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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40867/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ravenna ha condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 485 e 491 cod.pen., per avere posto all'incasso una cambiale dell'importo di Euro 3.500,00 recante la firma contraffatta del traente [OSCURATO:PERSONA], soggetto che versava in precarie condizioni psichiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo e il secondo motivo, nella parte in cui prospettano il vizio di omessa o carente motivazione, sono inammissibili per genericità, perché omettono di confrontarsi con il nucleo significante dell'argomentazione rassegnata a sostegno della statuizione del riconoscimento della responsabilità del ricorrente: ossia che le dichiarazioni della parte offesa erano comunque riscontrate dai dati oggettivi della palese difformità della firma di traenza della cambiale rispetto a quella apposta in calce alla querela, senza che, peraltro, il ricorrente medesimo avesse addotto a sua discolpa l'indicazione di chi altri avrebbe potuto avere interesse ad operare la contraffazione di un titolo del quale lui solo aveva beneficiato.

2.2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l'omessa risposta all'istanza di applicazione, avanzata in udienza, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.

Ribadito che il diniego della stessa ben può essere implicitamente motivato (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 9/04/2019, Rv. 275635, D.; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033, Tempera; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Rv. 268499, Scopazzo), va rilevato che dalla motivazione complessivamente ostesa a corredo della sentenza impugnata emerge come, nella fattispecie concreta, non sussistessero i presupposti di applicazione dell'istituto invocato, atteso che il fatto non poteva dirsi di particolare tenuità, vuoi per le modalità della condotta, posta in essere in danno di soggetto in precarie condizioni psichiche, vuoi per il valore tutt'altro che modesto della somma portata dal titolo (pari ad Euro 3.500,00).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ravenna ha condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 485 e 491 cod.pen., per avere posto all'incasso una cambiale dell'importo di Euro 3.500,00 recante la firma contraffatta del traente [OSCURATO:PERSONA], soggetto che versava in precarie condizioni psichiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo, nella parte in cui prospettano il vizio di omessa o carente motivazione, sono inammissibili per genericità, perché omettono di confrontarsi con il nucleo significante dell'argomentazione rassegnata a sostegno della statuizione del riconoscimento della responsabilità del ricorrente: ossia che le dichiarazioni della parte offesa erano comunque riscontrate dai dati oggettivi della palese difformità della firma di traenza della cambiale rispetto a quella apposta in calce alla querela, senza che, peraltro, il ricorrente medesimo avesse addotto a sua discolpa l'indicazione di chi altri avrebbe potuto avere interesse ad operare la contraffazione di un titolo del quale lui solo aveva beneficiato. 2.2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l'omessa risposta all'istanza di applicazione, avanzata in udienza, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. Ribadito che il diniego della stessa ben può essere implicitamente motivato (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 9/04/2019, Rv. 275635, D.; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033, Tempera; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Rv. 268499, Scopazzo), va rilevato che dalla motivazione complessivamente ostesa a corredo della sentenza impugnata emerge come, nella fattispecie concreta, non sussistessero i presupposti di applicazione dell'istituto invocato, atteso che il fatto non poteva dirsi di particolare tenuità, vuoi per le modalità della condotta, posta in essere in danno di soggetto in precarie condizioni psichiche, vuoi per il valore tutt'altro che modesto della somma portata dal titolo (pari ad Euro 3.500,00). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P
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