CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, conrequisitoria depositata in data 13 marzo 2026, ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, decidendosull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gradoemessa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato l’affermazione diresponsabilità penale dell’imputato in relazione ai delitti di furto aggravato dibatterie tampone, commessi in Pradamano e Udine il 29 settembre 2021 in dannodella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituitasi parte civile, procedendo unicamente allarideterminazione del trattamento sanzionatorio applicatogli.La Corte territoriale ha ritenuto certa la riconduzione del fatto all’imputato, inquanto sorretta da una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti,integrati da evidenze fattuali molteplici ed apprezzati nella loro continuitàcronologica e nella loro reciproca connessione logica, di modo che la loro attitudinedimostrativa non poteva dirsi incrinata da elementi di segno contrario. Ha, altresì,escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo allemodalità delle condotte, alla non modesta gravità del fatto e ai precedenti penalidell’imputato.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 530, comma 2, e533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di riferibilitàdel fatto alla sua persona, poggiando la stessa su una valutazione della provaindiziaria condotta in difformità rispetto ai criteri indicati dalla legge processuale;difformità conclamata dal richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, almancato assolvimento da parte dell’imputato all’onere di allegare elementi diprova atti a dimostrare la sua estraneità alla commissione del delitto, quand’invecel’ambiguità dei singoli elementi indiziari (segnatamente, l’uso del furgone delladitta, per la quale lavorava, per commettere i furti; la localizzazione dei suoispostamenti tramite l’aggancio alle celle del suo apparato telefonico radiomobile)si sarebbe dovuta autonomamente e pienamente dissolvere mediantel’apprezzamento globale e unitario delle sole evidenze contenute in atti.- Con il secondo motivo ha censurato, sotto l’egida della violazione degli art.62-bis, 132 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione, il diniego di concessionecircostanze attenuanti generiche, che sconterebbe il fio della mancata valutazionedella gravità del fatto alla luce delle condizioni patrimoniali della parte civile.3. Con memoria in data 24 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.4. Con memoria in data 31 marzo 2026 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] TreS.p.A. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarloe di liquidare le spese, le competenze e gli onorari del presente grado come danota spese rassegnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che l’affermazione di responsabilità diClemente [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli poggiasse su un quadro probatorio del tuttounivoco, fondato sulla convergenza di plurimi e gravi elementi indiziari. Inparticolare, ha valorizzato la coincidenza temporale tra l’orario dei furti e imovimenti delle utenze telefoniche riconducibili all’imputato, nonché lacompatibilità degli spostamenti così ricostruiti con i luoghi e i tempi dellesottrazioni. A tali evidenze la Corte ha affiancato, come dato di significativo rilievo,la certa disponibilità da parte dell’imputato del furgone immortalato dagli impiantidi videosorveglianza installati nei luoghi in cui le condotte di furto furonorealizzate.Ha, quindi, rilevato come l’appellante si fosse limitato a richiamare l’assenzadi videoriprese che ne documentavano la presenza nei siti depredati, nonché ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che davano conto unicamente di conversazionitelefoniche da lui intrattenute con un suo dipendente, di modo che, non potendosidire assolto l’onere dell’imputato di allegare circostanze idonee, se riscontrate, aorientare il giudizio in suo favore, la solidità della piattaforma indiziaria non eraper nulla incrinata.1.2. Risultando immune da vizi logici l’apprezzamento compiuto dalla Corte dimerito in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati peraffermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che con il motivo indisamina sono state formulate solo generiche censure quanto alle modalità con lequali tale apprezzamento è stato compiuto (essendosi il ricorrente limitato adaffermare assertivamente che vi era la possibilità che il furgone fosse statoutilizzato da persone diverse e che le utenze telefoniche non attestassero lapresenza fisica dell’imputato in tutti i luoghi e i tempi rilevati), va riconosciuto chenella sentenza impugnata si è fatta corretta applicazione del principio di dirittosecondo cui nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorioassolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime diesperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti edoggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principiodella c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramitel'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez.2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).Principio, questo, che, lungi dal porre a carico dell’imputato un onereprobatorio, intende solo evidenziare che, se è vero che incombe sulla pubblicaaccusa la prova del reato, tuttavia, spetta all’imputato, che deduca eccezioni oargomenti difensivi, provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementifattuali, le suddette eccezioni, perché è solo l’imputato che è nella condizione diacquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provareil fondamento della tesi difensiva (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019,261657 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245 – 01; Sez. 2,n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916 - 01).2. È, invece, inammissibile il secondo motivo.Il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è statogiustificato sulla base della non modesta gravità dei fatti (questi avendo cagionatoalla parte civile un danno stimato in euro quattromila), dei precedenti penalidell’imputato e della circostanza che egli avesse approfittato dell’attività lavorativaper la commissione dei reati.È, quindi, generico il rilievo con il quale s’intende fare valere la modestia deldanno cagionato alla persona offesa - le cui condizioni economiche, lo si vuoleribadire, sono oltretutto irrilevanti quando il criterio obiettivo induca ad escluderela tenuità del danno, stando a quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza diquesta Corte in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (Sez.2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 – 01; Sez. 2, n. 2001 del21/01/1992, Stirigone, Rv. 189163 – 01) -, costituendo la quantificazione deldanno, in rapporto alla non esigua gravità dei fatti, solo una voce della valutazioneglobale di più elementi, attinenti sia alle modalità della condotta che ai profilipersonologici dell’imputato, compiuta dal Collegio di merito.3. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso s’impone il rigetto del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla è dovuto alla parte civile, che non ha obiettivamente offerto, tramite lamemoria depositata, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U,n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]