiarativa che intercettiva, che hanno deposto per l'opposizione di Stillittano all'apertura del bar da parte di [OSCURATO:PERSONA], fino a giungere al duplice attentato dinamitardo che aveva indotto Nicolò a soprassedere rispetto all'avvio dell'attività commerciale ed a trovare un altro soggetto interessato che subentrasse nell'operazione di riapertura del bar Malavenda, poi individuato in [OSCURATO:PERSONA].

9.3. Il terzo motivo di ricorso che riguarda la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 12-quinquies

I. 356 del 1992 di cui al capo GG) — è inammissibile siccome aspecifico rispetto all'amplissima mole di elementi che la sentenza impugnata riporta e che denotano non già un semplice affiancamento dello Stillittano alla compagna, ma una gestione del tutto preminente dell'attività commerciale da parte dell'imputato, che si occupava di ogni aspetto, sia organizzativo che gestionale (rapporti con fornitori, dipendenti, monitoraggio delle entrate), dal che si è razionalmente evinto che egli fosse il dominus dell'esercizio.

Quanto alla censura secondo cui il pericolo dell'applicazione di una misura di prevenzione intanto avrebbe avuto ragione di essere, in quanto il bene fosse stato acquistato con mezzi finanziari di illecita provenienza, essa è manifestamente infondata.

Ed invero, il reato di trasferimento fraudolento di valori persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo e altri, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257364).

Se il riferimento del ricorrente è, poi, quello più ampio all'assoggettabilità dell'impresa a confisca di prevenzione siccome costituita/finanziata con risorse derivanti dall'attività illecita dell'interponente, si ricorda che la confiscabilità di un bene per gli indiziati di associazione mafiosa prescinde dalla dimostrazione della sua provenienza illecita, essendo sufficiente che il suo acquisto si collochi nell'ambito del perimetro della pericolosità sociale storica del soggetto (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), pericolosità che era in piena esplicazione in quel periodo, laddove Stillittano era già stato destinatario di una condanna per associazione mafiosa nel processo Olimpia I ed era attivo nella 'ndrangheta, tanto da essere condannato per associazione mafiosa in questo processo (oltre ad aver già subito due procedure di prevenzione).

Questo a voler trascurare la preferibile e maggioritaria giurisprudenza di questa Corte, che incentra il fuoco della valutazione sul coefficiente soggettivo, sicché ciò che rileva, secondo l'inequivocabile disposto normativo («al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»), è la finalità di sottrarre il bene all'applicazione della confisca di prevenzione connotazione che distingue un'intestazione fittizia illecita da una lecita —, legata ad una ragionevole prevedibilità di essa e non alla circostanza che quel bene sia poi effettivamente suscettibile di confisca, elemento che al più può costituire un indizio "postumo" del coefficiente soggettivo, ma che non rappresenta né un elemento oggettivo HO del reato né una condizione obiettiva di punibilità (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa e altri, Rv. 261980; Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari e altri, Rv. 266661; Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e altri, Rv. 266193, in motivazione; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zumnno e altri, Rv. 266438, in motivazione).

Sviluppo estremo di questo ragionamento si rinviene in Sez. 2, n. 4136 del 02/12/2014, dep. 2015, Raso, Rv. 262363, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, le valutazioni effettuate nel giudizio di prevenzione sulla pericolosità del proposto non sono stabili e sono soggette a possibili rivalutazioni, sicché le stesse non hanno la capacità, anche se negative, di elidere l'elemento soggettivo del reato, relativamente alle condotte poste in essere nel periodo in cui nel procedimento di prevenzione era stata esclusa la pericolosità del proposto, requisito necessario per la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Peraltro, non può ignorarsi la genericità del ricorso quando affida ad una petizione di principio la tesi della liceità delle somme investite nella società.

9.4. Il quarto motivo di ricorso — che investe il riconoscimento della recidiva è inammissibile perché il motivo di appello si limitava a segnalare la risalenza nel tempo della condanna per associazione, peraltro trascurando gli altri precedenti che il Giudice di prime cure aveva valorizzato in malam partem nella valutazione ex art. 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, con una lunga e articolata motivazione, aveva evidenziato che, ad onta della controspinta psicologica legata alle precedenti condanne, la concatenazione temporale tra fatti spesso omogenei rendeva palese che i reati per cui è giudizio non sono espressione di mera ricaduta nell'illecito, ma di una crescente capacità a delinquere.

A questo proposito, proprio con riferimento, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell'udienza preliminare aveva rimarcato l'eterogeneità dei beni lesi, la ricorrente commissione di reati con indole violenta o motivati da lucro, o comunque diluiti lungo un non trascurabile segmento temporale, rispetto al quale andava neutralizzata la valenza positiva di quello trascorso in carcere.

Si tratta dunque — si legge nella sentenza di primo grado — di indicatori fattuali che depongono univocamente nel senso di prefigurare, in capo agli imputati, una crescente capacità a delinquere, una attenta e meditata pianificazione dell'illecito (per le condotte associative oggetto di accertamento), che in nulla somiglia ad una occasionale ricaduta.

Le osservazioni appena svolte rendono evidente che l'appello sul punto era inammissibile per aspecificità, il che ridonda sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, escludendola.

Tale anomalia, infatti, va rilevata ora per allora, perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

9.5. Il quinto motivo di ricorso concernente la denegata continuazione tra i fatti sub iudice e il reato associativo di cui alla sentenza Olimpia I è inammissibile per manifesta infondatezza e per specificità, in quanto la Corte territoriale ha razionalmente giustificato il diniego della continuazione, sulla base di due argomentazioni dotate di portata dirimente, che il ricorrente finisce per non avversare specificamente.

L'una è costituita dall'ampia cesura temporale tra le due condotte associative, la prima con termine finale — corrispondente alla pronunzia della sentenza di primo grado del processo Olimpia I — 19 gennaio 1999, la seconda relativa a fatti circoscritti tra il 2014 ed il 2016 (come precisato dalla Corte di appello a pag. 1851).

L'altra argomentazione è rappresentata dal fatto che i clan sono diversi, nell'un caso la cosca Rosnnini, nell'altro l'associazione denominata Stillittano, facente parte della cosca Condello.

Peraltro anche il motivo di appello su questo argomento era generico (cfr. pag. 58 appello Avv. lana), non evidenziando quali fossero i presupposti in diritto della predicata continuazione.

9.6. Il sesto motivo di ricorso quando lamenta l'erronea individuazione, come reato più grave, di quello associativo e non dell'estorsione aggravata — è inammissibile per carenza di interesse.

Se anche il rilievo è corretto in diritto, non si comprende, infatti, né il ricorrente lo chiarisce, quale interesse egli avrebbe ad una riformulazione del calcolo che lo veda strutturato ponendovi a base un reato più grave.

Il ricorso, inoltre, è generico — e fondato su enunciati teorici — in ordine alla non congruità del quantum degli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., a fronte dei parametri valorizzati dalla Corte territoriale (entità della condotta, modalità dell'azione, apporto concreto alle ragioni della associazione, precedenti giudiziari specifici), non solo per l'individuazione della pena base, ma anche per quella finale, comprensiva degli aumenti per i reati-satellite.

In altri termini, il ricorrente si duole della mancata motivazione circa gli aumenti, ma non spiega quali sarebbero i parametri non valutati dal Giudice di merito.

A ciò si aggiunga che erano generici anche entrambi gli appelli sul punto (che si limitavano a censurare come "eccessivi" e "immotivati" gli aumenti o ad invocare aumenti "più contenuti"), pur a fronte di una sentenza di primo grado che aveva adoperato analoga modalità argomentativa.

Peraltro va segnalato che: - la pena comminata in aumento per i reati di cui ai capi GG) e HH), all'esito della riforma in appello, è di nove mesi di reclusione, pari a meno della metà del minimo edittale del reato di cui all'art. 12-quinquies, - anche le pene per gli altri reati sono state individuate in meno del minimo, tenuto conto dell'aumento per le aggravanti contestate, ivi compresa quella di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203.

Tale determinazione sanzionatoria per i reati satellite — anche tenuto conto degli insegnamenti di Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 comporta un onere motivazionale meno specifico. 10.

Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

10.1. Il primo motivo di ricorso che concerne il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è inammissibile quando avversa il punto della decisione che concerne la conferma della condanna per la condotta associativa, dal momento che esso è strutturato su una serie di considerazioni di merito, che mirano ad una rilettura delle fonti di prova (preclusa in questa sede, cfr. supra § 2.1.), ma che non individuano, nella motivazione della sentenza impugnata, dei passaggi motivazionali caratterizzati da contraddittorietà o manifesta illogicità.

Al contrario, il ricorrente estrapola, dal complesso degli elementi di prova, alcuni passaggi che ritiene non militino nel senso dell'appartenenza associativa, per porli a fondamento di un proprio ragionamento di smentita al costrutto della Corte di merito, ignorando, però, il complesso del ragionamento svolto.

Altri indicatori della non ammissibilità del ricorso che si rinvengono anche rispetto agli altri motivi di ricorso sono costituiti dalla denunzia di violazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 111 Cost., norme che, per le ragioni esposte supra ai §§ 2.3.1 e 2.3.2., non possono essere invocate quali parametri di violazione di legge.

Il ricorso è poi aspecifico per quanto concerne l'aggravante dell'associazione armata, dal momento che, proprio dall'utilizzo di ordigni esplosivi in occasione del duplice attentato dinamitardo al bar Malavenda, fatto ascritto per l'appunto agli Stillittano, la Corte territoriale ha tratto la dimostrazione che l'associazione — cui era riferibile quella condotta — avesse la disponibilità di armi per il conseguimento delle sue finalità.

10.2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda l'estorsione, la tentata estorsione e i reati in materia di armi di cui ai capi DD), EE) e FF) -- è versato in fatto circa la conferma della penale responsabilità, tentando una propria, inammissibile lettura alternativa delle fonti di prova, ma senza contestare specificamente il ragionamento posto a base della sentenza impugnata.

Il ricorso è male impostato anche per ciò che attiene ai reati in materia di esplosivi, dal momento che la Corte di appello ne ha trattato quando ha affrontato l'argomento degli attentati dinamitardi ed il ricorrente si è limitato alla trascrizione dei motivi di appello, senza chiarire quale fosse l'omissione motivazionale che incrinerebbe la tenuta della sentenza impugnata.

In ordine all'aggravante mafiosa, il ricorso è aspecifico in quanto la Corte territoriale ha motivato sia quanto al metodo che all'agevolazione, evidenziando, da una parte, come la collocazione di esplosivi sia un modus operandi tipico delle consorterie criminali e, dall'altra, le ragioni, anche di prestigio criminale rispetto all'associazione di cui faceva parte Stillittano, che avevano indotto il ricorrente ad opporsi all'apertura del bar Malavenda nel territorio di propria competenza.

10.3. Il terzo motivo di ricorso che riguarda le intestazioni fittizie di cui ai capi GG) e HH) — è inammissibile siccome sordo all'ampia dissertazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato, trascrivendo la cospicua messe di fonti di prova a riguardo, soprattutto intercettive, tutti gli elementi da cui ha evinto che Stillittano fosse il dominus delle attività formalmente intestate ad altri.

10.4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse sono state escluse e le ragioni di tale scelta possono ricavarsi dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio, in cui sono stati valorizzati — con motivazione effettiva — in malam partem l'entità della condotta, le modalità dell'azione, l'apporto concreto alle ragioni della associazione, i precedenti giudiziari specifici.

Quanto all'entità degli aumenti per i reati satellite, si rimanda alla risposta fornita al corrispondente motivo di ricorso a firma dell'Avv. lana.

11. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria ‘ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF).

Come già chiarito quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa.

Ciò posto, il ricorso dell'Avv. lana per [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Dato l'identico contenuto, senza profili di sostanziale diversità, quanto a questo ricorso rispetto a quello a firma del medesimo difensore proposto per [OSCURATO:PERSONA], si rimanda a quanto osservato in quella sede (cfr. supra, § 9).

In ordine al tema della recidiva, si veda la risposta al ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. infra, § 12.3).

12. Anche il ricorso che, per conto di [OSCURATO:PERSONA], ha stilato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

12.1. Il primo motivo di ricorso che contesta l'attribuzione dell'estorsione sub capo DD), dei reati di porto e detenzione di esplosivo di cui al capo EE) e della tentata estorsione aggravata di cui al capo FF) all'imputato è versato in fatto ed ignora i passaggi della sentenza impugnata in cui è stato delineato il ruolo rivestito anche da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del bar Malavenda, se pure caratterizzato da un protagonismo meno marcato rispetto a quello del fratello, quest'ultimo animato anche dalla concomitante finalità di impedire la concorrenza al bar "Fashion cafè".

Ciò non di meno, sia le intercettazioni (in particolare, la captazione n. 389), che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno posto in luce come anche [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto proprie le ragioni del congiunto e, in ossequio all'affermazione della leadership criminale nella zona, fosse intervenuto per impedire l'apertura del bar Malavenda.

Circa il travisamento della prova concernente l'intercettazione n. 2341 del 9 giugno 2014, il ricorso è inammissibile sia perché non chiarisce in cosa consisterebbe detto travisamento (non pare, dalla motivazione della sentenza impugnata, che la conversazione sia stata attribuita a Domenico), sia quale sarebbe la sua decisività rispetto al complesso delle prove.

Si ricorda che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda, altresì, che tale vizio intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

12.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. è inammissibile siccome versato in fatto quando avversa i contributi dei singoli collaboratori, finendo per invocarne una rilettura che sconfinerebbe nella riedizione del ragionamento probatorio.

Quanto al versante della doglianza che lamenta l'utilizzazione, quale prova a carico, dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del prevenuto, se pure tale provvedimento non può avere un'efficacia probante equiparabile a quella che l'art. 238-bis cod. proc. pen. attribuisce alle sentenze definitive quanto ai fatti in essa ricostruiti (ma può valere a dimostrare solo l'avvenuta emanazione del provvedimento, Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Bechir, Rv. 276342) , deve anche osservarsi che si tratta di un tassello della motivazione che non è essenziale per la sua tenuta, il che lascia escludere che l'errore della Corte territoriale abbia una valenza dirompente rispetto alla tenuta dell'ordito argomentativo della sentenza impugnata.

Giova, a questo proposito, rievocare il principio di diritto secondo cui l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

La tesi secondo la quale la conversazione n. 389 ha registrato un lapsus di [OSCURATO:PERSONA], quanto all'interlocutore con cui aveva parlato della vicenda del bar Malavenda, è non solo assertiva, ma omette di considerare che la Corte distrettuale ha valutato la possibile erroneità del riferimento, smentendola sulla base del netto riferimento a "Mimmo" (diminutivo di Domenico) che si legge nella captazione, oltre alla circostanza che il conversante afferma di averlo "cresciuto", segno che ben capiva con chi avesse a che fare.

Non solo: la natura di minaccia larvata del presunto "consiglio" teso a non fargli aprire il bar, anche tenuto conto del contesto 'ndranghetista in cui si muovevano i protagonisti della vicenda, è stata affrontata e razionalmente risolta dalla Corte di merito.

12.3. Anche per quanto concerne la motivazione circa il riconoscimento della recidiva — oggetto del terzo motivo di ricorso il ricorso è inammissibile e lo è per le stesse ragioni già evidenziate quanto all'impugnativa di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, infatti, è inammissibile per essere inammissibili gli appelli, in quanto la sentenza di primo grado aveva prima svolto un ampio inquadramento dell'approccio valutativo che il Giudice dell'udienza preliminare aveva adottato per giudicare l'eloquenza dei nuovi reati quali sintomo della propensione all'illecito già manifestatasi con i precedenti crimini commessi, dopodiché aveva riempito di contenuto detta cornice teorica quanto a [OSCURATO:PERSONA], rimarcando l'eterogeneità dei beni lesi, la ricorrente commissione di reati con indole violenta o motivati da lucro, o comunque diluiti lungo un non trascurabile segmento temporale, segmento da valutarsi tenuto conto della detenzione nelle more subita.

Di fronte a questo costrutto, l'appello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad affermare che la sentenza di primo grado non aveva dato conto dei motivi per cui riconosceva la recidiva, mentre l'appello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la precedente condanna per associazione era risalente e, quindi, che non dimostrava più un'accentuata pericolosità; nulla affermavano sugli altri precedenti — che la Corte distrettuale avrebbe puntualizzato essere relativi ad associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, armi, lesioni personali, favoreggiamento personale, ricettazione, danneggiamento, molestie, atti persecutori ed abusivismo edilizio.

Anche per questa posizione, dunque, come per quella del fratello [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità dell'appello va rilevata ora per allora, con conseguente inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso (cfr., supra,§ 9.4).

12.4. Anche il quarto motivo di ricorso — che attiene agli aumenti per i reati satellite è inammissibile e lo è per ragioni analoghe a quelle già esplicitate in ordine all'analogo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 9.6).

L'impugnativa è, invero, generica in ordine alla non congruità del quantum degli aumenti a fronte dei parametri valorizzati dalla Corte territoriale (entità della condotta, modalità dell'azione, apporto concreto alle ragioni della associazione, precedenti giudiziari specifici, condotta post factum), non solo per la pena base, ma per quella finale comprensiva anche degli aumenti per i reati- satellite.

A ciò si aggiunga che erano generici anche entrambi gli appelli sul punto, benché la sentenza di primo grado avesse adoperato analoga opzione argomentativa.

Peraltro va segnalato che le pene per i reati-satellite sono state quantificate in meno del minimo, da individuarsi tenuto conto delle circostanze aggravanti contestate, ivi compresa quella di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 (tranne la detenzione di ordigno), il che, anche tenuto conto degli insegnamenti di Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, comporta un onere motivazionale meno specifico.12.5.

Il quinto motivo di ricorso — che riguarda il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato per cui [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato in via definitiva e quelli oggetto del presente processo — è inammissibile per le stesse ragioni già evidenziate a proposito dell'analogo motivo formulato quanto a [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia (cfr. supra, § 9.5).

13. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella società "Le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio.

Il ricorso presentato nel suo interesse è inammissibile in entrambi i suoi snodi.

13.1. Quanto a quello che dubita che Stillittano avesse investito proprie risorse nelle imprese apparentemente riferibili a Smeriglio, il ricorso è inammissibile nella parte in cui ignora il duplice passaggio argomentativo della sentenza impugnata, nel quale la Corte di merito ha evinto, secondo un ragionamento indiziario immune da profili di manifesta illogicità, l'esistenza di un effettivo investimento.

L'inammissibilità è legata, infatti, al passaggio argomentativo che si legge a pag. 1747 della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha tratto la dimostrazione che quello di Stillittano non fosse solo un apporto d'opera nella gestione della società e dell'impresa individuale, da due elementi.

L'uno si identifica nella circostanza stessa che [OSCURATO:PERSONA] si inserisse nella gestione dell'attività commerciale, per come desumibile dalle conversazioni di cui ai progr. 108 del 17 marzo 2014, progr. 172 del 20 marzo 2014, progr. 176 del 20 marzo 2014, progr. 208 del 21 marzo 2014, progr. 282 del 25 marzo 2014, progr. 323 del 27 marzo 2014, progr. 326 del 27 marzo 2014, progr. 3536 del 25 luglio 2014, da cui la Corte ha inferito la premessa logica implicita, vale a dire che egli salvaguardasse un proprio investimento.

L'altro è un elemento di prova di ancor maggiore forza dimostrativa, perché tratto dalle parole stesse di [OSCURATO:PERSONA] rivolte allo Smeriglio nella conversazione di cui al progr. 323 del 27 marzo 2014, in cui lo stesso riferiva al suo interlocutore «cerchiamo di trovare ... dico ...cerchiamo di trovare una cosa... come ti posso dire ...che si lavori bene, sennò ci rimettiamo soldi».

Orbene, la Corte distrettuale ha ricavato, dall'espressione «ci rimettiamo i soldi» pronunciata da Stillittano, la dimostrazione che anche questi avesse investito risorse nell'attività, il che costituisce una smentita alla premessa del ragionamento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Entrambi questi passaggi, anzi soprattutto il secondo ed è qui che si insinuano le ragioni dell'inammissibilità , non sono stati specificamente avversati dal ricorrente, il che milita nel senso della non ammissibilità del ricorso per aspecificità, in quanto ha omesso di censurare una delle rationes decidendi della pronunzia avversata.

13.2. Quanto alla prova della provenienza delle somme investite, si può svolgere, anche in relazione al soggetto interposto, il ragionamento sviluppato per l'interponente Stillittano, che, per comodità di lettura, si riporta.

«Quanto alla censura secondo cui il pericolo dell'applicazione di una misura di prevenzione, intanto avrebbe avuto ragione di essere, in quanto il bene fosse stato acquistato con mezzi finanziari di illecita provenienza, essa è manifestamente infondata.

Ed invero, il reato di trasferimento fraudolento di valori persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo e altri, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257364).

Se il riferimento del ricorrente è, poi, quello più ampio all'assoggettabilità dell'impresa a confisca di prevenzione siccome costituita/finanziata con risorse derivanti dall'attività illecita dell'interponente, si ricorda che la con fiscabilità di un bene per gli indiziati di associazione mafiosa prescinde dalla dimostrazione della sua provenienza illecita, essendo sufficiente che il suo acquisto si collochi nell'ambito del perimetro della pericolosità sociale storica del soggetto (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), pericolosità che era in piena esplicazione in quel periodo, laddove Stillittano era già stato destinatario di una condanna per associazione mafiosa nel processo Olimpia I ed era attivo nella 'ndrangheta, tanto da essere condannato per associazione mafiosa in questo processo (oltre ad aver già subito due procedure di prevenzione).

Questo a voler trascurare la preferibile e maggioritaria giurisprudenza di questa Corte, che incentra il fuoco della valutazione sul coefficiente soggettivo, sicché ciò che rileva, secondo l'inequivocabile disposto normativo («al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»), è la finalità di sottrarre il bene all'applicazione della confisca di prevenzione connotazione che distingue un'intestazione fittizia illecita da una lecita legata ad una ragionevole prevedibilità di essa e non che quel bene sia poi effettivamente suscettibile di confisca, circostanza che al più può costituire un indizio "postumo" del coefficiente soggettivo, ma che non rappresenta né un elemento oggettivo del reato né una condizione obiettiva di punibilità (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa e altri, Rv. 261980; Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari e altri, Rv. 266661; Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e altri, Rv. 266193, in motivazione; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo e altri, Rv. 266438, in motivazione).

Sviluppo estremo di questo ragionamento si rinviene in Sez. 2, n. 4136 del 02/12/2014, dep. 2015, Raso, Rv. 262363, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, le valutazioni effettuate nel giudizio di prevenzione sulla pericolosità del proposto non sono stabili e sono soggette a possibili rivalutazioni, sicché le stesse non hanno la capacità, anche se negative, di elidere l'elemento soggettivo del reato, relativamente alle condotte poste in essere nel periodo in cui nel procedimento di prevenzione era stata esclusa la pericolosità del proposto, requisito necessario per la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali».

14. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognata e figlio di [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati per il reato ex art. 12-quinquies

I. 356/ 92 di cui al capo LL, quali intestatari fittizi della società [OSCURATO:PERSONA], reato in cui è stato ritenuto interponente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante mafiosa.

I ricorsi presentati nell'interesse dei predetti sono fondati laddove invocano la maturazione del termine massimo di prescrizione, maturazione avvenuta prima non solo della sentenza impugnata, ma anche della sentenza di primo grado.

La prescrizione, infatti, tenuto conto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 decisa dalla Corte di appello, è maturata il 2 maggio 2013, decorsi sette anni e sei mesi dalla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data 2 novembre 2006, i cui soci-amministratori, titolari di una quota del 50% ciascuno, sono i due odierni imputati, rispettivamente cognata e figlio di [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito va, in primo luogo, osservato che non rilevano le sospensioni della prescrizione disposte nei giudizi di primo e secondo grado in quanto la prescrizione è maturata prima che esse si concretizzassero.

In secondo luogo, il Collegio deve dissentire dalla tesi della Corte di appello esposta quando ha escluso che fosse maturata la prescrizione laddove ha ritenuto che l'operazione concernente il bar Malavenda costituisse non già un postfatto, ma un'ulteriore operazione di mistificazione, idonea a spostare in avanti il tempus commissi delicti e, di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione.

A questo riguardo, il Collegio deve sottolineare che il reato in discorso è, per giurisprudenza costante, una fattispecie istantanea ad effetti permanenti (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. e senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902).

Qualora vi sia la creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure quando si verifichino plurime intestazioni fittizie di quote dell'unica società coinvolta o cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, la consumazione del reato si sposta in avanti, mentre non assumono rilievo, di contro, le operazioni che attengono alla normale dinamica societaria (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835).

Ogni operazione che attiene alla normale operatività dell'impresa — come nel caso di specie l'acquisto, l'affitto e la vendita dell'azienda del bar Malavenda — costituisce una forma di investimento della società che la attua, società che resta però strutturata nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi attori occulti, interponenti o interposti, o ulteriori attività di schermatura; altrimenti detto e calati i principi nel caso di specie, le operazioni concernenti il bar Malavenda hanno costituito nuove forme di investimento per la società [OSCURATO:PERSONA] finalizzate ad un'espansione commerciale, come è legittimo per ogni attività imprenditoriale, ma non hanno costituito delle ulteriori attività tese a dissimulare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

Conferma la correttezza di questa conclusione, la circostanza che la pronunzia n. 23197 del 20/04/2012 Modica, Rv. 252835 della seconda sezione penale che le sentenze di merito evocano (la Corte di appello sbaglia, tuttavia, nell'indicazione del numero) non afferma quanto le attribuiscono i giudici di merito.

Quella pronunzia, infatti, ha sostenuto che «in base ad una nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici società qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento dì valori».

Il che è concetto diverso da quello di un'operazione di acquisto, di affitto e di vendita dell'azienda del bar Malavenda, attinente alla normale dinamica societaria che poteva vedere coinvolta [OSCURATO:PERSONA] in operazioni di investimento e disinvestimento, ma che non ne mutava la struttura nella quale erano e restavano formali protagonisti i soggetti interposti dal Nicolò.

D'altra parte è lo stesso capo di imputazione che focalizza la commissione del reato sul momento dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella società mediante l'intestazione del 50 % delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] e con il consenso della Martino, mentre tace del tutto sulle successive operazioni.

Fermo restando, dunque, lo spirare del termine prescrizionale, deve escludersi la possibilità di un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; il Collegio osserva, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le doglianze dei due ricorrenti diverse da quelle che invocavano la prescrizione, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Ciò posto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondono solo di questo reato.

Resta da analizzare, tra le altre cose, il riverbero dell'odierna decisione sulla confisca della società [OSCURATO:PERSONA], disposta dal Giudice dell'udienza preliminare, con statuizione che non risulta modificata in appello. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva giustificato la confisca, dopo una premessa sulla possibilità di confiscare i beni in sequestro in vista di una confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., rendendo la seguente motivazione: «In relazione, poi, alle numerose imprese, società e beni costituiti in azienda oggetto delle condotte delittuose di trasferimento fraudolento di valori per le quali è intervenuta condanna (capi gg), hh), li), jj), kk), II) e qq) della rubrica), deve conseguentemente disporsi la confisca, trattandosi all'evidenza di beni (cose pertinenti al reato) che hanno una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, tale quindi da escludersi una relazione meramente occasionale (situazione quest'ultima non idonea a fondare il provvedimento ablativo)».

Non pare, invece, che nella pur lunghissima motivazione della sentenza della Corte di appello, vi sia accenno al tema in discorso.

Orbene, ci si deve domandare se la declaratoria di prescrizione per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della Martino comporti comunque l'obbligo di questo Giudice di provvedere sulla confisca, in disparte la circostanza che essa resterebbe pur sempre ancorata alla posizione del correo [OSCURATO:PERSONA], per cui il Collegio ha oggi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

A questo riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, che — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — non vi sia margine per interrogarsi sulla possibilità di disporre la confisca nonostante la prescrizione e ciò per una fondamentale ragione, vale a dire perché la condanna intervenuta in primo grado è stata travolta dall'odierno annullamento, che ha rilevato l'estinzione del reato fin da data anteriore alla decisione di prime cure.

Ne consegue che questa circostanza elimina in radice la possibilità di applicare, nel caso di specie, gli insegnamenti della pronunzia delle Sezioni Unite Lucci (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434), secondo cui, "il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma de/l'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio".

Peraltro l'applicabilità di detto principio sarebbe altresì inibita dalla natura della misura ablativa disposta dal Giudice dell'udienza preliminare una confisca facoltativa diretta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., diversa dalle ipotesi contemplate dalla sentenza Lucci — non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (come condivisibilmente sostenuto da Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cipriani, Rv. 280140).

Le osservazioni sopra svolte inducono a ritenere che non vi sarebbe spazio neanche per l'applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che peraltro si riferisce alla sola confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen., da altre disposizioni di legge ovvero dall'art. 322-ter cod. pen.

Altro aspetto che pure va analizzato riguarda le statuizioni civili collegate alla condanna per il reato di cui al capo LL).

Ebbene, deve ritenersi che non vi siano statuizioni civili collegate al reato per cui è stata dichiarata la prescrizione, giacché la Corte distrettuale ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 e il Giudice dell'udienza preliminare aveva ben evidenziato che le pretese civili degli enti e delle associazioni costituite parti civili si riferivano al danno patito rispetto al solo reato associativo ed a quelli aggravati ex art. 7. cit. (pag. 2508 e segg. della sentenza di primo grado), tra cui appunto, non rientra più l'intestazione fittizia di cui al capo LL) dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa.

15. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di partecipazione alla 'ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Serraino (capo BB), e del delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies

I. 356/ 92 (capo LL), di cui risponde insieme ai soggetti interposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

15.1. Circa la fattispecie associativa, c'è, invero, in primo luogo, un difetto logico che permea l'intero ragionamento probatorio che riguarda Nicolò e che neanche l'innesto istruttorio avvenuto in appello con l'escussione del collaboratore di giustizia Liuzzo è riuscito a ripianare.

Nicolò è stato ritenuto, dai Giudici reggini, un esponente apicale della cosca Serraino, proseguendo la tradizione 'ndranghetista che lo aveva già visto condannato due volte per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la prima, nel processo [OSCURATO:PERSONA], come partecipe della cosca Serraino (fino al 24 novembre 1990) e la seconda, nel processo Olimpia I, con posizione di direzione della medesima compagine (fino al 19 gennaio 1999).

La conclusione cui sono giunti i Giudici della Corte di appello, tuttavia, confligge logicamente con il coinvolgimento del Nicolò nella vicenda concernente la riapertura del bar Malavenda e, in particolare, con la reazione agli attentati degli Stillittano nei suoi confronti, laddove il ricorrente ha avuto un contegno distonico rispetto al modus operandi che ci si sarebbe aspettati da un soggetto che ancora occupava — come ritenuto dalla Corte distrettuale un posto di rilievo nella 'ndrangheta, a fortiori se di direzione della cosca.

Egli, infatti, non ha fatto altro che ricercare, anche piuttosto affannosamente, un altro soggetto che potesse subentrare nell'acquisto dell'azienda, senza neanche accennare alla reazione tipica di un esponente criminale di primo piano, che secondo una massima di comune esperienza — avrebbe dovuto essere molto più bellicosa.

Se, infatti, la logica che ha mosso la brutale offensiva degli Stillittano è quella di evitare la concorrenza del bar Malavenda al bar Fashion cafè ma, soprattutto, quella di punire chi aveva osato invadere il territorio controllato senza autorizzazione, il livello di scontro avrebbe dovuto assestarsi verso una reazione altrettanto veemente.

I Giudici di merito hanno provato a dare una spiegazione a questo vuoto logico, ma senza riuscirci.

Le frasi attribuite al Nicolò circa la necessità di non essere coinvolto in vicende criminali mentre era in corso il processo [OSCURATO:PERSONA], ovvero le spavalde dichiarazioni circa una possibile futura reazione, costituiscono delle affermazioni che lasciano il tempo che trovano, dal momento che non costituiscono un dato oggettivo che testimoni un effettivo atteggiamento strategicamente attendista del Nicolò in attesa di tempi migliori, e ben potrebbero costituire delle millanterie di chi è consapevole di non avere più il potere criminale di un tempo e non deve spaventare il soggetto che ha finalmente reperito per il subingresso nell'affare.

Anche la volontà — individuata dalla Corte distrettuale — di non scatenare un'altra guerra di mafia sembra essere una congettura dei Giudici di appello, non ancorata a nessun dato concreto.

In ordine all'aiuto che il [OSCURATO:PERSONA] affermava sarebbe arrivato attraverso il Nicolò dai Condello, deve dirsi che non si spiega come mai il ricorrente lo garantisse per altri e non l'avesse ottenuto per portare lui stesso avanti l'iniziativa imprenditoriale inaugurata.

Né la circostanza che poi il [OSCURATO:PERSONA] abbia aperto il bar costituisce la riprova postuma che la mediazione del Nicolò con i Condello fosse stata proficua, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] — come si evince da diversi passaggi della sentenza impugnata — si è mosso su più fronti, chiedendo aiuto ed intermediazione ai maggiorenti delle cosche locali attraverso più canali, sicché non può escludersi che la tacitazione degli Stillittano sia avvenuta aliunde.

Resta da dire che, di fronte alle crepe logiche nel ragionamento della Corte di merito, nessuna composizione in termini di razionalità può giungere dalle assunzioni effettuate su "raccomandazione" del Nicolò presso il bar Malavenda, proprio perché esse si collocano accanto a quelle sponsorizzate da altri mentori, il che ne fa un dato equivoco, siccome possibile frutto della stessa pluridirezionalità con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si era mosso per cercare protezione, che ben poteva indurlo, nell'incertezza, ad accontentare tutti coloro ai quali aveva domandato aiuto e protezione.

Singolare, appare, poi, la scelta della Corte territoriale di attribuire rilievo, come dato a carico, ad alcuni commenti di [OSCURATO:PERSONA] captati in ambientale circa lo spessore criminale del Nicolò e di sminuirne altri, in cui si affermava esattamente il contrario, tratteggiando l'immagine di uno 'ndranghetista ormai sul viale del tramonto.

Un altro profilo meritevole di censura è costituito dall'omessa motivazione della sentenza impugnata a proposito di alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Nicolò, che l'allora appellante aveva prospettato come a lui favorevoli — e, quindi, rilevanti, nella ricostruzione della storia criminale del ricorrente — ma su cui la Corte territoriale non si è soffermata; il riferimento è alle assoluzioni nei procedimenti Vertice, Olimpia 4, all'archiviazione nel procedimento Bless, nonché alla revoca della libertà vigilata e al mancato coinvolgimento nel procedimento Epilogo sulla cosca Serraino.

Quanto al contributo del collaboratore di giustizia Liuzzo, escusso in sede di rinnovazione in appello, esso non ha ripianato le aporie logiche di cui sopra si è detto.

Non si comprende, in primo luogo, se il dichiarante abbia fatto riferimento anche a periodi non coperti dai precedenti giudicati; in ogni caso, qualora egli parli di tempi più recenti, non sono stati individuati riscontri esterni alle sue dichiarazioni; non è chiaro, infine, se il Liuzzo si riferisca anche a tempi concomitanti alla vicenda del bar e se, quindi, quest'ultima sia stata ritenuta un riscontro alle sue dichiarazioni quanto alla responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. dell'imputato.

Se così fosse, il Collegio dovrebbe censurare detta conclusione, perché la querelle relativa al bar Malavenda, pure narrata dal Liuzzo, è stata una vicenda in cui il Nicolò, lungi dal mostrare la forza di un capo- cosca, ha manifestato tutta la debolezza di non potersi opporre agli Stillittano.

La Corte del rinvio dovrà, pertanto, fornire logica motivazione rispetto ai dubbi sopra indicati, anche dando conto degli altri procedimenti giudiziari in cui il Nicolò è stato coinvolto, della pretesa appartenenza 'ndranghetista in posizione di vertice e della reazione alla questione Malavenda.

Gli altri motivi che riguardano il reato associativo sono assorbiti.

15.2. Il quarto motivo di ricorso — che concerne l'intestazione fittizia di cui al capo LL) - è fondato nei termini che seguono.

15.2.1. Quanto alla prescrizione, il motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, nonostante sia condivisibile il ragionamento svolto dal ricorrente circa la reale data di consumazione del reato (cfr. risposta ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], supra § 14).

La manifesta infondatezza e la sua aspecificità, infatti, sono legate alla circostanza di aver trascurato che la sentenza impugnata ha riconosciuto l'imputato gravato da recidiva reiterata, il che colloca il termine di maturazione della prescrizione al 2 novembre 2021, cui vanno aggiunte le sospensioni, che portano lo spirare del termine prescrizionale ben oltre la data odierna.

Va ricordato, infatti, che la prescrizione è stata sospesa in uno alla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per particolare complessità nel giudizio di secondo grado e durante il termine per la stesura delle sentenze di primo e secondo grado (sull'incidenza della sospensione dei termini cautelari sulla prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 ; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. [OSCURATO:PERSONA], 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino e altri, Rv. 258967).

Inoltre, in primo grado, per la posizione del Nicolò, vi è stata una sospensione della prescrizione di trenta giorni ed in appello di cinquantasei giorni.

15.2.2. La sentenza impugnata va, comunque, annullata con rinvio anche per questo reato, come conseguenza dell'annullamento per il reato associativo, dal momento che la necessità di una nuova motivazione quanto alla partecipazione associativa del Nicolò impone di rimettere gli atti alla Corte del rinvio anche per questa fattispecie.

L'incertezza circa le vicende processuali che Io hanno riguardato nella fase antecedente al 2006 (data del commesso reato sub LL), nonché l'incertezza circa la sua partecipazione associativa a quella data, come contestata in questo processo, impongono una chiarimento sul punto ed una nuova motivazione che, passando attraverso il coinvolgimento associativo del ricorrente dell'epoca, ricostruisca il coefficiente soggettivo — di sottrarre il bene all'applicazione di una confisca di prevenzione che ha animato la scelta di attribuire le quote della società [OSCURATO:PERSONA] non a se stesso ma alla cognata Martino ed al figlio Alessandro.

15.3. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è, naturalmente, assorbito dagli annullamenti concernenti il reato associativo e l'intestazione fittizia.

16. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la minaccia di cui al capo O) aggravata ex art. 7

I. 203 del 1991 ai danni dell'imprenditrice [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria provvisoria di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, minaccia tesa a rappresentarle un concorrente interesse proprio ed altrui all'aggiudicazione del bene.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, salvo che per quanto attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui sopra.

La risposta ai primi due motivi di ricorso può essere unitaria, in quanto essi trattano temi comuni.

16.1. Va premesso, all'illustrazione dei motivi della decisione, che l'originaria contestazione vedeva l'imputato tratto a giudizio per estorsione aggravata anche ex art. 7

I. n. 203 del 1991.

Il fatto si colloca a ridosso dell'aggiudicazione provvisoria — avvenuta il 25 giugno 2008, a favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che agiva nella procedura per persona da nominare identificata nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era amministratrice la Latella, per l'importo pari ad euro 1.470.000,00 — di beni oggetto di un procedura esecutiva immobiliare, comprendenti il magazzino e le pertinenze in cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. gestiva un punto vendita.

Secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], poco dopo detta aggiudicazione provvisoria, aveva avvicinato la Latella minacciandola implicitamente di astenersi da qualunque altra iniziativa e forma di partecipazione nell'ambito della citata procedura esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] dell'abbreviato, tuttavia, aveva riqualificato il fatto in minaccia aggravata (ferma restando l'aggravante mafiosa), considerato l'esito incerto, o, comunque, non prevedibile, della procedura esecutiva in corso che impediva, come tale, la rappresentazione e/o volizione in capo al soggetto agente dell'ulteriore aspetto del profitto che si poteva trarre dalla vicenda.

16.2. Tanto premesso, il ricorso coglie parzialmente nel segno laddove individua un travisamento della prova da parte della Corte di appello, che, nel tirare le fila del racconto della Latella, ha attribuito la frase "ti fermi perché ti fermi" al [OSCURATO:PERSONA] e non alla Latella (pag. 1565 sentenza impugnata).

Effettivamente, dal passaggio di interesse della deposizione della persona offesa valorizzato nella sentenza impugnata e riportato testualmente a pag. 1272 della sentenza di primo grado, è evidente che l'enunciato è stato adoperato dalla Latella per dare il senso del messaggio che le veniva veicolato dal [OSCURATO:PERSONA] quanto all'ulteriore partecipazione alla procedura esecutiva, ma non è stato riferito dalla teste come pronunziato dal ricorrente.

Ebbene, nonostante il travisamento della prova, ciò non conduce all'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., dal momento che il dato di erronea lettura non è decisivo nell'economia della motivazione, decisività essenziale per la configurabilità del vizio dedotto, per la quale si pretende altresì che le prove travisate non siano state solo parzialmente considerate a sostegno delle ragioni del ricorrente e non siano state lette in maniera atomistica e parcellizzata, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

16.3. Per il resto il ricorso — che insiste sui passaggi della procedura esecutiva, sulla collocazione cronologica dell'incontro [OSCURATO:PERSONA]/Latella rispetto alla fasi della procedura ovvero sulla consapevolezza del donna dello spessore criminale del Chirico e del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno perché trascura di considerare che l'addebito, alla luce del ridimensionamento attuato dal Giudice dell'abbreviato, è quello di una minaccia.

Minaccia che va considerata come tale e per come portata alla vittima dal [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui vi è stata, e non rispetto alle evoluzioni posteriori della procedura ed all'atteggiamento assunto dalla Latella successivamente al fatto.

Detto altrimenti, la contestazione di minaccia impone di fotografare l'azione nel momento in cui essa è avvenuta, isolando il messaggio minatorio e prescindendo sia dalla finalizzazione di esso ad ottenere qualcosa dalla vittima, sia dall'accondiscendenza o meno di quest'ultima; non è più in discussione, infatti, che alla Latella sia stato imposto di fare o di astenersi dal fare qualcosa e che la medesima abbia accondisceso o meno, circostanze che avrebbero avuto rilievo ove ci si stesse ancora confrontando con l'originaria contestazione di estorsione ovvero con il reato di violenza privata.

Non solo.

Il ricorso è inammissibile anche se riguardato da un altro punto di vista, perché insiste sull'impatto delle frasi pronunziate dal [OSCURATO:PERSONA] sulla Latella nonostante, come ha sostenuto la Corte di appello, la minaccia sia reato di pericolo, per la cui configurabilità non è richiesta l'effettiva determinazione di timore in danno alla vittima, essendo sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore.

Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, infatti, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (tra le più recenti, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289).

Tanto andava precisato ancorché la Latella abbia chiarito di avere ben compreso, da quella semplice e a detta del ricorrente — amichevole conversazione con il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto tirarsi indietro rispetto all'affare, il che significa che ella ne era uscita concretamente intimidita (pag. 1566 della sentenza impugnata); e di essersi, di conseguenza fatta da parte pur perdendoci 30.000 euro.Di fronte a queste considerazioni, non ha neanche rilievo l'affermazione della Corte di merito che collega la portata coartante della condotta del [OSCURATO:PERSONA] all'evocazione del Chirico, senza, tuttavia, dire dell'inserimento di quest'ultimo nella 'ndrangheta e della consapevolezza di tale inserimento da parte della Latella.

La natura minatoria della condotta, infatti, prescinde dalla consapevolezza della persona offesa che si trattasse di appartenenti alla 'ndrangheta, consapevolezza che al più avrebbe aggravato il suo timore e che attiene al riconoscimento dell'aggravante mafiosa sotto il profilo del metodo, di cui si dirà infra.

Un'ulteriore notazione riguarda uno specifico passaggio del secondo motivo di ricorso, che insiste sulle modalità di conduzione dell'esame della Latella da parte del pubblico ministero e che palesa la sua aspecificità laddove trascura che la persona offesa è stata anche sentita in appello, in sede di rinnovazione, nel contraddittorio delle parti.

L'inammissibilità, infine, è data anche dalle norme che il ricorrente assume violate (tra le altre artt. 192, 546, 530, 533 cod. proc. pen.), dal momento che, come ricordato in premessa (cfr supra, § 2.3.1), tali disposizioni non possono fondare una censura di violazione di legge.

16.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 — è, invece, fondato.

Quanto al metodo, la sentenza impugnata non chiarisce quale fosse la collocazione ‘ndranghetista del [OSCURATO:PERSONA] e del Chirico — su cui insiste la Corte territoriale nel riconoscere l'aggravante — all'epoca della conversazione con la Latella e se tale collocazione fosse nota alla medesima, sì da indurla a riconnettere il protagonismo di [OSCURATO:PERSONA] — soggetto con cui la persona offesa aveva una pregressa conoscenza, essendo il ricorrente suo fornitore e l'evocazione del Chirico a scenari mafiosi.

E' indiscutibile, infatti, che la minaccia sia stata portata in maniera larvata e che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto espresso riferimento alla consistenza criminale sua e dell'altro soggetto, sicché assume rilievo centrale il collegamento possibile, nella psiche della vittima, tra il messaggio veicolato dal [OSCURATO:PERSONA] e la provenienza mafiosa del medesimo.

Non è, di contro, sufficiente -- contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale -- che vi sia stata l'evocazione di più soggetti quali interessati all'affare per ritenere che sia stato utilizzato un metodo mafioso, perché il dato appare, nel caso di specie, ambiguo, se si pensa ai rapporti pregressi tra i due interlocutori ed al riferimento comunque anche al Chirico, che ben poteva giustificare l'utilizzo della prima persona plurale.Quanto all'agevolazione, occorre che la Corte distrettuale si impegni in un percorso motivazionale che evidenzi se esistono dei parametri che colleghino l'azione dell'imputato agli interessi di una specifica cosca, tema trattato nella sentenza impugnata con un ragionamento del tutto presuntivo.

