Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09346/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 115-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CESTARI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], INPS - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 747/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 747 depositata il 20.10.2020 la Corte di appello di Palermo, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da marzo 2003 a settembre 2012, con mansioni di collaboratrice domestica, non ritenendo acquisita la prova né dell’esplicazione di un potere direttivo e disciplinare né dei criteri sussidiari tipici del vincolo della subordinazione;

2. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 110 e 331 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale trascurato di integrare il Ric. 2021 n. 00115 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (costituito, con gli altri eredi, in primo grado, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ritualmente citati in primo grado).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2067 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto operante la presunzione di gratuità dell’attività risultata svolta per un decennio (2003-2013) pur in assenza di vita comune ossia di un qualunque beneficio a favore della Carella.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 132, cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, dapprima rilevato la mancanza di eterodirezione, elemento poi ritenuto non determinante stante la natura di lavoro domestico per il quale sarebbero necessari i criteri sussidiari, peraltro non riconosciuti nonostante l’accertamento della sussistena dei criteri della continuità e durata, con conseguente contrapposizione irriducibile tra affermazioni tra di esse intimamente incompatibili.

4. Il primo motivo è fondato.

5. In proposito va riaffermato il principio secondo il quale in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale (ex multis Cass. 19 aprile 2000, n. 5125; Cass. 12 luglio 2001, n. 9418; Cass. 1 dicembre 2011 n. 25706; Cass. 2 aprile 2015, n. 6780; Cass. 5 novembre 2020 n. 24639), a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che nelle successive Ric. 2021 n. 00115 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 fasi di gravame, ove questo non sia stato proposto nei confronti di tutti gli eredi, va ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (Cass. 19 novembre 2008 n. 27437; 17 settembre 2008, n. 23765; 17 ottobre 2007, n. 21832; 28 ottobre 2004, n. 20874; 28 novembre 2003, n. 18264; 6 ottobre 1998, n. 9903; 26 settembre 1996, n. 8492).

Tale principio trova fondamento nel disposto dell'art. 110 c.p.c., a norma del quale quando la parte viene meno per morte "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto" e quindi, in caso di pluralità di eredi, da tutti essi o nei confronti di tutti essi, a prescindere dalla destinazione in sede successoria del diritto controverso, succedendo indivisibilmente la collettività degli eredi nel rapporto giuridico processuale (Cass. 19 giugno 2002, n. 8862; 26 settembre 1996, n. 8492, 15 maggio 1995, n. 5311; 15 luglio 1985, n. 4141).

Principio che si collega alla regola di diritto successorio secondo la quale gli eredi subentrano "in universum jus" del "de cuius" e quindi anche in tutti i rapporti giuridici processuali attivi e passivi che gli fanno capo e cioè nella posizione che il "de cuius" aveva nel processo: posizione giuridica consistente nell'aspettativa di una pronuncia favorevole, distinta dalla situazione giuridica sostanziale in contestazione.

Secondo tale interpretazione l'art. 110 c.p.c. considera inscindibile il rapporto processuale nel quale gli eredi siano succeduti, con conseguente inscindibilità e unicità della decisione su di esso.

Ciò trovando riscontro ancora in ragioni di diritto successorio, in quanto l'esito del processo del quale era parte il "de cuius" è destinato a incidere solo indirettamente - e nella misura stabilita dall'art. 754 cod. civ. - sul patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso, con conseguente possibile ricaduta su istituti di diritto successorio quali la "legittima" e l'azione di riduzione.

Ric. 2021 n. 00115 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 L'incidenza del processo sulla formazione dell'asse ereditario dà ragione dell'inscindibilità del rapporto processuale e della legittimazione necessariamente collettiva degli eredi per tutto il processo, sia nel lato attivo che in quello passivo, stante la giuridica necessità che il processo si concluda con un unico e identico giudicato nei loro confronti.

Ne consegue che tutti gli eredi continuano ad essere unitariamente titolari per tutto il processo dell'unico e inscindibile rapporto processuale nel quale siano succeduti, quale che sia la natura delle situazioni sostanziali che ne formino oggetto.

E’ stato, pertanto, essere affermato il principio che, promossa impugnazione da parte di un erede della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, non solo la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri, ma una volta integrato il contraddittorio anche ove essi rimangano contumaci, stante la unitarietà e inscindibilità della loro legittimazione, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi (Cass. n. 25706 cit).

