CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 dicembre 1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1961 avverso la sentenza n. 732/2022 emessa il 24 maggio 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita nell'udienza del 6 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - per ciò che rileva in questa sede - ha confermato la sentenza emessa il 20 aprile 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 bis cod. pen. Secondo l'ipotesi di accusa, accolta in primo grado e ribadita in appello, il ricorrente si era reso responsabile di tre episodi di riciclaggio, in quanto aveva ricevuto sulla propria carta postepay tre ricariche, il cui complessivo ammontare sarebbe stato prelevato in modo da occultarne la provenienza, al fine di assicurarsene al tempo stesso il profitto e l'impunità. Secondo il ricorrente, invece, egli, a causa dei propri debiti, era stato costretto a vendere le rimanenze di magazzino per ricavare quanto strettamente necessario per la sua sussistenza, così che era ricorso all'attivazione di carte prepagate su cui ricevere i pagamenti per la merce venduta. Entrambi i giudici del merito non avrebbero spiegato, però, le modalità mediante le quali il ricorrente sarebbe stato in grado di risalire alla reale origine dei pagamenti ricevuti sulla propria carta ricaricabile; 3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, perché il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli, pur non essendo emersa la prova sui contatti avuti con gli altri coimputati. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello illogicamente estrapolato dalla lunga conversazione, intrattenuta dai fratelli Commisso, quanto utilizzato per addivenire alla conclusione del coinvolgimento del ricorrente, senza, però, motivare adeguatamente circa la significazione del colloquio captato, a cui si sarebbe potuto assegnare un significato completamente diverso da quello proposto dal giudice di merito; 4.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere considerato il dipendente di Poste italiane s.p.a. un incaricato di pubblico servizio, pur essendo l'attività postale, al pari di quella bancaria, di tipo privato, con la conseguenza che il dipendente, quando si appropria di fondi affidati dal cliente, deve rispondere di appropriazione indebita e non di peculato. Contrariamente a quanto sostenuto in alcune sentenze del giudice di legittimità, secondo il ricorrente, dalla sola lettura della normativa di settore non si potrebbe desumere che il servizio bancoposta sia un pubblico servizio; anzi, un'effettiva valutazione di tale normativa (vedi d.P.R. n. 144/2001) porterebbe alla conclusione opposta. Dopo avere ricordato che la tesi, che sostiene la natura pubblica, fa perno sull'articolo 2 D.Igs. n. 284/99, secondo cui la Cassa depositi e prestiti si avvale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, il ricorrente ha dedotto che questa previsione non dimostra la natura pubblicistica dell'attività bancaria, svolta da [OSCURATO:PERSONA], e ciò si trarrebbe dal fatto che il medesimo comma prosegue affermando che "può inoltre avvalersi di banche ed intermediari finanziari vigilati ed imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa stessa di cui al comma uno lettera B". Una disposizione così formulata non consente di affermare che, per collocare prodotti finanziari, la Cassa depositi e prestiti possa rivolgersi, invece che a [OSCURATO:PERSONA], ad altri operatori, presenti sul mercato. Anche una lettura del restante contenuto del D.Lgs n. 284/99, a prescindere dalla successiva trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, non lascerebbe spazio per affermare che Poste italiane operi in nome della Cassa o che, comunque, operi in ragione del rapporto con tale ente secondo regole diverse e particolari rispetto alle banche comuni. Verrebbe meno, quindi, quest'ultimo argomento che giustificherebbe una qualifica di pubblico servizio dell'attività di bancoposta. Vi sarebbe anche l'assoluta mancanza di ragioni per differenziare, sui piani dell'attività e della qualità dei fondi maneggiati, l'addetto a servizi bancari di una banca dall'addetto ai servizi bancari dell'ente Poste, punendo diversamente condotte oggettivamente e soggettivamente identiche; 4.3 vizi della motivazione e violazione di legge, per avere il Giudice del merito considerato il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un incaricato di pubblico servizio e, quindi, munito di poteri certificativi, derivanti da detta qualifica. Non avendo però, l'imputato, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, la qualifica di pubblico ufficiale, la di lui condotta non potrebbe essere sussunta nell'alveo della norma incriminatrice di cui all'art. 476 cod. pen., come ricondotta nel capo di imputazione; 4.4 vizi della motivazione e violazione di legge, per avere il Giudice del merito ritenuto integrato il delitto di ricettazione, pur non essendo l'imputato consapevole dell'illecita provenienza dei buoni fruttiferi. Egli avrebbe ricevuto sul luogo di lavoro i titoli validi da una persona a lui conosciuta, della cui associazione (di cui al capo A) egli non faceva parte, sicché non poteva conoscerne le attività. Se, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede, il ricorrente ha rimarcato che egli era stato tratto in inganno dal conoscente Commisso e aveva ricostruito la dinamica dei fatti, attivando e facendo attivare la procedura di trasmissione del CH7, rendendo edotto il capo dell'ufficio. La situazione, presentatasi al cospetto dell'imputato, era apparentemente tale da non destare sospetti di alcun tipo e renderebbe plausibile la mancanza di consapevolezza del furto da parte dell'imputato; 4.5 vizi della motivazione e violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di cui agli artt. 56 e 648 bis cod. pen., nonostante non si trattasse di tentativo ma di meri atti preparatori non punibili. Posto che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e posto che è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente, il ricorrente ha dedotto che quanto addebitatogli non sarebbe in grado di rivelare il fine da lui perseguito, non costituendo atto tipico; 4.6 inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto integrato il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., nonostante l'accesso dell'imputato non potesse ritenersi abusivo, perché egli era soggetto abilitato ed aveva proceduto all'accesso in forza delle competenze e funzioni proprie del dipendente, tanto che la verifica circa la natura originale dei Bfp presentati aveva superato il vaglio dell'autenticità, a cui il ricorrente li aveva sottoposti. 4.7 violazione di legge, per avere apoditticamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il ricorrente, in entrambi i motivi dedotti, ha reiterato doglianze già sollevate dinanzi alla Corte territoriale, che le ha disattese, avendo rilevato che la volontà dell'imputato di porre in essere le condotte contestate non poteva essere validamente messa in dubbio dalla circostanza, addotta dalla difesa ma rimasta indimostrata, che le somme ricevute derivassero da attività lavorativa in nero e, precisamente, dalla rivendita di giacenze di magazzino di materiale informatico con modalità non tracciate, perché occultate al fisco. Secondo la Corte di appello, la versione fornita si scontrava con il dato logico, consistente nel fatto che l'imputato era comunque nella possibilità di controllare il flusso dei movimenti in entrata e in uscita (lista movimenti) che confluivano sulla sua carta prepagata, di conoscere la loro provenienza, di verificare la sequela di operazioni di accredito e prelievo effettuate, ed eventualmente sporgere denuncia, ove disconosciute. Oltre al dato logico, la Corte territoriale ha rimarcato che vi erano altri elementi oggettivi contrastanti con la versione dei fatti offerta dalla difesa, tra cui: l'avvenuta ricezione di ricariche, pari all'importo dei buoni postali fruttiferi dei titolari delle parti offese, sulla carta prepagata postepay, intestata all'imputato, e il successivo prelevamento delle corrispondenti somme; l'attivazione della carta postepay solo tre giorni prima dell'inizio delle operazioni; l'inattività della carta, eccetto le suddette operazioni, che venivano poste in essere sempre dalla direttrice dell'ufficio postale di Africo; la provenienza del denaro sempre da buoni fruttiferi postali illecitamente scambiati. A fronte della linearità e della logica consequenzialità, che caratterizzano la motivazione dell'impugnata decisione, le censure, prospettate dal ricorrente, non sono ammissibili, in quanto tese a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità íctu ()culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema di accusa. 3. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di peculato, tentato riciclaggio, ricettazione, introduzione abusiva in sistema informatico ed illecito utilizzo di carte di credito (tutti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e grazie alla qualifica di dipendente postale), deve rilevarsi che il primo motivo non è consentito. E' consolidato, infatti, l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice 5 di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (cfr. Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebar, Rv. 263715 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 20/10/2013, P.G. c. Corso e altri, Rv. 258164 -01). Peraltro, la doglianza è stata formulata in modo del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a dedurre che alla conversazione intercettata si sarebbe potuto assegnare un significato diverso. 4. Il secondo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta qualificazione del dipendente postale (che si appropria di somme di un libretto di deposito) come incaricato di pubblico servizio, è infondato alla luce dell'orientamento di legittimità sul tema, rispetto al quale questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Questa Corte (ex multis: Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, Consiglio, Rv. 274938 - 01; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 - 01), difatti, ha affermato che, nell'ambito delle funzioni di tipo bancario esercitate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l'attività di raccolta del risparmio postale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 14 settembre 2001, n. 144, effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, presenta, a prescindere dalla natura privata di tale società, connotazione pubblicistica. Il risparmio postale si caratterizza, infatti, per una peculiare disciplina (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144 del 2001; art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 259 del 2003), che lo qualifica come servizio di interesse economico generale. Si è precisato che assumono particolare rilievo a tale riguardo: a) la diretta ed esclusiva strumentalità dei fondi raccolti