Dall'esito odierno discende la necessità di rimettere il governo delle spese sostenute dalla parte civile nel presente processo alla definizione del medesimo all'esito del giudizio di rinvio.

16.4. Il quarto motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio è inammissibile

16.4.1. L'appello sulle circostanze attenuanti generiche era generico in quanto si limitava a contestare le argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare, senza tuttavia evidenziare quali sarebbero stati gli indici che avrebbero reso il [OSCURATO:PERSONA] meritevole del beneficio.

Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha liquidato la censura affermando che non era stato valorizzato alcun indice positivo.

16.4.2. La doglianza sul trattamento sanzionatorio è aspecifica, giacché il quantum della pena è stato giustificato richiamando il corrispondente punto della decisione del Giudice dell'udienza preliminare, sulla base dell'entità della condotta, delle modalità dell'azione rafforzata dall'utilizzo del metodo mafioso, nonché della finalizzazione ulteriore della condotta a fini agevolativi.

Orbene, se il riferimento al metodo ed all'agevolazione ha perduto la sua valenza giustificativa con l'annullamento, quanto alla circostanza aggravante mafiosa, resta ferma la giustificazione legata all'entità della condotta ed alle modalità dell'azione, quale momento argomentativo circa l'entità della sanzione, cui il ricorrente ha opposto delle considerazioni generiche e, comunque si pensi all'incensuratezza , inidonee ad elidere o bilanciare la gravità della condotta.

17. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 12-quinquies

I. 356 del 1992 (capo QQ) commesso con successive operazioni di fittizia intestazione della [OSCURATO:SOCIETA]. animate dalla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

In appello, il prevenuto è stato prosciolto per prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa.

Il suo ricorso è inammissibile, giacché l'impugnativa mira a mettere in discussione la declaratoria di prescrizione pretendendo il proscioglimento nel merito, senza che tuttavia, il prevenuto abbia rinunziato alla causa estintiva del reato.

Ne consegue che potrebbe venire in gioco solo un eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di cui, tuttavia, non sussistono i presupposti.

Come si è già ricordato al § 14, è principio acquisito quello secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione che, ove reputato sussistente, sarebbe in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, Tettamanti, cit.

Rv. 244275).

Anche il tema posto con la produzione, in appello, del decreto della Corte territoriale della prevenzione circa il rigetto della confisca di prevenzione non costituisce un dato che milita per l'indicata evidenza, dal momento che, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980).

18. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato associativo di cui al capo BB) e per le intestazioni fittizie di cui ai capi D) e KK).

Quanto al primo addebito, egli è stato riconosciuto responsabile di aver fatto parte, con ruolo direttivo, di una cosca 'ndranghetista armata federata a quella Tegano; in ordine ai reati di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv. in I. 7 agosto 1992 n.356, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver interposto, rispettivamente, nella GS Motors e nella gestione di una stazione di servizio Esso, [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], anch'ella oggi ricorrente.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata quanto al riconoscimento della recidiva rimettendo alla Corte del rinvio anche la valutazione dell'impatto, in punto di prescrizione, dell'eventuale esclusione della recidiva sul reato di cui al capo JJ) e quanto al reato di cui al capo KK).

Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.

18.1. Il primo motivo di ricorso — che si appunta sull'audizione in appello di un collaboratore di giustizia su richiesta della parte pubblica, ad onta del rito abbreviato prescelto è inammissibile siccome del tutto generico, facendo riferimento ad un concetto, quello della prevedibilità ex art. 7 CEDU, senza tuttavia riempire di contenuti la doglianza.

D'altra parte, la possibilità di un'integrazione istruttoria nel giudizio di appello è possibile ex art. 603, comma 3 cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, anche nel caso di giudizio abbreviato (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320), con un particolare favor quando si tratti di prova sopravvenuta (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 266145).

Ne consegue che alcun vulnus in termini di prevedibilità può discendere dall'attività istruttoria svolta in secondo grado sui cui contenuti, peraltro, la parte non si attarda che era ben possibile sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

18.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la conferma del giudizio di penale responsabilità per il reato associativo — è infondato e lambisce, per molteplici aspetti, l'inammissibilità.

18.2.1. In primo luogo il Collegio deve rilevare che, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, l'operazione svolta dalla Corte territoriale che ha recuperato informazioni dalle dichiarazioni raccolte nel processo Archi-Astrea — è corretta, dal momento che, fermo restando il divieto di bis in idem e fermo restando che non vi era sovrapposizione temporale tra la condotta giudicata in quel processo e quella oggi sub iudice, detto materiale probatorio può essere oggetto di una nuova valutazione con riferimento al diverso reato per cui oggi si procede.

A questo proposito, va, infatti, ribadito il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277590; Sez. 2, n.41003 del 20/09/2013, Bianco e altri, Rv. 257239; Sez. 2, n. 45153 del 13/11/2008, Ucciero e altro, Rv. 242210).

Peraltro il ricorrente, oltre a lamentarsi di questo approccio metodologico della Corte distrettuale, non è specifico nel contestare questa o quella fonte di prova che avrebbe subito questo approccio ritenuto difettoso da parte dei Giudici di appello.

18.2.2. Quanto alla diversa trascrizione delle intercettazioni (quella in cui [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe a "Dimitri", inteso dalla Corte territoriale come [OSCURATO:PERSONA]) su cui vi sarebbe omessa motivazione della Corte di appello, il Collegio ritiene che il deficit argonnentativo non sia rilevante, dal momento che la questione posta dall'appellante era manifestamente infondata.

La captazione, infatti, quand'anche interpretata come sostiene l'imputato, non perderebbe il significato eloquente di un attivismo del [OSCURATO:PERSONA] con i suoi "superiori" ("iddi") per chiarire la vicenda del bar Malavenda, rispetto alla quale era stato individuato come soggetto di riferimento 'ndranghetista del territorio dal [OSCURATO:PERSONA], che a lui chiedeva conto dei problemi incontrati per mano degli Stillittano.

18.2.3. Per il resto il ricorso si risolve in un tentativo, affidato a proposizioni critiche spesso disorganiche, di mettere in discussione il ragionamento non manifestamente illogico svolto dalla Corte territoriale, senza tuttavia confrontarsi con il complesso del ragionamento probatorio che, dal ruolo del [OSCURATO:PERSONA] emerso in occasione della vicenda del bar Malavenda e dalle dichiarazioni dei collaboratori, ha enucleato, per l'odierno ricorrente, un ruolo di riferimento negli equilibri criminali del quartiere reggino di [OSCURATO:PERSONA], quale referente locale, a capo di un autonomo nucleo, della cosca Tegano-[OSCURATO:PERSONA].

Depone nel senso dell'inammissibilità delle critiche volte a sconfessare il ragionamento probatorio della Corte di merito anche la circostanza che esse spesso si risolvono in una serie di considerazioni teoriche, prive del dovuto affiato critico. 18.3.

Il terzo motivo di ricorso — incentrato sul ruolo verticistico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della compagine ‘ndranghetista è inammissibile in quanto patisce una generale mancanza di confronto con il complesso del ragionamento svolto dalla Corte di appello che, mettendo insieme i dati captativi con quelli dichiarativi, ha individuato in quello rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di un soggetto collocato in posizione apicale nell'ambito del proprio sottogruppo, di pari livello rispetto a quello degli Stillittano di qui l'impossibilità di intervenire a gamba tesa nella vicenda del bar Malavenda ma sottordinato rispetto ai Tegano-[OSCURATO:PERSONA] ed ai Condello.

Il ricorso non riesce a mettere in discussione la logicità della motivazione della Corte territoriale, laddove ha sancito che si tratta di una stratificazione di cosche, le une interne alle altre, secondo un sistema teso ad una suddivisione del potere mafioso tra le varie fazioni — con conseguente, capillare controllo del territorio — e in cui al [OSCURATO:PERSONA] spettava il ruolo di riferimento della zona per i Tegano-[OSCURATO:PERSONA], ma pur sempre facendo i conti sia con le articolazioni superiori del proprio clan che con la cosca "convivente", il che spiega il più volte sottolineato atteggiamento remissivo nella vicenda del bar Malavenda.

18.4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della contestazione associativa in quella di estorsione ambientale — sono inammissibili, ancorché la Corte di appello abbia omesso di rispondere al corrispondente motivo di appello, perché ciò non compromette la tenuta della sentenza impugnata.

Il motivo di appello, infatti, era inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché il ruolo delineato dalle sentenze di merito in capo al [OSCURATO:PERSONA] era non già quello di un estorsore ai danni del [OSCURATO:PERSONA], ma di un soggetto a cui quest'ultimo chiedeva protezione rispetto alle iniziative degli Stillittano.

Deve pertanto ritenersi che la mancanza di risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, giacché la manifesta infondatezza del motivo di appello rende il ricorrente privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

Peraltro gli elementi tratti dalla vicenda del bar Malavenda insieme alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono stati metabolizzati dalla Corte distrettuale quali indicatori di un'appartenenza associativa del [OSCURATO:PERSONA] e, al più, se vi fosse stata un'attività di pressione, anche implicita, di quest'ultimo rispetto al [OSCURATO:PERSONA], ciò avrebbe potuto costituire il substrato fattuale per una contestazione concorrente di estorsione rispetto a quella associativa, ma l'una non avrebbe escluso l'altra.

18.5. Il sesto motivo di ricorso che attiene alle intestazioni fittizie — è parzialmente inammissibile.

18.5.1. Lo è, in particolare, quanto al reato di cui al capo 33) — l'intestazione fittizia dell'impresa individuale GS Motors a [OSCURATO:PERSONA] -- in quanto svolge una serie di considerazioni critiche, ma senza confrontarsi con quanto affermato e circostanziato dalla Corte territoriale, secondo cui non è emerso alcun elemento rilevatore di una qualche autonomia decisionale o capacità organizzativa in capo al Gioè, formale titolare dell'attività imprenditoriale di rivendita di autovetture, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si era posto come il dominus sostanziale dell'impresa.

A questo riguardo, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura laddove ha preso atto dell'eclatante significato probatorio dell'intercettazione con la donna definita come amante del [OSCURATO:PERSONA] in cui — a dispetto dei tentativi del ricorrente di ridurla ad una mera millanteria egli affermava esplicitamente che l'autosalone era suo.

In ordine alla prescrizione, essa nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 è allo stato da escludere, benché il reato di cui al capo 33) sia stato commesso il primo settembre 2006, dal momento che, a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta la recidiva reiterata, sicché il termine ordinario di anni sei va aumentato della metà ai sensi dell'art. 99, comma 4, prima parte, cod. pen. (non ostandovi il disposto di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. alla luce delle condanne pregresse del ricorrente), per giungere ad anni nove e, su questa pena, va computato l'aumento di due terzi di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen., per giungere ad anni quindici, oltre le massicce sospensioni.

Va ricordato, infatti, a quest'ultimo proposito, che la prescrizione è stata sospesa in uno alla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per particolare complessità nel giudizio di secondo grado e durante il termine per la stesura delle sentenze di primo e secondo grado (sull'incidenza della sospensione dei termini cautelari sulla prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 ; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. [OSCURATO:PERSONA], 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino e altri, Rv. 258967).

Inoltre, in primo grado, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], vi è stata una sospensione della prescrizione di ventitré giorni ed in appello di cinquantasei giorni.

Resta però anche fermo che, dato l'odierno annullamento con rinvio per vizio di motivazione quanto alla recidiva (su cui infra, § 18.8) e tenuto conto della data del commesso reato, la Corte del rinvio dovrà rivedere il punto della decisione relativo alla prescrizione del reato di cui al capo J3), qualora ritenesse di escludere detta aggravante, accertando se, in quest'ultimo caso, la prescrizione sia maturata prima della pronunzia di annullamento.

La necessità di un'operazione di tal fatta è confermata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Afferma il condivisibile approdo di Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316 (conforme a Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378 e Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934) che: va ribadito il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, 43710, 24/09/2015, Rv. 264815); va tuttavia precisato che tale principio si riferisce alle sole circostanze aggravanti comuni che non incidono sul calcolo della prescrizione, valendo una regola diversa nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato, che può condurre, quindi, ad un annullamento senza rinvio per prescrizione qualora quest'ultima sia maturata prima della sentenza di annullamento.

18.5.2. È invece fondata la censura concernente il reato di cui al capo KK) laddove (vedi pag. 57 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo dell'impiego di risorse economiche da lui provenienti per alimentare l'impresa individuale intestata alla figlia Lorena ed avente ad oggetto la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti.

Già in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto (vedi pag. 2379 della motivazione della sentenza di secondo grado) che lo start up relativo all'impresa individuale di Lorena non aveva richiesto investimenti, in quanto la figlia si era limitata a concludere con la società petrolifera un contratto con il quale le era stata concessa, a titolo gratuito, la gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti, che era rimasto di proprietà della società e, pertanto, egli non aveva trasferito alla figlia alcun bene o risorsa economica.

La sentenza di primo grado non ha fornito alcuna risposta in proposito e con l'atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito l'eccezione, ma anche i giudici di secondo grado hanno omesso di prendere in esame tale circostanza, nonostante la stessa fosse rilevante.

Al riguardo deve osservarsi che ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 137 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419).

In particolare, al fine di dimostrare l'intestazione fittizia, occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare (Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128).

Né, dovendo l'intestazione fittizia essere attuata allo scopo di eludere l'applicazione di misure patrimoniali come la confisca, possono avere rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, apporti diversi da quelli meramente finanziari, come il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423).

Nella sentenza impugnata viene fornita ampia argomentazione circa le ragioni per le quali deve ritenersi che l'impresa individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti sia di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che la gestisce direttamente, ma nulla viene detto in ordine alla provenienza dal ricorrente delle risorse economiche occorrenti per avviare detta impresa.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al capo KK), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà ripianare il vuoto motivazionale.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, allo stato la prescrizione per questo reato — commesso il 13 agosto 2013 — non è maturata, dato che al termine massimo di anni quindici, vanno aggiunte le cospicue sospensioni che si sono registrate.

Per questo caso, poi, non si pone neanche il problema affrontato quanto al capo JJ, dal momento che, quand'anche la Corte del rinvio escludesse la recidiva, ciò non determinerebbe lo spirare del termine di prescrizione prima dell'odierna sentenza, dati gli 873 giorni di sospensione, che porterebbero il termine massimo al 6 luglio 2023.

18.6. Quanto al settimo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub JJ) nonostante la contestata recidiva — è manifestamente infondato per le ragioni già sopra enunciate.

18.7. L'ottavo motivo di ricorso — che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata è infondato.

Effettivamente, nella sentenza impugnata, non vi è risposta al motivo di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 36) sull'intercettazione n. 2322 del 9 giugno 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, sembra effettivamente da tradurre dal dialetto come scrive il consulente di parte ("se erano altri andavano e gli buttavano due fucilate") e non come interpretata da Giudici di merito, ma tale errore di lettura del dato probatorio non depotenzia l'intero costrutto argomentativo, che fonda anche su altre considerazioni.

Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

Ebbene, alla luce di questo principio, il Collegio ritiene che il ricorso, ad onta dell'errore commesso dai Giudici di merito, non possa avere comunque seguito in quanto il [OSCURATO:PERSONA] come già si è avuto modo di affermare — era parte di un sistema criminale complesso, in cui convivevano, a stretto contatto, nel medesimo territorio, cosche aventi origini e referenti diversi, ma pur sempre facenti parte dello stesso universo ‘ndranghetista, con una comune condivisione di regole e strategie criminali.

Ebbene, proprio dei soggetti compartecipi di questo mondo — gli Stillittano — avevano mostrato di avere disponibilità di esplosivi, circostanza che doveva essere ben nota al [OSCURATO:PERSONA], dato il marcato coinvolgimento nella vicenda del bar Malavenda.

A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi va valutata facendo riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" che lo componga abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677).

Quanto all'attribuibilità soggettiva dell'aggravante ai singoli, essa va posta a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254).

Orbene, in primo luogo sarebbe già significativa in malam partem l'ignoranza colposa delle caratteristiche armate dell'associazione, siccome facente parte del macrocosmo 'ndranghetista e, quindi, della fenomenologia della criminalità organizzata storica, a fortiori laddove l'ignoranza è agitata da un soggetto riconosciuto responsabile di essere una figura apicale del sodalizio.

In secondo luogo, la vicenda Malavenda e gli attentati dinamitardi attuati dagli Stillittano evidenziano concretamente come la compagine avesse effettivamente la disponibilità di armi, senza dover neanche scomodare il concetto di ignoranza colposa che, nel caso di specie, non avrebbe motivo di essere chiamata in causa.

18.8. Il nono motivo di ricorso — che riguarda la recidiva — è fondato perché la Corte di appello ha omesso di motivare quanto al suo riconoscimento ancorché l'allora appellante avesse contestato la motivazione a ciò dedicata dal Giudice dell'abbreviato con argomenti specifici, lamentando la mancata considerazione dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 416-bis intervenuta nelle more, il ruolo marginale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e la totale assenza di contatti con altri soggetti pregiudicati (pag. 61).

Nel rilevare il silenzio argomentativo sopra evidenziato, il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha imposto al Giudice del merito un obbligo motivazionale che chiarisca se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. — sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (come sancito da Corte cost. n. 192 del 2007), tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251690; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe' e altro, Rv. 247838).

Ne consegue che la Corte di appello dovrà affrontare nuovamente il punto della decisione, fornendo risposta al motivo di appello pretermesso ed inquadrando la propria delibazione nella cornice teorica sopra tratteggiata.

18.9. Il motivo di ricorso — il decimo — che avversa la negazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.

Se anche la Corte di appello non ha motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in maniera specifica quanto a [OSCURATO:PERSONA], i motivi di appello erano inammissibili in quanto generici ovvero manifestamente infondati.

Generico era senz'altro quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove il beneficio veniva semplicemente richiesto, mentre quello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pur denso di considerazioni teoriche sui presupposti della concessione delle circostanze attenuanti generiche, conteneva un'unica proposizione specifica, quando adduceva, a sostegno della mozione, le condizioni di salute del ricorrente, tema che è certo estraneo a quelli che possono fondare la concessione delle attenuanti in parola.

Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

18.10. Naturalmente l'annullamento con rinvio quanto al reato di cui al capo KK) e quello concernente la recidiva potranno, se la Corte del rinvio assumerà decisioni diverse da quelle della sentenza impugnata, comportare la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio.

19. [OSCURATO:PERSONA] — divenuto collaboratore di giustizia risponde del reato del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo B della rubrica) perché, quale partecipe della cosca Tegano, si impegnava a far ottenere al candidato [OSCURATO:PERSONA] un consistente numero di voti in occasione della tornata elettorale del maggio 2007 in cambio di denaro.

Il suo ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte di appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per carenza di interesse, dal momento che esso, inequivocabilmente, invocava la concessione delle circostanze attenuanti generiche che erano già state concesse dal Giudice dell'abbreviato e non la riduzione nella massima estensione.

Tale statuizione di inammissibilità non può essere messa in discussione oggi, cambiando le carte in tavola rispetto ad un appello originariamente inammissibile e sostenendo che quello che si chiedeva era non già la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la loro incidenza nella massima estensione sul trattamento sanzionatorio.

20. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 318 cod. pen. (capo W) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203 per avere asservito la propria funzione prima di vicesindaco e poi di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degli imprenditori interessati alla riapertura del centro commerciale "La perla dello Stretto", intervenendo sul responsabile del procedimento per accelerare il rilascio delle autorizzazioni alla riapertura, ricevendo in cambio l'assunzione di soggetti da lui segnalati, anche tra i propri sostenitori politici.

I ricorsi presentati dai suoi difensori sono fondati, donde la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.

La trama argomentativa della sentenza impugnata, invero, soffre di alcune omissioni o falle logiche, evidenziate sia nei motivi principali che in quelli aggiunti, che ne compromettono irrimediabilmente la struttura.

20.1. In primo luogo, il ruolo attivo del Messina nel fare pressioni sui preposti degli uffici comunali, in particolare sulla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del settore attività produttive del Comune di [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere una sollecita definizione della pratica necessaria per la riapertura del centro commerciale, è stata fondata dalla Corte di appello su un dato probatorio scarsamente significativo e, quindi, di equivoco significato, che indebolisce la tenuta logica della pronunzia avversata.

Il riferimento è ad un accesso presso gli uffici della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], accesso che si collocava nella fase finale del procedimento — che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva già tentato da tempo, senza alcun sospetto di connivenza, di svolgere celermente — rispetto al quale la dirigente non aveva descritto alcuna condotta attiva del ricorrente, ma solo una sua presenza silente insieme all'Ing.

Idone, all'Assessore ai Lavori pubblici e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato solo quest'ultimo ad auspicare una velocizzazione.

Quanto alla valorizzazione in malam partem dei contatti del Messina con gli imprenditori coinvolti nella riapertura del centro commerciale, che è sottesa al tessuto argomentativo della decisione avversata, si ritiene che si tratti di una prospettiva manifestamente illogica laddove non è inusuale che un pubblico amministratore, peraltro di una cittadina non particolarmente grande, abbia contatti con i protagonisti di un'operazione commerciale dall'alto contenuto strategico per l'economia locale, sia sotto il profilo dell'impulso alle attività economico-commerciali che quanto alla garanzia di livelli occupazionali.

Tanto più che si trattava di ripristinare un livello di occupazione che era stato già compromesso dalla chiusura del centro.

Nulla pare aggiungere, a questo quadro, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che non ha riferito alcunché di specifico circa la posizione del Messina e che la Corte territoriale riporta testualmente, ma senza accompagnarla con un ragionamento esplicativo della sua valenza contra reum.D'altra parte è la stessa Corte distrettuale (pag. 1606 della sentenza impugnata), che ammette l'esistenza di una coincidenza tra gli interessi della comunità di Villa S. Giovanni «di godere di un polo di attrazione commerciale come quello della Perla dello Stretto in posizione nevralgica» e quelli degli imprenditori coinvolti, deducendone tuttavia, del tutto apoditticamente, che ciò non elimina l'illiceità della condotta posta in essere dal prevenuto, spiegando sbrigativamente questa conclusione con un generico riferimento alle captazioni ambientali e telefoniche tra il Sindaco e tutti i soggetti coinvolti.

Sempre nel quadro della ricostruzione dei rapporti tra il Messina e gli imprenditori interessati al centro commerciale, appare munita di rilievo scardinante rispetto al costrutto avversato l'omissione motivazionale della Corte di appello circa il travisamento della prova, già denunziato nel gravame di merito, in cui sarebbe incorso il Giudice dell'abbreviato quanto alla presenza del Messina all'interno dell'auto diretta a Catanzaro il giorno in cui doveva tenersi la conferenza di servizi per la riapertura del centro.

Fatte queste prime considerazioni, il Collegio può già affermare che il ragionamento probatorio della Corte distrettuale si presenta viziato ed inidoneo a sostenere un giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 318 cod. pen. sotto il profilo dello stabile asservimento del pubblico ufficiale all'interesse dei privati.

Va, infatti, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 cod. pen., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata (Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352), ovvero anche all'asservimento limitato al compimento di un solo atto (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Crocetta, Rv. 281844).

Ebbene, l'esistenza di un concorrente e massiccio interesse della collettività locale a vedere riaperto il centro commerciale — interesse la cui esistenza è ammessa dalla sentenza impugnata e del quale il Sindaco della cittadina non poteva non farsi carico — rende equivoca la sua partecipazione ad alcuni snodi della vicenda, partecipazione, peraltro, sulla cui ricostruzione si nutrono i dubbi sopra prospettati.

20.2. I limiti della sentenza non si esauriscono al primo corno della ricostruzione fattuale — quello dell'asservimento agli interessi privati —, ma si estendono anche alla ricezione, in cambio dell'anzidetto asservimento, di denaro o altre utilità, per sé o per un terzo, che pure costituisce una porzione essenziale della condotta della corruzione per l'esercizio della funzione.Fermo restando che il Messina non nega di avere "raccomandato" l'assunzione di quindici persone, nessun elemento collega queste assunzioni — d'altronde neanche tutte andate a buon fine — alla necessità di remunerare propri sostenitori politici, aspetto della vicenda che, pur essendo indicato nel capo di imputazione, è rimasto del tutto inesplorato nella sentenza impugnata, ancorché i Giudici di appello lo ritengano, del tutto assertivamente, un dato processualmente accertato (pagg. 1611 e 1616 della sentenza impugnata).

A ciò si aggiunga che la Corte territoriale non ha fornito un'argomentazione che non fosse non manifestamente illogica e che chiarisse come dette assunzioni fossero distoniche e, quindi, rispondenti e meri interessi privati propri dell'imputato o di suoi specifici accoliti — rispetto all'attivismo del Sindaco per il mantenimento dei livelli occupazionali legati alla riapertura del centro, tema che aveva visto il Messina particolarmente impegnato come pubblico amministratore, data la valenza cruciale rispetto agli interessi economico-sociali della comunità amministrata.