6. Va dunque dichiarata la nullità per violazione dell'art. 331 c.p.c., con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Palermo che, in diversa composizione, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi procederà a nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Il secondo e terzo motivo di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, per il rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi di Ric. 2021 n. 00115 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], nonché per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 1 febbraio 2022.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 00115 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 115-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CESTARI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], INPS - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 747/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 747 depositata il 20.10.2020 la Corte di appello di Palermo, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da marzo 2003 a settembre 2012, con mansioni di collaboratrice domestica, non ritenendo acquisita la prova né dell’esplicazione di un potere direttivo e disciplinare né dei criteri sussidiari tipici del vincolo della subordinazione; 2. avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 110 e 331 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale trascurato di integrare il Ric. 2021 n. 00115 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (costituito, con gli altri eredi, in primo grado, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ritualmente citati in primo grado). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2067 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto operante la presunzione di gratuità dell’attività risultata svolta per un decennio (2003-2013) pur in assenza di vita comune ossia di un qualunque beneficio a favore della Carella. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 132, cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, dapprima rilevato la mancanza di eterodirezione, elemento poi ritenuto non determinante stante la natura di lavoro domestico per il quale sarebbero necessari i criteri sussidiari, peraltro non riconosciuti nonostante l’accertamento della sussistena dei criteri della continuità e durata, con conseguente contrapposizione irriducibile tra affermazioni tra di esse intimamente incompatibili. 4. Il primo motivo è fondato. 5. In proposito va riaffermato il principio secondo il quale in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale (ex multis Cass. 19 aprile 2000, n. 5125; Cass. 12 luglio 2001, n. 9418; Cass. 1 dicembre 2011 n. 25706; Cass. 2 aprile 2015, n. 6780; Cass. 5 novembre 2020 n. 24639), a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che nelle successive Ric. 2021 n. 00115 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 fasi di gravame, ove questo non sia stato proposto nei confronti di tutti gli eredi, va ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (Cass. 19 novembre 2008 n. 27437; 17 settembre 2008, n. 23765; 17 ottobre 2007, n. 21832; 28 ottobre 2004, n. 20874; 28 novembre 2003, n. 18264; 6 ottobre 1998, n. 9903; 26 settembre 1996, n. 8492). Tale principio trova fondamento nel disposto dell'art. 110 c.p.c., a norma del quale quando la parte viene meno per morte "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto" e quindi, in caso di pluralità di eredi, da tutti essi o nei confronti di tutti essi, a prescindere dalla destinazione in sede successoria del diritto controverso, succedendo indivisibilmente la collettività degli eredi nel rapporto giuridico processuale (Cass. 19 giugno 2002, n. 8862; 26 settembre 1996, n. 8492, 15 maggio 1995, n. 5311; 15 luglio 1985, n. 4141). Principio che si collega alla regola di diritto successorio secondo la quale gli eredi subentrano "in universum jus" del "de cuius" e quindi anche in tutti i rapporti giuridici processuali attivi e passivi che gli fanno capo e cioè nella posizione che il "de cuius" aveva nel processo: posizione giuridica consistente nell'aspettativa di una pronuncia favorevole, distinta dalla situazione giuridica sostanziale in contestazione. Secondo tale interpretazione l'art. 110 c.p.c. considera inscindibile il rapporto processuale nel quale gli eredi siano succeduti, con conseguente inscindibilità e unicità della decisione su di esso. Ciò trovando riscontro ancora in ragioni di diritto successorio, in quanto l'esito del processo del quale era parte il "de cuius" è destinato a incidere solo indirettamente - e nella misura stabilita dall'art. 754 cod. civ. - sul patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso, con conseguente possibile ricaduta su istituti di diritto successorio quali la "legittima" e l'azione di riduzione. Ric. 2021 n. 00115 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 L'incidenza del processo sulla formazione dell'asse ereditario dà ragione dell'inscindibilità del rapporto processuale e della legittimazione necessariamente collettiva degli eredi per tutto il processo, sia nel lato attivo che in quello passivo, stante la giuridica necessità che il processo si concluda con un unico e identico giudicato nei loro confronti. Ne consegue che tutti gli eredi continuano ad essere unitariamente titolari per tutto il processo dell'unico e inscindibile rapporto processuale nel quale siano succeduti, quale che sia la natura delle situazioni sostanziali che ne formino oggetto. E’ stato, pertanto, essere affermato il principio che, promossa impugnazione da parte di un erede della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, non solo la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri, ma una volta integrato il contraddittorio anche ove essi rimangano contumaci, stante la unitarietà e inscindibilità della loro legittimazione, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi (Cass. n. 25706 cit). 6. Va dunque dichiarata la nullità per violazione dell'art. 331 c.p.c., con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Palermo che, in diversa composizione, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi procederà a nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono assorbiti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, per il rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi di Ric. 2021 n. 00115 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 115/2021 Numero sezionale 1224/2022 Numero di raccolta generale 9346/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], nonché per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 00115 sez. ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 -
Sentenza Cassazione n. 09346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris