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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15398/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27231-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27231/2020 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il Numero sezionale 4590/2022Numero di raccolta generale 15398/2022 23/07/2020; Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante all’opponente per l’attività svolta come difensore d’ufficio, riconoscendo al medesimo non soltanto il compenso per l’attività, già liquidato dal primo giudice, ma anche un ulteriore importo per il tentativo di recupero del credito.

Il Tribunale, tuttavia, ha operato una revisione globale delle somme spettanti al difensore, anche in relazione all’attività da questi svolta in favore della parte assistita.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA], imputato in un procedimento penale, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia e limitatamente ad una udienza dibattimentale, dopo aver vanamente tentato il recupero del proprio compenso dalla parte ha presentato istanza di liquidazione al Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Ha poi impugnato il provvedimento di liquidazione, nella sola parte in cui lo stesso non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27231/2020 gli aveva riconosciuto alcun compenso per la fase di recupero Numero sezionale 4590/2022Numero di raccolta generale 15398/2022 tentata nei confronti della parte assistita.

Data pubblicazione 13/05/2022 Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha operato una revisione globale del compenso, riconoscendo al Memmo, anche per la fase di recupero, un importo complessivo diverso da quello liquidato dal primo giudice.

Ricorre per la cassazione di detta decisione il Memmo affidandosi a due motivi.

Il primo di essi, con il quale si lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe pronunciato oltre la domanda, posto che questa era limitata alla sola fase di recupero, è inammissibile poiché il provvedimento impugnato si è conformato ai precedenti di questa Corte, secondo cui l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9911 del 09/04/2019, non massimata, che a sua volta richiama Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 19348 del 29/09/2015, Rv. 637142 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22704 del 28/09/2017, Rv. 645563, entrambe in tema di opposizione ex art. 5 della Legge n. 89 del 2001).

Il secondo motivo è del pari inammissibile, sia per quanto concerne il mancato riconoscimento di un compenso specifico per l’istanza ex art. 492 bis c.p.c., sia per quel che attiene alla quantificazione del compenso per le varie fasi dell’attività di recupero.

In particolare, per quel che concerne il primo aspetto, il giudice di merito ha ritenuto che la predetta istanza costituisca atto propedeutico alla successiva fase esecutiva e che dunque il relativo compenso sia compreso nell’ambito di quello riconosciuto per detta fase; nel censurare detta statuizione il ricorrente non si confronta F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27231/2020 Numero sezionale 4590/2022 con l’argomento speso dal Tribunale, né ha cura di dimostrare che Numero di raccolta generale 15398/2022Data pubblicazione 13/05/2022 l’atto abbia presentato peculiari caratteristiche di complessità, idonee a dimostrare l’opportunità di un compenso specifico.

Con riferimento invece al secondo profilo, il ricorrente non indica lo scaglione della tariffa che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere applicato dal giudice di merito.

Ne deriva la carenza di specificità della censura, che comunque si risolve in un’istanza di riesame del merito, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

In ragione della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell’adunanza camerale, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

In difetto di accettazione della predetta rinuncia le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale.

PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese dello stesso, che liquida in € 700 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27231-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27231/2020 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il Numero sezionale 4590/2022Numero di raccolta generale 15398/2022 23/07/2020; Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante all’opponente per l’attività svolta come difensore d’ufficio, riconoscendo al medesimo non soltanto il compenso per l’attività, già liquidato dal primo giudice, ma anche un ulteriore importo per il tentativo di recupero del credito. Il Tribunale, tuttavia, ha operato una revisione globale delle somme spettanti al difensore, anche in relazione all’attività da questi svolta in favore della parte assistita. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA], imputato in un procedimento penale, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia e limitatamente ad una udienza dibattimentale, dopo aver vanamente tentato il recupero del proprio compenso dalla parte ha presentato istanza di liquidazione al Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002. Ha poi impugnato il provvedimento di liquidazione, nella sola parte in cui lo stesso non F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27231/2020 gli aveva riconosciuto alcun compenso per la fase di recupero Numero sezionale 4590/2022Numero di raccolta generale 15398/2022 tentata nei confronti della parte assistita. Data pubblicazione 13/05/2022 Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha operato una revisione globale del compenso, riconoscendo al Memmo, anche per la fase di recupero, un importo complessivo diverso da quello liquidato dal primo giudice. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Memmo affidandosi a due motivi. Il primo di essi, con il quale si lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe pronunciato oltre la domanda, posto che questa era limitata alla sola fase di recupero, è inammissibile poiché il provvedimento impugnato si è conformato ai precedenti di questa Corte, secondo cui l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9911 del 09/04/2019, non massimata, che a sua volta richiama Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 19348 del 29/09/2015, Rv. 637142 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22704 del 28/09/2017, Rv. 645563, entrambe in tema di opposizione ex art. 5 della Legge n. 89 del 2001). Il secondo motivo è del pari inammissibile, sia per quanto concerne il mancato riconoscimento di un compenso specifico per l’istanza ex art. 492 bis c.p.c., sia per quel che attiene alla quantificazione del compenso per le varie fasi dell’attività di recupero. In particolare, per quel che concerne il primo aspetto, il giudice di merito ha ritenuto che la predetta istanza costituisca atto propedeutico alla successiva fase esecutiva e che dunque il relativo compenso sia compreso nell’ambito di quello riconosciuto per detta fase; nel censurare detta statuizione il ricorrente non si confronta F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27231/2020 Numero sezionale 4590/2022 con l’argomento speso dal Tribunale, né ha cura di dimostrare che Numero di raccolta generale 15398/2022Data pubblicazione 13/05/2022 l’atto abbia presentato peculiari caratteristiche di complessità, idonee a dimostrare l’opportunità di un compenso specifico. Con riferimento invece al secondo profilo, il ricorrente non indica lo scaglione della tariffa che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere applicato dal giudice di merito. Ne deriva la carenza di specificità della censura, che comunque si risolve in un’istanza di riesame del merito, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. In ragione della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell’adunanza camerale, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. In difetto di accettazione della predetta rinuncia le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale. PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese dello stesso, che liquida in € 700 oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
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