Tanto premesso, la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MARCIANO' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NICOLO' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione dì [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi MM) e 00) e l'inammissibilità del ricorso nel resto; l'annullamento con rinvio quanto al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo BB) e l'inammissibilità del ricorso nel resto; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizioni degli Stillittano limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità di tutti i restanti ricorsi. udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso uditi í difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'Avv [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata il 20 gennaio 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha definito il secondo grado di un processo che è nato dalla riunione di sei maxi procedimenti penali volti ad individuare il direttorio della 'ndrangheta di quella città e della sua provincia ed i suoi rapporti con esponenti pubblici; da qui il nome «Gotha» che è stato assegnato al procedimento penale risultante dalla riunione. La sentenza della Corte territoriale ha parzialmente riformato la pronunzia dell'i marzo 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la posizione degli odierni ricorrenti con rito abbreviato. 2. Un inquadramento fattuale complessivo ed organico delle vicende concrete venute alla luce nel processo pur limitando l'attenzione ai soli odierni ricorrenti non è agevole, considerata la già richiamata confluenza, nel presente, di svariati procedimenti, in uno alla circostanza che non tutti gli imputati hanno scelto la definizione con rito abbreviato o che alcuni di essi non sono comunque oggi ricorrenti. Ad ogni buon conto, una notazione di carattere generale che può essere formulata è quella che molti degli imputati oggi sub iudice sono stati riconosciuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, siccome partecipi o collocati in posizioni verticistiche di cosche di 'ndrangheta, che spesso si dividevano singoli quartieri della città di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di alcuni reati- fine che saranno più avanti indicati in corrispondenza di ciascuna posizione. Tanto precisato, occorre comunque soffermarsi su due vicende che rivestono particolare interesse nella trattazione, vuoi perché fanno da sfondo a molti ricorsi, vuoi perché riguardano una posizione di notevole complessità. 2.1. La prima vicenda è quella che concerne la riapertura del bar Malavenda, prima tentata invano da [OSCURATO:PERSONA] e poi riuscita a [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito un momento di fibrillazione negli equilibri ‘ndranghetisti della città di [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, l'esercizio era collocato in una zona sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo animato anche dalla volontà di evitare la concorrenza con un bar a lui riferibile), che non avevano gradito l'iniziativa. Gli avvenimenti che hanno fatto seguito a due attentati dinamitardi al bar ascritti agli Stillittano, i commenti che hanno riguardato o coinvolto in prima persona questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le ampie riflessioni captate di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari sul punto e l'attivismo di [OSCURATO:PERSONA] per procurarsi una copertura 'ndranghetista che potesse permettergli l'apertura del bar, sono stati l'occasione, per gli inquirenti, per ricostruire alcuni degli assetti criminali del territorio reggino. 2.2. Un secondo aspetto che caratterizza in maniera peculiare questo processo attiene all'addebito sub a) che riguarda, in questa fase, solo [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, riprendendo quanto osservato sul punto nella sentenza di primo grado, l'ipotesi accusatoria validata nel giudizio postula la strutturazione della Indrangheta in due distinte componenti: una "visibile", operante cioè attraverso metodi "classici" della criminalità organizzata mafiosa e uomini perfettamente "riconoscibili"; ed una "invisibile" o "riservata", collocata al vertice dell'associazione con compiti di direzione e di individuazione delle scelte strategiche dell'associazione unitariamente intesa, deputata a mantenere i rapporti con apparati istituzionali, imprenditoria e professionisti — anche attraverso la partecipazione ad organizzazioni caratterizzate da segretezza del vincolo e mutualità dei fini ed a conseguire l'infiltrazione in apparati istituzionali, con il fine ultimo di mantenere in vita l'associazione, adeguandone caratteri e struttura in ragione delle mutate condizioni sociali. 2.3. Quanto ai singoli addebiti, si rimanda ad una breve descrizione che farà da premessa alla trattazione di ciascuna posizione.3. La sentenza di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità, condannandoli alle pene di giustizia, di: - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, previa riqualificazione ai sensi del primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (capo bb); - [OSCURATO:PERSONA], per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con ruolo apicale (capo a); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia di beni di cui all'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. nella I n. 356 del 1992, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. legge n. 152 del 1991, conv. con mod. nella I n. 203 del 1991 (capo kk); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con ruolo apicale (capo bb) e per due reati di intestazione fittizia di cui al citato art. 12-quinques, aggravati ai sensi dell'all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capi jj e kk), ritenuta la continuazione tra i reati; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed in particolare per aver fatto parte della cosca Libri (capo d) e per un reato di turbata libertà degli incanti (capo v); - [OSCURATO:PERSONA] per i reati di omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale (capo nn), rivelazione di segreti di ufficio (capo oo) e favoreggiamento personale (capo pp), ritenuta la continuazione tra i reati; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, quale partecipe della cosca Condello a Gallico (capo d) e del reato continuato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo aggravato dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta (capo k), ritenuta la continuazione tra i reati; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato dal fine di agevolare la 'ndrangheta (capo Il); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen., con l'aggravante del fine di agevolare l'associazione mafiosa (capo w); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo b), con le attenuanti di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 e all'art. 62-bis cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo Il); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione alla 'ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Serraino (capo bb), e per il delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo LL);- [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, così riqualificato il fatto di estorsione contestato al capo o); - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di intestazione fittizia continuata di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo qq); - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies, aggravato ex art. 7 legge n.203 del 1991 (capo hh); - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione alla 'ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Rosmini, federata alla cosca Condello (capo bb), concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 (capo dd), detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo ee), concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo ff) e intestazione fittizia di beni (capo li); - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione alla ‘ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Rosmini, federata alla cosca Condello (capo bb), concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 (capo dd), detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo ee), concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo ff) e intestazione fittizia di beni (capo hh). Con la sentenza di primo grado i predetti imputati sono stati condannati al risarcimento del danno — da liquidarsi in separato giudizio — in favore delle parti civili Stato Italiano, Ministero degli Interni, Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati, Regione Calabria, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vive — limitatamente al reato associativo ed a quelli aggravati ex art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203; a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la condanna al risarcimento del danno limitatamente al reato di cui al capo o). 4. Come anticipato, la sentenza di appello ha riformato parzialmente quella di primo grado. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], più precisamente, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo v) perché il fatto non sussiste, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo ii) perché il fatto non sussiste, ha escluso le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in relazione ai delitti di cui ai capi w), gg), hh), jj), kk), Il) e qq) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo qq) perché estinto per prescrizione; inoltre, ha riqualificato il fatto contestato a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. e ha ridotto le pene inflitte agli imputati, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel resto, per quanto concerne tutti i predetti imputati, ha confermato la sentenza di primo grado. I ricorsi 5. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per il reato di cui al capo bb), ossia per aver fatto parte, fino al 15 marzo 2016, della 'ndrangheta e precisamente della cosca Rugolino. Egli ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale con due distinti atti introduttivi, ognuno dei quali redatto da uno dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento. 5.1.Con l'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente articola tre motivi. 5.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., degli artt. 192, 178, 179, 546, lett. e), cod. proc. pen., degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. degli artt. 6, 13 e 14 CEDU e degli artt. 419, 421 e 441 cod. proc. pen. In primo luogo, deduce la nullità dell'intero procedimento per effetto della modifica del capo di imputazione di cui al capo bb) avvenuta all'udienza del 21 giugno 2017, quando l'imputato era assente e senza che la modifica fosse portata a sua conoscenza mediante notifica del verbale di udienza contenente la modificazione e dopo che l'imputato era stato già ammesso, all'udienza del 7 marzo 2017, al rito abbreviato non condizionato. In particolare, egli è stato ritenuto responsabile per la partecipazione alla cosca Rugolino e non alla cosca Araniti. La modifica dell'imputazione era conseguente alle dichiarazioni favorevoli all'imputato rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle quali il Pubblico ministero aveva contestato la partecipazione alla cosca Rugolino sulla base di una informativa già presente nel suo fascicolo e per la quale la difesa dell'imputato non aveva mai svolto indagini difensive o avanzato richieste di prova. All'udienza del 29 giugno 2017 il difensore, sulla base di una procura speciale che gli era stata rilasciata prima della modificazione dell'imputazione, aveva reiterato la richiesta di rito abbreviato, chiedendo l'ammissione di prova contraria. La difesa aveva, quindi, già censurato la modifica del capo di imputazione avvenuta nel corso di un giudizio abbreviato non condizionato, che integrava una violazione del diritto di difesa sulla base dei principi già affermati dalla Corte EDU con la sentenza Drassich vs. Italia che ha ritenuto non equo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza che l'imputato sia stato preventivamente e personalmente avvisato, onde consentirgli di apprestare le proprie difese. All'udienza del 21 giugno 2017 l'Araniti aveva rinunciato, alle ore 14, a presenziare all'udienza, facendo rientro al carcere, e solo dopo l'abbandono dell'aula da parte dell'imputato il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell'imputazione, senza che questa gli venisse mai notificata. Successivamente alla modifica il Giudice aveva concesso un termine di appena sette giorni liberi, del tutto incongruo considerata la mole della documentazione da esaminare con riferimento alla nuova imputazione, per comunicare se l'Araniti aveva intenzione di proseguire con il rito abbreviato o con rito ordinario e formulare ulteriori richieste istruttorie e la difesa, all'udienza del 29 giugno, nel confermare la volontà dell'imputato di proseguire con il rito abbreviato, aveva utilizzato la procura speciale rilasciata dall'Araniti prima della modifica del capo di imputazione. La nullità conseguente all'omessa notificazione del verbale è, sostiene il ricorrente invocando due precedenti di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 961 del 25/11/2014, dep. 2015, Braccia, Rv. 261955; Sez. 6, n. 5576 del 26/01/2011, Cacozza, Rv. 249468), assoluta ed insanabile e conseguentemente risulta violato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza. Il ricorrente deduce anche che, avendo egli optato per il rito abbreviato cosiddetto «secco», ossia non condizionato, non era possibile, ai sensi dell'art.441 cod. proc. pen., acquisire prove ulteriori, salva la facoltà delle parti di sollecitare i poteri istruttori officiosi di cui al comma 5 della citata disposizione o di accordarsi per la acquisizione dei soli documenti. Nel caso di specie vi era stata l'acquisizione di numerosi documenti prodotti dal Pubblico ministero nonostante l'opposizione del difensore, sebbene la produzione di nuove prove fosse di massima esclusa e subordinata alla assoluta necessità della prova da assumere rilevata d'ufficio e non alla mera sollecitazione della parte. L'assoluta necessità della prova era ravvisabile solo nell'ipotesi dell'incompletezza del quadro probatorio, non essendo consentito esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Inoltre, segnala il ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art.438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706). Poiché il giudizio abbreviato deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione, è nulla in parte qua la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati (Sez. 3, n. 35624 del 11/07/2007, Terlizzi, Rv. 237293). Nel caso di specie l'unica informativa di polizia giudiziaria sulla quale si fondava la modifica della contestazione già faceva parte del fascicolo processuale e, quindi, la modifica non era consentita. Le frequentazioni e le conversazioni intercettate e la assunzione di [OSCURATO:PERSONA] non erano in alcun modo pertinenti con la appartenenza dell'Araniti all'omonima cosca, ma concernevano i suoi rapporti con il Rugolino e con la stessa [OSCURATO:PERSONA] e quindi la sua partecipazione ad una cosca diversa da quella degli Araniti. La modificazione dell'imputazione in violazione della norma processuale integrava una nullità generale a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita. In ogni caso le nuove prove dovevano essere acquisite prima che l'imputato optasse per il rito abbreviato. Nel caso di specie, invece, il Giudice aveva assunto, su impulso di parte, prove non necessarie, atteso che al momento dell'escussione il thema decidendum era costituito dalla partecipazione dell'imputato alla cosca Araniti ed il collaborante Cristiano aveva asserito l'estraneità dell'odierno ricorrente a detta cosca ed affermato che nemmeno quest'ultimo era il referente del Rugolino a Catona, che andava individuato in altro soggetto. Il ricorrente chiede, quindi, sulla base degli argomenti sopra esposti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Inoltre, con l'atto di appello egli aveva evidenziato di avere eccepito l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 8 maggio 2017 e di tutte le produzioni successive all'esame del collaborante Cristiano e di avere chiesto, in subordine, che fossero ammesse le controprove chieste dalla difesa con la memoria del 23 maggio 2017 e che il giudice di primo grado non aveva accolto tali istanze; sul punto la Corte di appello aveva motivato che le prove di cui l'Araniti aveva chiesto l'ammissione non erano utili, senza spiegarne la ragione.Inoltre, il difensore aveva omesso di esaminare alcuni atti che facevano parte del fascicolo del Pubblico ministero, ritenendoli irrilevanti in relazione alla contestazione di partecipazione alla cosca Araniti, mentre essi erano divenuti rilevanti a seguito della modifica dell'imputazione. In particolare, erano state utilizzate alcune informative in cui erano riversati i risultati di intercettazioni i cui supporti audio non erano stati allegati al fascicolo e non erano stati esaminati dalla difesa o comunque trascritti; le informative erano, quindi, inutilizzabili; peraltro, il termine di appena sette giorni concesso al difensore era tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa, considerata la mole della documentazione prodotta. Risultano, quindi, violati gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU con conseguente nullità del processo ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.. 5.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della relazione depositata dal perito trascrittore Romito in data 9 ottobre 2017, già eccepita in primo grado e con l'atto di appello. Le operazioni non si erano esaurite in un'unica data ma erano proseguite in più sedute, fissate direttamente dal CTU. Le operazioni erano iniziate in data 11 settembre 2017 con la partecipazione dei consulenti delle parti e in tale occasione si era stabilito che il perito, prima di depositare il suo elaborato, avrebbe convocato una riunione con tutti i consulenti di parte per realizzare un contraddittorio tecnico effettivo sui brani in contestazione o sugli aspetti legati alla misura del segnale da effettuare congiuntamente. All'udienza del 21 settembre 2017 il perito aveva chiesto una proroga di giorni trenta per completare il suo elaborato, ottenendo una proroga di soli diciotto giorni. Il 22 settembre il perito aveva, però, comunicato ai consulenti, arbitrariamente e senza il loro consenso, che egli avrebbe proceduto ad una valutazione soggettiva di ascolto, invitando le parti ad inviare eventuali richieste di controllo entro le 48 ore successive all'inoltro delle bozze. I consulenti avevano segnalato alcuni tratti da verificare, senza ricevere alcun riscontro. Il mutamento del modus procedendi da parte del perito era dovuto all'esiguità del tempo concesso per l'espletamento dell'incarico. Il perito aveva anche segnalato che la corretta metodologia ispirata al rispetto del contraddittorio tecnico escludeva che egli potesse affidarsi esclusivamente alla sua soggettiva percezione, occorrendo analisi acustiche, linguistiche e dialettologiche. Era evidente, quindi, la violazione del contraddittorio, non essendo stato garantito un confronto tecnico su quanto segnalato dai consulenti di parte, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., non essendo stata consentita l'effettiva partecipazione delle parti alle operazioni peritali. lo La nullità era stata eccepita in primo ed in secondo grado. La Corte di appello non aveva colto che proprio dopo l'esame del perito, essendo emersi i profili di criticità evidenziati dalla difesa, il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto un supplemento di perizia fonica sugli specifici passaggi contestati dalla difesa. In seguito al supplemento disposto, l'eccezione di nullità era stata reiterata all'udienza del 26 ottobre 2017, in quanto si erano ripetuti i medesimi vizi già precedentemente evidenziati, essendosi il perito sottratto ad un contraddittorio effettivo, in quanto egli non aveva indicato alle parti la data e l'ora in cui sarebbero state effettuate le misurazioni, relative al supplemento disposto, nonostante le parti avessero più volte chiesto di partecipare. Neppure il Giudice aveva tenuto conto della relazione del consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 30 ottobre 2017, in cui erano segnalate le richieste rivolte al perito, in violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Tali aspetti dell'eccezione non erano stati valutati dalla Corte territoriale. 5.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova. Il ricorrente sostiene che l'affermazione della penale responsabilità è il risultato di travisamento delle prove documentali e dell'erronea interpretazione dei risultati delle intercettazioni e che la Corte di appello avrebbe omesso di fornire risposta ai motivi di appello con i quali si suggerivano letture alternative del materiale istruttorio. In particolare, dalle prove acquisite risulterebbe, sostiene il ricorrente, che egli, pur essendosi proposto di spendere una parola a favore del [OSCURATO:PERSONA] per aiutarlo ad aprire la attività commerciale di gestione del bar Malavenda, non si era poi concretamente attivato in tal senso, non disponendo della credibilità criminale necessaria per imporsi a soggetti sicuramente appartenenti alla 'ndrangheta. La sentenza di appello aveva trascurato una serie di elementi che deponevano per l'estraneità dell'Araniti a quel contesto criminale e si era basata su dati meramente congetturali. La Corte di appello aveva dato atto che l'appartenenza del ricorrente alla cosca Araniti era il frutto di un equivoco in cui erano caduti il [OSCURATO:PERSONA], la figlia e [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva posto in dubbio l'effettiva capacità dell'Araniti di proporsi quale interlocutore con esponenti della 'ndrangheta, conclusione questa alla quale erano giunti gli stessi soggetti prima menzionati, come risultava da conversazioni intercettate la cui valutazione era stata del tutto omessa.Nella sentenza Olimpia e nella sentenza riguardante la vicenda Meta, non vengono evidenziati rapporti tra il Rugolino e la figura di [OSCURATO:PERSONA]. La promessa dell'Araniti di spendere una parola a favore del [OSCURATO:PERSONA] poteva derivare dai suoi rapporti commerciali con gli Stillitano, ai quali vendeva miele, e non dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta; egli neppure aveva speso il nome degli Araniti e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], esaminato in appello, aveva escluso che l'odierno ricorrente avesse parlato con qualcuno per aiutarlo a risolvere il suo problema. Il suo comportamento poteva anche essere qualificato come favoreggiamento ex art. 418 cod. pen.. Nelle conversazioni intercettate i vari interlocutori, oltre ad affermare che l'Araniti ed il Modafferi fossero espressione del clan Araniti di Sambatello, sulla base di un mero equivoco, non davano conto di un reale e concreto interessamento di [OSCURATO:PERSONA]. La conversazione intercettata all'interno del bar Malavenda in occasione dell'incontro del 26 maggio 2014 è stata erroneamente interpretata senza considerare le interpretazioni alternative suggerite dalla difesa dell'imputato e senza tenere conto dei numerosi punti in cui la conversazione intercettata risultava incomprensibile. La Corte di appello, tra le varie interpretazioni altrettanto possibili, aveva preferito quella più sfavorevole all'imputato, in violazione dei principi in materia affermati da questa Corte di cassazione che imponevano di dare preferenza all'interpretazione più favorevole, salvo che questa risultasse inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128). Anche laddove l'Araniti, a fronte delle preoccupazioni manifestategli dal [OSCURATO:PERSONA], che temeva di ricevere ulteriori minacce dagli Stillittano, interessati ad impedire l'avvio della sua attività commerciale, aveva suggerito di cercare di prendere tempo per addivenire ad un accordo, egli si era limitato a fornire al [OSCURATO:PERSONA] un mero consiglio e non a proporsi quale mediatore con gli Stillittano, non emergendo da alcun elemento di prova una simile conclusione. Laddove, poi, la Corte di appello aveva desunto la intraneità dell'Araniti dalla sua conoscenza delle vicende relative ai contrasti tra gli Stillittano e [OSCURATO:PERSONA] detto «pasticcino» conseguenti al precedente tentativo da parte di quest'ultimo di aprire altra attività commerciale all'interno del medesimo bar, contrasti poi non risolti a seguito dell'intervento del capo della cosca Condello, che aveva lasciato ampia libertà di azione agli Stillitano che avevano ostacolato anche con atti dinamitardi l'iniziativa del «pasticcino», tanto da indurlo a desistere, il ricorrente evidenzia che tali conoscenze erano patrimonio comune dei numerosi soggetti intercettati, molti dei quali erano stati assolti, come il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; se tali conoscenze avevano valore indiziante, non si comprendeva l'assoluzione dei coimputati. Inoltre, la Corte di appello non ha considerato la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Domenico in data 12 maggio 2014 in cui il primo dichiara al secondo che egli si deve incontrare con i Condello; se il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti diretti con i Condello, non si comprende perché debba avvalersi di [OSCURATO:PERSONA] quale mediatore. Nel corso della stessa conversazione si afferma, secondo la Corte di appello, che quella che deve venire a lavorare è una degli Araniti e viene a lavorare per conto dei Condello; da tale frase emergerebbe il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Condello, ma le parole intercettate, sostiene il ricorrente, sono state mal ricostruite a causa delle carenze dell'accertamento fonico e comunque la frase non dava certezza sulla circostanza che l'Araniti avesse incontrato i Condello ed anzi tale circostanza risulta contraddetta da ulteriori conversazioni intercettate successivamente e precisamente il 4 giugno 2014, in cui il [OSCURATO:PERSONA] dichiara alla figlia che egli crede che gli Araniti, ossia [OSCURATO:PERSONA] ed il Modafferi, non abbiano parlato con alcuno per risolvere il suo problema relativo al contrasto con gli Stillittano. Anche tali conversazioni erano state travisate. Quanto alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva dichiarato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], zio dell'odierno ricorrente, che il nipote era colui che gestiva la locale di Catona al posto di [OSCURATO:PERSONA], detto «Craxi», durante la sua detenzione, ma il collaborante aveva all'epoca ritenuto trattarsi di una mera vanteria, in quanto egli sapeva che il capo della cosca Bertuca, alla quale il collaborante apparteneva, per le questioni inerenti a Catona, aveva quale referente [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] e lo zio non avevano rapporti da molto tempo e il rapporto tra la fonte de relato e [OSCURATO:PERSONA] era stato del tutto pretermesso. In ogni caso, l'appartenenza dell'Araniti alla cosca Rugolino non poteva essere affermata sol perché riferita dal collaborante, risultando invece necessario che fosse dimostrato il concreto contributo da lui arrecato al raggiungimento degli scopi dell'associazione criminale, e nel caso di specie non sono indicati fatti o circostanze espressive di una permanente disponibilità a favore del sodalizio. Per la sentenza di appello la assunzione di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe la contropartita offerta dal [OSCURATO:PERSONA] all'Araniti per la sua mediazione, ma tale conclusione urta con altre risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che era stato lui a presentare la Carlo al [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo aveva confermato le dichiarazioni del Remo, che già la conosceva, in quanto forniva i suoi prodotti al figlio della Carlo, [OSCURATO:PERSONA], che gestiva un altro bar. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche affermato che l'Araniti, avendo appreso che era stata proposta per un'assunzione, l'aveva raccomandata avendo con la stessa un rapporto di amicizia. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato tali circostanze, ma la sentenza impugnata non menziona affatto le sue sommarie informazioni testimoniali. Peraltro, riferisce il Notaro, proprio tramite lui e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva conosciuto il Rugolino. Sulla base di tali dichiarazioni doveva, quindi, escludersi che l'assunzione della Carlo fosse una contropartita per l'intervento dell'Araniti, dato questo, che non emergeva da alcun elemento di prova. Né l'appartenenza dell'Araniti alla cosca del Rugolino poteva dirsi provata dal fatto che i due fossero stati controllati o avvistati mentre circolavano a bordo dell'automobile dell'Araniti, non essendo dimostrato che i loro rapporti trovassero causa nella comune appartenenza alla 'ndrangheta. Inoltre, se l'Araniti e [OSCURATO:PERSONA] avevano effettivamente svolto il ruolo di intermediari del Rugolino, ristretto in carcere, non si comprendeva perché [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata attratta nelle indagini; le lettere da questa inviate al suo compagno erano state sottoposte a rigidi controlli che non avevano mai evidenziato alcunché. Il rapporto dell'Araniti con la Carlo era di semplice amicizia. Né l'Araniti era mai rimasto implicato in vicende caratterizzate dall'impiego del metodo mafioso. 5.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso anche tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di distinto atto introduttivo, articolando ulteriori tre motivi. 5.2.1. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione. Sostiene che la Corte territoriale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, non ha dato risposta ai motivi di appello con i quali si era dedotto che tutte le conversazioni captate avevano contenuto ambiguo e non valevano a dimostrare il fatto oggetto di contestazione, in quanto non provavano il ruolo criminale dell'Araniti o la sua capacità di rapportarsi con elementi di spicco delle altre consorterie per fungere da garante del [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni successive a quella del 26 maggio, alla quale l'Araniti aveva partecipato, dimostravano che egli non era intervenuto presso alcuno per sostenere la posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale neppure aveva compreso che egli non era imparentato con gli Araniti di Sambatello, che non avevano parlato con alcuno; infatti, gli Stillittano avevano dovuto tollerare l'apertura del bar da parte del [OSCURATO:PERSONA] non grazie all'opera dell'Araniti, ma a causa dell'intervento di altri soggetti ai quali il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto. Era un'affermazione apodittica quella della Corte di appello secondo la quale gli Stillittano avevano desistito dal proposito di impedire l'apertura del bar anche a seguito dell'intervento dell'Araniti. La Corte di appello aveva ritenuto l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] come un'imposizione mafiosa degli Araniti, quale corrispettivo della mediazione con la cosca Condello finalizzata a tacitare gli Stillittano; in tal modo i Giudici di secondo grado avevano omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del figlio di questa, [OSCURATO:PERSONA], che asserivano che la Carlo era stata assunta su raccomandazione di [OSCURATO:PERSONA], legato da rapporti commerciali con l'Araniti, a sua volta amico della Carlo. L'intervento dell'Araniti era limitato alla raccomandazione di una sua amica, afflitta da problemi economici, affinché fosse assunta. Né i rapporti dell'Araniti con il Rugolino potevano essere desunti da sette avvistamenti registrati ad opera delle forze dell'ordine nell'arco di oltre dieci anni o dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che neppure conosceva [OSCURATO:PERSONA]. Neppure l'intraneità dell'Araniti alla cosca del Rugolino poteva affermarsi sulla base della sua amicizia con la Carlo, compagna del Rugolino, e sull'assunto che per il tramite della Carlo l'Araniti veicolasse i messaggi provenienti dal Rugolino, ristretto in carcere. Mancava la prova che messaggi del Rugolino fossero stati in tal modo veicolati. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto rapporti con altri esponenti di vertice del clan Rugolino, come [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo neppure sapeva dell'assunzione della Carlo dal [OSCURATO:PERSONA]. Neppure era provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato i Condello grazie all'intercessione dell'Araniti. In ogni caso, a prescindere dal contenuto delle conversazioni intercettate, non vi era la prova che l'Araniti avesse effettivamente compiuto l'attività di mediazione che gli veniva attribuita. In definitiva, l'affermazione della sua penale responsabilità poggia su mere congetture e la Corte di appello, a fronte della difficoltà di dimostrare il fatto a lui attribuito, aveva abbassato la soglia probatoria, accontentandosi di elementi dotati di minor valore probatorio. Anche le conversazioni intercettate, per il loro contenuto ambiguo, necessitano, per valore come prova, di riscontri esterni ed univoci che nel caso di specie difettano, cosicché non risulta rispettato il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».In ogni caso non emerge uno stabile inserimento dell'Araniti nel sodalizio criminale ed un suo concreto contributo al raggiungimento dei suoi scopi, non essendo sufficiente un mero rapporto di vicinanza o anche di amicizia con alcuni dei suoi esponenti. Anche l'assunzione della Carlo non integrava un contributo alla cosca Rugolino, atteso che essa arrecava vantaggio al solo Rugolino, tanto che [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca, neppure era a conoscenza di detta assunzione. Le dichiarazioni dei vari collaboranti sono generiche e [OSCURATO:PERSONA] ha addirittura escluso che a [OSCURATO:PERSONA] fosse subentrato l'Araniti. 5.2.2. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., nonché della apparenza della motivazione in ordine all'aggravante dell'essere la associazione mafiosa armata. Non è stato provato che l'Araniti avesse la disponibilità di armi o anche che tale disponibilità avesse la cosca Rugolino. Né simile disponibilità poteva essere presunta per la sua appartenenza alla 'ndrangheta o per essere singoli associati stati trovati in possesso di armi. 5.2.3. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha motivato il diniego facendo riferimento alla gravità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo, sia in considerazione dell'intensità del dolo, omettendo di considerare il buon comportamento processuale dell'imputato, che non aveva assunto un atteggiamento dilatorio. 6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando otto motivi. La contestazione a suo carico è quella di cui al capo a) dell'imputazione, ossia l'appartenenza con ruolo apicale alla componente «segreta o riservata» della 'ndrangheta, quale promotore, dirigente ed organizzatore di tale componente, e l'appartenenza con ruolo apicale all'articolazione territoriale della 'ndrangheta denominata cosca [OSCURATO:PERSONA] di Archi di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e provincia (in cui è radicata la componente apicale visibile del più ampio sistema criminale di tipo mafioso) e altre località del territorio nazionale ed all'estero, fino al 15 luglio 2016, quanto alla appartenenza alla componente segreta o riservata della 'ndrangheta, e in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, nell'anno 2014 e con condotta permanente fino al 15 marzo 2016, quanto alla appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 11, comma 1 e 3, e 12 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale funzionale. Con detta eccezione era stato evidenziato che sussisteva un rapporto di connessione qualificata tra il presente procedimento e quello n 5901/01 r.g.n.r. DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro pendente innanzi alla autorità giudiziaria di Catanzaro, ma la Corte territoriale si era limitata ad osservare che i fatti oggetto dei due procedimenti non erano identici, ribadendo la motivazione del Tribunale. La questione dedotta con l'appello non è stata affatto affrontata e quindi su di essa la Corte territoriale non ha motivato. Peraltro, la eccezione è fondata, sostiene il ricorrente, essendo evidente la connessione qualificata tra i due procedimenti, in quanto le conversazioni captate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2002 costituivano prova in entrambi i procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] è giudicato a Catanzaro per fatti in cui sono persone offese diversi magistrati del distretto di [OSCURATO:PERSONA], con funzioni giudicanti e requirenti, e contestualmente è stato avviato il presente parallelo procedimento, nel quale si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere influenzato la magistratura reggina per incidere sull'esito di processi di ‘ndrangheta a carico dei [OSCURATO:PERSONA] e di promuovere l'infiltrazione dell'associazione criminale nelle istituzioni, ossia fatti analoghi e connessi a quelli per i quali si procede a Catanzaro. Segnala che l'art. 11 cod. proc. pen. mira a prevenire simili situazioni ed in particolare che fatti in cui sono persone offese magistrati vengano giudicati nel loro distretto. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], in quel processo, si contesta di avere arrecato minaccia alla magistratura nel suo complesso per piegare le resistenze dei magistrati collusi. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 11 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza prevista dalla citata disposizione in relazione alla posizione di imputato rivestita dal magistrato [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver fatto parte della associazione criminale di cui al capo I). In particolare, al capo I) si contesta a vari soggetti, tra i quali il Tuccio, di avere fatto parte di un'associazione segreta volta ad interferire sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte di enti pubblici locali in modo anche da permettere ad uno degli associati, [OSCURATO:PERSONA], di assecondare gli interessi e le strategie della ‘ndrangheta. All'udienza preliminare il Pubblico ministero aveva operato, in relazione al capo I) dell'imputazione, una restrizione del lasso temporale della partecipazione degli imputati all'associazione segreta, facendola decorrere dal 13 dicembre 2008, ossia da una data in cui il Tuccio era già stato collocato a riposo. Tale modifica era meramente strumentale e non valeva ad eliminare la incompatibilità della autorità giudiziaria reggina a giudicare per fatti commessi da un magistrato che aveva prestato servizio nel medesimo distretto all'epoca in cui i fatti oggetto di contestazione erano stati commessi. 6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 414 e 434 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen., e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del rigetto dell'eccezione di bis in idem parziale rispetto al tempus commissi delicti, anche quale conseguenza della violazione dei presupposti legittimanti la revoca di una sentenza di non luogo a procedere e di diversi provvedimenti di archiviazione. Per gli anni fino al 2005 erano intervenute le decisioni emesse nel processo Olimpia 1 ed in altro processo celebrato a Catanzaro e conosciuto come «caso Reggio», con le quali il [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato per fatti identici. Conseguentemente era necessario delimitare la condotta oggetto di contestazione nel presente processo a quella successiva al 2005, che avrebbe dovuto costituire oggetto di autonoma dimostrazione costituendo essa una evoluzione della condotta associativa per la quale era già stato giudicato. La Corte di appello aveva rigettato l'eccezione sulla base dei medesimi argomenti adottati dal Tribunale, limitandosi ad invocare la differente qualificazione giuridica delle varie condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] (quale concorrente esterno o intraneo ad una cosca specifica nei precedenti processi e appartenente alla 'ndrangheta unitaria nel presente processo), senza considerare che questa Corte di cassazione, nel trattare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] a fini cautelari, aveva rilevato l'esistenza di un parziale bis in idem affermando che ai fini della medesinnezza del fatto era irrilevante la sua qualificazione giuridica, rilevando, invece, il nucleo storico del fatto, da intendersi come identità della fattispecie concreta in tutti i suoi elementi (Sez. 2, n. 33949 del 19/05/2017, Romeo, non massimata). Secondo detto precedente, la condotta andava, quindi, perinnetrata dal 2005 in poi, non potendo il giudizio di colpevolezza fondarsi su fatti che già erano stati giudicati.La Corte di appello ha rigettato l'eccezione valorizzando una differenza tra i ruoli che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto in seno all'associazione secondo l'imputazione relativa a questo processo e quelli delineati nelle imputazioni relative agli altri due processi Olimpia 1 e [OSCURATO:PERSONA]. Nel processo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] era imputato di concorso esterno quale referente della cosca [OSCURATO:PERSONA] e ciò avrebbe escluso che egli avesse contribuito alla ‘ndrangheta quale associazione unitaria, ma in tal modo si contraddiceva l'impostazione adottata dal giudice di primo grado, secondo la quale la 'ndrangheta ha carattere unitario, pur articolandosi in più strutture locali. In realtà, al capo a) del processo [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] di avere contribuito alla 'ndrangheta quale sodalizio unitariamente considerato, a prescindere da singole cosche. Inoltre, la motivazione era contraddittoria laddove si affermava che nel processo celebrato a Catanzaro l'imputazione riguardava un periodo temporale diverso da quello cui si riferiva la contestazione nel presente processo. In realtà, nel presente processo l'imputazione era stata formulata inizialmente in forma aperta e comunque i fatti accertati nel processo celebrato a Catanzaro sono stati posti a fondamento anche della condanna pronunciata nel presente processo. Analoghe considerazioni vengono svolte dal ricorrente in ordine al processo Olimpia 1, conclusosi con il suo proscioglimento, in udienza preliminare, dall'accusa di aver partecipato all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA]. L'identità tra le due accuse rilevava anche in ordine alla questione della mancata revoca della sentenza di non luogo a procedere così emessa. Peraltro, la stessa sentenza si contraddice laddove asserisce che i due fatti sono diversi e tuttavia afferma che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata una struttura di vertice elitaria capace, nelle intenzioni, di guidare l'intera organizzazione verso attività illecite più remunerative, abbandonando definitivamente gli omicidi eccellenti ed i contrasti armati al suo interno. In tal modo si ammette che la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] nel processo Olimpia 1 riguardava fatti identici, in relazione al periodo considerato, a quelli oggetto del presente processo. Inoltre, il concorso esterno è fattispecie alternativa a quella della partecipazione e pertanto non può concepirsi che l'imputato rivesta contemporaneamente la posizione di concorrente esterno e di partecipe nello stesso lasso di tempo, che per il processo Olimpia 1 arriva sino al 1999, quando è stata emessa la sentenza di primo grado, e per il processo di Catanzaro, conclusosi con l'assoluzione, sino al 2005, con contestazione chiusa.La difesa aveva anche eccepito che erano intervenute archiviazioni in altri processi ove erano state elevate a carico del ricorrente altre imputazioni ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. In particolare, era stato emesso il decreto di archiviazione del 15 novembre 2019 nel procedimento n. 209 del 1999 ed il decreto del 30 ottobre 2012 nel procedimento n. 7920 del 2010, dal quale erano state tratte le conversazioni intercettate che erano state utilizzate ai fini della decisione. Inoltre, era stato prodotto il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 151 del 2006 r.g.n.r., sempre per la imputazione di partecipazione alla associazione mafiosa. Non essendo stati revocati i suddetti decreti di archiviazione, il reato non era procedibile. La motivazione sul punto è del tutto mancata. 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 192, 238 e 238- bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen.. nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccezione volta a dedurre la illegittimità della nuova valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Annacondia, Scopelliti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano già state valutate nei processi Olimpia 1 e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha affermato che tali dichiarazioni non sono state valutate in relazione a fatti ormai coperti dal giudicato, ma solo per accertare il reato contestato al capo a). Sostiene il ricorrente che, contrariamente a tale affermazione, la Corte territoriale ha proceduto a rivalutare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di tempo già giudicato nel processo Olimpia 1, in tal modo superandone indebitamente l'esito ed affermando che già nel periodo preso in considerazione da quel processo il [OSCURATO:PERSONA] ricopriva un ruolo apicale in seno alla 'ndrangheta che avrebbe riscontrato l'accusa a lui mossa nel presente processo. Le chiamate in reità, per poter essere utilizzate, non dovevano riguardare il periodo coperto dal giudicato assolutorio, ma il periodo successivo, rispetto al quale andavano ricercati i riscontri individualizzanti. A tale proposito il ricorrente cita un precedente di questa Corte di cassazione in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso secondo il quale la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962, che, in applicazione del principio, ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future). 6.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione circa la mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa aveva chiesto, ancor prima di chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, poi trasformato in richiesta di giudizio abbreviato «secco», di acquisire il verbale delle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergeva l'esistenza, in passato e con il coinvolgimento di collaboratori ritenuti rilevanti anche nel presente giudizio, quali il [OSCURATO:PERSONA], il Festa ed il Gullì, di un accordo volto a formulare false accuse contro il [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare di avere sequestrato il Munaò; la successiva collaborazione del Munaò aveva fatto emergere tale accordo. La richiesta, reiterata con l'atto di appello, non è stata neppure esaminata, pur trattandosi di prova decisiva, in quanto incidente sull'attendibilità dei predetti collaboranti. 6.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. 6.6.1. In primo luogo il ricorrente deduce che la Corte di appello, per affermare la sussistenza di una struttura associativa della 'ndrangheta destinata a rimanere segreta anche ai comuni partecipanti al sodalizio criminale, ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante la loro conoscenza in ordine alle vicende associative si arrestasse al 2002, ossia ad un momento anteriore a quello che, nella stessa sentenza, viene indicato come momento di creazione di detta struttura segreta, ossia la metà degli anni 2000.La Corte di appello aveva anche asserito che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non riguardavano i periodi già giudicati nel processo Olimpia 1 e nel processo [OSCURATO:PERSONA], in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare nel febbraio 2002. Quindi, o il collaborante era inattendibile, perché le sue dichiarazioni riguardavano fatti successivi alla sua collaborazione, o la Corte di appello aveva illegittimamente utilizzato a fini di prova dichiarazioni relative a fatti già coperti da giudicato. Inoltre, la Corte di appello ha omesso di considerare la sentenza n. 87 del 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 209/99 r.g.n.r. DDA e la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel processo Meta, che confermavano che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] potevano riguardare solo fatti anteriori al 2002 e quindi ricadenti nei periodi già oggetto di giudizio. I predetti collaboranti erano peraltro inattendibili laddove avevano reso dichiarazioni sul carattere unitario della ‘ndrangheta, carattere che la sentenza emessa nel processo Meta aveva escluso proprio sulla base delle loro dichiarazioni. In ogni caso la 'ndrangheta aveva assunto struttura unitaria solo dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2003, come riconosciuto dalla sentenza qui impugnata, sulla base delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA]. 6.6.2. La Corte di appello, sostiene il ricorrente, neppure ha risposto alle censure formulate con riferimento all'attendibilità dei collaboranti. Nel processo Olimpia 1 era stata affermata la inattendibilità dei collaboratori che avevano riferito dell'esistenza di una struttura segreta della 'ndrangheta, come il collaborante [OSCURATO:PERSONA], che invece era stato ritenuto attendibile senza tenere conto che egli era stato più volte condannato per calunnia e senza considerare il giudizio su di lui espresso con la sentenza Olimpia 1; anche nel considerare attendibili i collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva omesso di valutare le condanne da essi riportate per calunnia. Era ben possibile, anche sulla base delle dichiarazioni del Munaò già sopra descritte, che i vari collaboranti avessero adattato le loro dichiarazioni alla ipotesi accusatoria. La sentenza aveva eluso la questione, valorizzando le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] senza tenere in considerazione i giudizi espressi nella sentenza Olimpia 1 e le condanne per calunnia dallo stesso riportate, nonché la lettera che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al colonnello Pellegrini per ammettere che egli non era a conoscenza delle vicende successive al 1991. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] erano inattendibili anche perché caratterizzate da un'anomala progressione accusatoria, arricchendosi di 7'? particolari nel corso degli anni, come segnalato anche nella sentenza di appello del processo Meta. La decisione qui impugnata ha invece richiamato la sentenza di primo grado del processo Meta nella parte in cui aveva affermato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti oltre il termine di giorni 180 dall'inizio della loro collaborazione, questione, questa, del tutto differente da quella dell'attendibilità delle loro dichiarazioni, che invece necessitava di una più pregnante motivazione. 6.6.3. Neppure la Corte di appello, sostiene il ricorrente, ha motivato in ordine alle censure relative alla attendibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva evidenziato che i due collaboranti non erano entrati in contatto con la associazione invisibile e quindi le loro dichiarazioni erano irrilevanti. Essi avevano reso le loro dichiarazioni solo molti anni dopo l'inizio della loro collaborazione e le loro propalazioni riguardavano fatti accaduti negli anni '80. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche asserito che il ricorrente aveva favorito l'ascesa del cugino Giuseppe anche mediante l'omicidio Audino e l'arresto del cugino Orazio e il Giudice di primo grado aveva ritenuto credibili simili affermazioni; la difesa, evidenziando taluni passaggi della sentenza di primo grado del processo Meta e della sentenza del processo Eremo, pronunciata il 14 maggio 2005 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ne aveva dimostrato la falsità, atteso che nelle due sentenze si affermava che l'omicidio dell'Audino era stato attuato proprio per danneggiare [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di secondo grado ha aderito a quanto affermato dal Giudice di primo grado, senza prendere in esame la censura. Inoltre la difesa aveva prodotto il verbale integrale dell'interrogatorio del 24 giugno 2011 dal quale emergeva l'approccio compiacente del collaborante. La difesa aveva anche contestato che il [OSCURATO:PERSONA] potesse conoscere il ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha risposto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che1 in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che era opportuno rivolgersi all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico che aveva il potere di mediare tra la 'ndrangheta e gli altri poteri e che il [OSCURATO:PERSONA], nelle sue dichiarazioni aveva affermato di avere appreso dal Virgiglio che il [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della massoneria e che pertanto era possibile che il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al [OSCURATO:PERSONA] quanto appreso dal Virgiglio. Il ricorrente osserva, in contrario, che il dialogo con il Virgiglio al quale aveva fatto riferimento il [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto nel 2011, mentre la riunione nel negozio di Reliquato in occasione della quale sarebbe avvenuto il colloquio tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] è del 2009, quando il collaborante era ancora libero.Ne deriva che il Virgiglio non poteva essere la fonte del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo neppure poteva avere rivelato la circostanza al [OSCURATO:PERSONA]. Né il Virgiglio aveva confermato di aver fatto il nome del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. 6.6.4. il ricorrente sostiene pure che la motivazione è carente in ordine alle censure sollevate con l'atto di appello circa la esistenza dell'associazione criminale segreta. La motivazione è illogica laddove asserisce che l'assenza di contatti tra i suoi associati può dipendere dalla sua segretezza; i contatti tra gli associati sono essenziali per assicurare l'operatività dell'associazione che altrimenti non potrebbe esistere. Numerosi elementi erano stati addotti a sostegno dell'inesistenza che non sono stati concretamente affrontati nella motivazione, che si è limitata a richiamare gli argomenti già spesi dal Giudice di primo grado, anche laddove questi avevano costituito oggetto di specifica censura. Così era avvenuto in relazione alla conversazione intercettata nella sala colloqui tra lo Zunnbo e sua moglie e tra questa e Laganà e alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Virgilio, che descrivono lo [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto inserito in un circuito di matrice massonica legato ad ambienti di 'ndrangheta. 6.6.5. Neppure la motivazione chiarisce i rapporti tra l'imputato e lo [OSCURATO:PERSONA], che in realtà traevano origine da una relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione intercettata nel carcere, contestava al marito di averle tenuto nascosta la «vicenda del 1999», asserendo che se ne fosse stata messa al corrente, non lo avrebbe sposato; secondo la ricostruzione dei giudici del merito, la vicenda del 1999 era l'ingresso dello [OSCURATO:PERSONA] nel sistema criminale che egli cercava di giustificare con la sua vicinanza ai servizi segreti; sostiene il ricorrente che dal memoriale rinvenuto dalla polizia giudiziaria al termine di altro colloquio svoltosi in carcere pochi giorni prima risulterebbe che la vicenda del 1999 era l'ingresso dello [OSCURATO:PERSONA] nei servizi segreti. Peraltro, soggiunge il ricorrente, quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale i rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] risalirebbero al 1985, quando, deceduto [OSCURATO:PERSONA], il collaborante aveva constatato che lo [OSCURATO:PERSONA] era amico dei fratelli del defunto. I rapporti tra i due erano dovuti a rapporti amicali tra le due famiglie e la loro natura illecita era stata affermata apoditticamente, ma non provata ed argomentata. In tale rapporto di amicizia trovava giustificazione anche la confidenza relativa alla microspia di Bologna. Inoltre, la sentenza aveva attribuito allo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di soggetto riservato, che intesseva rapporti con le istituzioni ed i servizi segreti, ma tale circostanza non valeva a dimostrare la natura illecita di tali rapporti o la appartenenza dell'imputato ad un circuito massonico legato alla 'ndrangheta. A tal fine non è sufficiente il colloquio dell'agosto 2009 a Gambarie tra l'imputato ed il figlio in cui viene indicato lo [OSCURATO:PERSONA] come la fonte dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] ha appreso della microspia installata nell'ospedale di Bologna ove nel precedente mese di maggio era stato sottoposto ad un intervento chirurgico. In ogni caso tale informazione era volta ad agevolare solo il [OSCURATO:PERSONA] e non l'associazione criminale. 6.6.6. Neppure è dimostrato il ruolo apicale assunto dal ricorrente in seno all'associazione segreta. Secondo i giudici del merito tale sua posizione emergerebbe da una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto non è intellegibile e nella quale neppure viene menzionato il [OSCURATO:PERSONA], come confermato da tutte le perizie trascrittive e negato dal Giudice di primo grado. La Corte di appello sul punto si era limitata a ribadire gli argomenti già spesi dal Giudice dell'udienza preliminare affermando, con un ragionamento puramente congetturale, che il Chirico, sapendo di essere intercettato, aveva reso false dichiarazioni favorevoli al [OSCURATO:PERSONA] onde scagionarlo. Nel corso della conversazione le parole Giorgio e segreti, sulle quali si fondava l'interpretazione accusatoria, non erano mai state pronunciate, come risultava dalle perizie. Alle conversazioni intercettate è stato attribuito un significato difforme da quello suggerito dalle diverse perizie. 6.6.7. Il ricorrente denuncia che mancano riscontri esterni alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia nella parte in cui essi, peraltro in modo generico, gli attribuiscono un ruolo apicale, senza specificare le specifiche condotte dalle quali tale ruolo sarebbe stato desunto. A tale proposito, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito di avere consultato [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle elezioni regionali del 2000, in tal modo arricchendo con detto episodio un racconto risalente a molti anni prima in cui non se ne faceva menzione. Nella sentenza qui impugnata, evidenzia il ricorrente, era stato ravvisato un riscontro di detto episodio in una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato. La difesa aveva sostenuto che da tale conversazione si ricavava solo la intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi da certi ambienti e dinamiche e che tale conclusione era confortata dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in un altro procedimento penale, il cui verbale era stato acquisito. [OSCURATO:PERSONA] aveva definito l'imputato un «consigliori», inteso quale persona che dava consigli giusti; sul punto la Corte territoriale non aveva affatto motivato.Peraltro, sostiene il [OSCURATO:PERSONA], la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] di arricchire il suo precedente racconto derivava da suoi contrasti con il servizio di protezione che avevano determinato il rientro del [OSCURATO:PERSONA] nel carcere e la sua esigenza di riacquistare credibilità presso gli inquirenti. Egli aveva, così, scelto di adattare le sue dichiarazioni alle esigenze investigative per compiacere coloro che stavano indagando. Non poteva peraltro asserirsi che dalle dichiarazioni del collaborante fosse emersa la prova dell'origine dei contatti tra il riservato [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] tramite l'imputato, soggetto verso il quale lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, in una conversazione intercettata nel carcere con la moglie, di nutrire grande rispetto. In sostanza, sostiene il ricorrente, non è stata data risposta al motivo di appello. 