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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03748/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata avverso la sentenza n. 1168 / 0 9 / 20 16 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 28 giugno 20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA], rilevata la gestione antieconomica della società [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’anno di imposta 2008, verificava i movimenti bancari degli Tributi-[OSCURATO:PERSONA] acquirenti gli appartamenti rilevando degli anomali e consistenti prelevamenti in contanti, che per euro 37.000 riconduceva a pagamenti in nero infavore della società.

Con due distinti avvisi di accertamento, quindi, l’Agenzia delle entrate contestava, ai fini dell’IRES, dell’IVA e dell’IRAP d ell’ ann o di imposta 2008, un maggior reddito, e poiché l’esercizio di quell’anno si era chiuso con una perdita portata in detrazione nel successivo anno 2009 una maggiore IRES.

I ricorsi proposti dalla Società avverso gli avvisi di accertamento venivano rigettati, con distinte sentenze, dalla Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA].

Le decisioni, impugnate dalla Società, venivano integralmente riformate, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, previa riunione, accoglieva gli appelli annullando gli avvisi di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che l’atto impositivo, emesso ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 non fosse fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.

Con riguardo,infatti, ai movimenti bancari (prelevamenti) operati da uno degli acquirenti degli appartamenti il Giudice di appello riteneva trattarsi di mera supposizione dell’ufficio per la quale non era possibile richiedere prova contraria alla parte venditrice.Eguale considerazione veniva svolta in ordine alla contestata antieconomicità della gestione fondata, secondo la C.T.R., su elementi deboli quali i valori OMI, senza tenere conto della crisi notoria che aveva subito il settore edile.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.

La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 1 lett.d) DPR n.600/1973 ed artt. 2697 e 2729 cc, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente, premesso che,in fatto, era pacifico che la gestione della società era improntata ad una reiterata condotta antieconomica, deduce l’error in iudicando nella quale era incorso il Giudice di appello nel ritenere, in presenza di accertamento emesso ex art.39 cit., che l’Ufficio dovesse fornire ulteriori elementi oltre alla contestata antieconomicità della gestione e ai prelevamenti ingiustificati di uno degli acquirenti degli immobili al fine di potere fondare l’accertamento su presunzioni dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. 1.1.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v.

Cass. , Sez. 5 -, Sentenza n. 27804 del 31/10/2018 ) i n tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Tali principi risultano seguiti anche attualmente (v. tra l e altre di recente Cass., S ez.

T - , Ordinanza n. 9131 del 07/04/2025 ) ribadendosi che in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa -consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili - l'atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, non essendo tenuta l'Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondatosulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una s.r.l., la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità delle circostanze addotte dall'Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell'operazione di finanziamento a fronte delle proprie esigenze sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori).

1.2. Alla luce di tali principi, che il collegio condivide , la censura è inammissibile siccome inconferente con il decisum.

Il mezzo di impugnazione,con il quale si ribadisce la legittimità degli avvisi di accertamento in quanto fondati sulla incontestata antieconomicità reiterata della gestione, non si confronta , infatti , con l’ulteriore l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello (non contrastato con il ricorso) il quale, in conformità ai principi in tema di oneri probatori sopra illustrato, ha ritenuto che la Società avesse fornito tutta una serie di elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate e, quindi, a vincere la presunzione posta a base dell’atto impositivo, ritenendo cosi alla fine giustificatala dedotta antieconomicità della gestione.

1.3. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

1.4. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M La Corte dichiara il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata avverso la sentenza n. 1168 / 0 9 / 20 16 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 28 giugno 20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA], rilevata la gestione antieconomica della società [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’anno di imposta 2008, verificava i movimenti bancari degli Tributi-[OSCURATO:PERSONA] acquirenti gli appartamenti rilevando degli anomali e consistenti prelevamenti in contanti, che per euro 37.000 riconduceva a pagamenti in nero infavore della società. Con due distinti avvisi di accertamento, quindi, l’Agenzia delle entrate contestava, ai fini dell’IRES, dell’IVA e dell’IRAP d ell’ ann o di imposta 2008, un maggior reddito, e poiché l’esercizio di quell’anno si era chiuso con una perdita portata in detrazione nel successivo anno 2009 una maggiore IRES. I ricorsi proposti dalla Società avverso gli avvisi di accertamento venivano rigettati, con distinte sentenze, dalla Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA]. Le decisioni, impugnate dalla Società, venivano integralmente riformate, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, previa riunione, accoglieva gli appelli annullando gli avvisi di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che l’atto impositivo, emesso ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 non fosse fondato su elementi gravi, precisi e concordanti. Con riguardo,infatti, ai movimenti bancari (prelevamenti) operati da uno degli acquirenti degli appartamenti il Giudice di appello riteneva trattarsi di mera supposizione dell’ufficio per la quale non era possibile richiedere prova contraria alla parte venditrice.Eguale considerazione veniva svolta in ordine alla contestata antieconomicità della gestione fondata, secondo la C.T.R., su elementi deboli quali i valori OMI, senza tenere conto della crisi notoria che aveva subito il settore edile. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 1 lett.d) DPR n.600/1973 ed artt. 2697 e 2729 cc, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente, premesso che,in fatto, era pacifico che la gestione della società era improntata ad una reiterata condotta antieconomica, deduce l’error in iudicando nella quale era incorso il Giudice di appello nel ritenere, in presenza di accertamento emesso ex art.39 cit., che l’Ufficio dovesse fornire ulteriori elementi oltre alla contestata antieconomicità della gestione e ai prelevamenti ingiustificati di uno degli acquirenti degli immobili al fine di potere fondare l’accertamento su presunzioni dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. 1.1.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. , Sez. 5 -, Sentenza n. 27804 del 31/10/2018 ) i n tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo. Tali principi risultano seguiti anche attualmente (v. tra l e altre di recente Cass., S ez. T - , Ordinanza n. 9131 del 07/04/2025 ) ribadendosi che in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa -consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili - l'atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, non essendo tenuta l'Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondatosulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una s.r.l., la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità delle circostanze addotte dall'Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell'operazione di finanziamento a fronte delle proprie esigenze sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori). 1.2. Alla luce di tali principi, che il collegio condivide , la censura è inammissibile siccome inconferente con il decisum. Il mezzo di impugnazione,con il quale si ribadisce la legittimità degli avvisi di accertamento in quanto fondati sulla incontestata antieconomicità reiterata della gestione, non si confronta , infatti , con l’ulteriore l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello (non contrastato con il ricorso) il quale, in conformità ai principi in tema di oneri probatori sopra illustrato, ha ritenuto che la Società avesse fornito tutta una serie di elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate e, quindi, a vincere la presunzione posta a base dell’atto impositivo, ritenendo cosi alla fine giustificatala dedotta antieconomicità della gestione. 1.3. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. 1.4. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M La Corte dichiara il ricor
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