al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati per legge alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con specifico riferimento al finanziamento dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, nonché al compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto della [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 5, comma 7, lett. a, I. n. 326 del 2003); b) il fatto che le caratteristiche e le condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi - strumenti di risparmio prudenziale, assistiti dalla garanzia dello Stato, che presuppongono l'immediata liquidabilità dell'investimento senza perdite in conto capitale o penalizzazioni e la cui emissione e gestione è per legge riservata in esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - sono stabilite con decreti del Ministero del Tesoro (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284 del 1999); c) le perduranti connotazioni pubblicistiche della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA]. - tanto in termini di strutture e modalità organizzative e di gestione, che di controlli - per quanto attiene alle sopra richiamate attività di raccolta del risparmio postale e di finanziamento, in forma esclusiva, di operazioni di pubblico interesse. 5. Anche il terzo motivo non coglie nel segno, facendo perno sulla critica alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, rivestita dal dipendente postale, che, invece, è stata fondatamente ritenuta sussistente. 6. Il quarto, il quinto e il sesto motivo non sono consentiti, oltre che privi di specificità. La Corte di appello ha affermato che "la condotta di illecito utilizzo di carta di credito è stata ritenuta dal Gup implicitamente ed inevitabilmente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto in consegna dal Commisso tutti i titoli di proprietà di Zurzolo, che erano indispensabili per il buon esito dell'operazione, oltre che necessarie per entrare nel sistema informatico ed effettuare le operazioni illecite sui conti correnti dell'effettivo titolare. Per tale ragione è stata ravvisata la contemporanea commissione del delitto di introduzione abusiva del sistema informatico di cui all'art. 615 ter cod. pen., che è stata resa possibile proprio grazie al possesso da parte dell'imputato in esame delle password per entrare nel sistema informatico e criptato delle [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando la sua posizione privilegiata di addetto al servizio postale per superare i limiti delle autorizzazioni, ricevute dall'azienda madre al compimento delle suddette operazioni". Quanto al tentativo di riciclaggio di 50 buoni fruttiferi postali la Corte territoriale ha evidenziato che le tracce telematiche, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato l'operazione di riscossione in concorso, avevano messo in luce il tentativo dell'imputato di riscuotere 50 buoni fruttiferi postali, intestati a [OSCURATO:PERSONA], provento del delitto di furto in abitazione, commesso ai danni di quest'ultimo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La Corte di appello ha disatteso il rilievo difensivo secondo cui l'invio del modello CH7 avrebbe confermato la correttezza dell'operazione, avendo rilevato che la prova dell'illiceità dell'operazione risiedeva proprio nel fatto che, trattandosi di richieste effettuate in "dislocazione", cioè in uffici postali differenti da quelli in cui erano stati aperti libretti e conti correnti postali, l'invio del modello CH7 era propedeutico per l'operazione di rimborso in quanto era la precondizione operativa finalizzata ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'ufficio di competenza, ossia quello di apertura del conto. La Corte di appello ha altresì disatteso il rilievo difensivo sulla sussistenza di meri atti preparatori in luogo del tentativo di riciclaggio. Al riguardo ha osservato che ad avvalorare la ritenuta sussistenza del tentativo soccorreva la conversazione tra i fratelli Commisso, avvenuta il 7 aprile 2014, da cui emergeva che l'imputato aveva trovato un sistema per procedere al cambio dei buoni in modo più rapido e in un'unica soluzione ma tutto era stato bloccato dalla denuncia di Zurzolo. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che dalla ricostruzione della vicenda, per come effettuata in modo conforme da entrambi i giudici del merito, emerge che correttamente sono stati ritenuti integrati tutti gli elementi costitutivi dei reati oggetto delle censure del ricorrente, compresi la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, quanto al reato di ricettazione e il fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, quanto al delitto di tentato riciclaggio. A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. 7. L'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte territoriale, nel negare le attenuanti generiche in ragione della spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nel piegare il proprio impiego pubblico ai fini criminali per un lungo arco temporale, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01). Il ricorrente, di contro, si è limitato a richiamare i principi enunciati da questa Corte sull'onere motivazionale incombente al riguardo sul Giudice del merito e a contrastare del tutto genericamente l'elemento valorizzato dalla Corte territoriale come ostativo per la concessione del beneficio in parola. 8. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.Il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Dic