6.6.8. La attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della penale responsabilità discende anche dalla illogica valorizzazione del suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e del suo intervento nell'apertura dell'esercizio commerciale. La Corte territoriale ha sostenuto che il suo intervento nella vicenda della riapertura del bar Malavenda trova giustificazione nella sua appartenenza alla 'ndrangheta intesa quale sodalizio criminale unitario e solo in via sussidiaria nel suo ruolo all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non ha, però, spiegato quale fosse l'interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA] in detta vicenda e sostanzialmente si contraddice quando afferma che il nulla-osta concesso, tramite [OSCURATO:PERSONA], dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] non esclude l'interessamento dell'odierno ricorrente al fine di ristabilire gli equilibri tra le cosche all'interno del mandamento di Reggio centro e quindi di mantenere in vita e rafforzare il sodalizio criminale unitariamente considerato. In realtà, sostiene il ricorrente, la cosca [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse nella vicenda, che trovava origine in ragioni di mera concorrenza commerciale. La motivazione, in relazione a tale vicenda, è contraddittoria anche in ordine alla stipula del contratto assicurativo e in ordine alla ricostruzione delle modalità con le quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza si afferma che è stato il [OSCURATO:PERSONA], interessato a contrastare gli Stillittano che si erano opposti alla riapertura del bar, a chiedere l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] ed in effetti il [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso del Pellegrino per rivolgersi alla figlia del [OSCURATO:PERSONA] per la questione assicurativa. Ciò, però, non valeva a dimostrare un interesse del [OSCURATO:PERSONA], quale esponente apicale della associazione segreta, nella vicenda, poiché altrimenti egli si sarebbe mosso autonomamente ed in via preventiva, senza attendere la sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA].Sul punto la Corte si è limitata ad affermare in modo apodittico che la circostanza che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] sia stato sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA] e non sia stato unilateralmente attuato dall'imputato non ha rilevanza, attesa l'importanza del suo intervento nella vicenda. La motivazione è apodittica anche laddove esclude che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sia solo un'ipotesi congetturale del [OSCURATO:PERSONA], come invece sostenuto dalla difesa. A tale proposito, in motivazione si afferma che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] emerge dalla conversazione, oggetto di intercettazione, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo dichiara al secondo che la figlia del [OSCURATO:PERSONA] gli stava facendo ottenere la stipula del contratto assicurativo nonostante l'opposizione della sede centrale della società di assicurazioni, mediante una «forzatura», e che poiché i passaggi «collimavano» doveva ritenersi che la cosca [OSCURATO:PERSONA] fosse stata investita della questione. La Corte di appello aveva in tal modo creduto di aver replicato all'eccezione della difesa che aveva segnalato che il Giudice di primo grado aveva ritenuto di poter desumere la prova dell'effettivo intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in modo semplicistico sulla base della mera posteriorità dell'apertura del bar rispetto al contatto avuto dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, entrambe le sentenze dei giudici del merito avevano interpretato quella conversazione come espressione di un'intenzione ancora non realizzata, come se l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] dovesse ancora realizzarsi, senza che fossero precisate modalità e tempi del suo intervento. Peraltro, le indagini svolte in merito al contratto di assicurazione avevano evidenziato che non era stata necessaria alcuna «forzatura» per la sua stipula, cosicché le considerazioni espresse dal Pellegrino nella conversazione erano meramente congetturali. La difesa aveva anche indicato talune conversazioni intercettate dalle quali risultava che il [OSCURATO:PERSONA] millantava un'amicizia con [OSCURATO:PERSONA] in realtà insussistente, come aveva ammesso anche la stessa Corte territoriale a pag. 1008 della motivazione della sentenza di appello. In ogni caso, solo una «forzatura» nella stipula del contratto assicurativo da parte della figlia dell'imputato poteva far ritenere, a livello di deduzione logica, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tutelato il bar da eventuali nuovi danni, cosicché, l'accertata insussistenza della «forzatura», non essendo mai stata stipulata alcuna polizza, faceva escludere l'intervento del ricorrente nella vicenda. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi non credibile e le sue dichiarazioni intercettate erano mere millanterie.Né, a seguito della conversazione intercettata, era stato pedinato il [OSCURATO:PERSONA] onde verificare se l'incontro del pomeriggio del 19 maggio fosse poi realmente avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva valorizzato il dato tratto dai tabulati del 2015 dai quali era emerso un contatto telefonico tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] attraverso il telefono di quest'ultimo, ma in uso alla figlia Maria. Sulla base di tale contatto il Giudice dell'udienza preliminare aveva affermato che i due si conoscevano già prima della loro comune carcerazione e che avevano mentito affermando di non conoscersi. La difesa con l'atto di appello aveva chiesto l'acquisizione dei brogliacci o della trascrizione della conversazione telefonica del 22 dicembre 2015 o l'esame del tenore [OSCURATO:PERSONA], che aveva commissionato al bar del [OSCURATO:PERSONA] un dono natalizio da recapitare al [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di appello la difesa aveva prodotto il brogliaccio contenente la sommaria trascrizione della conversazione, nonché altra documentazione. Dal brogliaccio risultava che la chiamata era stata effettuata da una donna ed aveva ad oggetto la consegna di un dolce regalato dal tenore Iacopino al [OSCURATO:PERSONA]. Ciononostante, nella motivazione della sentenza di appello viene reiterato l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado. Tale errore dimostrava come la Corte di appello si fosse limitata a recepire acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte di appello aveva apoditticamente sostenuto l'irrilevanza dei tabulati forniti dall'intercettazione del telefono del ricorrente con sistema real time, che consente di rilevare costantemente la posizione del telefono intercettato, affermando che egli non era solito portare con sé il telefono, mentre in realtà egli solo in un'occasione in molti anni aveva dimenticato il suo telefono al suo studio, o comunque adottava cautele per non essere intercettato. La Corte di appello aveva, tuttavia, trascurato di considerare che dai tabulati risultava che mentre il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pellegrino si incontravano con la figlia dell'imputato presso la agenzia assicurativa di questa, il [OSCURATO:PERSONA] era contestualmente impegnato in una conversazione telefonica e non poteva quindi trovarsi insieme a loro. Si era pure cercato di salvare la ricostruzione accusatoria avallando l'ipotesi, formulata dal Pubblico ministero, che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati il 26 maggio davanti all'agenzia assicurativa, ma la difesa aveva provato, sulla base dei tabulati, che un simile incontro non sarebbe stato possibile; la sentenza di secondo grado aveva trascurato anche tali deduzioni difensive omettendo di darvi risposta.Nella motivazione della sentenza di appello si conclude che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'apertura del bar è espressione sia della posizione apicale assunta dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio unitariamente inteso, sia della sua posizione apicale all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA], ma tale conclusione è illogica, poiché lascia intendere che un soggetto «invisibile» si sia manifestato ad un soggetto estraneo alla consorteria. Né può sostenersi che non vi sia alcuna contraddizione sol perché egli è intervenuto anche quale capo della cosca visibile in relazione ad un evento rilevante nell'ambito delle competenze strategiche della cosca [OSCURATO:PERSONA], oltre che al fine di ristabilire gli equilibri tra le cosche del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. Se il [OSCURATO:PERSONA], per svolgere il suo ruolo all'interno della associazione unitaria della ‘ndrangheta, doveva mantenere celata la sua adesione a detta organizzazione criminale, era contraddittorio che egli potesse poi manifestare all'esterno addirittura la sua qualità di capo di una cosca. La Corte di appello afferma che la vicenda relativa al bar aveva creato fibrillazione all'interno della 'ndrangheta perché il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un unicum tra i locali del reggino, data la sua suddivisione al 50% tra le cosche federate nei rispettivi cartelli riferentesi alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e Condello. Il ricorrente sostiene che tale suddivisione è comune a molti quartieri di [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli di Archi, Reggio centro, Modena e ciò è dovuto alla circostanza che in occasione della pacificazione tra le cosche, queste avevano all'interno di tali quartieri forze paritarie. La Corte di merito, nel tentativo di confutare le osservazioni difensive, aveva citato un'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e relativa al colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla apertura del bar, mentre secondo il ricorrente tale conversazione dimostra che il contrasto tra i due era dovuto a ragioni di mera concorrenza commerciale e a motivi personali. Peraltro, nella stessa sentenza si affermava che le cosche erano del tutto indifferenti alla soluzione dei contrasti tra il Nicolò detto Pasticcino e gli Stillittano e che i Condello, dopo avere dato il loro assenso al progetto imprenditoriale del Nicolò, avevano lasciato i contendenti a risolvere il loro problema tra di loro senza prendere posizione a favore dell'uno o degli altri. La scarsa rilevanza della vicenda trovava conforto nella circostanza che coloro che erano divenuti collaboratori di giustizia in epoca successiva neppure ne avevano fatto menzione. 6.6.9. Il ricorrente segnala anche che nella motivazione della sentenza di appello non si menzionano, in relazione alla sua posizione, le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], nonostante il suo esame fosse stato ammesso nel corso del giudizio di secondo grado su richiesta del Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stato smentito dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], aveva reso dichiarazioni in parte favorevoli al [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nella vicenda per ammorbidire le resistenze degli Stillittano e così curare l'interesse della cosiddetta 'ndrangheta unitaria di evitare un conflitto tra cosche che vedeva coinvolti i Serraino, il cui prestigio era stato compromesso dagli attentati al bar Malavenda. Nella sentenza impugnata si afferma, in relazione alla posizione di altri coimputati, che il Liuzzo aveva confermato che la contesa tra il Nicolò e gli Stillittano era proseguita anche all'interno del carcere dopo che essi erano stati arrestati nel presente procedimento, sino al 2017. Tale affermazione, tuttavia, evidenzia il ricorrente, contrasta con la attribuzione alla associazione segreta unitaria di un ruolo pacificatore, in quanto la prosecuzione della contesa priverebbe detta associazione criminale di alcun potere autoritativo. Peraltro il Liuzzo, sebbene indicato in sentenza quale soggetto ai vertici della cosca Rosmini e legato da rapporto familiare al Nicolò, non mostra di essere a conoscenza dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] in detta vicenda o di come essa sia stata risolta. Anche i collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppure fossero ancora liberi all'epoca dei fatti di cui si discute in questa sede, non hanno riferito sulla vicenda o di un intervento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito di un discorso del [OSCURATO:PERSONA] avvenuto all'interno del carcere dal quale emergeva che il secondo non aveva alcun interesse a risolvere la questione. Se i [OSCURATO:PERSONA] avessero voluto intervenire per imporre agli Stillittano una soluzione pacifica, avrebbero potuto interloquire con il [OSCURATO:PERSONA] tramite il [OSCURATO:PERSONA] al quale il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto quando aveva deciso di subentrare al Nicolò nell'acquisto del bar. Né era stato chiarito cosa avrebbe potuto fare il [OSCURATO:PERSONA] per agevolare gli obiettivi perseguiti dall'associazione occulta, tanto che egli era stato assolto dall'accusa di concorso esterno. 6.6.10. Sostiene il ricorrente che l'ipotesi accusatoria è rimasta non riscontrata anche laddove non sono stati dimostrati suoi contributi al programma politico della consorteria, ai suoi piani economici e alle dinamiche criminali. A tale proposito la sentenza evidenzia i legami dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA], che emergono da una conversazione captata nel 2010 nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla quale l'accusa e poi la sentenza di primo grado avevano attribuito rilievo sulla base di una sua interpretazione fallace come sostenuto dalla difesa nei suoi atti ai quali la sentenza di secondo grado non ha dato risposta, limitandosi a reiterare la motivazione della sentenza appellata. In motivazione la Corte territoriale afferma che dalla conversazione intercettata emerge la capacità del Romeo e del [OSCURATO:PERSONA] di governare ed orientare lo scenario politico locale incidendo sull'esito delle elezioni e stabilendo chi, tra i candidati, dovesse prevalere, anche grazie al ruolo verticistico da essi svolto all'interno del sodalizio criminale. In particolare, si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito al progetto dell'associazione criminale, risalente al 2002, volto a sostenere l'elezione dello Scopelliti. In realtà, la difesa aveva obiettato che da tale conversazione e da altri dialoghi intercettati emergeva l'ostilità politica del [OSCURATO:PERSONA] verso lo Scopelliti, tanto che egli nel 2002 non aveva preso parte alla campagna elettorale in favore di quel politico e nemmeno alle campagne elettorali successive. Dalla conversazione del 20 marzo 2010 emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva consultato il Romeo onde vagliare se fosse possibile sostenere la candidatura del Loiero in contrapposizione a quella dello Scopelliti ed il Romeo aveva risposto che lo Scopelliti era sostenuto da così tante liste da far ritenere certa la sconfitta del Loiero. Da tale conversazione non poteva quindi ritenersi dimostrata la capacità del [OSCURATO:PERSONA] di spostare migliaia di voti da un candidato ad un altro. La Corte di appello non ha dato risposta a tali obiezioni, limitandosi anche in questo caso a ribadire la motivazione della sentenza di primo grado, secondo la quale tale possibilità di incidere sui risultati elettorali poteva ritenersi compatibile solo con il coinvolgimento della 'ndrangheta nella sua componente unitaria nella contesa elettorale, non potendo ritenersi plausibile che una sola cosca fosse in grado, a soli sette giorni dal voto, di influire sull'esito di una competizione elettorale a base regionale. In realtà, nella conversazione nessuno dei soggetti intercettati aveva ipotizzato appoggi della 'ndrangheta. Peraltro, mentre nella sentenza di primo grado era stato sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse finto di voler sostenere il Loiero temendo di essere intercettato, nella sentenza di appello si afferma che i due conversanti avevano dialogato in tranquillità, senza il timore che il loro colloquio potesse essere ascoltato da terzi. La sentenza di appello evita, però, in tal modo di confrontarsi con l'avversione manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Scopelliti limitandosi a sostenere in modo apodittico che egli era in grado di spostare cinquecento o mille voti coinvolgendo in tale operazione tutta la 'ndrangheta e non solo la cosca [OSCURATO:PERSONA], il che è di per sé illogico considerata l'esiguità dei voti indicati rispetto al potere delle cosche. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare era arrivato anche ad ipotizzare che i due conversanti intendessero appoggiare il Loiero per indurre lo Scopelliti a temere per la sua elezione e quindi a richiedere alla ‘ndrangheta il suo appoggio, ma tale ragionamento era stato fortemente contestato dalla difesa e la sentenza di appello non lo aveva neppure considerato. La sentenza di secondo grado è anche arrivata a sostenere in modo assolutamente illogico la irrilevanza della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non comparisse in alcuna delle indagini che negli ultimi venti anni avevano coinvolto la cosca [OSCURATO:PERSONA] o che egli non fosse coinvolto in interessi economici o la rarità dei suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], atteso che anche tali circostanze erano elementi di prova a favore dell'imputato che non potevano essere liquidati con un'apodittica affermazione della loro irrilevanza. 6.6.11. Il ricorrente evidenzia che poiché, secondo l'ipotesi accusatoria, la componente segreta o riservata della 'ndrangheta si avvaleva del vertice operativo visibile per veicolare le sue direttive alle singole articolazioni territoriali della 'ndrangheta, era rilevante che nel processo cosiddetto Meta fosse stata esclusa la sussistenza di detto vertice visibile, essendo venuto a mancare l'anello di collegamento tra la struttura invisibile e le singole cosche e quindi la capacità dimostrativa del capo di imputazione. Neppure si chiarisce se la struttura segreta sia una componente della ‘ndrangheta o una associazione autonoma e separata rispetto ad essa, con tutte le implicazioni che ne derivano, anche i fini dell'eccezione di giudicato di cui al terzo motivo del ricorso. 6.6.12. Il ricorrente segnala la illogicità della motivazione laddove ha ritenuto quali elementi di riscontro dell'ipotesi accusatoria gli accessi di esponenti della 'ndrangheta presso lo studio professionale del [OSCURATO:PERSONA], quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali accessi trovavano causa nei rapporti professionali tra tali soggetti e lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e precisamente con il figlio del [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso l'assenza di rapporti illeciti emergeva anche dalla circostanza che lo studio del [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad intercettazioni ambientali, dalle quali non era emerso alcunché. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lucibello, che aveva affermato di avere appreso dal Caponera circa l'intenzione di alcuni esponenti anziani della clan [OSCURATO:PERSONA] di affidargli il ruolo di responsabile della cosca, tale circostanza non era mai emersa nel corso degli interrogatori ai quali il collaborante era stato sottoposto dal Pubblico ministero, ma per la prima volta solo in occasione di sommarie informazioni successivamente rese dal collaborante alla polizia giudiziaria e verbalizzate in forma riassuntiva, e doveva ritenersi il risultato della confusione scaturita dalla approssimazione con il quale il dichiarante aveva riferito in ordine all'episodio. Difatti, nei verbali di interrogatorio innanzi al Pubblico ministero il racconto era stato incerto ed esitante. La sentenza di secondo grado ha sostenuto che le dichiarazioni del Lucibello sono riscontrate da quelle dell'Aiello, il cui contenuto, però, diverge nettamente, atteso che l'Aiello non ha mai reso dichiarazioni in merito all'imputato, pur avendo egli accusato molti esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]. 6.6.13. Nella sentenza si cita anche una conversazione tra l'imputato e suo figlio che, sebbene ritenuta non rilevante a fini di prova, viene indicata quale dimostrazione della circostanza che l'appartenenza del padre dell'imputato alla associazione criminale era nota a tutti i componenti della famiglia del [OSCURATO:PERSONA], con ciò sottintendendo, a scopo suggestivo, che la famiglia del [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi una famiglia mafiosa. 6.6.14. In sostanza, dalla motivazione della sentenza e dalle prove in essa indicate non si comprende da quali comportamenti concreti sarebbe stato ricavato il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della struttura riservata e all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA]; i Giudici di appello si sono limitati a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza dare risposta alle censure dell'appellante. Non essendo stato esplicitato il contributo effettivo da lui arrecato al raggiungimento degli obiettivi della associazione criminale, neppure è dimostrata la sua partecipazione alla associazione sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, non essendo sufficiente una mera adesione morale passiva ed improduttiva di effetti concreti. Né in ogni caso risulta provato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto un ruolo apicale all'interno dell'associazione. 6.7. Con il settimo motivo (erroneamente indicato quale sesto motivo) il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aggravante prevista da detta disposizione. L'applicazione dell'aggravante si fonda sulla valorizzazione della struttura unitaria della 'ndrangheta, utilizzata per estendere a tutti i compartecipi l'aggravante. Segnala il ricorrente che non basta che un singolo associato abbia la disponibilità delle armi, occorrendo che esse siano nella disponibilità dell'associazione e quindi dei partecipi al sodalizio; inoltre, la disponibilità delle armi da parte dell'associazione deve essere costante, non essendo sufficiente che essa sia limitata ad un singolo episodio; sono, quindi, irrilevanti i precedenti penali per detenzione di armi a carico di singoli partecipi.Nel caso di specie l'aggravante è stata applicata sulla base della disponibilità di armi limitata a taluni episodi e sulla natura di associazione mafiosa storica della ‘ndrangheta e della sua struttura unitaria. 6.8. Con l'ottavo motivo (erroneamente indicato quale settimo motivo) il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2 e 416-bis cod. pen. e dell'art. 5, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2015 e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della istanza di applicazione dei profili edittali anteriori alla legge appena citata. Il reato era stato contestato come commesso sino al 15 luglio 2016, ma la condotta dell'imputato si arrestava ad una data anteriore all'entrata in vigore della legge citata, non essendo dimostrato il contrario. Le dichiarazioni dei collaboranti riguardavano vicende tutte anteriori al 2015. Anche le informative della polizia giudiziaria riferivano vicende anteriori al 27 maggio 2015. Anche la sentenza di primo grado ammetteva che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] erano cessati nel 2011. Né poteva porsi a carico dell'imputato l'onere di provare che la condotta di partecipazione all'associazione fosse cessata prima di tale data. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi. 7.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente, oltre a ribadire gli argomenti del primo e del secondo motivo di ricorso, segnala che la Presidente del collegio si è astenuta dalla trattazione del processo in relazione ai soli imputati del capo i), ossia del reato di associazione massonica segreta, ed è stata disposta la separazione dei processi, sebbene il reato di cui al capo i) fosse collegato al capo a) da una stretta connessione, come riconosciuto anche nella sentenza n. 33047 del 2018 di questa Corte di cassazione. La Presidente avrebbe, quindi, dovuto astenersi anche in relazione al capo a). Segnala anche che secondo l'ipotesi accusatoria la associazione segreta di cui al capo a) era in grado di influire anche sull'attività degli organi giudiziari reggini senza, tuttavia, che fossero indicati i magistrati con i quali detta associazione si sarebbe relazionata a tale scopo. Sostiene il ricorrente che il Pubblico ministero non può modificare l'imputazione per la quale ha già esercitato l'azione penale, riducendone la portata temporale, per ragioni di convenienza e per eludere le norme sulla competenza territoriale funzionale. Inoltre, la regola di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il processo connesso sia stato già definito con sentenza assolutoria.Nel corso delle indagini il procedimento connesso già pendeva innanzi all'autorità giudiziaria di Catanzaro e quindi il Pubblico ministero avrebbe già dovuto rilevare l'incompetenza e trasmettere gli atti a quella autorità. La circostanza che in realtà i due procedimenti avessero ad oggetto il medesimo fatto e non fatti connessi ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione in diverse sentenze pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione del principio della perpetuatio competentiae, essendo la competenza già radicatasi a Catanzaro in virtù della sentenza di assoluzione, non equiparabile ad un decreto di archiviazione. 7.2. Con il secondo motivo nuovo il ricorrente, oltre a ribadire gli argomenti già esposti a sostegno del sesto motivo di ricorso, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni difensive dedotte con l'atto di appello ed i motivi nuovi di appello. Quanto alla vicenda del bar Malavenda, la Corte di appello si è basata esclusivamente sulle conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, il cui contenuto era equivoco. In particolare, quanto all'intervento pacificatore del [OSCURATO:PERSONA], si era dedotto che l'indicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] come «il massimo», evocativa della posizione verticistica assunta dall'imputato in seno all'associazione segreta, era priva di rilevanza atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non era un soggetto inserito nell'associazione criminale, tanto che dalle conversazioni intercettate risultava che egli neppure era a conoscenza dei confini territoriali tra le varie cosche. Tale indicazione era espressiva di voci correnti nel pubblico e come tali irrilevanti. L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] era stato desunto dalla «forzatura» esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] per consentire al [OSCURATO:PERSONA] la stipula della polizza assicurativa, ma le indagini espletate presso la sede della società assicuratrice avevano consentito di accertare che la polizza non era stata stipulata. La stessa sentenza di appello ammetteva in alcuni passaggi che il [OSCURATO:PERSONA] millantava una sua conoscenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], conversando con il [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato di non conoscere l'intervento di quest'ultimo, cosicché appariva illogico che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], indicato nell'imputazione quale capo dell'omonima cosca e quindi quale interlocutore, in virtù di detta qualità, degli uomini di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], fosse sconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], che continuava ad insistere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] circa l'impossibilità di intervenire su Stillittano. Era pure illogico che il [OSCURATO:PERSONA], quale capo dell'omonima cosca, si relazionasse direttamente con il [OSCURATO:PERSONA], che non era un associato, anziché valersi della intermediazione di coloro che erano i responsabili in loco della cosca.Né risulta alcun elemento di prova a sostegno dell'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la protezione ambientale e non semplicemente la stipula della polizza assicurativa per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva costantemente mostrato interesse, abbandonando il proposito di assicurarsi solo dopo aver constatato che nessuna società avrebbe stipulato il contratto. Quanto al Pellegrino, egli, nonostante fosse stato sottoposto a perquisizione e ad attività di intercettazione con esito negativo, non era mai stato interrogato o sottoposto ad indagini e non poteva quindi sostenersi che anch'egli fosse un «riservato» con il compito di fare da tramite tra il [OSCURATO:PERSONA] e le cosche onde raggiungere il risultato della loro pacificazione. Non risultava che il Pellegrino ed il [OSCURATO:PERSONA] avessero mai intavolato trattative con gli Stillittano. Non era dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse mai intervenuto a favore del [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno che un intervento pacificatore fosse mai esistito, tanto che il collaborante Liuzzo aveva asserito che i contrasti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli Stillittano erano proseguiti anche quando essi erano stati carcerati. Né vi erano prove che la vicenda del bar Malavenda avesse determinato una situazione di fibrillazione in seno alle cosche, tanto che di essa i collaboranti non facevano menzione. Nemmeno poteva sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] avesse garantito al [OSCURATO:PERSONA] la protezione ambientale in cambio della stipula del contratto assicurativo presso l'agenzia della figlia, non essendo mai stato concluso il contratto. Mancando la prova di un concreto intervento del [OSCURATO:PERSONA] a favore del [OSCURATO:PERSONA], la dimostrazione dello stesso non poteva basarsi in via esclusiva sulle conversazioni intercettate, provenendo esse da un soggetto non inserito nella 'ndrangheta e millantatore. [OSCURATO:PERSONA] era solito confidarsi con la figlia su ogni aspetto della vicenda, ma non aveva fatto riferimento ad un effettivo intervento del [OSCURATO:PERSONA] che nella sentenza impugnata viene logicamente desunto sulla base del mero dato dell'apertura dell'esercizio commerciale. Neppure poteva sostenersi che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] trovasse causa nella sua posizione apicale in seno alla cosca omonima, atteso che questa non aveva tratto alcun concreto beneficio dall'apertura del bar e neppure aveva chiesto alcunché al [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ribadisce anche gli argomenti già posti a sostegno del terzo motivo di ricorso, nonché la ricostruzione dei suoi rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA] e l'interpretazione della conversazione del 20 marzo 2010 all'interno dello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sostiene anche che nella conversazione tra il Chirico ed il Repaci, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, doveva escludersi che fossero stati menzionati il nome «Giorgio» e la parola «segreti» poiché i periti avevano negato che i fonemi pronunciati, pur restando incomprensibili, contenessero le lettere r e o, mentre la Corte di appello era tornata ad interpretare la frase come se la parola indicata come incomprensibile fosse «Giorgio». 7.3. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente torna a ribadire i concetti già espressi nel settimo motivo del ricorso. 8. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire ulteriori note difensive, costituenti sviluppo argonnentativo dei motivi del ricorso introduttivo. 8.1. In relazione al quinto motivo del ricorso per cassazione, il ricorrente torna a dolersi dell'omessa acquisizione del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di un accordo di alcuni collaboratori di giustizia ritenuti rilevanti nel presente processo e volto ad accusare falsamente il [OSCURATO:PERSONA]. La istanza era stata avanzata ancor prima della richiesta di giudizio abbreviato «secco», sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di richiesta di rito abbreviato condizionato, ma non è stata mai accolta. Evidenzia il ricorrente che la prova, incidendo sulla valutazione in ordine all'attendibilità dei collaboranti, è di indubbio rilievo e che egli è riuscito ad entrare in possesso della registrazione delle dichiarazioni del Munaò rese in data 15 gennaio 2002 e ha provveduto alla loro trascrizione, rilevando che le propalazioni del Munaò contrastano nettamente con quelle del Festa e del Gullì. 8.2. In relazione al sesto motivo del ricorso per cassazione, il ricorrente evidenzia che sono stati valorizzati, a suo carico, gli accessi effettuati da soggetti ritenuti appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio professionale di avvocato, mentre nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute irrilevanti le conversazioni intercettate all'interno del predetto studio professionale in occasione di tali accessi. In ogni caso non risulta che tali accessi avessero finalità illecite e non collegate all'attività professionale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. In relazione al sesto motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente segnala che l'omessa sua menzione nella conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca Ficara, ed il Pelle, è stata giustificata dalla Corte territoriale osservando che il Pelle non poteva menzionare al Ficara, non facente parte della struttura invisibile posta al vertice della 'ndrangheta, l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a detta struttura i cui partecipanti dovevano rimanere occulti alla componente operativa del sodalizio criminale; il ricorrente evidenzia che tale giustificazione non è plausibile atteso che, in altra parte della sentenza qui impugnata (pag. 1686), si ammette che il Ficara, il Pelle e lo [OSCURATO:PERSONA] conversavano anche in relazione alla figura dei cosiddetti riservati e quindi il Pelle ben avrebbe potuto portare a conoscenza del Ficara l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a tale categoria di soggetti. Peraltro, la tesi sostenuta dalla Corte di appello mal si concilierebbe con la conoscenza del ruolo di «riservato» del [OSCURATO:PERSONA] in capo a soggetti come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] che in seno alla 'ndrangheta occupavano una posizione inferiore a quella del Ficara. 8.4. Sempre in relazione al sesto motivo di ricorso, il ricorrente afferma che la struttura invisibile sarebbe priva della capacità intimidatoria che è elemento essenziale della associazione di tipo mafioso; non vi è prova che la collettività percepisse come mafiosa la nuova compagine associativa costituente la struttura invisibile ed in assenza di esteriorizzazione del metodo mafioso viene a mancare un elemento costitutivo del reato. 8.5. Il ricorrente torna a ribadire gli argomenti posti a base dell'ottavo motivo di ricorso e sostiene che non sono stati accertati episodi dai quali evincere che la condotta associativa si sia protratta anche in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 e che l'onere della prova grava sull'accusa a tale proposito, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione. 9. [OSCURATO:PERSONA] è accusato, al capo d), di aver fatto parte, fino alla primavera del 2015, della ‘ndrangheta e nello specifico della cosca Libri, operando quale imprenditore espressione della ‘ndrangheta, soprattutto nel settore della grande distribuzione alimentare. Egli ha proposto ricorso per cassazione con il ministero degli [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudizio di responsabilità del ricorrente era legato alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che appaiono generiche e prive di riscontri. La Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che si era formato il giudicato cautelare perché la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa di quella del Giudice per le indagini preliminari e, in sede di rinvio, il Collegio de libertate aveva annullato l'ordinanza genetica, senza che vi fosse impugnativa del pubblico ministero. Gli stessi elementi ritenuti insufficienti dai Giudici della cautela erano a base della sentenza impugnata, con l'aggiunta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Liuzzo, escussi in sede di rinnovazione dell'istruttoria in appello. I contributi dei collaboratori avrebbero dovuto chiarire a) con quali modalità il ricorrente aveva fatto ingresso nella cosca Libri, b) quale era stato il suo ruolo; c) quando e come vi era stato il passaggio da tale condizione a quella di imprenditore espressione della 'ndrangheta; d) quali sarebbero state le condotte espressive del ruolo di imprenditore ‘ndranghetista, anche tenuto conto dell'assoluzione per la turbativa d'asta di cui al capo V), tenendo altresì conto del fatto che, senza quest'ultima, non restavano che condotte molto risalenti per riempire di contenuti l'imputazione e non specifiche della condizione contestatagli di imprenditore 'ndranghetista, condotte già peraltro note all'ufficio di Procura e mai valutate contro l'imputato in altri procedimenti. A sostegno della sua tesi, la parte ricorda anche quanto sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare nel procedimento sistema Assenzio eseguita il 31 luglio 2012, laddove era stata esclusa la sussistenza di elementi obiettivamente significativi di un suo attuale inserimento nella cosca Libri. Ricorda il ricorrente che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito solo della "vicinanza" del prevenuto alla 'ndrangheta e richiama gli episodi riferiti dai propalanti. A proposito delle dìchiarazìoni di [OSCURATO:PERSONA] circa il progetto di omicidio di cui sarebbe stato obiettivo il Frascati su input di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito assume il ricorrente ha trascurato quanto riferito da quest'ultimo, vale a dire che il mandato conferito ad [OSCURATO:PERSONA] era solo finalizzato a mettere alla prova il killer, ignorando altresì che [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato il ricorrente come 'ndranghetista e che non aveva alcun astio nei suoi confronti né movente mafioso che lo animasse. Generiche sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Moio e Gennaro, mentre irrilevanti in senso accusatorio sarebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Liuzzo, escussi ex art. 603 cod. proc. pen., avevano riferito, rispettivamente, di fatti del 2006 e degli anni '90. La Corte distrettuale — prosegue l'impugnativa ha reso una motivazione viziata laddove ha parlato indifferentemente di "vicinanza" e di "partecipazione", senza l'individuazione di un apporto partecipativo di Frascati, tradendo i principi di recente affermati da Sezioni Unite Modaffari, di cui l'impugnante riporta ampi tratti. In conclusione — si legge nel ricorso — non vi era stato un atto di affiliazione rituale, né un periodo di osservazione e prova, né vi era traccia di affectio societatis o di un ruolo o di un contributo del ricorrente caratterizzato da stabilità. 9.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, (P\ cod. pen. Contesta il ricorrente la motivazione della Corte territoriale che ha fatto discendere dalla disponibilità di armi in capo alla 'ndrangheta l'estensione automatica della circostanza a tutti coloro che vi partecipano (citando Sez. 2 n. 31920 del 4.6.2021), anche tenuto conto del ruolo esterno di imprenditore rivestito. 9.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche, negate in quanto, in tesi, invocate sulla sola base dell'incensuratezza. _39 9.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, individuato partendo ad una pena base di anni dodici, di molto discosta dal minimo edittale dell'epoca che era di nove anni di reclusione (la permanenza è cessata prima della novella ex I. 69 del 2015) — senza fornire adeguata motivazione. 10. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole, unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA], del reato a lei ascritto al capo kk), ossia l'intestazione fittizia, in data 13 agosto 2013, dell'impresa individuale avente ad oggetto la gestione di un impianto di distrìbuzione di carburanti per autotrazione, svolgendo il ruolo di formale intestataria dell'impresa, che veniva di fatto gestita dal genitore, allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. L'imputata ha presentato ricorso per cassazione con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché il reato di cui all'art. 12-quinquies sarebbe un reato plurisoggettivo necessario improprio, la cui previsione normativa punisce solo un soggetto ed a cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non può essere applicato l'art. 110 cod. pen. perché la condotta cui si estenderebbe l'incriminazione è espressamente contemplata dai legislatore, ma non punita. 10.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo della condotta. Dopo aver riportato passaggi della sentenza impugnata, la ricorrente ricorda che il padre era stato assolto dall'addebito associativo nel processo Archi-Astrea prima che la figlia sottoscrivesse il contratto con la Esso, mentre l'unico precedente di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 1995. La sentenza di assoluzione del padre poteva rassicurare la figlia circa l'inesistenza del pericolo che potessero essere emesse misure di prevenzione. Altra argomentazione fonda sul disposto dell'art. 19, comma 3, d.lgs 159 del 2011, a proposito delle indagini patrimoniali nei confronti dei prossimi congiunti e ricorda che i trasferimenti patrimoniali tra padre e figlia sono spesso funzionali al perseguimento di altri obiettivi, sicché non può prescindersi da un apprezzamento globale dell'operazione negoziale, che, nel caso di specie, non vi era stato. 10.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in quanto il reato era già prescritto prima della sentenza di appello 10.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte distrettuale non ha tento conto dell'incensuratezza e della giovane età della [OSCURATO:PERSONA] e non ha indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti. Sarebbe stato opportuno concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti. La marginalità dell'apporto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì imposto la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 11. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta, al capo d), di avere fatto parte, fino alla primavera del 2015, della cosca di 'ndrangheta dei Condello ed in particolare di una sua ramificazione operante nel quartiere di Gallico e, al capo k), di avere detenuto illegalmente numerose armi da fuoco (tra cui alcune pistole), anche al fine di agevolare la capacità di intimidazione della cosca di appartenenza. Il ricorso per cassazione proposto con il patrocinio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], riguarda sia la sentenza della Corte di appello che l'ordinanza ex art.603 cod. proc. pen. emessa dalla Corte di merito il 12 febbraio 2020. 11.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ordinanza del 12 febbraio 2020 con la quale la Corte distrettuale ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria, accogliendo la richiesta del Procuratore generale, non appellante, che aveva domandato l'audizione di cinque testimoni, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], ha poi riferito sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, la rinnovazione non poteva essere disposta in quanto la legittimazione a richiederla appartiene solo alla parte che abbia formulato appello. L'art. 603, comma 2, cod. proc. pen, si riferisce alle prove nuove richieste nei motivi di gravame, come si evincerebbe dal dato testuale e dalla collocazione della disposizione, sicché la norma non potrebbe legittimare l'accoglimento di una richiesta proveniente da una parte non appellante. Altro aspetto critico — si sostiene nel ricorso concerne la circostanza che la Corte distrettuale non aveva tenuto conto che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato, con conseguente erroneità del riferimento, che si legge nell'ordinanza impugnata, all'art. 495 cod. proc. pen., che si riferisce al giudizio dibattimentale, mentre il rito abbreviato vede le sue possibilità di ampliamento probatorio solo nell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 11.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il verdetto dei Giudici di appello era stato raggiunto pretermettendo le censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello quanto alle connotazioni della condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA], inidonee ad individuarne una partecipazione associativa nel senso delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Come già dedotto nell'appello, si rileva una mancanza di vaglio critico delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Moio e Cristiano. Un altro aspetto oggetto delle critiche del ricorrente è la ipervalorizzazione delle frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] quali indici della partecipazione associativa, a dispetto dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che depone per l'insufficienza probatoria di tale indicatore. In particolare, la Corte territoriale ha ipervalorizzato la frequentazione con il defunto boss [OSCURATO:PERSONA], il prelievo di contanti presso le casse dei supermercati Conad di proprietà di quest'ultimo, la richiesta di intervento rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], nonché il possesso di armi in capo al ricorrente, omettendo di analizzare gli elementi a discarico addotti dalla difesa. 11.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai reati in materia di armi (capo K). La prova del reato sarebbe costituita da una sola conversazione intercettata dal tono scherzoso, mentre non sono state trovate armi in possesso del ricorrente; quest'ultimo era stato arrestato circa due mesi dopo la captazione e la perquisizione effettuata nell'occasione aveva avuto esito negativo, così come le due successive. Né ha pregio l'argomentazione della Corte distrettuale secondo cui l'esito negativo delle perquisizioni era legato alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di essere monitorato, consapevolezza che il ricorrente non aveva. 11.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. Questo punto della decisione di prime cure era oggetto di appello, ma la Corte territoriale non ha risposto. 11.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca che, ancorché oggetto di appello, era rimasta anch'essa sfornita di supporto argomentativo nella sentenza impugnata. 12. [OSCURATO:PERSONA] — appartenente alla Guardia di Finanza risponde dei reati di cui ai capi NN), 00) e PP) della rubrica, vale a dire dei reati di cui agli artt. 361 (per aver convinto [OSCURATO:PERSONA] a non sporgere denunzia per le intimidazioni subite in relazione alla vicenda del bar Malavenda), 326 (per avere rivelato notizie riservate di ufficio) e 378 cod. pen. (per aver favorito [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti coinvolti nel procedimento 1338/14 rgnr). Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana si compone di nove motivi. 12.1. Il primo motivo di ricorso denunzia difetto di motivazione quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata in sede di discussione orale sulla base dei dicta di Sezioni Unite Cavallo, pronunziata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e dopo il deposito dei motivi di appello in questo processo. Dopo aver diffusamente richiamato i principi sanciti dal citato, autorevole precedente, il ricorrente rappresenta che: - l'autorizzazione ad intercettare era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 629, 635, cod. pen. e art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203; tali reati erano diversi da quelli addebitati all'odierno ricorrente, che erano privi di connessione sostanziale con quelli per cui l'autorizzazione era stata concessa; - quand'anche si fosse voluta intravvedere una connessione ex art. 12 cod. proc. pen., i reati addebitati a [OSCURATO:PERSONA] per cui sono state utilizzate le intercettazioni non rientravano nei limiti di ammissibilità di cui all'art.266 cod. proc. pen., le fattispecie ex artt. 361 e 326 neanche con l'aumento dovuto all'aggravante ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 originariamente contestata. Puntualizza, a quest'ultimo proposito, il ricorrente che la lettera f quinquies dell'art. 266 codice di rito è stata inserita dal d.l. 161 del 2019 e si applica solo ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020; - quanto al favoreggiamento, l'inutilizzabilità sarebbe legata alla connessione con i reati di cui agli artt. 361 e 326 cod. pen. i cui risultati captativi sono inutilizzabili e, con l'esclusione dell'art. 7 cit., il reato di cui all'art. 378 cod. pen. non rientrerebbe nel catalogo ex art. 266 cod. proc. pen. 12.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale. Sostiene il ricorrente che le conversazioni per cui si pone il problema dell'utilizzabilità sono quelle dell'8 maggio 2014 (prog. 89 rit 836/14 - pag. 1623 sentenza impugnata) per l'omessa denunzia di reato e quella del 30 agosto 2014 (pag. 1626 sentenza impugnata) per la rivelazione di segreti di ufficio. Per il delitto di favoreggiamento, il compendio è il medesimo. Ebbene, sostiene in primo luogo la parte che non vi sarebbe alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato per cui l'intercettazione era stata autorizzata e quelli di cui risponde [OSCURATO:PERSONA], né avrebbe rilievo la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. In secondo luogo, non sussisterebbero i limiti edittali di cui all'art. 266 cod. proc. pen. per í reati di cui agli artt. 361 e 326 cod. pen. ancorché aggravati ex art. 7 (tenendo conto che la lettera f quinquies dell'art. 266 cod. proc. pen. riguarda solo i procedimenti penali iscritti 4 ) dopo il 31 agosto 2020). Quanto al favoreggiamento, l'esclusione dell'art. 7 cit. non consente di includere il reato nel catalogo ex art. 266 cod. proc. pen. 12.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'identificazione del ricorrente quale il soggetto evocato da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni come "Massimo". Non si può ipotizzare, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] avesse con il resto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] lo stesso grado di confidenza che aveva con [OSCURATO:PERSONA] ed aveva omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva decisamente opposto il proprio diniego alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], manifestando, così, tutta la sua integrità che mal si concilia con il comportamento del "Massimo" oggetto delle captazioni. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente laddove non aveva considerato le spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva attribuito ad altro soggetto di nome "Massimo" il consiglio di non denunziare il reato subito. 12.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato di cui all'art. 361 cod. pen. Era stato evidenziato nell'appello, infatti, che la conversazione eteroaccusatoria tenuta da [OSCURATO:PERSONA] riguardava non già notizie di prima mano, bensì notizie apprese da altri, il che colloca il contributo nel novero delle testimonianze indirette, da valutarsi con rigore ed in uno a riscontri individualizzanti. Tale obiezione non ha trovato risposta nella sentenza impugnata, giacché la doglianza è stata erroneamente ritenuta sollevata solo in relazione all'art. 326 cod. pen. Nell'appello si era altresì evidenziato che la conversazione della [OSCURATO:PERSONA] non rendeva palese quale fosse il grado di conoscenza del "Massimo", se questi, cioè, avesse già appreso di minacce ed intimidazioni e non solo della necessità di presentare una mera denunzia di carattere cautelativo, sì da non evidenziare, agli occhi del P.U., gli elementi di un reato ma solo il semplice sospetto di una futura attività illecita. Peraltro la Corte territoriale ha reso motivazione illogica quando, pur riconoscendo un solido rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha comunque ritenuto che l'apprensione della notizia sia avvenuta non in forza del rapporto amicale, ma nell'esercizio delle funzioni. 12.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al reato di cui all'art. 326 cod. pen. La Corte di appello avrebbe lasciato irrisolto il quesito posto nei motivi di appello, secondo cui non vi era alcuna prova che la Guardia di Finanza avesse effettuato un controllo in i i ) occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva preso contezza dei fatti poi rivelati — presso il bar "il ritrovo delle libertà". L'unica relazione di servizio acquisita gli atti, infatti, è quella della Questura di [OSCURATO:PERSONA] del 26.6.14 che attesta di un controllo amministrativo effettuato di concerto dalla Questura stessa, dalla locale [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'Ispettorato del Lavoro. A ciò si aggiunga che il ragionamento probatorio era congetturale ed inappagante dal momento che l'unico dato contra reum era costituito da una conversazione ambientale del 30.8.14 in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava di fatti appresi dal padre. Non avrebbe avuto efficacia confermativa la mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale il giorno precedente, dati gli intensi rapporti amicali con [OSCURATO:PERSONA]. Altro aspetto viziato della motivazione risiederebbe nell'interpretazione delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato solo di un fascicolo, ma non di un mandato di cattura, e nel trascurare che la donna aveva parlato di una firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre quest'ultimo non era il pubblico ministero assegnatario del fascicolo, aspetto su cui la Corte di merito ha reso una spiegazione congetturale. Peraltro erano state trascurate altre due conversazioni del [OSCURATO:PERSONA], anteriori al 30 agosto, in cui pure egli parlava di [OSCURATO:PERSONA] e dell'indagine a suo carico, circostanza che corrobora l'idea che non sia stato [OSCURATO:PERSONA] a riferirgli le notizie. In conclusione, non era stata esattamente individuata la notizia rivelata. Né tantomeno è senza rilievo che il provvedimento cautelare contro [OSCURATO:PERSONA] fosse stato chiesto il 29.9.15 e che fosse stato emesso l'11.3.16. 12.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 378 cod. pen. La Corte distrettuale non ha risposto all'interrogativo dell'appellante secondo cui la condotta era diretta, al più, ad aiutare [OSCURATO:PERSONA], che era persona offesa. E comunque non aveva tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], per l'addebito a suo carico, era stato assolto perché il fatto non sussiste, sicché -- poiché in entrambe le sentenze di merito il favoreggiamento era stato ipotizzato solo a suo vantaggio — doveva venire meno il reato ex art. 378 cod. pen., come confermato ad excludendum, dalla previsione dell'art. 378 u.c. cod. pen. 12.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordito argomentativo della Corte di appello sarebbe inappagante quanto all'invocata applicazione del principio di specialità in favore delle sole ipotesi di cui agli artt. 361 e 326 cod. pen., essendosi concentrata solo su quest'ultimo reato. La condotta di favoreggiamento si era esaurita in quella integrante gli altri reati. Il ricorrente evoca anche il criterio dell'assorbimento. 12.8. L'ottavo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate sulla base dell'incensuratezza e del ruolo marginale rivestito nella vicenda. 12.9. Il nono motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata motivazione in punto di aumenti per la continuazione 13. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria 'ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF). Il ricorrente risponde altresì del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella società "le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio. L'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi. 13.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (in particolare, degli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per la fattispecie associativa (capo BB). Ricorda il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto provata la sua penale responsabilità giuste le dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Detti contributi, tuttavia, erano equivoci per la genericità delle dichiarazioni rese, l'assenza di riferimenti a fatti specifici e, comunque, per la ricollegabilità a fatti molto remoti (quanto al collaboratore di giustizia Moio) e coperti dal giudicato della sentenza Olimpia (in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Altre dichiarazioni (il riferimento è a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero de relato. La sentenza impugnata sarebbe censurabile, inoltre, in quanto non era stato svolto un vaglio di attendibilità dei propalanti, adagiandosi, su quello attuato in altro procedimento. Prosegue il ricorrente rimarcando l'assenza di precedenti giudiziari che abbiano attestato l'esistenza della cosca Stillittano. Contesta, infine, lo Stillittano che si sia tratta dimostrazione della sussistenza del reato associativo dagli episodi estorsivi, ancorché non significativi di un'intraneità. 13.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'estorsione ed alla tentata estorsione relative al bar Malavenda. Al di là del consiglio di Stillittano a [OSCURATO:PERSONA] di non riaprire il bar Malavenda, nessun elemento induceva a ritenere provato il diverso episodio estorsivo ai danni del Nicolò. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito, in sede di interrogatorio, l'effettivo significato dell'intercettazione n. 399 del 13 maggio 2014. 13.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione e riguarda il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 356 del 1992 di cui al capo GG). Le conversazioni intercettate — sostiene il ricorrente — dimostravano solo una sua collaborazione nella gestione del bar "Fashion cafè", mentre altri elementi deponevano per la gestione da parte della compagna [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbero concludenti, nel senso dell'accusa, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva solo affermato che il ricorrente gli aveva offerto un caffè. Il pericolo dell'applicazione di una misura di prevenzione intanto avrebbe avuto ragione di essere, in quanto il bene fosse stato acquistato con mezzi finanziari di illecita provenienza. 13.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) ed e) cod. proc. pen., perché il riconoscimento della recidiva era immotivato, in spregio agli insegnamenti di Corte Cost. n. 185 del 2015. 13.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta i medesimi vizi di cui sopra, questa volta con riferimento alla denegata continuazione tra i fatti sub iudice e il reato associativo di cui alla sentenza Olimpia I. La decisione sarebbe errata perché: - i due sodalizi rappresentano una continuazione storica e associativa, appartenendo allo stesso schieramento e radicandosi nello stesso territorio; - i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto cessata la condotta associativa. 13.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge, perché la Corte di appello ha erroneamente individuato come pena base del calcolo quella per il reato associativo, mentre quello più grave in astratto — secondo la prospettiva da adottare nel caso di riconoscimento della continuazione in sede di cognizione è l'estorsione aggravata. Altro difetto della sentenza impugnata è quello di non avere motivato gli aumenti per i reati posti in continuazione. 14. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. 14.1. Il primo motivo di ricorso concerne la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 238-bis, 187 e 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 111, comma 6, Cost.Il motivo è diviso in segmenti. Osserva, in primis, il ricorrente che egli già aveva lamentato, rispetto alla sentenza di primo grado, che il Giudice dell'udienza preliminare aveva recepito acriticamente il contenuto della sentenze irrevocabili acquisite nel presente procedimento, senza sottoporle ad un'analisi rispettosa della necessità degli elementi di riscontro, errore che la Corte di merito aveva perpetuato. Un altro segmento del ricorso lamenta che la Corte distrettuale avrebbe tratto la prova dell'appartenenza associativa di Stillittano dalla commissione dei reati-fine. A seguire, il ricorrente osserva che la Corte di merito — sorda alle censure dell'appello — ha adoperato, come punto di partenza, la condanna pregressa, per poi fare riferimento a dichiarazioni di collaboratori "nuovi", che erano, invece, risalenti al periodo di operatività della prima associazione e non erano convergenti tra loro, con particolare riferimento all'esplicazione territoriale del proprio potere 'ndranghetista. I collaboratori di giustizia — prosegue il ricorso — erano stati smentiti quanto al ruolo verticistico di Stillittano, escluso dalla Corte territoriale, il che confliggerebbe con la loro riconosciuta attendibilità. Venendo alla vicenda estorsiva (quale momento logico di riscontro all'appartenenza associativa), se le intercettazioni avevano evidenziato la volontà di Stillittano di trasferire il bar Fashion cafè, intestato alla compagna [OSCURATO:PERSONA], in altra zona della città, non si comprende quale interesse il ricorrente avrebbe avuto a commettere un'estorsione contro il proprietario del bar Malavenda per impedirgli di aprire, posto che un conflitto non vi sarebbe più stato. Di seguito, il ricorrente riporta, per sunto, le conversazioni valorizzate dalla Corte distrettuale e ne contesta la portata probatoria loro attribuita dai Giudici di appello. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era stato generico quanto all'appartenenza associativa di Stillittano e Liuzzo era stato smentito quando aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era il capo dell'omonima locale. Un terzo segmento del medesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. L'utilizzo di ordigni esplosivi in occasione dell'estorsione al bar Malavenda non costituisce prova della consapevolezza della presenza di armi in capo alla cosca, perché Stillittano avrebbe potuto procurarsi gli ordigni altrove. 14.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda l'estorsione, la tentata estorsione e i reati in materia di armi di cui ai capi DD), EE) e FF) e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 629 cod. pen., 111, comma 6, Cost e 2 e 4 L. 895 del 1967 e art. 7 I. 203 del 1991. Il ricorrente commenta altre intercettazioni diverse da quelle già passate in rassegna nel motivo precedente e il contributo del collaboratore di giustizia Liuzzo. A seguire, la parte contesta la ricostruzione della Corte di merito perché essa non spiegherebbe come mai gli Stillittano avessero impedito a Nicolò — intraneo alla realtà delinquenziale di aprire il bar e poi avessero ceduto rispetto a [OSCURATO:PERSONA], estraneo a contesti criminali. Quanto alla detenzione ed al porto di materiale esplodente di cui al capo EE), il ricorrente trascrive integralmente il motivo di appello, lamentando un'assoluta carenza motivazionale. Un altro segmento del medesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante mafiosa. Quanto al "metodo", nessun indizio era stato evidenziato per discernere l'ipotesi base da quella aggravata e, per quanto concerne l'agevolazione mafiosa, quest'ultima era stata data per scontata. 14.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge (in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 12-quinquies I. 356 del 1992, 111, comma 6, Cost e art. 7 I. 203 del 1991) e riguarda le intestazioni fittizie di cui ai capi GG) e HH). Già nell'appello si era dato atto che lo Stillittano affiancava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle attività imprenditoriali loro riferibili come mero ausilio, anche mosso da esigenze familiari, essendo la Minniti la sua compagna, ed essendo la donna socia al 50 °h delle "Delizie del mare". In nessuna delle intercettazioni si ha la percezione di un contegno da dominus dell'imputato che escludesse un ruolo dei coimputati. Quanto alle conversazioni relative alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esse erano state considerate in maniera promiscua, senza distinguere tra quelle relative all'impresa "Delizie del mare" e quelle concernenti la ditta intestata al predetto. 14.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge — in relazione agli artt. 125, comma 3 e 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost e 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza di una motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al quantum degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. 15. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria ‘ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF). Come già chiarito quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi. Il primo e secondo motivo di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili ai corrispondenti motivi del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; il terzo, il quarto ed il quinto corrispondono al quarto, quinto e sesto di quest'ultimo ricorso, alla cui illustrazione, dunque, si rinvia. 16. Il ricorso per conto di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi. 16.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'estorsione sub capo DD), ai reati di porto e detenzione di esplosivo di cui al capo EE) ed alla tentata estorsione aggravata di cui al capo FF). Assume il ricorrente che la prova della penale responsabilità per questi reati era stata tratta da quella concernente l'associazione, e che altro elemento valorizzato illogicamente era stato quello del confliggente interesse economico dello stesso Stillittano siccome interessato al buon andamento del bar Caffetteria mediterranea, giacché le conversazioni intercettate fanno riferimento solo al bar Fashion. Inoltre — a smentire che vi potesse essere concorrenza — il ricorrente osserva che il bar Malavenda e quello attribuito al ricorrente distano oltre un chilometro, la zona vede la presenza di altri bar, il bar Malavenda era stato in passato aperto e i due esercizi erano frequentati da due diverse tipologie di clienti. Se vi era stata assoluzione per l'intestazione fittizia per il bar "caffetteria mediterranea", sarebbe illogico assumere che il ricorrente coltivasse un confliggente interesse economico contro l'apertura del bar Malavenda. Vi sarebbe travisamento della prova quanto all'intercettazione n. 2341 del 9 giugno 2014, in quanto in essa si parla non già di Domenico, ma di [OSCURATO:PERSONA]. L'oscuramento del prestigio criminale del ricorrente non sarebbe disceso dall'apertura del bar Malavenda da parte di [OSCURATO:PERSONA], non appartenente a nessun sodalizio. Quanto al prestigio criminale di Stillittano, se esso era legato all'essere un collettore di tangenti, il suo scopo doveva essere quello di incentivare l'apertura di nuovi esercizi commerciali e non il contrario. Nelle intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] commenta le pressioni ricevute per non aprire il bar, si parla sempre di [OSCURATO:PERSONA] e solo nell'intercettazione n. 389 si menziona [OSCURATO:PERSONA], il che ipotizza il ricorrente — potrebbe essere frutto di un mero lapsus, come confermato dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA]. Se quanto sopra non rientra nel novero delle questioni esaminabili dal Giudice di legittimità, si colloca in questo ambito la censura di genericità e non pertinenza della motivazione con la quale sono state superate le obiezioni difensive. Prosegue il ricorrente osservando che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzzo sono prive di qualsiasi elemento di originalità. 16.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza sarebbe censurabile in quanto la condotta associativa è circoscritta al periodo che va dall'anno 2014 al 15 marzo 2016, ma il ricorrente è stato detenuto dal 5 aprile 2011 al 25 febbraio 2014 e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fanno riferimento a fatti risalenti a prima del 2010. Inoltre, il ruolo attribuitogli di collettore di tangenti contrasterebbe con l'altro che pure gli è stato affibbiato, vale a dire quello di impedire l'apertura di esercizi commerciali. Il ricorrente, quindi, ritorna sull'intercettazione n. 389 ed insiste nel prospettare che si tratti o di un lapsus del conversante [OSCURATO:PERSONA], nel riferirsi a Mimmo piuttosto che al fratello Vincenzo, oppure che si sia trattato di un mero consiglio teso a non fargli aprire il bar, circostanza dimostrata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] poi si determinò a farlo. La motivazione sarebbe altresì viziata quanto alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro, trattandosi di soggetto appartenente al clan avverso e che ha riferito necessariamente di fatti anteriori all'arresto del Condello. Neanche potrebbe validamente fondare l'affermata responsabilità la circostanza che lo Stillittano sia stato colpito da ordinanza cautelare per partecipazione mafiosa successiva a quella sub iudice, giacché detta ordinanza non ha la valenza di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. Anche le dichiarazioni del Liuzzo non sarebbero probanti, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione intrinseca ed estrinseca ed avrebbe mancato di considerare che il medesimo si trova ristretto da prima dell'inizio della permanenza del reato per cui si procede. 16.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata motivazione circa l'aumento per la recidiva. 16.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quantum degli aumenti inflitti ex art. 81, comma 2, cod. pen., peraltro tutti individuati nella medesima misura a dispetto della differente gravità dei reati satellite. 16.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso la continuazione tra l'odierna contestazione associativa e quella oggetto di precedente condanna per associazione mafiosa.17. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella società "Le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio. Il ricorso presentato nell'interesse del predetto imputato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen., 12-quinquies I. 356 del 1992. Il cuore della doglianza è costituito dalla contestazione, da parte del ricorrente, dell'esegesi della Corte territoriale, che non ha ritenuto necessario, ad integrare il reato, che Stillittano avesse immesso risorse finanziarie nell'impresa e che le medesime fossero di provenienza illecita. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a una giurisprudenza superata, trascurando quella più recente che depone nel senso sostenuto dalla parte. 18. [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA], è stata condannata per il reato ex art. 12-quinquies I. 356/ 92 di cui al capo LL, quale intestataria fittizia della società [OSCURATO:PERSONA], insieme al nipote [OSCURATO:PERSONA], reato in cui è stato ritenuto interponente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante mafiosa. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conta quattro motivi. 18.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di intestazione fittizia di cui al capo LL). Sostiene la ricorrente che la Corte di appello abbia fatto propria una ricostruzione dogmatica secondo cui il reato di intestazione fittizia dovrebbe dirsi integrato ogni volta in cui taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di essi ed addirittura ove tali beni non siano di provenienza illecita. Conterebbero, quindi, solo la fittizietà dell'intestazione e la potenziale assoggettabilità del soggetto ad una misura di prevenzione ed il dolo si atteggerebbe in re ipsa, in quanto presunto all'interno di una condotta di interposizione fittizia posta in essere da un soggetto solo potenzialmente assoggettabile ad una misura di prevenzione. Al contrario obietta la ricorrente il reato in discorso andrebbe interpretato come reato di pericolo concreto ed il dolo costituirebbe la chiave di volta che consentirebbe il recupero del requisito della provenienza illecita. Sulla base delle premesse teoriche tracciate nel ricorso, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da vizio di motivazione. Si sottolinea nel ricorso che l'appellante aveva evocato il duplice giudicato positivo di prevenzione, l'uno del 1998, l'altro del 2012, in grado di palesare inequivocabilmente la lecita provenienza del bene oggetto di qualsivoglia intestazione societaria, sia quella del 1998, che quella del 2006 che quella del 2014-2015. Secondo la ricorrente, nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna replica motivazionale specifica sia in punto di offensività che di dolo specifico, soprattutto per quanto concerne la posizione del soggetto estraneo. 18.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha postdatato la condotta fino alla cessione del ramo di azienda del 29 giugno 2015 e non ha dichiarato la prescrizione. Dissente la ricorrente rispetto a questa ricostruzione, dal momento che la connotazione di fittizietà concerne solo quelle vicende societarie di vera e propria mistificazione, le quali consentono di far circolare fraudolentemente un patrimonio illecito, ma non può attenere a quelle operazioni attuate dalla stessa realtà imprenditoriale che si assume fittizia, le quali rappresentano un mero postfatto. 18.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, non motivato con riferimento all'art. 133 cod. pen. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, era stata trascurata l'argomentazione difensiva fondata sulla sottoposizione dell'imputata all'interrogatorio di garanzia. 18.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al sesto motivo di appello, formulato avverso la disposta confisca basandosi sulle relazioni tecniche prodotte in giudizio quanto alla provenienza ed alla proporzione economico finanziaria. 19. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di partecipazione alla ‘ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Serraino (capo BB), e del delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies I. 356/ 92, di cui risponde insieme ai soggetti interposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. Il ricorso a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna B. Araniti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi. 19.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (violazione dell'art. 192 e 533 cod. proc. pen.) e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato associativo sub BB). Rappresenta il ricorrente che il medesimo quadro indiziario posto a base di due ordinanze del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] era stato già considerato insufficiente, sicché i due provvedimenti cautelari erano stati oggetto di annullamento prima della prima sezione penale e poi della quinta sezione penale della Corte di cassazione: se detto quadro, arricchitosi solo con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzzo, è lo stesso posto a base della sentenza oggi sub iudice, sarebbe indiscutibile la violazione del disposto degli artt. 192 e 533 codice di rito. Come affermato dalla quinta sezione penale nella pronunzia n. 42610/18, è illogico ritenere che un soggetto rivesta un ruolo egemone in una cosca e, nel contempo, subisca due attentati per impedirgli l'apertura di un bar senza reagire secondo logiche criminali e, anzi, rinunciando all'impresa. Tale ragionevole dubbio prosegue il ricorrente non può essere superato dai precedenti penali del soggetto ed è acuito dai numerosi interrogativi che erano stati posti nella sentenza di annullamento della prima sezione penale e che i Giudici di merito non hanno sciolto. Sarebbe congetturale la spiegazione resa dalla Corte di merito a proposito dell'esistenza di un "sistema Reggio", in cui le dinamiche criminali non seguono più le logiche tradizionali, ed a proposito della volontà del prevenuto di mantenere un basso profilo a cagione della pendenza del processo a piede libero per un'intestazione fittizia a favore dei figli. Nessuna soluzione aveva poi avuto l'illogicità di fondo della motivazione avversata, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il Nicolò avesse aiutato il [OSCURATO:PERSONA] a cercare appoggi per l'apertura del bar, perché, se avesse avuto la possibilità di accedervi, non avrebbe abbandonato l'impresa. Altro passaggio critico della motivazione della sentenza impugnata sarebbe quello costituito dalla posizione di confidente delle forze dell'ordine attribuito al Nicolò. La Corte distrettuale avrebbe altresì trascurato la produzione, da parte della difesa nel giudizio di appello, della motivazione della sentenza cd. Mandamento, che aveva visto il ricorrente prosciolto per bis in idem quanto alla partecipazione associativa sino a tutto il 2013 perché non era stato evidenziato un perdurante attivismo del Nicolò fino a quella data e, anzi, era emersa, da un'intercettazione, la sua posizione di confidente delle forze dell'ordine. Analoga mancanza di motivazione si riscontra quanto alla sentenza "Arillotta" ed agli indicatori della perdita di credibilità criminale del ricorrente, soprattutto a seguito del matrimonio della figlia con un Carabiniere. La Corte di appello ha altresì taciuto sulle assoluzioni del Nicolò nel processo "Vertice", nel processo "Olimpia 4" e nel processo "Araba fenice", sull'archiviazione nel procedimento "Bless", sulla revoca della libertà vigilata e sul mancato coinvolgimento in altri processi di 'ndrangheta che hanno riguardato la cosca Serraino. Contesta, altresì, il ricorrente che era stata trascurata, quale matrice dell'attentato al bar Malavenda, la pista relativa ai cattivi rapporti del Nicolò con il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. In tale quadro, alcun rilievo possono avere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzzo, che aveva confessato le sue ragioni di astio nei confronti del Nicolò, collaboratore di giustizia che aveva una massiccia conoscenza dei processi di 'ndrangheta degli ultimi trent'anni (il che lo rendeva un propalante "ad alto rischio") e che si era riferito ad un periodo anteriore al 2014. Quanto alla vicenda del bar Malavenda, il Liuzzo aveva cercato di accreditarne la causale — ampiamente nota grazie alla grossa eco sulla stampa — attraverso un de relato degli stessi imputati e del suo coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia essere riscontrato. Anche la sponsorizzazione per l'assunzione di una persona presso il bar Malavenda — ad onta della marcata enfatizzazione accusatoria che ne viene data in sentenza è un dato scarsamente significativo. Tutte le predette osservazioni a fortiori smentiscono il ruolo verticistico attribuito al prevenuto. A questo riguardo, il ricorrente ricorda le conversazioni addotte nell'appello in cui [OSCURATO:PERSONA] affermava che il Nicolò "non contava niente". 19.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nonostante la contestazione associativa vada dal 2014 al 2016, il Nicolò era stato condannato per fatti accertati nel processo "Olimpia (risalenti a più di venti anni fa) fino al 2016. Se fosse valido quanto sostenuto dal Giudice di merito — vale a dire che il 2014 segnava non già la data di commissione, ma quella di accertamento del reato — allora vi sarebbe una nullità del capo di imputazione per assoluta genericità dello stesso. 19.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 416-bis, comma secondo e comma quarto, e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Anche sull'aggravante dell'associazione armata, la Corte di merito avrebbe motivato riferendosi a fatti molto risalenti, mentre il ruolo apicale riconosciuto al ricorrente sarebbe sfornito di qualsiasi substrato dimostrativo. 19.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 12 quinquies I. 356/ 92 e 157 cod. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di cui al capo LL). Il reato di intestazione fittizia è istantaneo ad effetti permanenti, non assumendo rilievo, ai fini della consumazione, il permanere della situazione antigiuridica. Ebbene, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] — oggetto della ritenuta intestazione fittizia — era stata costituita il 2 novembre 2006, sicché il reato sarebbe prescritto. A dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non sposterebbe in avanti il termine prescrizionale la cessione del bar Malavenda, come già sottolineato dalla Corte di cassazione in sede cautelare. Inoltre, l'acquisto di ramo di azienda del 4 febbraio 2014, il successivo affitto di ramo di azienda del primo luglio 2014 e la cessione del predetto ramo di azienda del 29 giugno 2015 sono atti di passivo godimento e non nuovi momenti consumativi del reato, non determinando modifiche patrimoniali societarie. In ogni caso, quand'anche questa Corte non ritenesse di dichiarare la prescrizione, il ricorrente lamenta un "assordante" silenzio della Corte territoriale a proposito del coefficiente soggettivo, ferma restando la liceità dell'intestazione fiduciaria di beni del padre al figlio. La società non era stata confiscata, ancorché l'imputato fosse stato sottoposto a due procedimenti di prevenzione. 19.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene il ricorso che il Nicolò, a prescindere dalla formale contestazione, è stato condannato per condotte anteriori all'anno 2015 ovvero alla data di entrata in vigore della novella che ha inasprito il trattamento sanzionatorio del reato ex art. 416-bis cod. pen., sicché sarebbe stato necessario applicargli la pena più mite anteriormente prevista. A prescindere da questo, il ricorrente, invocando il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, ritiene che vada disattesa l'esegesi di legittimità secondo cui, qualora la cessazione della permanenza avvenga nella vigenza di una legge penale successiva e sfavorevole, è quest'ultima che deve trovare applicazione. In ordine alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale non avrebbe distinto tra le varie posizioni. Indici positivi a tal fine sarebbero la mancata reazione agli attentati al bar Malavenda, il mutamento delle abitudini di vita, lo svolgimento di regolare attività lavorativa e la mancata frequentazione con pregiudicati. 20. [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonino, è stato condannato per il reato ex art. 12-quinquies I. 356 del 1992 di cui al capo LL, quale intestatario fittizio della società [OSCURATO:PERSONA], insieme alla zia [OSCURATO:PERSONA], reato in cui è stato ritenuto interponente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante mafiosa. Il ricorso redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conta tre motivi. 20.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (artt. 43, 110 e 512-bis e 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. La Corte di appello sostiene il ricorrente — avrebbe malamente interpretato le proprie conclusioni sulle intercettazioni, al contrario non conducenti sotto il profilo probatorio. A seguire, il ricorso rievoca una serie di osservazioni svolte nell'atto di appello, che avrebbero dovuto smentire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come dominus dell'attività della società [OSCURATO:PERSONA], per poi concludere che la Corte territoriale non aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato la predicata dicotomia tra titolare formale e titolare effettivo della società, e che potesse in concreto instaurarsi una procedura di prevenzione a carico del padre, avene egli agito allo scopo di eludere il relativo rischio. Nel caso di specie difettava la condotta tipica del reato, giacché non vi era stata un'operazione di attribuzione di un bene o formalmente ovvero anche indirettamente nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], ma si era di fronte ad un'attività di gestione di un esercizio commerciale originariamente riconducibile al figlio e alla cognata. 20.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e si riferisce alla mancata dichiarazione di prescrizione fondata sull'attribuzione, alle vicende attinenti all'acquisito del bar Malavenda, di una valenza consumativa del reato, consumazione che, invece, doveva arrestarsi al 2006, quando la società era stata costituita. Era, di conseguenza, spirato il termine prescrizionale massimo. Il reato de quo, infatti, come sostenuto anche dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ferrarese, è un reato istantaneo ad effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, nel caso di specie individuabile nel 2 novembre 2006, data di costituzione della società, nella quale il 50 % delle quote era intestato ad [OSCURATO:PERSONA]. 20.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A quest'ultimo proposito, la Corte territoriale ha valorizzato la sola gravità della condotta, omettendo di avvedersi che l'imputato non aveva frapposto alcun ostacolo al celere svolgimento del processo. 21. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 21.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di alternative nella ricostruzione dei fatti, senza un confronto serio ed effettivo con le doglianze dell'appellante ed appiattendosi sulle argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare. La Corte di appello — prosegue il ricorrente non aveva tenuto conto degli esiti del giudizio cautelare di cassazione che aveva riguardato il padre del ricorrente. Assume il ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] è una società a matrice familiare e [OSCURATO:PERSONA] era stato solo affiancato dal padre, che vantava una pluriennale esperienza come pasticcere e che era affezionato alla società, da lui ritenuta una sua "creatura". La Corte di merito avrebbe risposto con una mera formula di stile alle sollecitazioni dell'appellante a proposito dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato da rapportarsi all'anno 2006. La difesa aveva dimostrato l'origine lecita delle risorse utilizzate per l'attività della società, tanto che per ben due volte la società [OSCURATO:PERSONA] non era stata sottoposta a confisca di prevenzione. La risposta resa da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio e valorizzata in malam partem dai Giudici di merito riguardava non già la società [OSCURATO:PERSONA], ma il bar Malavenda. Contesta, quindi, il ricorrente l'esegesi fatta propria dalla Corte distrettuale a proposito della non necessità che il bene oggetto di intestazione fittizia sia di provenienza delittuosa. La trattativa per l'acquisto del bar Malavenda era stata intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] perché questi era del settore ed aveva lavorato per i Malavenda. La Corte di appello, nonostante apposita sollecitazione nei motivi di appello, avrebbe trascurato le dichiarazioni del commercialista Aricò e le intercettazioni, che attestano di un coinvolgimento anche di [OSCURATO:PERSONA] nella trattativa relativa al bar Malavenda. 21.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata declaratoria di prescrizione e svolge le stesse considerazioni del secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 21.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi non motivato. Le circostanze attenuanti generiche sarebbero state erroneamente negate sminuendo il dato oggettivo degli attentati subiti, la giovane età e l'incensuratezza del ricorrente. 22. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la minaccia di cui al capo O) aggravata ex art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 ai danni dell'imprenditrice [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria provvisoria di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, minaccia tesa a rappresentarle un concorrente interesse proprio ed altrui all'aggiudicazione del bene. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] fa precedere, all'illustrazione dei veri e propri motivi, una premessa sintetica sulle ragioni di dissenso rispetto alla decisione della Corte territoriale. 22.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 612 e 416bis.1 cod. pen. Il ricorrente denunzia un travisamento della prova quanto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva riferito di essere stata minacciata da [OSCURATO:PERSONA] per indurla a desistere dalla partecipazione alla procedura esecutiva immobiliare ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — nelle sommarie informazioni testimoniali rese al pubblico ministero — aveva attribuito al [OSCURATO:PERSONA] solo la frase "visto che non eravate voi che vi siete presentati adesso procediamo noi, provvediamo noi", mentre la frase "ora ti fermi perché ti fermi" non era stata pronunziata dal ricorrente, ma era un tentativo della Latella di sintetizzare il concetto che [OSCURATO:PERSONA] le aveva comunicato. Sostiene il ricorrente che vi sarebbe travisamento della prova perché la Corte distrettuale ha affermato che la Latella aveva desistito siccome consapevole dello spessore 'ndranghetista del Chirico. Ebbene, un confronto tra quanto riportato in sentenza e le dichiarazioni riportate nell'appello avrebbe fatto venire alla luce che la donna non sapeva della collocazione criminale del Chirico. Tali dichiarazioni erano state trascritte anche nella sentenza di primo grado e recepite dal Giudice dell'udienza preliminare, che tuttavia aveva comunque errato collegando la presa di coscienza dell'appartenenza criminale del Chirico al momento dell'incontro della Latella con il [OSCURATO:PERSONA], di cui pure la persona offesa conosceva lo spessore delinquenziale. Come censurato nei motivi di appello, questa lettura del Giudice per le indagini preliminari era errata, dal momento che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], da cui la Latella avrebbe tratto la consapevolezza della sua appartenenza ‘ndranghetista, era del 2014, mentre i fatti di cui si discute sono del 2008. Se la sentenza di primo grado aveva commesso questi errori, quella di appello si risolveva addirittura in una sterile rassegna delle fonti di prova, non teneva conto degli esiti liberatori della rinnovazione disposta mediante escussione della Latella ed aveva finanche affermato, a differenza del Giudice dell'abbreviato, che la persona offesa sapeva fin dall'inizio dell'appartenenza 'ndranghetista del Chirico. Riportando un passaggio delle sommarie informazioni testimoniali della Latella, il ricorrente evidenzia che quest'ultima aveva compreso che l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] era legato al debitore Cacciola e solo successivamente (il ricorso parla di sette mesi dopo) aveva percepito che poteva essere coinvolto il Chirico. Ne consegue che ella non nutrì alcun timore che avesse potuto coartare la sua volontà e la sua scelta di non intraprendere iniziative legali era fondata sul fatto che non vi era margine temporale per attivare un'opposizione alla revoca della procedura di aggiudicazione. In altro passaggio della deposizione dinanzi alla Corte di appello, la parte civile ha spiegato che non si oppose alla revoca solo perché non voleva spendere altri soldi e non già perché intimidita dal [OSCURATO:PERSONA]. Revoca che non era stata ancora pronunziata all'epoca della conversazione "incriminata". Altra considerazione che svolge il ricorrente è che la [OSCURATO:PERSONA], che agiva per persona da nominare per conto della Latella, dopo un mese dalla conversazione di quest'ultima con il [OSCURATO:PERSONA], aveva versato l'intero prezzo dell'aggiudicazione, versamento che la Latella avrebbe potuto impedire qualora fosse stata intimidita dal colloquio più volte evocato. In conclusione:- la Latella conosceva il [OSCURATO:PERSONA] da circa venti anni come suo fornitore e vi era una vera e propria amicizia; - la Latella non conosceva il [OSCURATO:PERSONA] come mafioso; - la Latella nulla sapeva né del coinvolgimento del Chirico nell'operazione, né di suoi interessi 'ndranghetisti. Il ricorrente lamenta che le considerazioni anzidette, contenute anche nella memoria depositata il 13 gennaio 2021, erano state del tutto pretermesse dalla Corte di merito. 22.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta i medesimi vizi di cui al precedente motivo di ricorso quanto al giudizio di credibilità soggettiva e sull'attendibilità della persona offesa. Il ricorrente, a sostegno della sua doglianza, ricorda i dicta del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione in sede cautelare quanto al profilo della suggestione attuata sulla Latella dalle domande del pubblico ministero. La Corte distrettuale avrebbe trascurato le prove documentali che smentiscono il collegamento tra la conversazione tra la Latella ed il [OSCURATO:PERSONA] e la revoca dell'aggiudicazione, avvenuta solo sette mesi dopo, a seguito di un legittimo provvedimento del Giudice dell'esecuzione. Anche la circostanza che la Fineco avesse comunque versato il prezzo due mesi dopo la conversazione smentisce l'assunto della Corte territoriale. Da due missive acquisite agli atti emerge che la Latella, lungi dal temere il Chirico, proponeva liberamente quale porzione dell'immobile volesse rilasciare per prima, fino a richiedere un incontro con quest'ultimo presso i locali in discorso. 22.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Quanto al metodo mafioso, si era trascurata l'assenza di qualsivoglia elemento in grado di richiamare alla mente della Latella l'appartenenza del ricorrente o del Chirico ad un sodalizio 'ndranghetistico, come comprovato da alcuni passaggi delle dichiarazioni della donna riportate nel ricorso. D'altra parte, se così fosse stato, la persona offesa non avrebbe resistito nelle controversie civilistiche né avrebbe aperto un supermercato a pochi passi da quello poi aperto dal Chirico. In ordine all'agevolazione, la Corte territoriale ha collegato il reato al sodalizio sulla sola scorta del fatto che l'imputato è legato alla cosca Tegano, avendo sposato una donna appartenente all'omonima famiglia. Il ricorrente evoca altresì Sezioni Unite n. 5848 del 2020 sulla natura soggettiva dell'aggravante in parola, affermando la necessità della consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di eseguire un ordine delittuoso in funzione agevolatrice di un'associazione mafiosa. La parte segnala, ancora, che, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di prime cure aveva dichiarato la prescrizione del reato di turbata libertà degli incanti, evidentemente escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. 22.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 62-bis, 81 comma 2 e 133 cod. pen. quanto al calcolo della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'individuazione di una pena base in dieci mesi di reclusione, prossima al massimo edittale, era stata giustificata con argomentazioni stereotipate legate alla circostanza aggravante ex art. 7 cit. che, però, prevede uno specifico aumento di pena. Le circostanze attenuanti generiche erano state negate sulla scorta della mancata collaborazione e della mancata allegazione di elementi favorevoli in tal senso da parte della difesa. Al contrario, vi sarebbero numerosi elementi da valorizzare in bonam partem: l'incensuratezza, la condotta successiva al reato e le condizioni di vita individuale e sociale dell'imputato. 23. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 356 del 1992 (capo QQ) commesso con successive operazioni di fittizia intestazione della [OSCURATO:SOCIETA]. animate dalla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In appello, il prevenuto è stato prosciolto per prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] conta un unico motivo, suddiviso in paragrafi. Il ricorrente, in particolare, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (in relazione alla norma punitiva, nonché agli artt. 129, comma 2, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3 e 533, comma 1, cod. proc. pen.) quanto ai reati di cui all'art. 12-quinquies I. 356 del 1992 (capo QQ), per cui la Corte di appello, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, ha dichiarato la prescrizione. In una parte del motivo che il ricorrente definisce "premessa", egli osserva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'inconciliabilità rimarcata nell'appello — tra l'esistenza di un timore di applicazione di misura di prevenzione e la partecipazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], alla gara per la Multiservizi. Altro dato ignorato dalla Corte di merito è quello del riconoscimento della legittima provenienza della Comedil, che non è stata né oggetto di sequestro né di confisca nella procedura di prevenzione. In un paragrafo denominato "Mancanza o apparenza di motivazione per mancata risposta alle censure difensive", il ricorrente insiste sulla mancanza di timore, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di essere destinatario di una misura di prevenzione, trascrivendo vari passaggi dell'atto di appello. Venendo, poi, alle vere e proprie doglianze, il ricorrente trascrive passaggi della sentenza di primo grado nel giudizio ordinario a carico di [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la mancanza di volontà di adottare schermature, dimostrata dal ricorso all'affitto di azienda e dal mantenimento del patrimonio immobiliare. Ma l'argomento determinante sarebbe il già ricordato tentativo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di aggiudicarsi l'appalto Multiservizi attraverso la Sem. Anche il comportamento successivo tenuto con la costituzione della Recim intestata ai due figli ventenni, l'assumere il ruolo di direttore operativo della Multiservizi, il trasferire la Sica alla Recim, la reimmissione di un immobile della Sica nel patrimonio della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] sono tutti elementi che denotano l'assenza di timore. D'altra parte [OSCURATO:PERSONA], prima del 2011, non era mai incappato nelle maglie della giustizia. A suggellare le proprie considerazioni, il ricorrente evoca il provvedimento emesso in sede di prevenzione, divenuto definitivo a seguito di rigetto dell'appello del pubblico ministero e prodotto alla Corte di appello in questo processo, con cui è stata affermata la lecita provenienza della Comedil, della Sica e della Recim. Tutte queste considerazioni il ricorrente lo accenna qua e là — sono funzionali a sostenere che vi fosse prova dell'innocenza dell'incolpato, sì da far prevalere una pronunzia di proscioglimento nel merito su quella di prescrizione. 24. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato associativo di cui al capo BB) e per le intestazioni fittizie di cui ai capi JJ) e KK). Quanto al primo addebito, egli è stato riconosciuto responsabile di aver fatto parte, con ruolo direttivo, di una cosca 'ndranghetista armata federata a quella Tegano; in ordine ai reati di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv. in I. 7 agosto 1992 n.356, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver interposto, rispettivamente, nella GS Motors e nella gestione di una stazione di servizio Esso, [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], anch'ella oggi ricorrente. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a dieci motivi. 24.1. Il primo motivo di ricorso lamenta "violazione di legge processuale penale - nella specie violazione del diritto ad un equo processo e alla correttezza e buona fede processuali, nonché violazione del principio di prevedibilità applicato al processo penale". La violazione di quest'ultimo canone sarebbe legata all'escussione in appello, ad onta del rito abbreviato scelto dall'imputato in primo grado, di un collaboratore di giustizia, richiesta dal pubblico ministero e disposta dalla Corte di appello.24.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta, con riferimento al reato associativo di cui al capo BB), la violazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. I Giudici di merito hanno attribuito rilevanza dirimente, nel giudizio di penale responsabilità, ai precedenti penali dell'imputato, aggiungendovi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Era stata altresì prodotta la sentenza irrevocabile resa nel processo Olimpia I, sentenza che il ricorrente lo sottolinea richiede la presenza di elementi di riscontro, elementi che, nel caso di specie, i Giudici del merito non avevano acquisito. Un aspetto singolare era costituito dal fatto che, nella sentenza definitiva acquisita, il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato considerato un mero partecipe, mentre in questo processo gli è stato attribuito un ruolo apicale. Altro dato rilevante e pretermesso dalle sentenze di merito era l'assoluzione dell'imputato dall'addebito associativo nell'ambito del processo "Archi-Astrea", giacché la Corte di appello, da una parte, per escluderne la rilevanza liberatoria, ha affermato la diversità dei fatti e, dall'altra, per sostenere la permanenza della condotta, ha inteso però recuperarla e impiegare il materiale di prova ivi confluito. Il giudizio di penale responsabilità in questo processo discende dal presunto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda del bar Malavenda, che ha una portata temporale difforme da quella del procedimento Archi-Astrea. La Corte distrettuale ha trascurato che l'attentato al bar Malavenda attribuito agli Stillittano aveva comportato anche il danneggiamento di un'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata nelle vicinanze, il che comproverebbe la sua estraneità all'iniziativa dei due. La Corte territoriale — prosegue il ricorso — ha mancato di avvedersi che, tra il ricorrente e gli altri imputati ai quali pure è addebitato un ruolo apicale nella compagine, non è stato registrato alcun contatto. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato in gioco quando, in una conversazione del 9 giugno 2014 con [OSCURATO:PERSONA], era emersa, da un lato, la sua conoscenza del mandante dell'attentato dinamitardo contro il bar Malavenda e, dall'altro, l'intervento mediatore con [OSCURATO:PERSONA] a favore del Nicolò. L'affermazione, resa in sede di interrogatorio dal [OSCURATO:PERSONA], di avere incontrato lo Stillittano solo per tacitare le richieste di intercessione provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], era stata trascurata dalla Corte distrettuale. A seguire, il ricorrente contesta la trascrizione della captazione riportata a pag. 1270 della sentenza impugnata e, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato atto di essere andato a colloquio sia con i [OSCURATO:PERSONA] che con i Tegano parlando con Dimitri, mentre, dalla trascrizione svolta dal consulente della difesa, risulta che egli aveva parlato e ricevuto rassicurazioni non da "Dimitri" — individuato in [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell'acquisizione del bar da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma da "iddi". D'altra parte anche [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] prima del suo arresto. Altra osservazione del ricorrente è che non sapeva dell'assicurazione fatta 6.3 tramite [OSCURATO:PERSONA], il che significa che non aveva indirizzato lui il [OSCURATO:PERSONA] verso il coimputato. Il motivo si conclude con una dissertazione sui doveri del Giudice di merito in punto di valutazione delle consulenze di parte, ancorché il decidente abbia fatto propria una tesi scientifica diversa. 24.3. Il terzo motivo di ricorso — sempre concernente il reato associativo di cui al capo BB) lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del ruolo apicale attribuito all'imputato nel sodalizio in quello di mero partecipe. Dopo aver ricordato le definizioni delle varie figure apicali previste dalla norma di cui all'art. 416-bis cod. pen., il ricorrente afferma che il dialogo evocato dalla Corte di appello altro non dimostra che la conoscenza storica del [OSCURATO:PERSONA], legata alla risalente appartenenza di cui alla condanna passata in giudicato, degli equilibri criminali del luogo. Sulla scorta delle coordinate esegetiche dettate dalla giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente ha cura di richiamare — la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe al più quella di una "messa a disposizione del sodalizio". Nella conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, infatti, mostra di non essere in grado di vincere le resistenze dello Stillittano e, d'altronde, il [OSCURATO:PERSONA] non gli si era rivolto per avere il benestare per intraprendere la sua attività, ma solo affinché potesse parlare con lo Stillittano; né gli altri dialoghi danno contezza dell'essenzialità e della preminenza del ruolo che gli viene addebitato, il che smentisce quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia. 24.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione di legge consistita nella mancata riqualificazione della contestazione associativa in quella di estorsione ambientale, richiesta nell'atto di appello, ma del tutto trascurata dalla Corte di merito. La condotta del ricorrente cristallizzata nelle intercettazioni potrebbe, al più, essere ascritta alla volontà di limitare la libertà di iniziativa economica. 24.5. Si sostiene nel quinto motivo di ricorso che l'omessa risposta alla questione sopra delineata determinerebbe anche la manifesta illogicità della motivazione. 24.6. Il sesto motivo di ricorso riguarda le intestazioni fittizie di cui ai capi 33) e KK), di cui il ricorrente invoca la prescrizione siccome già maturata al momento della sentenza di appello, data l'esclusione della circostanza aggravante mafiosa. Quanto all'autosalone di cui al capo 33), la telefonata che è stata ritenuta dimostrativa della titolarità dell'esercizio non era altro che un tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di pavoneggiarsi con la sua interlocutrice. In realtà il [OSCURATO:PERSONA], che prima dell'arresto per il procedimento Archi-Astrea era ufficialmente alle dipendenze della GS Motors, dopo il ritorno in libertà aveva concluso un accordo di lavoro non scritto con Gioè, per cui egli avrebbe lavorato per quest'ultimo "al nero" e pattuito la percezione di uno stipendio fisso quando possibile. Quanto all'intestazione fittizia del distributore di carburanti a favore della figlia Lorena di cui al capo KK), il ricorrente cita precedenti di legittimità sullo specifico tema della sussistenza del reato quando l'intestazione fittizia riguardi familiari, per poi affermare che l'intercettazione ritenuta fonte di prova sia insufficiente a dimostrare la sussistenza del reato. Sarebbe stato necessario accertare la provenienza delle risorse economiche necessarie per aprire l'attività. 24.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub 33) nonostante la contestata recidiva. 24.8. L'ottavo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata. Il ricorrente invoca l'applicazione di una giurisprudenza che richiede, anche in relazione alle mafie storiche, che sia accertata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse. Ebbene, tale disponibilità non era emersa nella specie se non da una telefonata la cui trascrizione, però, nell'appello, era stata smentita, senza che la Corte di merito si sia misurata con questa proposizione critica. 24.9. Il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché la Corte distrettuale si sarebbe limitata a dare atto dei precedenti per riconoscere la recidiva, senza null'altro osservare. 24.10. Altra violazione di legge atterrebbe alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in tesi immotivata. 25. [OSCURATO:PERSONA] — divenuto collaboratore di giustizia — risponde del reato del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo B della rubrica) perché, quale partecipe della cosca Tegano, si impegnava a far ottenere al candidato [OSCURATO:PERSONA] un consistente numero di voti in occasione della tornata elettorale del maggio 2007 in cambio di denaro. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 25.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si duole il ricorso della valutazione di inammissibilità dell'appello sul punto per carenza di interesse; mentre sarebbe stato preciso dovere della Corte distrettuale verificare se le predette attenuanti fossero state concesse nella massima estensione. Tale doglianza, lungi dall'essere meritevole di essere bloccata con il vaglio di inammissibilità, doveva essere esaminata. 25.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso si sofferma sulla nozione di interesse ad impugnare per poi affermare che, nel caso di specie, la pena irrogata appariva suscettibile di nuova mitigazione per effetto di una rinnovata valutazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della feconda collaborazione prestata da Moio e riconosciuta dal Giudice di prime cure. 26. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 318 cod. pen. (capo W) — esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 — per avere asservito la propria funzione prima di vicesindaco e poi di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degli imprenditori interessati alla riapertura del centro commerciale "La perla dello Stretto", intervenendo sul responsabile del procedimento per accelerare il rilascio delle autorizzazioni alla riapertura, ricevendo in cambio l'assunzione di soggetti da lui segnalati, anche tra i propri sostenitori politici. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Premette il ricorrente di essere stato tratto a giudizio per l'imputazione di cui all'art. 319 cod. pen. aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 e che il Giudice dell'abbreviato aveva riqualificato la fattispecie contestata in quella di cui all'art. 318 cod. pen.; la Corte di appello ha escluso poi l'aggravante di cui al citato art. 7. Di fronte al costrutto del Giudice di prime cure la difesa del ricorrente aveva formulato una serie di critiche che, tuttavia, hanno continuato ad essere totalmente ignorate dalla Corte di merito, travisando i fatti. In particolare, era stata trascurata la circostanza che un sindaco, per la sua funzione, è tenuto ad avere contatti diffusi relativi a vicende amministrative che riguardano il territorio, sicché non vale a comprovare un accordo illecito la "confidenza" che il pubblico amministratore mostrava con il gruppo dei soggetti interessati alla riapertura del centro commerciale. Altro momento di travisamento — reiterato rispetto alla decisione di prime cure — è costituito dall'avere ritenuto che il sindaco Messina avesse fatto un viaggio in auto alla volta di Catanzaro, mentre il passeggero dell'auto era in realtà un imprenditore proveniente da Messina, come dimostrato dalle indagini difensive. Trascura altresì il ricorrente la circostanza che dalle intercettazioni emergeva un contrasto tra il Messina ed i vari interlocutori per la questione della riapertura del centro, atteggiamento idoneo ad escludere lo stabile asservimento che la nuova formulazione dell'art. 318 cod. pen. prescrive quale elemento necessario per la sua integrazione. Quanto alla raccomandazione per l'assunzione delle quindici persone presso il centro commerciale (ammessa dal Messina, che aveva spiegato trattarsi per la maggior parte di ex dipendenti del centro prima del subingresso del Chirico nella sua gestione), la mera segnalazione o raccomandazione non costituisce una forma di concorso morale e non concreta l'uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. L'interesse che ha mosso il ricorrente era solo quello di garantire i posti di lavoro che si sarebbero perduti qualora il centro non fosse stato riaperto, interesse comune ad un'intera collettività, che anelava ad avere una nuova possibilità lavorativa. Nel caso di specie prosegue il ricorso — non risultano provate le utilità conseguite dal Messina, posto che i fatti risalgono ad un periodo in cui egli, con altissimo numero di consensi, era già stato eletto Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. A seguire, il ricorrente lamenta il travisamento della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] a riprova del fatto che nessuna sollecitazione era pervenuta dal Sindaco, ma semmai dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni testimoniano il corretto espletamento del mandato da parte del ricorrente. Quest'ultimo, infine, contesta la mancata sospensione condizionale della pena. 27. I motivi aggiunti presentati nell'interesse di Messina a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono così strutturati. 27.1. Il primo motivo aggiunto di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge perché il potere di rilasciare l'autorizzazione che si assume sollecitata non rientrava nei poteri del vicesindaco, ma in quello dei responsabili del settore attività produttive e del settore tecnico, mentre il Messina aveva solo poteri di indirizzo e controllo. A ciò il ricorrente aggiunge che la motivazione della Corte di appello sarebbe viziata in quanto aveva attribuito rilievo probatorio alla visita nella stanza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ancorché, in quella occasione, il certificato di agibilità fosse stato già rilasciato ed il Messina non avesse formulato alcuna sollecitazione. La celerità che la Corte territoriale assume avere caratterizzato l'iter per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per riapertura del centro commerciale è una mera ipotesi accusatoria, dal momento che il procedimento amministrativo è durato diversi anni, come dichiarato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], oltre che dallo stesso imputato, che aveva anche chiarito che la sua preoccupazione era anche quella che il Comune fosse esposto a richieste di risarcimento del danno, date le lungaggini della procedura. Come dichiarato anche dal teste Morabito, vi erano sollecitazioni legate all'interesse della collettività alla riapertura del centro. Anche la presenza del Messina nell'autovettura con la quale gli imprenditori stavano raggiungendo Catanzaro il giorno della conferenza di servizi, è stata smentita non solo dal ricorrente, ma anche dal teste Morabito, che ha escluso la presenza del ricorrente. A seguire, il ricorrente evidenzia come l'interesse che lo muoveva era solo quello al ripristino dei livelli occupazionali, come dimostrato da una serie di documenti presenti in atti e non valutati e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto assertiva sarebbe, poi, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le assunzioni sarebbero servite a remunerare sostenitori elettorali del Messina. 27.2. Il secondo motivo aggiunto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — giustificato sulla base di un mero riferimento all'art. 133 cod. pen. — e al diniego delle circostanze attenuanti generiche — che aveva trascurato la condotta collaborativa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento è senza rinvio in relazione ai fatti coperti da giudicato sino all'anno 2005, ai sensi dell'art.649 cod. proc. pen., nonché con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla successiva condotta contestata. L'annullamento deve essere con rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, mentre il ricorso deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile. Egualmente la decisione avversata va annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo KK) ed alla contestata recidiva in relazione a tutti i reati a lui ascritti, nonché alla eventuale, conseguente valutazione degli effetti della detta aggravante sulla prescrizione in relazione al solo reato di cui al capo 33). Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere, nel resto rigettato. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio deve essere integrale. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, invece rigettato, mentre devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Rimandando, quanto all'inquadramento fattuale delle vicende, al § 2 del ritenuto in fatto e alla breve sintesi che precede la trattazione dei singoli ricorsi, il Collegio intende ora illustrare le coordinate teoriche che hanno guidato l'approccio alla valutazione di ciascuna delle doglianze, allo scopo di non appesantire la trattazione successiva, che si potrà giovare, ove necessario, di richiami a questa parte generale. 2.1. Va innanzitutto precisato che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì tenuto presente il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione). 2.3. Altre regole valutative possono essere illustrate richiamando una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che ne ha ribadito la teorizzazione, già emersa nella giurisprudenza delle sezioni semplici. 2.3.1. In primo luogo, non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. 2.3.2. Nelle motivazioni, Sezioni Unite Filardo ha anche ribadito il principio secondo cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Secondo l'autorevole precedente, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. I ricorsi 3. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per il reato di cui al capo bb), ossia per aver fatto parte, fino al 15 marzo 2016, della 'ndrangheta e precisamente della cosca Rugolino. I motivi di ricorso presentati, con due distinti atti, nell'interesse di Araniti dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso, corrispondente al primo dei motivi articolati nell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.3.1.1. Esso è manifestamente infondato laddove egli si duole che non gli sia stato notificato il verbale dell'udienza del 21 giugno 2017 in cui il Pubblico ministero ha proceduto alla modifica dell'imputazione a suo carico, contestandogli l'appartenenza alla cosca Rugolino in luogo dell'appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA]. Deve innanzitutto osservarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento (Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, D'Onofrio, Rv. 281040). Nel caso specifico la associazione criminale in relazione alla quale si contesta all'imputato la condotta di partecipazione, la 'ndrangheta, è rimasta la stessa, essendo cambiata solo la cosca in cui sarebbe inserito, cosicché, trattandosi di mera specificazione della condotta, non risulta intervenuta alcuna modifica dell'imputazione e il motivo di ricorso risulta per ciò solo infondato. In ogni caso il motivo, anche qualora volesse ritenersi che tale precisazione abbia potuto incidere sul diritto di difesa, risulta manifestamente infondato. Il ricorrente ammette - e comunque la circostanza risulta dagli atti - che egli era presente all'udienza del 21 giugno 2017 e che ha preferito abbandonare l'aula prima della modifica dell'imputazione. Deve, allora, considerarsi che, ai sensi dell'art. 420, comma 3, cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è rappresentato dal difensore ed è considerato presente. Ne consegue che all'Araniti non doveva essere notificato il verbale dell'udienza contenente la modifica dell'imputazione, essendo tale notifica prevista solo per l'imputato assente, e che la modifica dell'imputazione deve ritenersi da lui conosciuta perché egli era rappresentato dal suo difensore. Peraltro, deve aggiungersi che, nel disciplinare le nuove contestazioni nel giudizio abbreviato, l'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen., richiama l'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., che pure esclude la necessità di portare la modifica dell'imputazione a conoscenza dell'imputato assente, per essere questo rappresentato dal difensore ai fini della contestazione (Sez. 5, n. 23983 del 03/02/2015, Mandi, Rv. 263833).Ne consegue che l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di nullità assoluta in conseguenza dell'annessa notifica all'imputato del verbale in cui si dava atto della modifica dell'imputazione, risulta manifestamente infondata. Né la necessità della notifica del verbale può discendere dalle disposizioni della CEDU invocate dal ricorrente, atteso che, avendo l'imputato conferito al suo difensore di fiducia una procura speciale per richiedere il giudizio abbreviato, deve ritenersi sussistente un concreto rapporto professionale tra l'avvocato e l'imputato e quindi un effettivo scambio di informazioni tra legale e cliente. 3.1.2. Laddove il ricorrente afferma che il termine concesso ai sensi dell'art. 441-bis, comma 3, cod. proc. pen. per valutare se proseguire nelle forme del rito abbreviato o optare per il rito ordinario era incongruo, tenuto conto della mole della documentazione da esaminare, deve osservarsi che il termine concesso è stato pari a otto giorni (dal 21 al 29 giugno 2017) e che esso non appare inidoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa, atteso che il termine massimo è di dieci giorni, secondo quanto previsto dalla disposizione appena citata, e che comunque la documentazione era già conosciuta al difensore dell'imputato, dovendo egli solo valutare se optare per il rito ordinario o abbreviato ed eventualmente formulare nuove richieste istruttorie. 3.1.3. Quanto alla eccezione di nullità della modifica della contestazione operata all'udienza del 21 giugno 2017 per essere la stessa stata operata sulla base di prove che erano state già acquisite agli atti prima dell'accoglimento della istanza di giudizio abbreviato, deve osservarsi che anch'essa è inammissibile. Come correttamente segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, hanno affermato che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706). La sentenza appena citata ribadisce, tuttavia, il principio, ormai consolidato, che la modificazione dell'imputazione in violazione dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. - e quindi la modifica dell'imputazione in un caso non consentito - è causa di nullità generale a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Deve, allora, osservarsi che, come risulta dal verbale dell'udienza del 21 giugno 2017, il difensore, immediatamente dopo la modifica dell'imputazione, non ha eccepito alcuna nullità ma, proprio in virtù della intervenuta modifica dell'imputazione, ha chiesto il termine a difesa di cui all'art. 441-bis, comma 3, cod. proc. pen., cosicché l'Araniti è decaduto, ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen., dalla facoltà di eccepire la nullità, non avendovi provveduto entro il termine previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed avendo anzi, richiedendo il termine a difesa, implicitamente accettato la modifica dell'imputazione. Alla successiva udienza del 29 giugno il difensore dell'imputato ha chiesto che si procedesse con il rito abbreviato e ha chiesto l'ammissione della prova contraria. Incidentalmente deve osservarsi che all'udienza del 21 giugno 2017 il difensore, dopo che il termine a difesa da lui richiesto era stato fissato in otto giorni, neppure ha lamentato che lo stesso fosse incongruo e non idoneo a consentire l'esercizio delle attività difensive per le quali esso è previsto dall'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., cosicché anche sotto tale profilo la eccezione sollevata in questa sede in merito alla eccessiva brevità del termine appare inammissibile. 3.1.4. Relativamente alla produzione documentale da parte del Pubblico ministero, che il ricorrente asserisce essere avvenuta nonostante l'opposizione della difesa, deve osservarsi che la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal Pubblico ministero non esclude che essa sia stata disposta di ufficio, dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione. Inoltre, in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 282395; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V D M., Rv. 265905). Infine, in relazione alla eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico ministero all'udienza del 8 maggio 2017 e dei documenti prodotto dopo l'esame del collaboratore di giustizia Cristiano, deve osservarsi che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 7_3 Nel caso in esame, il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio delle prove di cui lamenta la inutilizzabilità. Né egli chiarisce in questa sede la rilevanza probatoria delle prove di cui lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, corrispondente al secondo dei motivi articolati nell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Deve in primo luogo osservarsi, in tema di perizia, che non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del comma 1 del medesimo articolo (Sez. 5, Sentenza n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529, che in motivazione ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263696; Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319). Peraltro, come correttamente rilevato dai giudici del merito, il perito ha dato avviso alle parti del luogo, della data e dell'ora in cui avrebbero avuto inizio le operazioni peritali e durante la sua attività il perito ha interloquito con i consulenti delle parti, anche mediante l'invio delle bozze della relazione peritale; inoltre, il perito è stato esaminato nel corso dell'udienza del 26 ottobre 2017 ed in quella sede le parti hanno potuto formulare osservazioni e chiedere chiarimenti al perito, anche avvalendosi dei loro consulenti tecnici che pure sono stati esaminati. Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione secondo la quale l'espletamento della perizia sarebbe avvenuto in assenza di contraddittorio. 3.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti rispettivamente al terzo dei motivi articolati nell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo articolato nell'atto introduttivo redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. Quanto al lamentato travisamento del significato delle conversazioni intercettate, deve osservarsi che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190). Né la motivazione della sentenza impugnata appare carente, illogica o contraddittoria, avendo indicato compiutamente le ragioni per le quali la ipotesi di ricostruzione fattuale propugnata dall'odierno ricorrente non può essere accolta; è stato adeguatamente motivato anche il rigetto dei motivi di appello con i quali si sosteneva che le conversazioni intercettate avessero un contenuto ed un significato diverso da quello loro attribuito dal Giudice di primo grado. In particolare, alle pagine 1170 e seguenti della motivazione della sentenza di appello, si indicano le ragioni per le quali la conversazione del 26 maggio 2014 non può essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, cosicché il principio invocato nel motivo di ricorso, secondo il quale tra le varie interpretazioni altrettanto possibili, si deve dare preferenza all'interpretazione più favorevole all'imputato, salvo che questa risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128), risulta pienamente rispettato dalla Corte di appello. Nel resto, le censure del ricorrente riguardanti la ricostruzione del fatto attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità come già esposto al § 2.1. del «considerato in diritto». Anche laddove il ricorrente sostiene che il fatto andrebbe qualificato come mero favoreggiamento, egli perviene a tale conclusione sulla base di una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e, comunque, la censura appare del tutto generica, in quanto il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti dalla Corte di appello a base della sua decisione. I giudici di appello hanno indicato (alla pagina 1250 della motivazione della sentenza di secondo grado) le ragioni per le quali il fatto non integra il meno grave delitto di favoreggiamento personale, evidenziando che egli ha fornito un contributo all'intera organizzazione criminale e non a singoli associati, ed a tali ragioni il ricorrente non muove una critica argomentata. 3.4. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Nell'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254, relativa ad associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta). In particolare, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, per l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica «locale» di 'ndrangheta abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). È quindi irrilevante che il ricorrente o la cosca Rugolino non avessero la disponibilità di armi, dovendo a tale fine farsi riferimento all'associazione criminale nel suo complesso e non alle singole articolazioni di cui essa si compone, ed a tale proposito, la Corte territoriale ha evidenziato che l'aggravante in esame è stata già riconosciuta per la cosca Rugolino nella sentenza n. 712/2014 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento c.d. Meta (proc. pen. n. 7734/10 R.G.N.R. D.D.A.) e che la disponibilità di armi è stata accertata con sentenza ormai definitiva anche per la cosca Libri. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 3.5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Alla luce di tali principi, deve concludersi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, ritenendo irrilevante a tal fine il comportamento processuale dell'imputato.4. La contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] è quella di cui al capo a) dell'imputazione, ossia l'appartenenza con ruolo apicale alla componente «segreta o riservata» della 'ndrangheta, quale promotore, dirigente ed organizzatore di tale componente, e l'appartenenza con ruolo apicale all'articolazione territoriale della 'ndrangheta denominata cosca [OSCURATO:PERSONA] di Archi di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e provincia (in cui è radicata la componente apicale visibile del più ampio sistema criminale di tipo mafioso) e altre località del territorio nazionale ed all'estero, fino al 15 luglio 2016, quanto alla appartenenza alla componente segreta o riservata della 'ndrangheta, e in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, nell'anno 2014 e con condotta permanente fino al 15 marzo 2016, quanto alla appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito esposti. 4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve in primo luogo osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). Nel caso di specie, la dedotta violazione processuale non sussiste. Il criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione tra reati, opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado, ma non può più trovare applicazione allorquando il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, essendo venuta meno la coesistenza di più processi (Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019, Saias, Rv. 277493, che ha pure precisato che il momento in cui va valutata la sussistenza della connessione non è quello dell'esercizio dell'azione penale ma quello del rinvio a giudizio). La sentenza pronunciata a conclusione del proc. pen. n. 5901/01 r.g.n.r. D.D.A. Procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro — che avrebbe dovuto attrarre per connessione la competenza per il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] in questo processor.è infatti divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2010, come ammette lo stesso ricorrente nella nota 3 a pagina 3 del suo ricorso introduttivo.Nel caso di specie, in cui la prima udienza innanzi al Giudice dell'udienza preliminare è stata tenuta in data 1 marzo 2017, è evidente che il criterio della competenza per connessione non fosse più operante e che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato. 4.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il Pubblico ministero, all'udienza preliminare, ha provveduto a precisare il capo di imputazione contestato al capo I) ad altri imputati, indicando nel 31 dicembre 2008 la data da intendersi quale dies a quo della condotta associativa contestata con quel capo di imputazione. Tale precisazione non integra una vera e propria modifica del capo di imputazione, atteso che questo non indicava alcun termine iniziale e sussisteva incertezza sul momento in cui la condotta associativa oggetto di contestazione doveva ritenersi iniziata. Ne consegue che essa era pienamente legittima e non integrava una violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale. Una simile violazione avrebbe eventualmente potuto essere ritenuta esistente qualora il Pubblico ministero avesse solo spostato in epoca più recente la data di inizio della condotta contestata al capo I), ma il capo I), nella formulazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, non specificava affatto il dies a quo, cosicché la precisazione sopra descritta appare costituire il corretto esercizio di una facoltà riconosciuta al Pubblico ministero. Sulla base di tale precisazione appare evidente la assoluta infondatezza dell'eccezione di incompetenza reiterata con il secondo motivo di ricorso, atteso che nel 2008 il dott. [OSCURATO:PERSONA] era già stato collocato a riposo e, comunque, già nel 2001, esercitava le sue funzioni presso questa Corte di cassazione, cosicché, già a partire dal 2001, non poteva ritenersi applicabile l'art. 11 cod. proc. pen. Né a tal fine rileva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad esercitare le funzioni di giudice presso le commissioni tributarie. Le norme sulla speciale competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato è imputato, persona offesa o danneggiato dal reato, si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari e non anche ai giudici tributari (Sez. 6, n. 46616 del 06/10/2016, Venturati, Rv. 268134). 4.3. E', invece, fondato il terzo motivo. Con la sentenza «Olimpia» il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato all'esito del processo di primo grado innanzi alla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione per la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] (capo F10) fino al 19 gennaio 1999 (data della sentenza di primo grado) ed è stato assolto dalla imputazione di aver fatto parte di un organo verticistico della ‘ndrangheta (c.d. [OSCURATO:PERSONA] - capo F19), ma la Corte di assise di appello ha riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto come concorso esterno, riducendo la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione. Nel processo c.d. «[OSCURATO:PERSONA]» il [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dall'accusa di concorso esterno nella ‘ndrangheta e più precisamente nella cosca [OSCURATO:PERSONA] dal 2001 al 2005; in particolare, da come emerge dalla sentenza di primo grado, nella imputazione si afferma che la 'ndrangheta sarebbe stata diretta da una struttura unitaria verticistica insediatasi a seguito della pace mafiosa. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dall'odierno ricorrente osservando, quanto alla contestazione di avere fatto parte della cosca [OSCURATO:PERSONA] in qualità di organizzatore dal 2014 fino al marzo 2016, che non sussiste violazione del divieto di bis in idem, atteso che i fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato coprono un arco temporale diverso da quello oggetto di contestazione in questa sede. Tale conclusione è pienamente condivisibile. Quanto alla contestazione di avere fatto parte con un ruolo apicale della componente «segreta o riservata» della ‘ndrangheta, la Corte di appello riconosce che tale condotta, contestata come commessa fino al 15 luglio 2016, senza alcuna specificazione del dies a quo, è in parte cronologicamente sovrapponibile a quelle per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato e tuttavia sostiene che i fatti oggetto di contestazione sarebbero diversi poiché in quei processi sarebbe stato giudicato solo per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e tale concorso esterno sarebbe limitato alla sola cosca [OSCURATO:PERSONA] e non alla associazione di tipo mafioso unitariamente considerata. In contrario deve osservarsi in questa sede che, come già affermato da questa Corte di cassazione in relazione alla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] all'esito del subprocedimento attivato con la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (Sez. 2, n. 33949 del 19/05/2017), ai fini della preclusione del ne bis in idem non deve aversi riguardo al mutamento del titolo del reato, al grado di offensività, alla ricorrenza di eventuali circostanze, rilevando esclusivamente il nucleo storico del fatto. Peraltro, proprio in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, si è affermato, quanto all'applicazione del principio del ne bis in idem e di divieto di un secondo giudizio, che, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome, ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750). Deve allora osservarsi che, nel processo «Olimpia», al [OSCURATO:PERSONA] era stata inizialmente contestata la partecipazione alla 'ndrangheta e solo in grado di appello il fatto è stato diversamente qualificato come concorso esterno. Ne consegue che, per effetto di tale pronuncia, l'odierno ricorrente non può essere nuovamente processato per il reato di partecipazione alla medesima associazione commesso sino al 1991, essendo irrilevante che in questa sede si contesti al [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione alla 'ndrangheta quale associazione unitaria e non quale partecipazione alla singola cosca, atteso che, stante la unitarietà della 'ndrangheta, affermata anche nel presente processo, la partecipazione alla cosca vale anche quale partecipazione alla ‘ndrangheta unitariamente intesa, laddove si affermi che tale associazione è unitaria. La condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno, a seguito di riqualificazione del fatto originariamente contestato quale concorso interno, vale quale giudicato assolutorio in relazione alla condotta di essersi associato alla 'ndrangheta, atteso che il concorso esterno è incompatibile con una condotta di piena partecipazione. Si consideri, a tale proposito, che, nel capo di imputazione contestato al [OSCURATO:PERSONA] in questo processo, la componente segreta o riservata della ‘ndrangheta viene descritta non come una associazione separata e distinta dalla `ndrangheta, ma come una componente segreta, invisibile, della stessa associazione criminale che si compone anche di una componente visibile, formata dall'insieme delle cosche, con compiti operativi ed alla quale è demandato l'esercizio del potere di intimidazione. Quanto alla sentenza pronunciata all'esito del processo «caso Reggio», dalle due sentenze di merito si evince che in quel processo si contestava al [OSCURATO:PERSONA] di avere favorito, pur non essendo associato alla 'ndrangheta, la realizzazione degli scopi di quest'ultima, consentendo ad essa di infiltrarsi in ambienti economici, politici, istituzionali e giudiziari, ossia nella cosiddetta società civile, per consentirle di raggiungere i suoi obiettivi. In particolare, avrebbe «aggiustato» processi e preso accordi con esponenti politici, interessati ad ottenere l'appoggio dell'associazione criminale per essere eletti, per poi ottenere in cambio, da questi, favori a vantaggio del sodalizio illecito. In questo processo le medesime condotte vengono considerate, assieme alle prove emerse successivamente, quale contributo assicurato alla realizzazione degli scopi della 'ndrangheta da parte del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto inserito, a livello verticistico, nella componente «riservata» della 'ndrangheta che, secondo l'ipotesi accusatoria, svolgerebbe un ruolo di direzione dell'intera organizzazione di tipo mafioso unitariamente considerata e, soprattutto, potrebbe operare infiltrandosi nelle istituzioni, in particolare in quelle giudiziarie. In sostanza, le condotte ed il contributo che sarebbe stato arrecato dal [OSCURATO:PERSONA] alla associazione criminale non cambiano — e già si è detto che è irrilevante che tale contributo venga inteso in un processo come in favore della singola cosca o della associazione unitariamente intesa —, mentre muta la mera qualificazione giuridica di tali condotte. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418), cosicché è soprattutto al contributo offerto dall'imputato per il perseguimento degli scopi del sodalizio criminale che occorre fare riferimento, piuttosto che al titolo del reato contestato nei due processi. Essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato già condannato con la sentenza Olimpia per il reato di concorso esterno nell'associazione per delinquere denominata 'ndrangheta sino al 1991 — e tale condanna implica necessariamente la sua estraneità alla associazione criminale in detto periodo — ed essendo egli stato anche giudicato nel processo «caso Reggio», per il contributo da lui offerto all'associazione 'ndrangheta fino al 2005, la sentenza impugnata in questa sede deve, in relazione alla condotta contestata sino a tale anno compreso, essere annullata senza rinvio non potendo procedersi, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per ostacolo derivante da precedente giudicato. Quanto alla eccezione di improcedibilità dell'azione penale in conseguenza dell'omessa riapertura delle indagini a seguito del decreto di archiviazione emesso in data 15 novembre 2004 nel procedimento penale n. 209 del 1999 r.g.n.r. DDA, del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 151/2006 r.g.n.r. DDA e del decreto di archiviazione emesso il 30 ottobre 2012 nel procedimento n. 7920/2010, deve osservarsi quanto segue. In relazione al primo decreto, essendo esso intervenuto in relazione a fatti necessariamente commessi in un periodo per il quale è stata già ritenuta operante la preclusione derivante dal giudicato, la questione deve ritenersi assorbita.In ordine al decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, deve osservarsi che questo in ogni caso non può avere efficacia preclusiva, in quanto il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, in ragione del fatto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato al pari di un atto di revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il decreto di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv. 233209). In relazione al terzo decreto, emesso dall'autorità giudiziaria reggina, il motivo di ricorso risulta generico, atteso che esso non specifica i fatti oggetto di indagine nel procedimento archiviato ed in particolare non precisa se esso riguardi condotte temporalmente collocate nel periodo già coperto da giudicato o condotte successive, cosicché la doglianza risulta inammissibile. 4.4. Anche il quarto motivo di ricorso risulta fondato. Questa Corte di cassazione, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ha affermato il principio, al quale questo Collegio intende uniformarsi ed assicurare continuità, non sussistendo ragioni per discostarsene, che la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962, che ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future).Nel caso di specie, la Corte di appello, ritenendo non operante la preclusione derivante dal giudicato per il periodo fino al 2005 compreso, ha utilizzato le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno riferito su fatti collocati in detto periodo e, sulla base di tali dichiarazioni, ha concluso che già in tale periodo il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo apicale in seno alla componente riservata della 'ndrangheta; alla luce di tale conclusione, che si pone in netto contrasto con i precedenti giudicati, ha ritenuto provata la prosecuzione della medesima condotta anche per il periodo successivo; in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito di condotte successive al 2005 sono state ritenute riscontrate da quelle di coloro che avevano iniziato a collaborare con la giustizia prima del 2006. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che dalle prove raccolte risulta che il [OSCURATO:PERSONA], già dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, era inserito al vertice della 'ndrangheta, quale membro della sua componente riservata, il cui compito era quello di relazionarsi, anche tramite altre associazioni segrete, come le logge massoniche deviate, con il mondo dell'imprenditoria, della finanza e della magistratura e, più in generale, delle istituzioni, per agevolare il conseguimento da parte della ‘ndrangheta dei suoi scopi; inoltre, tale struttura riservata aveva anche il compito di fissare le direttive cui doveva attenersi la componente visibile della 'ndrangheta, che aveva compiti operativi ed alla quale era demandato l'esercizio del potere di intimidazione. Secondo l'ipotesi accusatoria, per comunicare alla componente visibile della ‘ndrangheta le loro decisioni, gli appartenenti alla struttura occulta si valevano dei cosiddetti «uomini cerniera», soggetti formalmente inseriti nel sodalizio criminale; inoltre, i membri della struttura occulta si valevano anche di uomini riservati, ossia di soggetti non formalmente inseriti nella ‘ndrangheta e che tuttavia ponevano a disposizione del singolo soggetto collocato ai vertici della associazione mafiosa le proprie capacità professionali e relazionali. Per affermare la sussistenza della componente occulta della 'ndrangheta i giudici di appello si sono basati anche su collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni risalgono ad un periodo anteriore al 2006, come quelle rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che l'odierno ricorrente, in qualità di «santista», ossia di componente della struttura segreta, aveva negli anni '80 il compito di avviare contatti con le ditte provenienti da fuori Regione impegnate in gare d'appalto per lavori pubblici che interessavano a soggetti politici calabresi presenti a Roma, e da [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interrogatorio del 16 novembre 1994, afferma che il vero capo della cosca [OSCURATO:PERSONA] era proprio l'odierno ricorrente, tanto che il collaboratore aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] in quanto leader della cosca avversa, nella quale non si poteva fare alcunché senza averne prima discusso con [OSCURATO:PERSONA] . In particolare, secondo quanto affermato nella sentenza dì appello, il [OSCURATO:PERSONA] si valeva, quale soggetto riservato, del commercialista [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla fine degli anni '90. A tale conclusione i giudici del merito pervengono sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che lo [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto alla fine degli anni '90 per incidere sull'esito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a carico di beni appartenenti ai familiari del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere saputo che [OSCURATO:PERSONA] aveva negli anni '80 «aggiustato» vari processi che riguardavano la sua famiglia in quanto massone e molto legato ad ambienti «romani». In particolare, alla pagina 427 della sentenza di secondo grado, si afferma anche che su tale episodio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono riscontrate da quelle dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 11 ottobre 1994, ha dichiarato che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era diventato la mente dell'omonima cosca, intrattenendo rapporti stretti con i capi delle altre cosche; inoltre, in data 11 ottobre 1994, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei componenti di vertice della struttura della «cosa nuova». [OSCURATO:PERSONA], nel 1993, afferma che [OSCURATO:PERSONA] appartiene simultaneamente alla 'ndrangheta ed alla massoneria. In tal modo, tuttavia, l'odierno ricorrente viene giudicato colpevole anche per il periodo successivo al 2005 sulla base di condotte che si assumono rivelatrici della sua appartenenza alla componente segreta e che, tuttavia, essendo collocate nel periodo coperto da giudicato, non possono essere valutate a tale scopo, per quanto sopra esposto. 4.5. Anche il sesto motivo di ricorso risulta, nel suo complesso, fondato. 4.5.1. Quanto detto poco sopra porta a ritenere fondato il motivo laddove il ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano posto a base dell'affermazione della sua penale responsabilità anche le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punto 1). Avendo essi iniziato a collaborare prima del 31 dicembre 2005, le loro dichiarazioni non possono che riguardare condotte avvenute in data anteriore e quindi coperte dal giudicato. 4.5.2. Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla credibilità di vari collaboratori di giustizia (punti 2 e 3), il motivo di ricorso risulta assorbito, per quanto sopra esposto, in relazione a coloro che hanno iniziato a collaborare prima del 2006. Relativamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] riferisce soprattutto di fatti occorsi nel periodo coperto da giudicato, come le vicende relative all'omicidio Audino ed all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non dà risposta alle argomentazioni difensive relative alla loro attendibilità, tra le quali anche la sentenza di applicazione di pena pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia. Inoltre, sempre in relazione alla attendibilità dei due collaboratori di giustizia, appare corretto il rilievo formulato dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso secondo il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello per affermare la credibilità dei collaboranti, non è possibile che [OSCURATO:PERSONA] nel riferire a [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che era necessario rivolgersi all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto era l'unico in grado di mediare tra la 'ndrangheta e gli altri poteri, gli abbia rivelato circostanze apprese dal Virgiglio, atteso che il Virgiglio ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato tra loro in occasione della comune detenzione nel 2011. Si consideri, a tale proposito, che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] risale al 19 ottobre 2009 e il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2010, mentre il Virgiglio ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato tra loro mentre erano detenuti nello stesso carcere nel 2011. 4.5.3. Anche in ordine alla natura dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] (punto 5 del motivo di ricorso), il motivo di ricorso appare fondato. Quanto all'intervento dello [OSCURATO:PERSONA] per aggiustare i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, trattasi di fatti risalenti agli anni '90 e come tali coperti da giudicato. In relazione, poi, all'avere lo [OSCURATO:PERSONA] rivelato a [OSCURATO:PERSONA] il posizionamento di una microspia all'interno dell'ospedale ove l'odierno ricorrente nel 2009 era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, nella motivazione non si chiarisce perché tale circostanza, laddove vera, dimostrerebbe l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad una struttura occulta della 'ndrangheta finalizzata a favorire gli interessi del sodalizio criminale avvalendosi di rapporti con la massoneria deviata o con ambienti politici o giudiziari. La motivazione della sentenza qui impugnata non chiarisce perché la circostanza non possa trovare spiegazione anche nei rapporti di amicizia che legavano lo [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, come evidenziato dal ricorrente, la rivelazione del posizionamento della microspia era avvenuta, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], solo dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato l'ospedale e riguardava esclusivamente quest'ultimo e non l'intera associazione criminale. Neppure nella motivazione della sentenza impugnata si chiarisce perché da tale vicenda emergerebbe un contributo arrecato dal [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale. Quanto all'avere lo [OSCURATO:PERSONA] rivelato ad altri soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le attività di indagine in corso che li riguardavano, neppure si afferma in sentenza che tale rivelazione sia avvenuta tramite [OSCURATO:PERSONA] o su suo impulso. 4.5.4. Il motivo di ricorso appare fondato anche in relazione alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] intercettata il 24 luglio 2013 (punto 6). In detta conversazione il Chirico, nel descrivere alla sua amante le gerarchie della 'ndrangheta, fa riferimento al fatto che in seno all'associazione criminale, a Reggio, comandano i sei o sette e che tale «questione» era stata imposta da «[OSCURATO:PERSONA]». Poiché il segnale audio era degradato e debole, non è stato possibile comprendere con certezza la parola che precede il cognome [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza si afferma che il perito aveva indicata come maggiormente possibile la parola «invece», ma il Tribunale, in disaccordo con le conclusioni del perito, ha ritenuto che tale termine non fosse logicamente compatibile con il testo della conversazione e che la parola fosse rimasta incomprensibile. Dal tenore della conversazione non si evince, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA] in essa indicato sia [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, i giudici di appello sono giunti alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] menzionato in detta conversazione sia proprio l'odierno ricorrente sulla base di altra conversazione intercettata il 9 ottobre 2016 all'interno della sala colloqui del carcere di Trapani tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiara alla sorella di avere conosciuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di avere appreso da questi che la conversazione oggetto di intercettazione ambientale e sopra descritta era stata acquisita dai loro difensori per essere sottoposta ad attenta trascrizione al fine di far emergere la verità, ossia che quanto egli aveva riferito ad [OSCURATO:PERSONA] era stato da lui letto sui giornali. Nella seconda conversazione [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere detto al proprio avvocato dell'esistenza della precedente conversazione intercettata e di averlo invitato a valutare se essa potesse interessarlo; sostiene pure di essersi limitato a riportare notizie apprese dai giornali e di avere fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso era contenuto nell'articolo. Secondo la Corte di appello tale seconda conversazione dimostrerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] menzionato nel colloquio con [OSCURATO:PERSONA] del 2013 sarebbe proprio [OSCURATO:PERSONA] in quanto il Chirico, sapendo di essere intercettato all'interno del carcere, avrebbe voluto scagionarlo; essendo il [OSCURATO:PERSONA] destinatario di differenti imputazioni, la conversazione del 2013 non avrebbe potuto interessare il suo difensore. La conversazione intercettata nel carcere, secondo i giudici del merito, sarebbe volta esclusivamente a scagionare [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe smentita dalla circostanza che il nome di [OSCURATO:PERSONA] non era stato menzionato in alcun articolo di stampa in quel periodo. Il ragionamento che porta a concludere che il [OSCURATO:PERSONA] menzionato dal Chirico nella conversazione del 2013 sia l'odierno ricorrente poggia, tuttavia, su congetture e si presenta illogico. Gli inquirenti, nel brogliaccio della conversazione intercettata, avevano inizialmente indicato in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto al quale il Chirico aveva fatto riferimento nella conversazione del 2013 (vedi pag. 588 della motivazione della sentenza di appello) e quindi è plausibile che tale dato sia stato riferito da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] al Chirico, durante la loro comune detenzione, quando i due hanno chiesto conto al Chirico del contenuto della conversazione intercettata. E' quindi ben possibile che da ciò tragga origine il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] — e non ad altri membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] — in occasione della conversazione del 2016. La volontà del Chirico di scagionare l'odierno ricorrente non vale necessariamente a dimostrare che proprio lui sia il soggetto al quale il Chirico ha fatto riferimento nella conversazione di tre anni prima. Peraltro, la Corte di appello sostiene che il Chirico, in occasione della conversazione avvenuta all'interno del carcere di Trapani, sapeva di essere intercettato, in quanto egli, essendo imputato in un procedimento diverso da quello in cui erano coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva interesse a segnalare al proprio difensore che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano provvedendo a far trascrivere da un consulente tecnico detta conversazione e quindi l'introduzione, nel corso del colloquio del 2016, dell'argomento relativo alla conversazione intercettata nel 2013 non aveva alcun altro scopo se non quello di scagionare il [OSCURATO:PERSONA], sapendo o quanto meno intuendo che il colloquio all'interno del carcere era anch'esso intercettato. In contrario deve osservarsi che, nella stessa sentenza di secondo grado, si afferma (a pag. 516) che la conversazione intercettata nel 2013 ha contenuto anche autoaccusatorio ed in effetti nella stessa conversazione il Chirico attribuisce a se stesso la qualifica di «capo società», cosicché era comunque ravvisabile un interesse del Chirico a far conoscere al proprio difensore la conversazione intercettata.La affermazione che il colloquio del 2016 fosse avvenuto nella consapevolezza del Chirico di essere intercettato e fosse esclusivamente volto ad agevolare la difesa del [OSCURATO:PERSONA] è frutto di una mera congettura. Del tutto illogico è poi il ragionamento adottato per escludere che il [OSCURATO:PERSONA], cui il Chirico aveva fatto riferimento nella conversazione del 2013, fosse [OSCURATO:PERSONA] e che la creazione della «struttura invisibile» composta da sette membri risalisse al 2002, quando all'interno della 'ndrangheta era stata creata la «provincia». Difatti, la Corte di appello afferma che tale argomentazione difensiva non può essere accolta perché la conversazione intercettata parla, a proposito della creazione di questa struttura composta da sette membri, come di qualcosa avvenuto nel passato rispetto al momento del colloquio intercettato, il che è esattamente quanto sostenuto dal ricorrente. Gli argomenti addotti dalla Corte di appello per superare il dato emerso dalla perizia espletata nel contraddittorio tra le parti, che ha concluso che è improbabile che accanto alle parole [OSCURATO:PERSONA] sia stato pronunciato il nome Giorgio, e far prevalere il dato risultante dal brogliaccio redatto dalla polizia giudiziaria, risultano, pertanto, meramente congetturali ed inidonei a superare il dato risultante dalla perizia, ossia l'impossibilità di decifrare la parola pronunciata dal Chirico prima del cognome [OSCURATO:PERSONA]. 4.5.5. In relazione alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] (punto 7 del sesto motivo di ricorso), il motivo risulta assorbito in conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] riferisce di fatti avvenuti prima del 2005. 4.5.6. Il motivo risulta fondato anche laddove il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia basato l'affermazione della sua penale responsabilità sui suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] in occasione della vicenda relativa alla riapertura del bar Malavenda. Il bar Malavenda è sito nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Dalle indagini è emerso, anche grazie alle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il quartiere è governato da più cosche di 'ndrangheta che operano contemporaneamente sul medesimo territorio. Come risulta anche dalle sentenze Olimpia e dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato nei confronti degli imputati nel processo Meta, alla fine del 1991, dopo la fine della guerra di 'ndrangheta, il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] era stato diviso attribuendo metà dei proventi delle attività delittuose alle cosche [OSCURATO:PERSONA] e Tegano e l'altra metà alle cosche Condello e Rosmini. Tale spartizione rispecchiava i rapporti di forza tra le varie cosche operanti in quel territorio alla fine della guerra di mafia.Non è necessario descrivere in modo approfondito, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], i rapporti di forza e le alleanze tra le varie cosche. E' sufficiente affermare che la cosca [OSCURATO:PERSONA], di cui è esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA], è subordinata alla cosca Tegano, alleata della cosca [OSCURATO:PERSONA], mentre i fratelli Stillittano devono rispondere alla cosca Condello. La vicenda del bar Malavenda prende avvio dalla decisione di [OSCURATO:PERSONA], detto «pasticcino» per la sua attività di impresa avente ad oggetto l'attività di pasticceria, di aprire un nuovo esercizio commerciale prendendo in locazione i locali di proprietà dei fratelli Malavenda. Tale iniziativa economica viene però avversata dai fratelli Stillittano, che sono di fatto titolari, pur non essendone formalmente intestatari, di altra attività commerciale di bar-pasticceria, il [OSCURATO:PERSONA], sita a poche decine di metri da quella allestita da [OSCURATO:PERSONA]. La loro avversione si concretizza in un attentato esplosivo attuato nottetempo che danneggia gravemente l'esercizio commerciale del Nicolò, nonché l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], e in un ulteriore tentativo di far esplodere un secondo ordigno alcuni giorni dopo. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli appartenente ad una cosca di 'ndrangheta, la cosca Serraino, operante nella zona sud di [OSCURATO:PERSONA], ossia in un territorio diverso dal quartiere [OSCURATO:PERSONA], si attiva per imporre agli Stillittano l'apertura del nuovo bar richiedendo anche l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il quale effettivamente cerca di convincere gli Stillittano ad accettare l'apertura del nuovo esercizio commerciale. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, replicano che il Nicolò è già titolare di numerose pasticcerie a [OSCURATO:PERSONA], mentre essi dispongono solo di una pasticceria per ricavare quanto necessario al sostentamento delle loro famiglie; l'avere il Nicolò aperto una grande pasticceria a poca distanza dalla loro significa essersi comportato in modo gravemente scorretto nei loro confronti. Di fronte a tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dover insistere a favore di [OSCURATO:PERSONA] e quindi comunica a quest'ultimo che egli dovrà risolvere da solo la questione con gli Stillittano. A quel punto [OSCURATO:PERSONA] preferisce cedere l'esercizio commerciale a [OSCURATO:PERSONA], che già opera nella stessa zona attraverso una piccola pasticceria, la «Dolce far dolci», sita nelle immediate vicinanze del bar Malavenda. Essendo egli già attivo quale piccolo imprenditore nella zona di [OSCURATO:PERSONA], ritiene che gli Stillittano non possano opporgli lo stesso argomento utilizzato per contrastare l'iniziativa commerciale del Nicolò. [OSCURATO:PERSONA], che non appartiene alla 'ndrangheta, dopo aver già avviato i lavori di ristrutturazione del locale e quando ormai manca poco alla apertura dell'esercizio commerciale, comunica agli Stillittano le sue intenzioni, ma anch'egli riceve dagli Stillittano una netta opposizione, manifestata verbalmente nella forma di consiglio a non riaprire la pasticceria. [OSCURATO:PERSONA], a questo punto, essendo intenzionato a costringere gli Stillittano ad accettare la presenza nella zona di [OSCURATO:PERSONA] della sua nuova pasticceria, cerca di trovare sostegno affiancandosi ad altri soggetti che, appartenendo alla 'ndrangheta ed occupando una posizione sovraordinata o antagonista a quella degli Stillittano, possano convincere o costringere questi a desistere. Tale strategia viene attuata anche assumendo quali dipendenti presso il nuovo esercizio commerciale persone raccomandate da esponenti della 'ndrangheta. Uno di questi soggetti è, come si è già esposto sopra, [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] si rivolge nella erronea convinzione che egli rappresenti la cosca Araniti, errore che poi si trasmetterà al Pubblico ministero che inizialmente contesterà all'Araniti proprio l'appartenenza all'omonima cosca e poi specificherà che la cosca di appartenenza dell'Araniti è la cosca Rugolino, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] detto «Craxi», di cui [OSCURATO:PERSONA], destinata ad essere assunta da [OSCURATO:PERSONA] quale cassiera, è la compagna. Compito dell'Araniti sarebbe quello di trovare copertura al bar del [OSCURATO:PERSONA] dal lato dei Condello, cui gli Stillittano sono subordinati. Secondo quanto indicato nella sentenza impugnata in questa sede, oltre alla dipendente indicata da [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbero altri due dipendenti, uno raccomandato da [OSCURATO:PERSONA] ed un altro raccomandato dai Condello. Si legge nella sentenza di appello (vedi pag. 855 e segg. della motivazione) che, dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2014, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto anche a [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], e che quest'ultimo ha interessato della questione «i [OSCURATO:PERSONA]» e che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto che il [OSCURATO:PERSONA] poteva stare tranquillo e poteva riaprire il bar. Altro soggetto avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per assicurare a [OSCURATO:PERSONA] la copertura delle altre cosche, opposte a quelle di appartenenza degli Stillittano. Secondo la ricostruzione operata nella sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contattato [OSCURATO:PERSONA] tramite un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rassicurato il [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità di aprire il bar Malavenda senza dover temere ulteriori atti dinamitardi da parte degli Stillittano. Le rassicurazioni rivolte da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero collegate ad un intervento attuato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Stillittano o di coloro che avevano potere su di essi per indurli a desistere dal loro comportamento oppositivo all'iniziativa imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo l'accusa, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto nella vicenda sia come nuovo soggetto assurto al ruolo di capo della omonima cosca a partire dal 2014, sia quale membro della struttura «invisibile» della 'ndrangheta unitaria, interessata a smorzare un potenziale conflitto che avrebbe potuto arrecare grave pregiudizio ed anche condurre ad una nuova guerra di 'ndrangheta. Deve allora osservarsi che la affermazione secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto in tale vicenda sia come componente della struttura invisibile posta al vertice della struttura unitaria, sia come soggetto posto al vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] è di per sé illogica e si pone in contrasto con la funzione che a detta struttura viene attribuita nella stessa sentenza impugnata. Se la struttura invisibile deve essere composta da soggetti la cui appartenenza alla ‘ndrangheta è sconosciuta a coloro che compongono la struttura visibile ed operativa del sodalizio criminale, onde evitare che i componenti della struttura invisibile possano essere indicati quali appartenenti al sodalizio criminale da eventuali collaboratori di giustizia, appare illogico sostenere che [OSCURATO:PERSONA] potesse contemporaneamente far parte sia della struttura invisibile, sia della struttura visibile ed operativa in qualità, peraltro, di capo della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro non si vede perché, stante la assoluta segretezza che avrebbe dovuto ammantare la partecipazione alla ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] quale componente della struttura occulta, venendo questa celata anche agli appartenenti al sodalizio criminale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivelare tale sua qualità al [OSCURATO:PERSONA], che non è un associato al sodalizio, tanto da necessitare delle spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ripartizione del territorio del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] tra le varie cosche. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] possa discutere direttamente con [OSCURATO:PERSONA] della questione relativa al bar Malavenda anziché provare la partecipazione del ricorrente alla struttura occulta, sembrerebbe dimostrare il contrario. Inoltre, se, come sostenuto in sentenza, il bar Malavenda rientra nel territorio sul quale la cosca [OSCURATO:PERSONA] esercita la sua influenza, sia pure assieme ad altre cosche, tale circostanza sarebbe da sola sufficiente a giustificare l'intervento dell'odierno ricorrente. In sostanza, si vuole sottolineare in questa sede che coglie nel segno la critica difensiva nella misura in cui sottolinea la contraddittorietà della motivazione laddove si afferma che un eventuale intervento di [OSCURATO:PERSONA] in tale vicenda valga a dimostrare che questi sia uno dei componenti della struttura invisibile della 'ndrangheta la cui esistenza è stata ipotizzata dall'accusa. La motivazione della sentenza risulta illogica anche laddove si afferma che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto per sedare l'ostilità degli Stillittano si ricaverebbe dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia poi provveduto all'apertura dell'esercizio commerciale senza subire danni ad opera degli Stillittano. A dimostrazione che il [OSCURATO:PERSONA] sia attivamente intervenuto in favore del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello indica alcune conversazioni oggetto di intercettazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] conversa con altre persone del [OSCURATO:PERSONA]. Una conversazione è quella del 16 maggio 2014 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Donato, in cui il [OSCURATO:PERSONA] rivela al fratello che, per risolvere le problematiche con gli Stillittano, egli, su indicazione di un amico, ha deciso di rivolgersi ad una persona con la quale avrebbe dovuto incontrarsi il successivo lunedì. Nella sentenza si sostiene che tale persona debba essere identificata nell'odierno ricorrente. Altre conversazioni sono quelle del 17 maggio 2014 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Domenico. Nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA], per come interpretata dalla Corte di appello, il [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere stato chiamato da [OSCURATO:PERSONA]; secondo la Corte territoriale, alla questione relativa alla stipula di un contratto assicurativo per l'esercizio commerciale si affianca quella della protezione mafiosa; in relazione a questa, gli Araniti si erano impegnati a che non succedesse nulla all'esercizio commerciale ed avevano fatto apparire come se questo interessasse direttamente loro. [OSCURATO:PERSONA] comunica al fratello Domenico, in altra conversazione, che, poiché altre persone da lui contattate per risolvere le suddette problematiche avevano preteso l'assunzione come dipendenti dell'esercizio commerciale di persone da loro indicate e, probabilmente, anche [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva invitato a recarsi da lui per la stipula del contratto di assicurazione, avrebbe avanzato simile pretesa, non bisognava promettere ulteriori assunzioni ad altri. Difatti il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto affermato nella sentenza di secondo grado, gestisce di fatto, unitamente alla figlia Diana, un'agenzia di assicurazioni Carige. Nella sentenza si afferma che le successive conversazioni intercettate dimostrano l'esistenza di trattative per la stipula del contratto di assicurazione, resa difficile proprio dai danneggiamenti attuati dagli Stillittano, che precludevano il rilascio dell'autorizzazione da parte del capo area della società di assicurazioni; tuttavia, stando al tenore delle conversazioni, il [OSCURATO:PERSONA] premeva sulla figlia affinché la stessa realizzasse una «forzatura» e stipulasse comunque il contratto assicurativo. Nella conversazione del 4 giugno 2014 il [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] commentano il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] ed affermano che se il [OSCURATO:PERSONA] cercava di indurre la figlia a stipulare il contratto di assicurazione nonostante l'opposizione dell'ispettore di area della compagnia, ciò stava a significare che egli era sicuro che l'esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito ulteriori danneggiamenti; ciò dimostrerebbe, di conseguenza, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente «parlato», ossia fosse intervenuto per porre freno all'ostilità degli Stillittano. Nella conversazione del 5 giugno 2014 con suo fratello Domenico il [OSCURATO:PERSONA] torna sull'argomento, affermando che il capo area della società di assicurazioni si era opposto alla stipula del contratto assicurativo, ma il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato sua figlia a stipulare il contratto, e questa aveva riferito all'amico professore del [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], che lei era sicura che non sarebbe successo più nulla; da tali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] arguiva che c'era stato «qualche movimento», nel senso che le parole della figlia del [OSCURATO:PERSONA] lasciavano sottintendere che suo padre si era attivato per evitare ulteriori rappresaglie degli Stillittano. Nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2014 il [OSCURATO:PERSONA] torna a dolersi dell'ostilità degli Stillittano e il [OSCURATO:PERSONA], dopo avergli spiegato come il territorio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] sia zona di influenza sia delle cosche Tegano e [OSCURATO:PERSONA], sia delle cosche Condello e Rosmini, afferma che egli è intervenuto sia presso i [OSCURATO:PERSONA], sia presso i Tegano e di non avere ricevuto l'opposizione di tali cosche, tanto che [OSCURATO:PERSONA] gli ha detto «Tranquillo», e che tuttavia il problema è dalla parte delle altre cosche dalle quali dipendono gli Stillittano, sulle quali [OSCURATO:PERSONA] non può intervenire; il [OSCURATO:PERSONA], quindi, sollecita il [OSCURATO:PERSONA] a trovare «qualche strada» per intervenire sugli Stillittano e, a quel punto, il [OSCURATO:PERSONA] dice al [OSCURATO:PERSONA] che la figlia del [OSCURATO:PERSONA] gli sta facendo la polizza assicurativa con una forzatura; ciò dimostrerebbe che, pertanto, «i passaggi collimano», nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] sta intervenendo per risolvere i problemi causati dagli Stillittano. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver appreso che il [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per la stipula della polizza, lo elogia dicendogli «Bravo». Da tale ultimo passaggio la Corte di appello trae la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] si sia rivolto al [OSCURATO:PERSONA] perché egli è il soggetto che, in quanto ai vertici della cosca omonima e della ‘ndrangheta unitariamente intesa, è in grado di giocare un ruolo decisivo nella vicenda e di garantire il componimento dei contrasti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli Stillittano, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] elogia il [OSCURATO:PERSONA] per essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il locale. Infine, nel colloquio intercettato tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno 11 giugno 2014, il primo rivela al secondo di avere ricevuto minacce di morte e che, tuttavia, gli Stillittano ora «devono stare solamente zitti» essendo ormai intervenuto un soggetto più potente di loro («chi si è mosso»), che nella sentenza viene indicato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello aveva sostenuto che quelle del [OSCURATO:PERSONA] erano mere millanterie, che il contratto di assicurazione non era poi stato mai stipulato e che comunque il ragionamento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate — secondo il quale l'avere egli sollecitato sua figlia a stipulare il contratto nonostante la contrarietà della sede centrale significava che egli era certo che gli Stillittano non avrebbero attuato ulteriori danneggiamenti e che pertanto egli era effettivamente intervenuto su di loro — si fondava su mere congetture, che valevano solo ad esprimere la aspettativa del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], essendosi il [OSCURATO:PERSONA] rivolto alla agenzia di sua figlia per la stipula del contratto, intervenisse in suo favore presso gli Stillittano; era invece rimasto del tutto indimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto nella vicenda, né nella sentenza si specificavano le modalità di tale intervento. La Corte di appello ha replicato (vedi pag. 867 e 868 della motivazione della sentenza di appello) che, poiché alla apertura del bar Malavenda da parte del [OSCURATO:PERSONA] non sono seguiti eventi dinamitardi come quelli attuati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi provato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato il potere che gli derivava dalla sua posizione apicale in seno alla cosca ed in seno alla componente invisibile della ‘ndrangheta unitaria. Tale conclusione è palesemente illogica atteso che, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA], alla ricerca di un soggetto in grado di appianare i suoi contrasti con gli Stillittano, non si era rivolto solo a [OSCURATO:PERSONA], ma aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva sollecitato la assunzione, quale cassiera, di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca Rugolino; aveva assunto altri dipendenti raccomandati da altri appartenenti alla 'ndrangheta, aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] e tramite lui le cosche Tegano e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo rassicurazioni da [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza qui impugnata (vedi pag. 983 della motivazione) si afferma che al [OSCURATO:PERSONA] «la protezione dei Condello è assicurata per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che è diretta espressione del boss [OSCURATO:PERSONA], autorevole e storico esponente dell'omonima cosca federata alla famiglia Condello ed egemone nelle zone di Catona, Sambatello e territori limitrofi».Se si considera che la famiglia Condello comanda nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] tramite gli Stillittano, la sentenza non spiega perché non sia più logico ritenere che sia stata questa la strada attraverso la quale il [OSCURATO:PERSONA] sia riuscito a realizzare il suo obiettivo. In ogni caso, poiché il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a molteplici soggetti affinché intervenissero in suo favore, la motivazione non chiarisce perché dovrebbe ritenersi dimostrato l'intervento risolutore di [OSCURATO:PERSONA] sol perché il [OSCURATO:PERSONA] è riuscito ad aprire il suo esercizio commerciale senza subire danneggiamenti ad opera degli Stillittano. L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] sembra semmai poggiare le sue basi sulle congetture espresse dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni intercettate e fatte proprie dai giudici del merito. Appare, peraltro, corretto il rilievo formulato dal ricorrente nei motivi nuovi laddove si deduce che è illogico ritenere che dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si ricava un intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che non fosse limitato alla stipula del contratto assicurativo, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere intervenuto presso le cosche Tegano e [OSCURATO:PERSONA] e di avere ricevuto il loro benestare, espresso, quanto alla cosca [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA]. Difatti il [OSCURATO:PERSONA] non menziona [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti che hanno espresso il placet e mostra di non conoscere un intervento risolutore del [OSCURATO:PERSONA] presso gli Stillittano, tanto che egli sollecita il [OSCURATO:PERSONA] a percorrere altre strade per intervenire su di loro attraverso i Condello; quando il [OSCURATO:PERSONA] gli dice di essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per la polizza, il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad elogiarlo. L'interpretazione di tale conversazione accolta dalla Corte di appello si presenta, quindi, manifestamente illogica. 4.5.7. Il motivo di ricorso appare fondato anche laddove (punto 10 del motivo) si rappresenta la evidente illogicità della interpretazione della conversazione intercettata in data 20 marzo 2010 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In essa [OSCURATO:PERSONA] invita [OSCURATO:PERSONA] ad attivarsi insieme a lui ad appoggiare il candidato Loiero in contrapposizione a Scopelliti, mentre [OSCURATO:PERSONA] esprime scetticismo affermando che, mancando una settimana alle elezioni, essi potrebbero attrarre in favore del Loiero appena cinquecento o mille voti e che lo Scopelliti ha inserito nelle sue liste candidati molto forti, mentre il Loiero era appoggiato da gruppi formati da persone che avevano litigato tra loro fino a sette giorni prima della presentazione delle liste e non erano, pertanto, credibili e, quindi, non avevano capacità di attrarre voti.Nella conversazione non si fa alcun accenno all'utilizzo di metodi mafiosi per influire sul voto o ad un intervento della ‘ndrangheta nella competizione elettorale, che risulta contraddetto dalla pochezza dei voti che i due affermano di poter assicurare al Loiero in occasione delle elezioni regionali. Il voler ravvisare in tale conversazione una elaborazione della strategia della 'ndrangheta unitaria per influire sulla competizione elettorale regionale appare un'evidente forzatura logica e nella motivazione neppure viene data risposta ai rilievi formulati in proposito nell'atto di appello. Né nella sentenza si chiarisce in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il contributo arrecato dal [OSCURATO:PERSONA], quale componente della struttura invisibile della 'ndrangheta unitaria, al sodalizio criminale, a prescindere da un suo intervento nella vicenda del bar Malavenda, in relazione alla quale già si è detto sopra. 4.5.8. Il sesto motivo risulta fondato anche laddove il ricorrente si duole del valore di prova attribuito nella sentenza qui impugnata alla frequentazione dello studio professionale di avvocato, suo e del figlio [OSCURATO:PERSONA], da parte di soggetti inseriti nel sodalizio criminale, diversi dei quali a lui legati da vincoli di parentela. La Corte di appello (vedi pag. 905 e ss. della motivazione della sentenza di secondo grado) richiama la motivazione della sentenza di primo grado (in specie le pagine 755 e ss.), che sostanzialmente ripropone senza chiarire adeguatamente le ragioni per le quali le frequentazioni di esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio professionale non possano trovare giustificazione nella trattazione di controversie civili affidate alle cure del figlio [OSCURATO:PERSONA] sulla base della documentazione prodotta dalla difesa; non può ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare che tale frequentazione non possa trovare giustificazione in rapporti di tipo professionale, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia negato di frequentare lo studio professionale e di incontrarsi con tali soggetti, costituendo tali negazioni mero esercizio di attività difensiva che non esonera la pubblica accusa dall'onere di provare che le frequentazioni non fossero giustificate da rapporti professionali ed abbiano, invece, avuto finalità illecite. Il motivo è fondato anche in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], nell'estate del 2009, nel corso di una passeggiata, che alcune persone anziane della cosca [OSCURATO:PERSONA] gli avevano proposto di assumere la gestione delle attività criminali della cosca su [OSCURATO:PERSONA] e tra tali persone gli aveva indicato solo l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; nella gestione di tali affari, il Caponera avrebbe dovuto seguire in maniera scrupolosa le indicazioni che gli sarebbero state fornite e per tale ragione, non sentendosi libero di agire, il Caponera aveva espresso al Lucibello il suo disagio e la sua preferenza per un'attività, come quella del mero dipendente, priva di responsabilità. Secondo le due sentenze di merito, le dichiarazioni del Lucibello trovano riscontro nella circostanza che, alla fine dell'estate del 2009, il Caponera era l'unico esponente di rilievo della cosca [OSCURATO:PERSONA] non attinto da provvedimenti restrittivi della libertà personale, cosicché era logico che a lui fosse affidata la gestione delle attività criminali della cosca. Inoltre, le dichiarazioni del Lucibello troverebbero riscontro anche in ordine al modello di autoveicolo utilizzato dal Caponera per i suoi spostamenti in quel periodo. Deve, tuttavia, riconoscersi che tali dichiarazioni sono prive di un riscontro individualizzante, non potendo ritenersi utili a tal fine le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel processo Trash, che non menziona il ricorrente. 4.5.9. Quanto alla conversazione ambientale registrata il 19 agosto 2009 tra il ricorrente e il figlio, la stessa sentenza di appello ammette la sua irrilevanza probatoria. 4.6. Le considerazioni sopra esposte impongono, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto, il settimo (erroneamente indicato come sesto) e l'ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo) e i punti 4, 9 e 11 del sesto motivo restano assorbiti. 5. Fondato è anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. A quest'ultimo si contesta, al capo D), di avere fatto parte della cosca Libri fino alla fine della seconda guerra di ‘ndrangheta, ossia al 1991, e poi di avere fatto parte della 'ndrangheta quale cosca unitaria, quale imprenditore mafioso. L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente poggia sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Sulla base delle due sentenze di merito il contenuto delle loro dichiarazioni viene ricostruito come di seguito descritto. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], aveva ordito un attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA], che il collaborante indica come legato alla cosca Libri fin da data anteriore all'inizio della seconda guerra di mafia. [OSCURATO:PERSONA], che odiava il Frascati, aveva una prima volta tentato personalmente di uccidere il Frascati, che però, portando legalmente con sé un'arma, aveva risposto al fuoco costringendolo a ritirarsi. [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto appostarsi in un rudere vicino al mare e colpire con una carabina di precisione il Frascati lungo il tragitto che questi percorreva ogni mattina per recarsi a fare colazione. Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Frascati aveva, tramite altro soggetto, la disponibilità di un garage ove era custodita l'autovettura blindata della cosca Tegano. Inoltre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, per averlo appreso da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da altri appartenenti alla ‘ndrangheta, che il Frascati era sponsorizzato dalla cosca Libri e che, anche dopo la fine della guerra di mafia, egli aveva ottimi rapporti con diversi appartenenti alla 'ndrangheta e affari in comune con [OSCURATO:PERSONA], nel senso che quest'ultimo partecipava alle imprese del Frascati; analoghi rapporti il Frascati intratteneva con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore espressione della 'ndrangheta nello specifico settore della grande distribuzione alimentare, tanto che, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era a lui rivolto per riciclare un'ingente somma di denaro proveniente da una rapina. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è attivo con la cosca Libri. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati, sebbene ritenuto vicino alla cosca Libri, era in realtà amico di tutti; era disponibile con tutti ed il [OSCURATO:PERSONA] non sa precisare se egli fosse intraneo alla cosca Libri o assoggettato ad essa. [OSCURATO:PERSONA], detto Mico, gli aveva detto che era vicino alla cosca Libri. [OSCURATO:PERSONA] riferisce che il Frascati era amico dei fratelli Audino che lo proteggevano; inoltre, il collaborante afferma di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che il Frascati aveva mandato a suo fratello, che era carcerato, la somma di euro 500,00 a titolo di regalia spontanea e che [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato della tirchieria del Frascati, giudicando esigua la somma. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati era intenzionato ad aprire una concessionaria BMW a [OSCURATO:PERSONA] in un'area controllata dalla famiglia Molè, dove [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una concessionaria Mercedes; il Frascati si era rivolto ai [OSCURATO:PERSONA] ed ai Piromalli per avere l'autorizzazione ad aprire la concessionaria, ma i Molé si erano opposti e la concessionaria non era stata aperta. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Frascati, al pari di molti altri imprenditori reggini, aveva ricevuto una richiesta estorsiva firmata dalla "mano nera" ed aveva chiesto ed ottenuto, tramite [OSCURATO:PERSONA], di poter incontrare [OSCURATO:PERSONA], per richiedere il suo intervento. Tale intervento, sostiene la Corte di appello, può trovare giustificazione solo nella partecipazione della 'ndrangheta alle attività imprenditoriali del Frascati. La Corte di appello afferma che in una informativa della polizia giudiziaria del 2012 si segnala che numerose sono le conversazioni intercettate tra il Frascati e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati ha curato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il collaborante ha riferito che il Frascati era a conoscenza del luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la latitanza e aveva accompagnato il Liuzzo ed un altro individuo appartenente alla ‘ndrangheta in un luogo prestabilito, ove era poi avvenuto l'incontro con il latitante. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito la casa di [OSCURATO:PERSONA] e poi aveva iniziato la costruzione della concessionaria BMW. Secondo la Corte di appello dal materiale istruttorio emerge la assidua partecipazione del Frascati agli ambienti di 'ndrangheta ed il suo contributo fattivo e dinamico, funzionale agli scopi dell'associazione criminale. 5.4. Deve allora osservarsi che [OSCURATO:PERSONA] viene contraddetto dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che non era sua intenzione uccidere il Frascati, non avendo alcun motivo per farlo, e pur ammettendo di avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio, ha dichiarato che l'incarico era stato affidato al Cortese non perché il Frascati venisse ucciso, non avendo egli alcun motivo per sopprimerlo, ma solo perché egli voleva saggiare il coraggio del Cortese, metterlo alla prova. La pianificazione dell'omicidio ai danni del Frascati ha quindi un valore accusatorio assolutamente neutro a carico del Frascati, mentre le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ove afferma che il Frascati era legato ai Libri, sono del tutto generiche. Generiche sono pure le dichiarazioni del Siclari e del [OSCURATO:PERSONA], che si limita a riferire di una vicinanza del Frascati ai Libri, senza chiarire se egli fosse disponibile perché intraneo alla cosca Libri o assoggettato ad essa. Egualmente generiche sono le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove asserisce che il Frascati era amico dei fratelli Audino, che lo proteggevano; quanto alla elargizione della somma di euro 500,00 al fratello di [OSCURATO:PERSONA], esso costituisce un mero indizio, piuttosto blando (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto, Rv. 271930). [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il Frascati era sponsorizzato dalla cosca Libri ed intratteneva affari con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce in cosa concretamente consistessero tali affari.Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il Frascati si era rivolto alla cosca [OSCURATO:PERSONA] ed ai Piromani per ottenere il benestare delle cosche locali all'apertura di una concessionaria di autovetture a [OSCURATO:PERSONA], per tale episodio possono invocarsi le medesime argomentazioni svolte nella sentenza qui impugnata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del bar Malavenda. Egli si è limitato a chiedere, tramite le sue conoscenze all'interno dell'organizzazione criminale, garanzie sulla possibilità di avviare una legittimità attività commerciale in concorrenza con gli altri soggetti economici già operanti in quel territorio senza esporsi al rischio di ritorsioni ed attentati da parte delle cosche locali. Peraltro, la circostanza che le cosche locali gli abbiano negato simile autorizzazione porta ad escludere che la sua attività commerciale costituisse espressione di una attività imprenditoriale esercitata, suo tramite, dalla 'ndrangheta quale organizzazione unitaria, atteso che in tale ipotesi, seguendo il ragionamento accusatorio, la sua presenza economica in quel territorio avrebbe dovuto in ogni caso essere subita dalle cosche locali, la cui capacità di opposizione non avrebbe potuto reggere al confronto con la forza della associazione criminale complessivamente intesa. Neppure appaiono rilevanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce che il Frascati si rivolse al vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sua protezione dopo avere ricevuto una richiesta estorsiva anonima, o le dichiarazioni del Liuzzi, che afferma che il Frascati affidò a [OSCURATO:PERSONA] la costruzione della sua casa e della concessionaria BMW. Peraltro, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra descritti, non emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito al sodalizio criminale un contributo al conseguimento delle sue finalità nel senso fissato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso, secondo la quale la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (ex multis: Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). Si consideri, al riguardo, che la assoluzione del Frascati dal reato di turbativa d'asta ha fatto venir meno quello che costituiva, secondo l'iniziale ipotesi accusatoria, uno degli episodi attraverso i quali maggiormente il Frascati aveva assicurato il suo contributo agli scopi dell'associazione criminale. I soli collaboratori che riferiscono di un concreto contributo del Frascati in favore della organizzazione mafiosa sono [OSCURATO:PERSONA], che ha asserito che il Frascati ha curato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Frascati ospitava in un garage di cui aveva la disponibilità un'autovettura blindata utilizzata dalla cosca Tegano, ma trattasi di condotte isolate, nonostante la imputazione abbracci un periodo che va da prima del 1991 sino al 2015, inidonee ad esprimere uno stabile inserimento del Frascati nell'associazione criminale. Peraltro, nessuno dei collaboratori riferisce che il Frascati è membro di una cosca. Neppure i due episodi riferiti dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e Moio, isolatamente considerati, ricevono un qualche riscontro. 5.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso restano assorbiti. 6. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del reato a lei ascritto al capo kk), ossia l'intestazione fittizia, in data 13 agosto 2013, dell'impresa individuale avente ad oggetto la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, svolgendo il ruolo di formale intestataria dell'impresa, che veniva di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti. 6.1. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. E' generico, poiché esso non fornisce una completa rappresentazione dello svolgimento del processo ai fini del calcolo della prescrizione, omettendo al riguardo di dare atto, tra l'altro, che il termine di prescrizione è stato sospeso in conseguenza della sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per particolare complessità nel giudizio di secondo grado e durante il termine per la stesura delle sentenze di primo e secondo grado. A tale proposito deve considerarsi che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Bruni, dep. 2021, Rv. 281138; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267982). Già per effetto delle suddette sospensioni il termine di prescrizione non risulta ancora maturato.6.2. Anche il primo motivo di ricorso risulta infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Raimondo, Rv. 259822). 6.3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Deve in primo luogo osservarsi che l'annullamento della sentenza in relazione al capo KK) per effetto del parziale accoglimento del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] estende i suoi effetti, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA], atteso che il motivo di ricorso, riguardando l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, non è fondato su ragioni esclusivamente personali. Inoltre, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato anche laddove la ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano omesso di considerare, ai fini della sussistenza del dolo del reato di reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen., nonostante l'allegazione sul punto, che il distributore di benzina le era stato affidato in gestione a titolo gratuito sulla base di un contratto con la compagnia petrolifera che era rimasta proprietaria degli impianti e delle strutture. La circostanza che l'iniziativa imprenditoriale non abbia richiesto investimenti o l'impiego di risorse economiche provenienti da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale la ricorrente lamenta la carenza di motivazione, è decisiva, in quanto può condurre ad escludere la ricorrenza dello scopo elusivo dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali richiesto dalla norma incriminatrice. 6.4. Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito. 7. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta, al capo d), di avere fatto parte, fino alla primavera del 2015, della cosca di ‘ndrangheta dei Condello ed in particolare di una sua ramificazione operante nel quartiere di Gallico e, al capo k), di avere detenuto illegalmente numerose armi da fuoco (tra cui alcune pistole), anche al fine di agevolare la capacità di intimidazione della cosca di appartenenza. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito esposti. 7.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, dall'ordinanza adottata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 febbraio 2020 sulle richieste istruttorie delle parti (riportata alle pagg. 175 e seguenti della sentenza di secondo grado), risulta che l'esame di [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso su richiesta del Pubblico ministero in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto necessario ai fini della decisione. La prova è stata, quindi, ammessa ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. nell'esercizio di un potere istruttorio ufficioso e non ai sensi del comma 1. Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Poiché in motivazione si fa riferimento alla necessità della assunzione della prova, deve ritenersi che questa sia stata ammessa ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. 7.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili laddove il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 442, 533 e 546 cod. proc. pen., ponendosi, così, in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte riportati supra al § 2.3.1. del "considerato in diritto", cui si rinvia. 7.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono, invece, fondati laddove il ricorrente si duole della illogicità della motivazione. 7.3.1. L'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi d) (partecipazione ad associazione ed in particolare alla 'ndrangheta quale componente della cosca di Gallico) e k) (illecita detenzione di numerose armi da sparo) poggia, oltre che su talune vicende delittuose che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] in contesti mafiosi (come l'estorsione aggravata ai danni del lavaggista [OSCURATO:PERSONA], i contatti con stretti congiunti di elementi di spicco della 'ndrangheta e la vicenda della sparatoria che ha interessato il cognato di [OSCURATO:PERSONA] la notte del 20 gennaio 2015), sull'intenso rapporto che l'imputato intrattiene con [OSCURATO:PERSONA], titolare dei supermercati nel quartiere Gallico. Quanto all'estorsione aggravata commessa ai danni del lavaggista, deve rilevarsi che dalla sentenza di primo grado emerge che questo, lavorando alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e volendo essere assunto regolarmente, aveva rivolto le sue lamentele al datore di lavoro, che si era rivolto al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], i quali lo avevano aggredito fisicamente. [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato l'aggressione asserendo che egli era arrivato alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Cartisano appartenessero alla criminalità organizzata sulla base del loro modo di comportarsi, ispirato alla prepotenza ed alla sopraffazione, e che il Daoud pagava una somma mensile quale «protezione» al boss di [OSCURATO:PERSONA], con il quale i due aggressori erano imparentati. Per l'estorsione il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado in un separato processo e la condanna è stata confermata dalla Corte di appello, che però ha escluso l'aggravante del metodo mafioso. Quanto ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, egli si relaziona con [OSCURATO:PERSONA], moglie del boss [OSCURATO:PERSONA], ucciso il 20 settembre 2010, la cui figlia è stata fatta assumere dal [OSCURATO:PERSONA] presso uno dei supermercati gestiti da [OSCURATO:PERSONA] quale cassiera. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la circostanza e ha affermato di essere legato da un rapporto di amicizia con i familiari del defunto [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] si attiva, su invito di [OSCURATO:PERSONA], legata sentimentalmente al nipote del boss [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per mettere a disposizione di quest'ultimo, da poco scarcerato e privato della patente di guida, un ciclomotore. In relazione al rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con il fidanzato di sua sorella [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza di primo grado risulta che lo Scarpelli il 20 gennaio 2015 aveva chiamato in piena notte il [OSCURATO:PERSONA] che si era recato a casa sua; quindi nell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] lo Scarpelli aveva detto di avere assistito ad una sparatoria ed alcuni proiettili, diretti contro tale Greco, avevano colpito la sua automobile; lo Scarpelli aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di organizzare un'immediata rappresaglia ai danni degli autori dell'agguato affermando che dovevano essere colpiti con proiettili di mitra alla testa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato lo Scarpelli a pazientare e ad attendere il giorno dopo. Il giorno seguente il [OSCURATO:PERSONA] ha incontrato Paolo e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo appartenente alla cosca Condello. Dalla conversazione ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Scarpelli, in cui quest'ultimo invita l'odierno ricorrente a vendicarlo a colpi di mitra, emergerebbe la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di armi da fuoco. Inoltre, detta conversazione sarebbe riscontrata da una ulteriore conversazione avvenuta tra i due ed intercettata il 5 dicembre 2014 in uno chalet a Champoluc, ove essi erano andati a trascorrere una vacanza. In tale occasione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] espresso disappunto per un problema sorto con il suo socio [OSCURATO:PERSONA], lo Scarpelli afferma di voler regalare al [OSCURATO:PERSONA] una pistola calibro 9x19 onde permettergli di risolvere il contrasto ed il [OSCURATO:PERSONA] risponde che egli già dispone di così tante armi che non sa più dove metterle. [OSCURATO:PERSONA] continua a parlare immaginando la scena in cui il [OSCURATO:PERSONA] costringe il Cartisano ad inginocchiarsi davanti a lui e poi gli spara un colpo alla testa. Anche tale conversazione avvalorerebbe la disponibilità di armi in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato il [OSCURATO:PERSONA] come uno dei componenti della cosca Gallico. Altro collaborante, [OSCURATO:PERSONA], afferma che il [OSCURATO:PERSONA] fungeva da mediatore tra gli esponenti della cosca Bertuca e [OSCURATO:PERSONA], che doveva provvedere ad assumere persone segnalate da cosche di 'ndrangheta. Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] risulta legato a [OSCURATO:PERSONA], che opera nel settore della grande distribuzione alimentare, in favore del quale opera come factotum, svolgendo per lui compiti esecutivi come il trasporto ed ritiro dell'autovettura Jaguar del Chirico presso un concessionario a Catania per le riparazioni, l'acquisto di mattonelle a Verona occorrenti al Chirico per lavori relativi ad una unità commerciale e il compimento di atti intimidatori nei confronti di un amministratore di condominio che pretendeva il pagamento di oneri condominiali, svolgendo anche attività di autista. [OSCURATO:PERSONA] consentiva al [OSCURATO:PERSONA] il prelievo di contanti presso le casse del suo supermercato utilizzando le sue carte di credito. 7.3.2. Deve allora osservarsi, con riguardo alla imputazione relativa alle armi, che appare illogico il ragionamento sulla base del quale la Corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], atteso che i giudici di secondo grado attribuiscono alle due conversazioni intercettate a notevole distanza di tempo tra il ricorrente e lo Scarpelli, delle quali per una il [OSCURATO:PERSONA] ha pure sostenuto che trattavasi di mere battute scherzose, una rilevanza probatoria maggiore del mancato rinvenimento delle armi in occasione delle perquisizioni disposte a suo carico, circostanza, questa, idonea ad avvalorare la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale si trattava di parole pronunciate ioci causa. Nella sentenza di secondo grado si afferma che il mancato rinvenimento delle armi non rende irrilevanti le suddette conversazioni in quanto per l'imputato, che sapeva di essere monitorato, era prevedibile la sua sottoposizione alle perquisizioni ed egli ha quindi adottato adeguate contromisure, ma non si chiarisce quali sarebbero gli elementi che consentirebbero di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] sapeva di essere monitorato, cosicché il ragionamento dei giudici di appello risulta congetturale. Né, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto ad indagini per un lungo periodo di tempo, sono stati indicati ulteriori elementi in grado di riscontrare l'ipotesi accusatoria. Le sole conversazioni in cui si parla di armi sono le due che il [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con lo Scarpelli. Di armi non si fa menzione nelle conversazioni che il [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con altri soggetti indicati quali appartenenti alla 'ndrangheta. Anche il delitto di estorsione ai danni del lavaggista non risulta essere stato commesso con armi. 7.3.3. Quanto al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] poggia, secondo il ragionamento dei giudici del merito, anche sulla accertata disponibilità delle armi in capo allo stesso per tenerle a disposizione dell'associazione criminale, cosicché l'illogicità della motivazione relativa al delitto in materia di armi si trasmette alla motivazione della condanna per il reato di partecipazione alla ‘ndrangheta. Peraltro, la motivazione della condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo presenta altri profili di illogicità. Difatti non si comprende perché la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione attuato ai danni dell'extracomunitario lavaggista al fine di arrecare vantaggio al suo datore di lavoro, anch'egli di origini extracomunitarie, costituirebbe un indizio della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta. Neppure si comprende perché costituirebbero manifestazione della appartenenza alla 'ndrangheta l'avere il [OSCURATO:PERSONA] procurato un ciclomotore al fidanzato di una sua amica o l'avere interceduto presso il suo amico [OSCURATO:PERSONA] per far assumere come cassiera la figlia di [OSCURATO:PERSONA], boss di 'ndrangheta morto nel 2010. Anche il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che si avvale del [OSCURATO:PERSONA] quale factotum, non appare rivelatore della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di Gallico. Quanto alle dichiarazioni del Moio, le stesse risultano molto generiche, mentre, dalle dichiarazioni del Cristiano, non emerge il compimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di attività illecite, e l'avere egli fatto da tramite con le cosche interessate a far assumere presso i supermercati del Chirico persone da loro indicate può trovare ragione nel particolare rapporto che lega il [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Soprattutto, sulla base della motivazione delle due sentenze di merito, se si esclude la detenzione di armi attuata da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della cosca, non emerge come il ricorrente abbia assicurato alla cosca di Gallico un serio e stabile contributo al conseguimento delle sue finalità, dovendo ribadirsi in questa sede che, come si è già detto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (ex multis: Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). 7.4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] restano assorbiti. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta (al capo nn) di avere, quale pubblico ufficiale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], omesso di denunciare all'autorità giudiziaria o ad altra autorità obbligata a riferire all'autorità giudiziaria le minacce e le intimidazioni di tipo mafioso rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e delle quali egli era venuto a conoscenza, nonché (al capo oo) di avere in detta qualità rivelato a [OSCURATO:PERSONA] notizie coperte da segreto istruttorio ed infine (al capo pp) di avere, nella suddetta qualità e con le condotte appena descritte, aiutato [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti come lui sottoposti ad indagini nel medesimo procedimento penale ad eludere le investigazioni dell'autorità. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto perché è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ribadisce l'eccezione di inutilizzabilità nei suoi confronti delle intercettazioni telefoniche i cui esiti sono stati posti a base dell'affermazione della sua penale responsabilità. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) hanno affermato, in tema di intercettazioni, che il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione I 07 era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Non è, quindi, sufficiente che si tratti di reati per i quali si sta procedendo unitariamente o di reati tra loro collegati ex art. 371 cod. proc. pen., essendo invece necessario che sussista, tra il reato in relazione al quale è stato emesso il decreto autorizzativo ed il reato diverso, un vero e proprio rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. Inoltre, è necessario che il reato diverso da quello per il quale è stato emesso il decreto autorizzativo dell'intercettazione rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i decreti autorizzativi non sono stati emessi per i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA], ma per i reati di cui agli artt. 56, 635 e 629 cod. pen e art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203, e, nel corso delle intercettazioni ambientali così disposte, sono stati captati anche i dialoghi dai quali è stata evinta la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati a lui ascritti. Anche laddove si ipotizzasse un rapporto di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati per i quali le intercettazioni erano state autorizzate e quelli contestati a [OSCURATO:PERSONA], non risultano rispettati i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., atteso che la pena edittale non supera i cinque anni di reclusione e, per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui al citato art. 7 disposta dal giudice di primo grado, neppure ricorre l'ipotesi di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies), cod. proc. pen. Stante la inutilizzabilità nei confronti dell'odierno ricorrente delle conversazioni intercettate ed essendo l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fondata solo sulle conversazioni captate nel corso delle intercettazione', la sentenza impugnata deve nei suoi confronti essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria 'ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF). Il ricorrente risponde altresì del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella società "le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio. L'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa. Tanto premesso, il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 9.1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la fattispecie associativa sub capo BB) — è inammissibile siccome volto, attraverso un percorso non centrato sul rilievo di effettivi vizi della motivazione o di errori in diritto, ad una generica doglianza in punto di interpretazione delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ciò finisce per costituire una sollecitazione ad interpretare il profilo contenutistico di detti contributi, ancorché esso sia stato razionalmente composto dalla Corte distrettuale, mettendo insieme i vari apporti dichiarativi con le intercettazioni svolte, con aperta forzatura dei confini del giudizio di legittimità come sopra delineati (cfr., supra, § 2.1.). Il ricorso, poi, violando il dovere di specificità (cfr. supra, § 2.2.) è privo di confronto con la sentenza impugnata, laddove non apprezza il ragionamento svolto dalla Corte di merito a proposito della rilevanza dimostrativa delle fonti di prova concernenti le estorsioni, come significativi riscontri al narrato dei collaboratori quanto al ruolo svolto dal ricorrente nel territorio di riferimento. In particolare, la Corte di appello ha più volte accennato al fatto che l'atteggiamento assunto da Stillittano rispetto alla vicenda del bar Malavenda era significativo non solo dello specifico interesse ad impedire l'avvio di quella attività commerciale per evitare la concorrenza con il Fashion cafè, ma anche dell'interesse a non vedere messo in discussione il controllo del territorio di matrice 'ndranghetista che gli era attribuito in quella zona, e che un'attività commerciale non autorizzata o, addirittura, aperta contro il suo volere, avrebbe messo in dubbio. 9.2. Il secondo motivo di ricorso — che verte sull'estorsione e sulla tentata estorsione relative al bar Malavenda è inammissibile siccome aspecifico rispetto ai plurimi elementi di prova, sia di natura dichiarativa che intercettiva, che hanno deposto per l'opposizione di Stillittano all'apertura del bar da parte di [OSCURATO:PERSONA], fino a giungere al duplice attentato dinamitardo che aveva indotto Nicolò a soprassedere rispetto all'avvio dell'attività commerciale ed a trovare un altro soggetto interessato che subentrasse nell'operazione di riapertura del bar Malavenda, poi individuato in [OSCURATO:PERSONA]. 9.3. Il terzo motivo di ricorso che riguarda la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 356 del 1992 di cui al capo GG) — è inammissibile siccome aspecifico rispetto all'amplissima mole di elementi che la sentenza impugnata riporta e che denotano non già un semplice affiancamento dello Stillittano alla compagna, ma una gestione del tutto preminente dell'attività commerciale da parte dell'imputato, che si occupava di ogni aspetto, sia organizzativo che gestionale (rapporti con fornitori, dipendenti, monitoraggio delle entrate), dal che si è razionalmente evinto che egli fosse il dominus dell'esercizio. Quanto alla censura secondo cui il pericolo dell'applicazione di una misura di prevenzione intanto avrebbe avuto ragione di essere, in quanto il bene fosse stato acquistato con mezzi finanziari di illecita provenienza, essa è manifestamente infondata. Ed invero, il reato di trasferimento fraudolento di valori persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo e altri, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257364). Se il riferimento del ricorrente è, poi, quello più ampio all'assoggettabilità dell'impresa a confisca di prevenzione siccome costituita/finanziata con risorse derivanti dall'attività illecita dell'interponente, si ricorda che la confiscabilità di un bene per gli indiziati di associazione mafiosa prescinde dalla dimostrazione della sua provenienza illecita, essendo sufficiente che il suo acquisto si collochi nell'ambito del perimetro della pericolosità sociale storica del soggetto (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), pericolosità che era in piena esplicazione in quel periodo, laddove Stillittano era già stato destinatario di una condanna per associazione mafiosa nel processo Olimpia I ed era attivo nella 'ndrangheta, tanto da essere condannato per associazione mafiosa in questo processo (oltre ad aver già subito due procedure di prevenzione). Questo a voler trascurare la preferibile e maggioritaria giurisprudenza di questa Corte, che incentra il fuoco della valutazione sul coefficiente soggettivo, sicché ciò che rileva, secondo l'inequivocabile disposto normativo («al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»), è la finalità di sottrarre il bene all'applicazione della confisca di prevenzione connotazione che distingue un'intestazione fittizia illecita da una lecita —, legata ad una ragionevole prevedibilità di essa e non alla circostanza che quel bene sia poi effettivamente suscettibile di confisca, elemento che al più può costituire un indizio "postumo" del coefficiente soggettivo, ma che non rappresenta né un elemento oggettivo HO del reato né una condizione obiettiva di punibilità (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa e altri, Rv. 261980; Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari e altri, Rv. 266661; Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e altri, Rv. 266193, in motivazione; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zumnno e altri, Rv. 266438, in motivazione). Sviluppo estremo di questo ragionamento si rinviene in Sez. 2, n. 4136 del 02/12/2014, dep. 2015, Raso, Rv. 262363, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, le valutazioni effettuate nel giudizio di prevenzione sulla pericolosità del proposto non sono stabili e sono soggette a possibili rivalutazioni, sicché le stesse non hanno la capacità, anche se negative, di elidere l'elemento soggettivo del reato, relativamente alle condotte poste in essere nel periodo in cui nel procedimento di prevenzione era stata esclusa la pericolosità del proposto, requisito necessario per la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali. Peraltro, non può ignorarsi la genericità del ricorso quando affida ad una petizione di principio la tesi della liceità delle somme investite nella società. 9.4. Il quarto motivo di ricorso — che investe il riconoscimento della recidiva è inammissibile perché il motivo di appello si limitava a segnalare la risalenza nel tempo della condanna per associazione, peraltro trascurando gli altri precedenti che il Giudice di prime cure aveva valorizzato in malam partem nella valutazione ex art. 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, con una lunga e articolata motivazione, aveva evidenziato che, ad onta della controspinta psicologica legata alle precedenti condanne, la concatenazione temporale tra fatti spesso omogenei rendeva palese che i reati per cui è giudizio non sono espressione di mera ricaduta nell'illecito, ma di una crescente capacità a delinquere. A questo proposito, proprio con riferimento, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell'udienza preliminare aveva rimarcato l'eterogeneità dei beni lesi, la ricorrente commissione di reati con indole violenta o motivati da lucro, o comunque diluiti lungo un non trascurabile segmento temporale, rispetto al quale andava neutralizzata la valenza positiva di quello trascorso in carcere. Si tratta dunque — si legge nella sentenza di primo grado — di indicatori fattuali che depongono univocamente nel senso di prefigurare, in capo agli imputati, una crescente capacità a delinquere, una attenta e meditata pianificazione dell'illecito (per le condotte associative oggetto di accertamento), che in nulla somiglia ad una occasionale ricaduta. Le osservazioni appena svolte rendono evidente che l'appello sul punto era inammissibile per aspecificità, il che ridonda sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, escludendola. Tale anomalia, infatti, va rilevata ora per allora, perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 9.5. Il quinto motivo di ricorso concernente la denegata continuazione tra i fatti sub iudice e il reato associativo di cui alla sentenza Olimpia I è inammissibile per manifesta infondatezza e per specificità, in quanto la Corte territoriale ha razionalmente giustificato il diniego della continuazione, sulla base di due argomentazioni dotate di portata dirimente, che il ricorrente finisce per non avversare specificamente. L'una è costituita dall'ampia cesura temporale tra le due condotte associative, la prima con termine finale — corrispondente alla pronunzia della sentenza di primo grado del processo Olimpia I — 19 gennaio 1999, la seconda relativa a fatti circoscritti tra il 2014 ed il 2016 (come precisato dalla Corte di appello a pag. 1851). L'altra argomentazione è rappresentata dal fatto che i clan sono diversi, nell'un caso la cosca Rosnnini, nell'altro l'associazione denominata Stillittano, facente parte della cosca Condello. Peraltro anche il motivo di appello su questo argomento era generico (cfr. pag. 58 appello Avv. lana), non evidenziando quali fossero i presupposti in diritto della predicata continuazione. 9.6. Il sesto motivo di ricorso quando lamenta l'erronea individuazione, come reato più grave, di quello associativo e non dell'estorsione aggravata — è inammissibile per carenza di interesse. Se anche il rilievo è corretto in diritto, non si comprende, infatti, né il ricorrente lo chiarisce, quale interesse egli avrebbe ad una riformulazione del calcolo che lo veda strutturato ponendovi a base un reato più grave. Il ricorso, inoltre, è generico — e fondato su enunciati teorici — in ordine alla non congruità del quantum degli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., a fronte dei parametri valorizzati dalla Corte territoriale (entità della condotta, modalità dell'azione, apporto concreto alle ragioni della associazione, precedenti giudiziari specifici), non solo per l'individuazione della pena base, ma anche per quella finale, comprensiva degli aumenti per i reati-satellite. In altri termini, il ricorrente si duole della mancata motivazione circa gli aumenti, ma non spiega quali sarebbero i parametri non valutati dal Giudice di merito. A ciò si aggiunga che erano generici anche entrambi gli appelli sul punto (che si limitavano a censurare come "eccessivi" e "immotivati" gli aumenti o ad invocare aumenti "più contenuti"), pur a fronte di una sentenza di primo grado che aveva adoperato analoga modalità argomentativa. Peraltro va segnalato che: - la pena comminata in aumento per i reati di cui ai capi GG) e HH), all'esito della riforma in appello, è di nove mesi di reclusione, pari a meno della metà del minimo edittale del reato di cui all'art. 12-quinquies, - anche le pene per gli altri reati sono state individuate in meno del minimo, tenuto conto dell'aumento per le aggravanti contestate, ivi compresa quella di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. Tale determinazione sanzionatoria per i reati satellite — anche tenuto conto degli insegnamenti di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 comporta un onere motivazionale meno specifico. 10. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 10.1. Il primo motivo di ricorso che concerne il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è inammissibile quando avversa il punto della decisione che concerne la conferma della condanna per la condotta associativa, dal momento che esso è strutturato su una serie di considerazioni di merito, che mirano ad una rilettura delle fonti di prova (preclusa in questa sede, cfr. supra § 2.1.), ma che non individuano, nella motivazione della sentenza impugnata, dei passaggi motivazionali caratterizzati da contraddittorietà o manifesta illogicità. Al contrario, il ricorrente estrapola, dal complesso degli elementi di prova, alcuni passaggi che ritiene non militino nel senso dell'appartenenza associativa, per porli a fondamento di un proprio ragionamento di smentita al costrutto della Corte di merito, ignorando, però, il complesso del ragionamento svolto. Altri indicatori della non ammissibilità del ricorso che si rinvengono anche rispetto agli altri motivi di ricorso sono costituiti dalla denunzia di violazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 111 Cost., norme che, per le ragioni esposte supra ai §§ 2.3.1 e 2.3.2., non possono essere invocate quali parametri di violazione di legge. Il ricorso è poi aspecifico per quanto concerne l'aggravante dell'associazione armata, dal momento che, proprio dall'utilizzo di ordigni esplosivi in occasione del duplice attentato dinamitardo al bar Malavenda, fatto ascritto per l'appunto agli Stillittano, la Corte territoriale ha tratto la dimostrazione che l'associazione — cui era riferibile quella condotta — avesse la disponibilità di armi per il conseguimento delle sue finalità. 10.2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda l'estorsione, la tentata estorsione e i reati in materia di armi di cui ai capi DD), EE) e FF) -- è versato in fatto circa la conferma della penale responsabilità, tentando una propria, inammissibile lettura alternativa delle fonti di prova, ma senza contestare specificamente il ragionamento posto a base della sentenza impugnata. Il ricorso è male impostato anche per ciò che attiene ai reati in materia di esplosivi, dal momento che la Corte di appello ne ha trattato quando ha affrontato l'argomento degli attentati dinamitardi ed il ricorrente si è limitato alla trascrizione dei motivi di appello, senza chiarire quale fosse l'omissione motivazionale che incrinerebbe la tenuta della sentenza impugnata. In ordine all'aggravante mafiosa, il ricorso è aspecifico in quanto la Corte territoriale ha motivato sia quanto al metodo che all'agevolazione, evidenziando, da una parte, come la collocazione di esplosivi sia un modus operandi tipico delle consorterie criminali e, dall'altra, le ragioni, anche di prestigio criminale rispetto all'associazione di cui faceva parte Stillittano, che avevano indotto il ricorrente ad opporsi all'apertura del bar Malavenda nel territorio di propria competenza. 10.3. Il terzo motivo di ricorso che riguarda le intestazioni fittizie di cui ai capi GG) e HH) — è inammissibile siccome sordo all'ampia dissertazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato, trascrivendo la cospicua messe di fonti di prova a riguardo, soprattutto intercettive, tutti gli elementi da cui ha evinto che Stillittano fosse il dominus delle attività formalmente intestate ad altri. 10.4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse sono state escluse e le ragioni di tale scelta possono ricavarsi dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio, in cui sono stati valorizzati — con motivazione effettiva — in malam partem l'entità della condotta, le modalità dell'azione, l'apporto concreto alle ragioni della associazione, i precedenti giudiziari specifici. Quanto all'entità degli aumenti per i reati satellite, si rimanda alla risposta fornita al corrispondente motivo di ricorso a firma dell'Avv. lana. 11. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe, in posizione apicale, di una consorteria ‘ndranghetista federata alla cosca Condello (capo BB), per concorso in estorsione aggravata continuata anche ai sensi del citato art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (capo DD), per detenzione e porto di ordigno esplosivo (capo EE) e per concorso in tentata estorsione aggravata anche ai sensi del citato art. 7 (capo FF). Come già chiarito quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'estorsione, i reati in materia di esplosivi e la tentata estorsione attengono alle pressioni esercitate, in uno al fratello [OSCURATO:PERSONA], prima su [OSCURATO:PERSONA] e poi su [OSCURATO:PERSONA], tese ad impedire la riapertura del bar Malavenda, vicenda tratteggiata in premessa. Ciò posto, il ricorso dell'Avv. lana per [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Dato l'identico contenuto, senza profili di sostanziale diversità, quanto a questo ricorso rispetto a quello a firma del medesimo difensore proposto per [OSCURATO:PERSONA], si rimanda a quanto osservato in quella sede (cfr. supra, § 9). In ordine al tema della recidiva, si veda la risposta al ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dal codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. infra, § 12.3). 12. Anche il ricorso che, per conto di [OSCURATO:PERSONA], ha stilato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 12.1. Il primo motivo di ricorso che contesta l'attribuzione dell'estorsione sub capo DD), dei reati di porto e detenzione di esplosivo di cui al capo EE) e della tentata estorsione aggravata di cui al capo FF) all'imputato è versato in fatto ed ignora i passaggi della sentenza impugnata in cui è stato delineato il ruolo rivestito anche da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del bar Malavenda, se pure caratterizzato da un protagonismo meno marcato rispetto a quello del fratello, quest'ultimo animato anche dalla concomitante finalità di impedire la concorrenza al bar "Fashion cafè". Ciò non di meno, sia le intercettazioni (in particolare, la captazione n. 389), che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno posto in luce come anche [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto proprie le ragioni del congiunto e, in ossequio all'affermazione della leadership criminale nella zona, fosse intervenuto per impedire l'apertura del bar Malavenda. Circa il travisamento della prova concernente l'intercettazione n. 2341 del 9 giugno 2014, il ricorso è inammissibile sia perché non chiarisce in cosa consisterebbe detto travisamento (non pare, dalla motivazione della sentenza impugnata, che la conversazione sia stata attribuita a Domenico), sia quale sarebbe la sua decisività rispetto al complesso delle prove. Si ricorda che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda, altresì, che tale vizio intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 12.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. è inammissibile siccome versato in fatto quando avversa i contributi dei singoli collaboratori, finendo per invocarne una rilettura che sconfinerebbe nella riedizione del ragionamento probatorio. Quanto al versante della doglianza che lamenta l'utilizzazione, quale prova a carico, dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del prevenuto, se pure tale provvedimento non può avere un'efficacia probante equiparabile a quella che l'art. 238-bis cod. proc. pen. attribuisce alle sentenze definitive quanto ai fatti in essa ricostruiti (ma può valere a dimostrare solo l'avvenuta emanazione del provvedimento, Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Bechir, Rv. 276342) , deve anche osservarsi che si tratta di un tassello della motivazione che non è essenziale per la sua tenuta, il che lascia escludere che l'errore della Corte territoriale abbia una valenza dirompente rispetto alla tenuta dell'ordito argomentativo della sentenza impugnata. Giova, a questo proposito, rievocare il principio di diritto secondo cui l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). La tesi secondo la quale la conversazione n. 389 ha registrato un lapsus di [OSCURATO:PERSONA], quanto all'interlocutore con cui aveva parlato della vicenda del bar Malavenda, è non solo assertiva, ma omette di considerare che la Corte distrettuale ha valutato la possibile erroneità del riferimento, smentendola sulla base del netto riferimento a "Mimmo" (diminutivo di Domenico) che si legge nella captazione, oltre alla circostanza che il conversante afferma di averlo "cresciuto", segno che ben capiva con chi avesse a che fare. Non solo: la natura di minaccia larvata del presunto "consiglio" teso a non fargli aprire il bar, anche tenuto conto del contesto 'ndranghetista in cui si muovevano i protagonisti della vicenda, è stata affrontata e razionalmente risolta dalla Corte di merito. 12.3. Anche per quanto concerne la motivazione circa il riconoscimento della recidiva — oggetto del terzo motivo di ricorso il ricorso è inammissibile e lo è per le stesse ragioni già evidenziate quanto all'impugnativa di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, infatti, è inammissibile per essere inammissibili gli appelli, in quanto la sentenza di primo grado aveva prima svolto un ampio inquadramento dell'approccio valutativo che il Giudice dell'udienza preliminare aveva adottato per giudicare l'eloquenza dei nuovi reati quali sintomo della propensione all'illecito già manifestatasi con i precedenti crimini commessi, dopodiché aveva riempito di contenuto detta cornice teorica quanto a [OSCURATO:PERSONA], rimarcando l'eterogeneità dei beni lesi, la ricorrente commissione di reati con indole violenta o motivati da lucro, o comunque diluiti lungo un non trascurabile segmento temporale, segmento da valutarsi tenuto conto della detenzione nelle more subita. Di fronte a questo costrutto, l'appello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad affermare che la sentenza di primo grado non aveva dato conto dei motivi per cui riconosceva la recidiva, mentre l'appello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la precedente condanna per associazione era risalente e, quindi, che non dimostrava più un'accentuata pericolosità; nulla affermavano sugli altri precedenti — che la Corte distrettuale avrebbe puntualizzato essere relativi ad associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, armi, lesioni personali, favoreggiamento personale, ricettazione, danneggiamento, molestie, atti persecutori ed abusivismo edilizio. Anche per questa posizione, dunque, come per quella del fratello [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità dell'appello va rilevata ora per allora, con conseguente inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso (cfr., supra,§ 9.4). 12.4. Anche il quarto motivo di ricorso — che attiene agli aumenti per i reati satellite è inammissibile e lo è per ragioni analoghe a quelle già esplicitate in ordine all'analogo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 9.6). L'impugnativa è, invero, generica in ordine alla non congruità del quantum degli aumenti a fronte dei parametri valorizzati dalla Corte territoriale (entità della condotta, modalità dell'azione, apporto concreto alle ragioni della associazione, precedenti giudiziari specifici, condotta post factum), non solo per la pena base, ma per quella finale comprensiva anche degli aumenti per i reati- satellite. A ciò si aggiunga che erano generici anche entrambi gli appelli sul punto, benché la sentenza di primo grado avesse adoperato analoga opzione argomentativa. Peraltro va segnalato che le pene per i reati-satellite sono state quantificate in meno del minimo, da individuarsi tenuto conto delle circostanze aggravanti contestate, ivi compresa quella di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (tranne la detenzione di ordigno), il che, anche tenuto conto degli insegnamenti di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, comporta un onere motivazionale meno specifico.12.5. Il quinto motivo di ricorso — che riguarda il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato per cui [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato in via definitiva e quelli oggetto del presente processo — è inammissibile per le stesse ragioni già evidenziate a proposito dell'analogo motivo formulato quanto a [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia (cfr. supra, § 9.5). 13. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo HH), vale a dire l'interposizione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella società "Le delizie del mare s.r.l." e nella ditta individuale intestata a Smeriglio. Il ricorso presentato nel suo interesse è inammissibile in entrambi i suoi snodi. 13.1. Quanto a quello che dubita che Stillittano avesse investito proprie risorse nelle imprese apparentemente riferibili a Smeriglio, il ricorso è inammissibile nella parte in cui ignora il duplice passaggio argomentativo della sentenza impugnata, nel quale la Corte di merito ha evinto, secondo un ragionamento indiziario immune da profili di manifesta illogicità, l'esistenza di un effettivo investimento. L'inammissibilità è legata, infatti, al passaggio argomentativo che si legge a pag. 1747 della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha tratto la dimostrazione che quello di Stillittano non fosse solo un apporto d'opera nella gestione della società e dell'impresa individuale, da due elementi. L'uno si identifica nella circostanza stessa che [OSCURATO:PERSONA] si inserisse nella gestione dell'attività commerciale, per come desumibile dalle conversazioni di cui ai progr. 108 del 17 marzo 2014, progr. 172 del 20 marzo 2014, progr. 176 del 20 marzo 2014, progr. 208 del 21 marzo 2014, progr. 282 del 25 marzo 2014, progr. 323 del 27 marzo 2014, progr. 326 del 27 marzo 2014, progr. 3536 del 25 luglio 2014, da cui la Corte ha inferito la premessa logica implicita, vale a dire che egli salvaguardasse un proprio investimento. L'altro è un elemento di prova di ancor maggiore forza dimostrativa, perché tratto dalle parole stesse di [OSCURATO:PERSONA] rivolte allo Smeriglio nella conversazione di cui al progr. 323 del 27 marzo 2014, in cui lo stesso riferiva al suo interlocutore «cerchiamo di trovare ... dico ...cerchiamo di trovare una cosa... come ti posso dire ...che si lavori bene, sennò ci rimettiamo soldi». Orbene, la Corte distrettuale ha ricavato, dall'espressione «ci rimettiamo i soldi» pronunciata da Stillittano, la dimostrazione che anche questi avesse investito risorse nell'attività, il che costituisce una smentita alla premessa del ragionamento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Entrambi questi passaggi, anzi soprattutto il secondo ed è qui che si insinuano le ragioni dell'inammissibilità , non sono stati specificamente avversati dal ricorrente, il che milita nel senso della non ammissibilità del ricorso per aspecificità, in quanto ha omesso di censurare una delle rationes decidendi della pronunzia avversata. 13.2. Quanto alla prova della provenienza delle somme investite, si può svolgere, anche in relazione al soggetto interposto, il ragionamento sviluppato per l'interponente Stillittano, che, per comodità di lettura, si riporta. «Quanto alla censura secondo cui il pericolo dell'applicazione di una misura di prevenzione, intanto avrebbe avuto ragione di essere, in quanto il bene fosse stato acquistato con mezzi finanziari di illecita provenienza, essa è manifestamente infondata. Ed invero, il reato di trasferimento fraudolento di valori persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo e altri, Rv. 266438; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257364). Se il riferimento del ricorrente è, poi, quello più ampio all'assoggettabilità dell'impresa a confisca di prevenzione siccome costituita/finanziata con risorse derivanti dall'attività illecita dell'interponente, si ricorda che la con fiscabilità di un bene per gli indiziati di associazione mafiosa prescinde dalla dimostrazione della sua provenienza illecita, essendo sufficiente che il suo acquisto si collochi nell'ambito del perimetro della pericolosità sociale storica del soggetto (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), pericolosità che era in piena esplicazione in quel periodo, laddove Stillittano era già stato destinatario di una condanna per associazione mafiosa nel processo Olimpia I ed era attivo nella 'ndrangheta, tanto da essere condannato per associazione mafiosa in questo processo (oltre ad aver già subito due procedure di prevenzione). Questo a voler trascurare la preferibile e maggioritaria giurisprudenza di questa Corte, che incentra il fuoco della valutazione sul coefficiente soggettivo, sicché ciò che rileva, secondo l'inequivocabile disposto normativo («al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»), è la finalità di sottrarre il bene all'applicazione della confisca di prevenzione connotazione che distingue un'intestazione fittizia illecita da una lecita legata ad una ragionevole prevedibilità di essa e non che quel bene sia poi effettivamente suscettibile di confisca, circostanza che al più può costituire un indizio "postumo" del coefficiente soggettivo, ma che non rappresenta né un elemento oggettivo del reato né una condizione obiettiva di punibilità (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa e altri, Rv. 261980; Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari e altri, Rv. 266661; Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku e altri, Rv. 266193, in motivazione; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo e altri, Rv. 266438, in motivazione). Sviluppo estremo di questo ragionamento si rinviene in Sez. 2, n. 4136 del 02/12/2014, dep. 2015, Raso, Rv. 262363, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, le valutazioni effettuate nel giudizio di prevenzione sulla pericolosità del proposto non sono stabili e sono soggette a possibili rivalutazioni, sicché le stesse non hanno la capacità, anche se negative, di elidere l'elemento soggettivo del reato, relativamente alle condotte poste in essere nel periodo in cui nel procedimento di prevenzione era stata esclusa la pericolosità del proposto, requisito necessario per la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali». 14. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognata e figlio di [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati per il reato ex art. 12-quinquies I. 356/ 92 di cui al capo LL, quali intestatari fittizi della società [OSCURATO:PERSONA], reato in cui è stato ritenuto interponente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante mafiosa. I ricorsi presentati nell'interesse dei predetti sono fondati laddove invocano la maturazione del termine massimo di prescrizione, maturazione avvenuta prima non solo della sentenza impugnata, ma anche della sentenza di primo grado. La prescrizione, infatti, tenuto conto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 decisa dalla Corte di appello, è maturata il 2 maggio 2013, decorsi sette anni e sei mesi dalla costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data 2 novembre 2006, i cui soci-amministratori, titolari di una quota del 50% ciascuno, sono i due odierni imputati, rispettivamente cognata e figlio di [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito va, in primo luogo, osservato che non rilevano le sospensioni della prescrizione disposte nei giudizi di primo e secondo grado in quanto la prescrizione è maturata prima che esse si concretizzassero. In secondo luogo, il Collegio deve dissentire dalla tesi della Corte di appello esposta quando ha escluso che fosse maturata la prescrizione laddove ha ritenuto che l'operazione concernente il bar Malavenda costituisse non già un postfatto, ma un'ulteriore operazione di mistificazione, idonea a spostare in avanti il tempus commissi delicti e, di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione. A questo riguardo, il Collegio deve sottolineare che il reato in discorso è, per giurisprudenza costante, una fattispecie istantanea ad effetti permanenti (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. e senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902). Qualora vi sia la creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure quando si verifichino plurime intestazioni fittizie di quote dell'unica società coinvolta o cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, la consumazione del reato si sposta in avanti, mentre non assumono rilievo, di contro, le operazioni che attengono alla normale dinamica societaria (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835). Ogni operazione che attiene alla normale operatività dell'impresa — come nel caso di specie l'acquisto, l'affitto e la vendita dell'azienda del bar Malavenda — costituisce una forma di investimento della società che la attua, società che resta però strutturata nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi attori occulti, interponenti o interposti, o ulteriori attività di schermatura; altrimenti detto e calati i principi nel caso di specie, le operazioni concernenti il bar Malavenda hanno costituito nuove forme di investimento per la società [OSCURATO:PERSONA] finalizzate ad un'espansione commerciale, come è legittimo per ogni attività imprenditoriale, ma non hanno costituito delle ulteriori attività tese a dissimulare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Conferma la correttezza di questa conclusione, la circostanza che la pronunzia n. 23197 del 20/04/2012 Modica, Rv. 252835 della seconda sezione penale che le sentenze di merito evocano (la Corte di appello sbaglia, tuttavia, nell'indicazione del numero) non afferma quanto le attribuiscono i giudici di merito. Quella pronunzia, infatti, ha sostenuto che «in base ad una nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici società qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento dì valori». Il che è concetto diverso da quello di un'operazione di acquisto, di affitto e di vendita dell'azienda del bar Malavenda, attinente alla normale dinamica societaria che poteva vedere coinvolta [OSCURATO:PERSONA] in operazioni di investimento e disinvestimento, ma che non ne mutava la struttura nella quale erano e restavano formali protagonisti i soggetti interposti dal Nicolò. D'altra parte è lo stesso capo di imputazione che focalizza la commissione del reato sul momento dell'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella società mediante l'intestazione del 50 % delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] e con il consenso della Martino, mentre tace del tutto sulle successive operazioni. Fermo restando, dunque, lo spirare del termine prescrizionale, deve escludersi la possibilità di un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; il Collegio osserva, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei due ricorrenti diverse da quelle che invocavano la prescrizione, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Ciò posto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondono solo di questo reato. Resta da analizzare, tra le altre cose, il riverbero dell'odierna decisione sulla confisca della società [OSCURATO:PERSONA], disposta dal Giudice dell'udienza preliminare, con statuizione che non risulta modificata in appello. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva giustificato la confisca, dopo una premessa sulla possibilità di confiscare i beni in sequestro in vista di una confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., rendendo la seguente motivazione: «In relazione, poi, alle numerose imprese, società e beni costituiti in azienda oggetto delle condotte delittuose di trasferimento fraudolento di valori per le quali è intervenuta condanna (capi gg), hh), li), jj), kk), II) e qq) della rubrica), deve conseguentemente disporsi la confisca, trattandosi all'evidenza di beni (cose pertinenti al reato) che hanno una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, tale quindi da escludersi una relazione meramente occasionale (situazione quest'ultima non idonea a fondare il provvedimento ablativo)». Non pare, invece, che nella pur lunghissima motivazione della sentenza della Corte di appello, vi sia accenno al tema in discorso. Orbene, ci si deve domandare se la declaratoria di prescrizione per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della Martino comporti comunque l'obbligo di questo Giudice di provvedere sulla confisca, in disparte la circostanza che essa resterebbe pur sempre ancorata alla posizione del correo [OSCURATO:PERSONA], per cui il Collegio ha oggi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. A questo riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, che — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — non vi sia margine per interrogarsi sulla possibilità di disporre la confisca nonostante la prescrizione e ciò per una fondamentale ragione, vale a dire perché la condanna intervenuta in primo grado è stata travolta dall'odierno annullamento, che ha rilevato l'estinzione del reato fin da data anteriore alla decisione di prime cure. Ne consegue che questa circostanza elimina in radice la possibilità di applicare, nel caso di specie, gli insegnamenti della pronunzia delle Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434), secondo cui, "il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma de/l'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio". Peraltro l'applicabilità di detto principio sarebbe altresì inibita dalla natura della misura ablativa disposta dal Giudice dell'udienza preliminare una confisca facoltativa diretta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., diversa dalle ipotesi contemplate dalla sentenza Lucci — non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (come condivisibilmente sostenuto da Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cipriani, Rv. 280140). Le osservazioni sopra svolte inducono a ritenere che non vi sarebbe spazio neanche per l'applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che peraltro si riferisce alla sola confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen., da altre disposizioni di legge ovvero dall'art. 322-ter cod. pen. Altro aspetto che pure va analizzato riguarda le statuizioni civili collegate alla condanna per il reato di cui al capo LL). Ebbene, deve ritenersi che non vi siano statuizioni civili collegate al reato per cui è stata dichiarata la prescrizione, giacché la Corte distrettuale ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 e il Giudice dell'udienza preliminare aveva ben evidenziato che le pretese civili degli enti e delle associazioni costituite parti civili si riferivano al danno patito rispetto al solo reato associativo ed a quelli aggravati ex art. 7. cit. (pag. 2508 e segg. della sentenza di primo grado), tra cui appunto, non rientra più l'intestazione fittizia di cui al capo LL) dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa. 15. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di partecipazione alla 'ndrangheta in posizione apicale di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale capo della cosca Serraino (capo BB), e del delitto di intestazione fittizia di beni di cui al citato art. 12-quinquies I. 356/ 92 (capo LL), di cui risponde insieme ai soggetti interposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 15.1. Circa la fattispecie associativa, c'è, invero, in primo luogo, un difetto logico che permea l'intero ragionamento probatorio che riguarda Nicolò e che neanche l'innesto istruttorio avvenuto in appello con l'escussione del collaboratore di giustizia Liuzzo è riuscito a ripianare. Nicolò è stato ritenuto, dai Giudici reggini, un esponente apicale della cosca Serraino, proseguendo la tradizione 'ndranghetista che lo aveva già visto condannato due volte per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la prima, nel processo [OSCURATO:PERSONA], come partecipe della cosca Serraino (fino al 24 novembre 1990) e la seconda, nel processo Olimpia I, con posizione di direzione della medesima compagine (fino al 19 gennaio 1999). La conclusione cui sono giunti i Giudici della Corte di appello, tuttavia, confligge logicamente con il coinvolgimento del Nicolò nella vicenda concernente la riapertura del bar Malavenda e, in particolare, con la reazione agli attentati degli Stillittano nei suoi confronti, laddove il ricorrente ha avuto un contegno distonico rispetto al modus operandi che ci si sarebbe aspettati da un soggetto che ancora occupava — come ritenuto dalla Corte distrettuale un posto di rilievo nella 'ndrangheta, a fortiori se di direzione della cosca. Egli, infatti, non ha fatto altro che ricercare, anche piuttosto affannosamente, un altro soggetto che potesse subentrare nell'acquisto dell'azienda, senza neanche accennare alla reazione tipica di un esponente criminale di primo piano, che secondo una massima di comune esperienza — avrebbe dovuto essere molto più bellicosa. Se, infatti, la logica che ha mosso la brutale offensiva degli Stillittano è quella di evitare la concorrenza del bar Malavenda al bar Fashion cafè ma, soprattutto, quella di punire chi aveva osato invadere il territorio controllato senza autorizzazione, il livello di scontro avrebbe dovuto assestarsi verso una reazione altrettanto veemente. I Giudici di merito hanno provato a dare una spiegazione a questo vuoto logico, ma senza riuscirci. Le frasi attribuite al Nicolò circa la necessità di non essere coinvolto in vicende criminali mentre era in corso il processo [OSCURATO:PERSONA], ovvero le spavalde dichiarazioni circa una possibile futura reazione, costituiscono delle affermazioni che lasciano il tempo che trovano, dal momento che non costituiscono un dato oggettivo che testimoni un effettivo atteggiamento strategicamente attendista del Nicolò in attesa di tempi migliori, e ben potrebbero costituire delle millanterie di chi è consapevole di non avere più il potere criminale di un tempo e non deve spaventare il soggetto che ha finalmente reperito per il subingresso nell'affare. Anche la volontà — individuata dalla Corte distrettuale — di non scatenare un'altra guerra di mafia sembra essere una congettura dei Giudici di appello, non ancorata a nessun dato concreto. In ordine all'aiuto che il [OSCURATO:PERSONA] affermava sarebbe arrivato attraverso il Nicolò dai Condello, deve dirsi che non si spiega come mai il ricorrente lo garantisse per altri e non l'avesse ottenuto per portare lui stesso avanti l'iniziativa imprenditoriale inaugurata. Né la circostanza che poi il [OSCURATO:PERSONA] abbia aperto il bar costituisce la riprova postuma che la mediazione del Nicolò con i Condello fosse stata proficua, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] — come si evince da diversi passaggi della sentenza impugnata — si è mosso su più fronti, chiedendo aiuto ed intermediazione ai maggiorenti delle cosche locali attraverso più canali, sicché non può escludersi che la tacitazione degli Stillittano sia avvenuta aliunde. Resta da dire che, di fronte alle crepe logiche nel ragionamento della Corte di merito, nessuna composizione in termini di razionalità può giungere dalle assunzioni effettuate su "raccomandazione" del Nicolò presso il bar Malavenda, proprio perché esse si collocano accanto a quelle sponsorizzate da altri mentori, il che ne fa un dato equivoco, siccome possibile frutto della stessa pluridirezionalità con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si era mosso per cercare protezione, che ben poteva indurlo, nell'incertezza, ad accontentare tutti coloro ai quali aveva domandato aiuto e protezione. Singolare, appare, poi, la scelta della Corte territoriale di attribuire rilievo, come dato a carico, ad alcuni commenti di [OSCURATO:PERSONA] captati in ambientale circa lo spessore criminale del Nicolò e di sminuirne altri, in cui si affermava esattamente il contrario, tratteggiando l'immagine di uno 'ndranghetista ormai sul viale del tramonto. Un altro profilo meritevole di censura è costituito dall'omessa motivazione della sentenza impugnata a proposito di alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Nicolò, che l'allora appellante aveva prospettato come a lui favorevoli — e, quindi, rilevanti, nella ricostruzione della storia criminale del ricorrente — ma su cui la Corte territoriale non si è soffermata; il riferimento è alle assoluzioni nei procedimenti Vertice, Olimpia 4, all'archiviazione nel procedimento Bless, nonché alla revoca della libertà vigilata e al mancato coinvolgimento nel procedimento Epilogo sulla cosca Serraino. Quanto al contributo del collaboratore di giustizia Liuzzo, escusso in sede di rinnovazione in appello, esso non ha ripianato le aporie logiche di cui sopra si è detto. Non si comprende, in primo luogo, se il dichiarante abbia fatto riferimento anche a periodi non coperti dai precedenti giudicati; in ogni caso, qualora egli parli di tempi più recenti, non sono stati individuati riscontri esterni alle sue dichiarazioni; non è chiaro, infine, se il Liuzzo si riferisca anche a tempi concomitanti alla vicenda del bar e se, quindi, quest'ultima sia stata ritenuta un riscontro alle sue dichiarazioni quanto alla responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. dell'imputato. Se così fosse, il Collegio dovrebbe censurare detta conclusione, perché la querelle relativa al bar Malavenda, pure narrata dal Liuzzo, è stata una vicenda in cui il Nicolò, lungi dal mostrare la forza di un capo- cosca, ha manifestato tutta la debolezza di non potersi opporre agli Stillittano. La Corte del rinvio dovrà, pertanto, fornire logica motivazione rispetto ai dubbi sopra indicati, anche dando conto degli altri procedimenti giudiziari in cui il Nicolò è stato coinvolto, della pretesa appartenenza 'ndranghetista in posizione di vertice e della reazione alla questione Malavenda. Gli altri motivi che riguardano il reato associativo sono assorbiti. 15.2. Il quarto motivo di ricorso — che concerne l'intestazione fittizia di cui al capo LL) - è fondato nei termini che seguono. 15.2.1. Quanto alla prescrizione, il motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, nonostante sia condivisibile il ragionamento svolto dal ricorrente circa la reale data di consumazione del reato (cfr. risposta ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], supra § 14). La manifesta infondatezza e la sua aspecificità, infatti, sono legate alla circostanza di aver trascurato che la sentenza impugnata ha riconosciuto l'imputato gravato da recidiva reiterata, il che colloca il termine di maturazione della prescrizione al 2 novembre 2021, cui vanno aggiunte le sospensioni, che portano lo spirare del termine prescrizionale ben oltre la data odierna. Va ricordato, infatti, che la prescrizione è stata sospesa in uno alla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per particolare complessità nel giudizio di secondo grado e durante il termine per la stesura delle sentenze di primo e secondo grado (sull'incidenza della sospensione dei termini cautelari sulla prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 ; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. [OSCURATO:PERSONA], 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino e altri, Rv. 258967). Inoltre, in primo grado, per la posizione del Nicolò, vi è stata una sospensione della prescrizione di trenta giorni ed in appello di cinquantasei giorni. 15.2.2. La sentenza impugnata va, comunque, annullata con rinvio anche per questo reato, come conseguenza dell'annullamento per il reato associativo, dal momento che la necessità di una nuova motivazione quanto alla partecipazione associativa del Nicolò impone di rimettere gli atti alla Corte del rinvio anche per questa fattispecie. L'incertezza circa le vicende processuali che Io hanno riguardato nella fase antecedente al 2006 (data del commesso reato sub LL), nonché l'incertezza circa la sua partecipazione associativa a quella data, come contestata in questo processo, impongono una chiarimento sul punto ed una nuova motivazione che, passando attraverso il coinvolgimento associativo del ricorrente dell'epoca, ricostruisca il coefficiente soggettivo — di sottrarre il bene all'applicazione di una confisca di prevenzione che ha animato la scelta di attribuire le quote della società [OSCURATO:PERSONA] non a se stesso ma alla cognata Martino ed al figlio Alessandro. 15.3. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è, naturalmente, assorbito dagli annullamenti concernenti il reato associativo e l'intestazione fittizia. 16. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la minaccia di cui al capo O) aggravata ex art. 7 I. 203 del 1991 ai danni dell'imprenditrice [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria provvisoria di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, minaccia tesa a rappresentarle un concorrente interesse proprio ed altrui all'aggiudicazione del bene.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, salvo che per quanto attiene al riconoscimento della circostanza aggravante di cui sopra. La risposta ai primi due motivi di ricorso può essere unitaria, in quanto essi trattano temi comuni. 16.1. Va premesso, all'illustrazione dei motivi della decisione, che l'originaria contestazione vedeva l'imputato tratto a giudizio per estorsione aggravata anche ex art. 7 I. n. 203 del 1991. Il fatto si colloca a ridosso dell'aggiudicazione provvisoria — avvenuta il 25 giugno 2008, a favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che agiva nella procedura per persona da nominare identificata nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era amministratrice la Latella, per l'importo pari ad euro 1.470.000,00 — di beni oggetto di un procedura esecutiva immobiliare, comprendenti il magazzino e le pertinenze in cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. gestiva un punto vendita. Secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], poco dopo detta aggiudicazione provvisoria, aveva avvicinato la Latella minacciandola implicitamente di astenersi da qualunque altra iniziativa e forma di partecipazione nell'ambito della citata procedura esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] dell'abbreviato, tuttavia, aveva riqualificato il fatto in minaccia aggravata (ferma restando l'aggravante mafiosa), considerato l'esito incerto, o, comunque, non prevedibile, della procedura esecutiva in corso che impediva, come tale, la rappresentazione e/o volizione in capo al soggetto agente dell'ulteriore aspetto del profitto che si poteva trarre dalla vicenda. 16.2. Tanto premesso, il ricorso coglie parzialmente nel segno laddove individua un travisamento della prova da parte della Corte di appello, che, nel tirare le fila del racconto della Latella, ha attribuito la frase "ti fermi perché ti fermi" al [OSCURATO:PERSONA] e non alla Latella (pag. 1565 sentenza impugnata). Effettivamente, dal passaggio di interesse della deposizione della persona offesa valorizzato nella sentenza impugnata e riportato testualmente a pag. 1272 della sentenza di primo grado, è evidente che l'enunciato è stato adoperato dalla Latella per dare il senso del messaggio che le veniva veicolato dal [OSCURATO:PERSONA] quanto all'ulteriore partecipazione alla procedura esecutiva, ma non è stato riferito dalla teste come pronunziato dal ricorrente. Ebbene, nonostante il travisamento della prova, ciò non conduce all'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., dal momento che il dato di erronea lettura non è decisivo nell'economia della motivazione, decisività essenziale per la configurabilità del vizio dedotto, per la quale si pretende altresì che le prove travisate non siano state solo parzialmente considerate a sostegno delle ragioni del ricorrente e non siano state lette in maniera atomistica e parcellizzata, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 16.3. Per il resto il ricorso — che insiste sui passaggi della procedura esecutiva, sulla collocazione cronologica dell'incontro [OSCURATO:PERSONA]/Latella rispetto alla fasi della procedura ovvero sulla consapevolezza del donna dello spessore criminale del Chirico e del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno perché trascura di considerare che l'addebito, alla luce del ridimensionamento attuato dal Giudice dell'abbreviato, è quello di una minaccia. Minaccia che va considerata come tale e per come portata alla vittima dal [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui vi è stata, e non rispetto alle evoluzioni posteriori della procedura ed all'atteggiamento assunto dalla Latella successivamente al fatto. Detto altrimenti, la contestazione di minaccia impone di fotografare l'azione nel momento in cui essa è avvenuta, isolando il messaggio minatorio e prescindendo sia dalla finalizzazione di esso ad ottenere qualcosa dalla vittima, sia dall'accondiscendenza o meno di quest'ultima; non è più in discussione, infatti, che alla Latella sia stato imposto di fare o di astenersi dal fare qualcosa e che la medesima abbia accondisceso o meno, circostanze che avrebbero avuto rilievo ove ci si stesse ancora confrontando con l'originaria contestazione di estorsione ovvero con il reato di violenza privata. Non solo. Il ricorso è inammissibile anche se riguardato da un altro punto di vista, perché insiste sull'impatto delle frasi pronunziate dal [OSCURATO:PERSONA] sulla Latella nonostante, come ha sostenuto la Corte di appello, la minaccia sia reato di pericolo, per la cui configurabilità non è richiesta l'effettiva determinazione di timore in danno alla vittima, essendo sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore. Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, infatti, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (tra le più recenti, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289). Tanto andava precisato ancorché la Latella abbia chiarito di avere ben compreso, da quella semplice e a detta del ricorrente — amichevole conversazione con il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto tirarsi indietro rispetto all'affare, il che significa che ella ne era uscita concretamente intimidita (pag. 1566 della sentenza impugnata); e di essersi, di conseguenza fatta da parte pur perdendoci 30.000 euro.Di fronte a queste considerazioni, non ha neanche rilievo l'affermazione della Corte di merito che collega la portata coartante della condotta del [OSCURATO:PERSONA] all'evocazione del Chirico, senza, tuttavia, dire dell'inserimento di quest'ultimo nella 'ndrangheta e della consapevolezza di tale inserimento da parte della Latella. La natura minatoria della condotta, infatti, prescinde dalla consapevolezza della persona offesa che si trattasse di appartenenti alla 'ndrangheta, consapevolezza che al più avrebbe aggravato il suo timore e che attiene al riconoscimento dell'aggravante mafiosa sotto il profilo del metodo, di cui si dirà infra. Un'ulteriore notazione riguarda uno specifico passaggio del secondo motivo di ricorso, che insiste sulle modalità di conduzione dell'esame della Latella da parte del pubblico ministero e che palesa la sua aspecificità laddove trascura che la persona offesa è stata anche sentita in appello, in sede di rinnovazione, nel contraddittorio delle parti. L'inammissibilità, infine, è data anche dalle norme che il ricorrente assume violate (tra le altre artt. 192, 546, 530, 533 cod. proc. pen.), dal momento che, come ricordato in premessa (cfr supra, § 2.3.1), tali disposizioni non possono fondare una censura di violazione di legge. 16.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 — è, invece, fondato. Quanto al metodo, la sentenza impugnata non chiarisce quale fosse la collocazione ‘ndranghetista del [OSCURATO:PERSONA] e del Chirico — su cui insiste la Corte territoriale nel riconoscere l'aggravante — all'epoca della conversazione con la Latella e se tale collocazione fosse nota alla medesima, sì da indurla a riconnettere il protagonismo di [OSCURATO:PERSONA] — soggetto con cui la persona offesa aveva una pregressa conoscenza, essendo il ricorrente suo fornitore e l'evocazione del Chirico a scenari mafiosi. E' indiscutibile, infatti, che la minaccia sia stata portata in maniera larvata e che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia fatto espresso riferimento alla consistenza criminale sua e dell'altro soggetto, sicché assume rilievo centrale il collegamento possibile, nella psiche della vittima, tra il messaggio veicolato dal [OSCURATO:PERSONA] e la provenienza mafiosa del medesimo. Non è, di contro, sufficiente -- contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale -- che vi sia stata l'evocazione di più soggetti quali interessati all'affare per ritenere che sia stato utilizzato un metodo mafioso, perché il dato appare, nel caso di specie, ambiguo, se si pensa ai rapporti pregressi tra i due interlocutori ed al riferimento comunque anche al Chirico, che ben poteva giustificare l'utilizzo della prima persona plurale.Quanto all'agevolazione, occorre che la Corte distrettuale si impegni in un percorso motivazionale che evidenzi se esistono dei parametri che colleghino l'azione dell'imputato agli interessi di una specifica cosca, tema trattato nella sentenza impugnata con un ragionamento del tutto presuntivo. Dall'esito odierno discende la necessità di rimettere il governo delle spese sostenute dalla parte civile nel presente processo alla definizione del medesimo all'esito del giudizio di rinvio. 16.4. Il quarto motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio è inammissibile 16.4.1. L'appello sulle circostanze attenuanti generiche era generico in quanto si limitava a contestare le argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare, senza tuttavia evidenziare quali sarebbero stati gli indici che avrebbero reso il [OSCURATO:PERSONA] meritevole del beneficio. Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha liquidato la censura affermando che non era stato valorizzato alcun indice positivo. 16.4.2. La doglianza sul trattamento sanzionatorio è aspecifica, giacché il quantum della pena è stato giustificato richiamando il corrispondente punto della decisione del Giudice dell'udienza preliminare, sulla base dell'entità della condotta, delle modalità dell'azione rafforzata dall'utilizzo del metodo mafioso, nonché della finalizzazione ulteriore della condotta a fini agevolativi. Orbene, se il riferimento al metodo ed all'agevolazione ha perduto la sua valenza giustificativa con l'annullamento, quanto alla circostanza aggravante mafiosa, resta ferma la giustificazione legata all'entità della condotta ed alle modalità dell'azione, quale momento argomentativo circa l'entità della sanzione, cui il ricorrente ha opposto delle considerazioni generiche e, comunque si pensi all'incensuratezza , inidonee ad elidere o bilanciare la gravità della condotta. 17. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 356 del 1992 (capo QQ) commesso con successive operazioni di fittizia intestazione della [OSCURATO:SOCIETA]. animate dalla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In appello, il prevenuto è stato prosciolto per prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa. Il suo ricorso è inammissibile, giacché l'impugnativa mira a mettere in discussione la declaratoria di prescrizione pretendendo il proscioglimento nel merito, senza che tuttavia, il prevenuto abbia rinunziato alla causa estintiva del reato. Ne consegue che potrebbe venire in gioco solo un eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di cui, tuttavia, non sussistono i presupposti. Come si è già ricordato al § 14, è principio acquisito quello secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione che, ove reputato sussistente, sarebbe in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, Tettamanti, cit. Rv. 244275). Anche il tema posto con la produzione, in appello, del decreto della Corte territoriale della prevenzione circa il rigetto della confisca di prevenzione non costituisce un dato che milita per l'indicata evidenza, dal momento che, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980). 18. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato associativo di cui al capo BB) e per le intestazioni fittizie di cui ai capi D) e KK). Quanto al primo addebito, egli è stato riconosciuto responsabile di aver fatto parte, con ruolo direttivo, di una cosca 'ndranghetista armata federata a quella Tegano; in ordine ai reati di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv. in I. 7 agosto 1992 n.356, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver interposto, rispettivamente, nella GS Motors e nella gestione di una stazione di servizio Esso, [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], anch'ella oggi ricorrente.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata quanto al riconoscimento della recidiva rimettendo alla Corte del rinvio anche la valutazione dell'impatto, in punto di prescrizione, dell'eventuale esclusione della recidiva sul reato di cui al capo JJ) e quanto al reato di cui al capo KK). Per il resto, il ricorso deve essere rigettato. 18.1. Il primo motivo di ricorso — che si appunta sull'audizione in appello di un collaboratore di giustizia su richiesta della parte pubblica, ad onta del rito abbreviato prescelto è inammissibile siccome del tutto generico, facendo riferimento ad un concetto, quello della prevedibilità ex art. 7 CEDU, senza tuttavia riempire di contenuti la doglianza. D'altra parte, la possibilità di un'integrazione istruttoria nel giudizio di appello è possibile ex art. 603, comma 3 cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, anche nel caso di giudizio abbreviato (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320), con un particolare favor quando si tratti di prova sopravvenuta (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 266145). Ne consegue che alcun vulnus in termini di prevedibilità può discendere dall'attività istruttoria svolta in secondo grado sui cui contenuti, peraltro, la parte non si attarda che era ben possibile sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. 18.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la conferma del giudizio di penale responsabilità per il reato associativo — è infondato e lambisce, per molteplici aspetti, l'inammissibilità. 18.2.1. In primo luogo il Collegio deve rilevare che, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, l'operazione svolta dalla Corte territoriale che ha recuperato informazioni dalle dichiarazioni raccolte nel processo Archi-Astrea — è corretta, dal momento che, fermo restando il divieto di bis in idem e fermo restando che non vi era sovrapposizione temporale tra la condotta giudicata in quel processo e quella oggi sub iudice, detto materiale probatorio può essere oggetto di una nuova valutazione con riferimento al diverso reato per cui oggi si procede. A questo proposito, va, infatti, ribadito il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277590; Sez. 2, n.41003 del 20/09/2013, Bianco e altri, Rv. 257239; Sez. 2, n. 45153 del 13/11/2008, Ucciero e altro, Rv. 242210). Peraltro il ricorrente, oltre a lamentarsi di questo approccio metodologico della Corte distrettuale, non è specifico nel contestare questa o quella fonte di prova che avrebbe subito questo approccio ritenuto difettoso da parte dei Giudici di appello. 18.2.2. Quanto alla diversa trascrizione delle intercettazioni (quella in cui [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe a "Dimitri", inteso dalla Corte territoriale come [OSCURATO:PERSONA]) su cui vi sarebbe omessa motivazione della Corte di appello, il Collegio ritiene che il deficit argonnentativo non sia rilevante, dal momento che la questione posta dall'appellante era manifestamente infondata. La captazione, infatti, quand'anche interpretata come sostiene l'imputato, non perderebbe il significato eloquente di un attivismo del [OSCURATO:PERSONA] con i suoi "superiori" ("iddi") per chiarire la vicenda del bar Malavenda, rispetto alla quale era stato individuato come soggetto di riferimento 'ndranghetista del territorio dal [OSCURATO:PERSONA], che a lui chiedeva conto dei problemi incontrati per mano degli Stillittano. 18.2.3. Per il resto il ricorso si risolve in un tentativo, affidato a proposizioni critiche spesso disorganiche, di mettere in discussione il ragionamento non manifestamente illogico svolto dalla Corte territoriale, senza tuttavia confrontarsi con il complesso del ragionamento probatorio che, dal ruolo del [OSCURATO:PERSONA] emerso in occasione della vicenda del bar Malavenda e dalle dichiarazioni dei collaboratori, ha enucleato, per l'odierno ricorrente, un ruolo di riferimento negli equilibri criminali del quartiere reggino di [OSCURATO:PERSONA], quale referente locale, a capo di un autonomo nucleo, della cosca Tegano-[OSCURATO:PERSONA]. Depone nel senso dell'inammissibilità delle critiche volte a sconfessare il ragionamento probatorio della Corte di merito anche la circostanza che esse spesso si risolvono in una serie di considerazioni teoriche, prive del dovuto affiato critico. 18.3. Il terzo motivo di ricorso — incentrato sul ruolo verticistico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della compagine ‘ndranghetista è inammissibile in quanto patisce una generale mancanza di confronto con il complesso del ragionamento svolto dalla Corte di appello che, mettendo insieme i dati captativi con quelli dichiarativi, ha individuato in quello rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di un soggetto collocato in posizione apicale nell'ambito del proprio sottogruppo, di pari livello rispetto a quello degli Stillittano di qui l'impossibilità di intervenire a gamba tesa nella vicenda del bar Malavenda ma sottordinato rispetto ai Tegano-[OSCURATO:PERSONA] ed ai Condello. Il ricorso non riesce a mettere in discussione la logicità della motivazione della Corte territoriale, laddove ha sancito che si tratta di una stratificazione di cosche, le une interne alle altre, secondo un sistema teso ad una suddivisione del potere mafioso tra le varie fazioni — con conseguente, capillare controllo del territorio — e in cui al [OSCURATO:PERSONA] spettava il ruolo di riferimento della zona per i Tegano-[OSCURATO:PERSONA], ma pur sempre facendo i conti sia con le articolazioni superiori del proprio clan che con la cosca "convivente", il che spiega il più volte sottolineato atteggiamento remissivo nella vicenda del bar Malavenda. 18.4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della contestazione associativa in quella di estorsione ambientale — sono inammissibili, ancorché la Corte di appello abbia omesso di rispondere al corrispondente motivo di appello, perché ciò non compromette la tenuta della sentenza impugnata. Il motivo di appello, infatti, era inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché il ruolo delineato dalle sentenze di merito in capo al [OSCURATO:PERSONA] era non già quello di un estorsore ai danni del [OSCURATO:PERSONA], ma di un soggetto a cui quest'ultimo chiedeva protezione rispetto alle iniziative degli Stillittano. Deve pertanto ritenersi che la mancanza di risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, giacché la manifesta infondatezza del motivo di appello rende il ricorrente privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Peraltro gli elementi tratti dalla vicenda del bar Malavenda insieme alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono stati metabolizzati dalla Corte distrettuale quali indicatori di un'appartenenza associativa del [OSCURATO:PERSONA] e, al più, se vi fosse stata un'attività di pressione, anche implicita, di quest'ultimo rispetto al [OSCURATO:PERSONA], ciò avrebbe potuto costituire il substrato fattuale per una contestazione concorrente di estorsione rispetto a quella associativa, ma l'una non avrebbe escluso l'altra. 18.5. Il sesto motivo di ricorso che attiene alle intestazioni fittizie — è parzialmente inammissibile. 18.5.1. Lo è, in particolare, quanto al reato di cui al capo 33) — l'intestazione fittizia dell'impresa individuale GS Motors a [OSCURATO:PERSONA] -- in quanto svolge una serie di considerazioni critiche, ma senza confrontarsi con quanto affermato e circostanziato dalla Corte territoriale, secondo cui non è emerso alcun elemento rilevatore di una qualche autonomia decisionale o capacità organizzativa in capo al Gioè, formale titolare dell'attività imprenditoriale di rivendita di autovetture, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si era posto come il dominus sostanziale dell'impresa. A questo riguardo, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura laddove ha preso atto dell'eclatante significato probatorio dell'intercettazione con la donna definita come amante del [OSCURATO:PERSONA] in cui — a dispetto dei tentativi del ricorrente di ridurla ad una mera millanteria egli affermava esplicitamente che l'autosalone era suo. In ordine alla prescrizione, essa nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 è allo stato da escludere, benché il reato di cui al capo 33) sia stato commesso il primo settembre 2006, dal momento che, a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta la recidiva reiterata, sicché il termine ordinario di anni sei va aumentato della metà ai sensi dell'art. 99, comma 4, prima parte, cod. pen. (non ostandovi il disposto di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. alla luce delle condanne pregresse del ricorrente), per giungere ad anni nove e, su questa pena, va computato l'aumento di due terzi di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen., per giungere ad anni quindici, oltre le massicce sospensioni. Va ricordato, infatti, a quest'ultimo proposito, che la prescrizione è stata sospesa in uno alla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per particolare complessità nel giudizio di secondo grado e durante il termine per la stesura delle sentenze di primo e secondo grado (sull'incidenza della sospensione dei termini cautelari sulla prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 ; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. [OSCURATO:PERSONA], 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino e altri, Rv. 258967). Inoltre, in primo grado, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], vi è stata una sospensione della prescrizione di ventitré giorni ed in appello di cinquantasei giorni. Resta però anche fermo che, dato l'odierno annullamento con rinvio per vizio di motivazione quanto alla recidiva (su cui infra, § 18.8) e tenuto conto della data del commesso reato, la Corte del rinvio dovrà rivedere il punto della decisione relativo alla prescrizione del reato di cui al capo J3), qualora ritenesse di escludere detta aggravante, accertando se, in quest'ultimo caso, la prescrizione sia maturata prima della pronunzia di annullamento. La necessità di un'operazione di tal fatta è confermata dalla giurisprudenza di questa Corte. Afferma il condivisibile approdo di Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316 (conforme a Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378 e Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934) che: va ribadito il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, 43710, 24/09/2015, Rv. 264815); va tuttavia precisato che tale principio si riferisce alle sole circostanze aggravanti comuni che non incidono sul calcolo della prescrizione, valendo una regola diversa nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato, che può condurre, quindi, ad un annullamento senza rinvio per prescrizione qualora quest'ultima sia maturata prima della sentenza di annullamento. 18.5.2. È invece fondata la censura concernente il reato di cui al capo KK) laddove (vedi pag. 57 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo dell'impiego di risorse economiche da lui provenienti per alimentare l'impresa individuale intestata alla figlia Lorena ed avente ad oggetto la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti. Già in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto (vedi pag. 2379 della motivazione della sentenza di secondo grado) che lo start up relativo all'impresa individuale di Lorena non aveva richiesto investimenti, in quanto la figlia si era limitata a concludere con la società petrolifera un contratto con il quale le era stata concessa, a titolo gratuito, la gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti, che era rimasto di proprietà della società e, pertanto, egli non aveva trasferito alla figlia alcun bene o risorsa economica. La sentenza di primo grado non ha fornito alcuna risposta in proposito e con l'atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito l'eccezione, ma anche i giudici di secondo grado hanno omesso di prendere in esame tale circostanza, nonostante la stessa fosse rilevante. Al riguardo deve osservarsi che ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 137 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419). In particolare, al fine di dimostrare l'intestazione fittizia, occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare (Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128). Né, dovendo l'intestazione fittizia essere attuata allo scopo di eludere l'applicazione di misure patrimoniali come la confisca, possono avere rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, apporti diversi da quelli meramente finanziari, come il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423). Nella sentenza impugnata viene fornita ampia argomentazione circa le ragioni per le quali deve ritenersi che l'impresa individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti sia di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che la gestisce direttamente, ma nulla viene detto in ordine alla provenienza dal ricorrente delle risorse economiche occorrenti per avviare detta impresa. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al capo KK), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà ripianare il vuoto motivazionale. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, allo stato la prescrizione per questo reato — commesso il 13 agosto 2013 — non è maturata, dato che al termine massimo di anni quindici, vanno aggiunte le cospicue sospensioni che si sono registrate. Per questo caso, poi, non si pone neanche il problema affrontato quanto al capo JJ, dal momento che, quand'anche la Corte del rinvio escludesse la recidiva, ciò non determinerebbe lo spirare del termine di prescrizione prima dell'odierna sentenza, dati gli 873 giorni di sospensione, che porterebbero il termine massimo al 6 luglio 2023. 18.6. Quanto al settimo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub JJ) nonostante la contestata recidiva — è manifestamente infondato per le ragioni già sopra enunciate. 18.7. L'ottavo motivo di ricorso — che attiene al riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata è infondato. Effettivamente, nella sentenza impugnata, non vi è risposta al motivo di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 36) sull'intercettazione n. 2322 del 9 giugno 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, sembra effettivamente da tradurre dal dialetto come scrive il consulente di parte ("se erano altri andavano e gli buttavano due fucilate") e non come interpretata da Giudici di merito, ma tale errore di lettura del dato probatorio non depotenzia l'intero costrutto argomentativo, che fonda anche su altre considerazioni. Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Ebbene, alla luce di questo principio, il Collegio ritiene che il ricorso, ad onta dell'errore commesso dai Giudici di merito, non possa avere comunque seguito in quanto il [OSCURATO:PERSONA] come già si è avuto modo di affermare — era parte di un sistema criminale complesso, in cui convivevano, a stretto contatto, nel medesimo territorio, cosche aventi origini e referenti diversi, ma pur sempre facenti parte dello stesso universo ‘ndranghetista, con una comune condivisione di regole e strategie criminali. Ebbene, proprio dei soggetti compartecipi di questo mondo — gli Stillittano — avevano mostrato di avere disponibilità di esplosivi, circostanza che doveva essere ben nota al [OSCURATO:PERSONA], dato il marcato coinvolgimento nella vicenda del bar Malavenda. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi va valutata facendo riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" che lo componga abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). Quanto all'attribuibilità soggettiva dell'aggravante ai singoli, essa va posta a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254). Orbene, in primo luogo sarebbe già significativa in malam partem l'ignoranza colposa delle caratteristiche armate dell'associazione, siccome facente parte del macrocosmo 'ndranghetista e, quindi, della fenomenologia della criminalità organizzata storica, a fortiori laddove l'ignoranza è agitata da un soggetto riconosciuto responsabile di essere una figura apicale del sodalizio. In secondo luogo, la vicenda Malavenda e gli attentati dinamitardi attuati dagli Stillittano evidenziano concretamente come la compagine avesse effettivamente la disponibilità di armi, senza dover neanche scomodare il concetto di ignoranza colposa che, nel caso di specie, non avrebbe motivo di essere chiamata in causa. 18.8. Il nono motivo di ricorso — che riguarda la recidiva — è fondato perché la Corte di appello ha omesso di motivare quanto al suo riconoscimento ancorché l'allora appellante avesse contestato la motivazione a ciò dedicata dal Giudice dell'abbreviato con argomenti specifici, lamentando la mancata considerazione dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 416-bis intervenuta nelle more, il ruolo marginale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e la totale assenza di contatti con altri soggetti pregiudicati (pag. 61). Nel rilevare il silenzio argomentativo sopra evidenziato, il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha imposto al Giudice del merito un obbligo motivazionale che chiarisca se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. — sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (come sancito da Corte cost. n. 192 del 2007), tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe' e altro, Rv. 247838). Ne consegue che la Corte di appello dovrà affrontare nuovamente il punto della decisione, fornendo risposta al motivo di appello pretermesso ed inquadrando la propria delibazione nella cornice teorica sopra tratteggiata. 18.9. Il motivo di ricorso — il decimo — che avversa la negazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Se anche la Corte di appello non ha motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in maniera specifica quanto a [OSCURATO:PERSONA], i motivi di appello erano inammissibili in quanto generici ovvero manifestamente infondati. Generico era senz'altro quello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove il beneficio veniva semplicemente richiesto, mentre quello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pur denso di considerazioni teoriche sui presupposti della concessione delle circostanze attenuanti generiche, conteneva un'unica proposizione specifica, quando adduceva, a sostegno della mozione, le condizioni di salute del ricorrente, tema che è certo estraneo a quelli che possono fondare la concessione delle attenuanti in parola. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 18.10. Naturalmente l'annullamento con rinvio quanto al reato di cui al capo KK) e quello concernente la recidiva potranno, se la Corte del rinvio assumerà decisioni diverse da quelle della sentenza impugnata, comportare la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio. 19. [OSCURATO:PERSONA] — divenuto collaboratore di giustizia risponde del reato del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo B della rubrica) perché, quale partecipe della cosca Tegano, si impegnava a far ottenere al candidato [OSCURATO:PERSONA] un consistente numero di voti in occasione della tornata elettorale del maggio 2007 in cambio di denaro. Il suo ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte di appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per carenza di interesse, dal momento che esso, inequivocabilmente, invocava la concessione delle circostanze attenuanti generiche che erano già state concesse dal Giudice dell'abbreviato e non la riduzione nella massima estensione. Tale statuizione di inammissibilità non può essere messa in discussione oggi, cambiando le carte in tavola rispetto ad un appello originariamente inammissibile e sostenendo che quello che si chiedeva era non già la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la loro incidenza nella massima estensione sul trattamento sanzionatorio. 20. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 318 cod. pen. (capo W) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 per avere asservito la propria funzione prima di vicesindaco e poi di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degli imprenditori interessati alla riapertura del centro commerciale "La perla dello Stretto", intervenendo sul responsabile del procedimento per accelerare il rilascio delle autorizzazioni alla riapertura, ricevendo in cambio l'assunzione di soggetti da lui segnalati, anche tra i propri sostenitori politici. I ricorsi presentati dai suoi difensori sono fondati, donde la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. La trama argomentativa della sentenza impugnata, invero, soffre di alcune omissioni o falle logiche, evidenziate sia nei motivi principali che in quelli aggiunti, che ne compromettono irrimediabilmente la struttura. 20.1. In primo luogo, il ruolo attivo del Messina nel fare pressioni sui preposti degli uffici comunali, in particolare sulla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del settore attività produttive del Comune di [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere una sollecita definizione della pratica necessaria per la riapertura del centro commerciale, è stata fondata dalla Corte di appello su un dato probatorio scarsamente significativo e, quindi, di equivoco significato, che indebolisce la tenuta logica della pronunzia avversata. Il riferimento è ad un accesso presso gli uffici della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], accesso che si collocava nella fase finale del procedimento — che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva già tentato da tempo, senza alcun sospetto di connivenza, di svolgere celermente — rispetto al quale la dirigente non aveva descritto alcuna condotta attiva del ricorrente, ma solo una sua presenza silente insieme all'Ing. Idone, all'Assessore ai Lavori pubblici e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato solo quest'ultimo ad auspicare una velocizzazione. Quanto alla valorizzazione in malam partem dei contatti del Messina con gli imprenditori coinvolti nella riapertura del centro commerciale, che è sottesa al tessuto argomentativo della decisione avversata, si ritiene che si tratti di una prospettiva manifestamente illogica laddove non è inusuale che un pubblico amministratore, peraltro di una cittadina non particolarmente grande, abbia contatti con i protagonisti di un'operazione commerciale dall'alto contenuto strategico per l'economia locale, sia sotto il profilo dell'impulso alle attività economico-commerciali che quanto alla garanzia di livelli occupazionali. Tanto più che si trattava di ripristinare un livello di occupazione che era stato già compromesso dalla chiusura del centro. Nulla pare aggiungere, a questo quadro, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che non ha riferito alcunché di specifico circa la posizione del Messina e che la Corte territoriale riporta testualmente, ma senza accompagnarla con un ragionamento esplicativo della sua valenza contra reum.D'altra parte è la stessa Corte distrettuale (pag. 1606 della sentenza impugnata), che ammette l'esistenza di una coincidenza tra gli interessi della comunità di Villa S. Giovanni «di godere di un polo di attrazione commerciale come quello della Perla dello Stretto in posizione nevralgica» e quelli degli imprenditori coinvolti, deducendone tuttavia, del tutto apoditticamente, che ciò non elimina l'illiceità della condotta posta in essere dal prevenuto, spiegando sbrigativamente questa conclusione con un generico riferimento alle captazioni ambientali e telefoniche tra il Sindaco e tutti i soggetti coinvolti. Sempre nel quadro della ricostruzione dei rapporti tra il Messina e gli imprenditori interessati al centro commerciale, appare munita di rilievo scardinante rispetto al costrutto avversato l'omissione motivazionale della Corte di appello circa il travisamento della prova, già denunziato nel gravame di merito, in cui sarebbe incorso il Giudice dell'abbreviato quanto alla presenza del Messina all'interno dell'auto diretta a Catanzaro il giorno in cui doveva tenersi la conferenza di servizi per la riapertura del centro. Fatte queste prime considerazioni, il Collegio può già affermare che il ragionamento probatorio della Corte distrettuale si presenta viziato ed inidoneo a sostenere un giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 318 cod. pen. sotto il profilo dello stabile asservimento del pubblico ufficiale all'interesse dei privati. Va, infatti, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 cod. pen., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata (Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352), ovvero anche all'asservimento limitato al compimento di un solo atto (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Crocetta, Rv. 281844). Ebbene, l'esistenza di un concorrente e massiccio interesse della collettività locale a vedere riaperto il centro commerciale — interesse la cui esistenza è ammessa dalla sentenza impugnata e del quale il Sindaco della cittadina non poteva non farsi carico — rende equivoca la sua partecipazione ad alcuni snodi della vicenda, partecipazione, peraltro, sulla cui ricostruzione si nutrono i dubbi sopra prospettati. 20.2. I limiti della sentenza non si esauriscono al primo corno della ricostruzione fattuale — quello dell'asservimento agli interessi privati —, ma si estendono anche alla ricezione, in cambio dell'anzidetto asservimento, di denaro o altre utilità, per sé o per un terzo, che pure costituisce una porzione essenziale della condotta della corruzione per l'esercizio della funzione.Fermo restando che il Messina non nega di avere "raccomandato" l'assunzione di quindici persone, nessun elemento collega queste assunzioni — d'altronde neanche tutte andate a buon fine — alla necessità di remunerare propri sostenitori politici, aspetto della vicenda che, pur essendo indicato nel capo di imputazione, è rimasto del tutto inesplorato nella sentenza impugnata, ancorché i Giudici di appello lo ritengano, del tutto assertivamente, un dato processualmente accertato (pagg. 1611 e 1616 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunga che la Corte territoriale non ha fornito un'argomentazione che non fosse non manifestamente illogica e che chiarisse come dette assunzioni fossero distoniche e, quindi, rispondenti e meri interessi privati propri dell'imputato o di suoi specifici accoliti — rispetto all'attivismo del Sindaco per il mantenimento dei livelli occupazionali legati alla riapertura del centro, tema che aveva visto il Messina particolarmente impegnato come pubblico amministratore, data la valenza cruciale rispetto agli interessi economico-sociali della comunità amministrata. Tanto premesso, la sentenza impugn