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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 26157/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di revisione per contrasto di giudicati proposta nell’interesse del Pedretti condannato dal Gup di Brescia per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen.

La Corte riteneva che l’istante non avesse allegato una diversa ricostruzione dei fatti posti alla base (a) della sentenza di condanna della quale si chiedeva la revisione, (b) di altra sentenza del Tribunale collegiale di Brescia che, all’esitodel giudizio ordinario, aveva deciso per l’assoluzione di Andreoli coimputat o del Pedretti ; riteneva invece che alla base della diversa decisione visfosse una diversa valutazione dei medesimi fatti storici e, segnatamente,delle circostanze che indicavano la scadenza del contratto di locazione (se si considerava il contratto scaduto i pagamenti effettuati dalla società Franciacorta sarebbero indebiti, come ritenuto dal Gup, non così se si riteneva che il contratto fosse in corso, come ritenuto dal Tribunale). 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Venezia le due sentenze antagoniste sarebbero fondate non su una diversa “interpretazione”dei medesimi fatti ma su una diversa “ricostruzione” degli stessi.

Infatti secondo il Gup il contratto di locazione era scaduto poiché la data di scadenza era stata decisa con una scrittura privata del 2013 che ne fissava la scadenza nel 2016, mentre per il Tribunale tale contratto era ancora in corso in ragione di un tacito rinnovo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile

1.1. Il collegio in tema di revisioneriafferma che non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti -specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato,diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (tra le altre: Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 0 1; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449 -01).

1.2. Nel caso in esame quello che diverge nelle due sentenze antagoniste è la valutazione della durata del contratto di locazione, con specifico riguardo al rilievo assegnato alla scrittura privata del 2013.

Tale scrittura è stata valorizzata solo dal giudice dell’abbreviato, ma non dal tribunale che procedeva con il rito ordinario.

Tale scelta interpretativa divergente, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non legittima l’istanza di revisione:non si registra, infatti, una diversa ricostruzione dei fatti, ma solo una diversa interpretazione delle emergenze processuali in ordine alla definizione del contratto di locazione.

Tale diversitàinterpretativa è fisiologica e , contrariamente a quanto dedotto , non è idonea a legittimare l’istanza di revisione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di revisione per contrasto di giudicati proposta nell’interesse del Pedretti condannato dal Gup di Brescia per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. La Corte riteneva che l’istante non avesse allegato una diversa ricostruzione dei fatti posti alla base (a) della sentenza di condanna della quale si chiedeva la revisione, (b) di altra sentenza del Tribunale collegiale di Brescia che, all’esitodel giudizio ordinario, aveva deciso per l’assoluzione di Andreoli coimputat o del Pedretti ; riteneva invece che alla base della diversa decisione visfosse una diversa valutazione dei medesimi fatti storici e, segnatamente,delle circostanze che indicavano la scadenza del contratto di locazione (se si considerava il contratto scaduto i pagamenti effettuati dalla società Franciacorta sarebbero indebiti, come ritenuto dal Gup, non così se si riteneva che il contratto fosse in corso, come ritenuto dal Tribunale). 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Venezia le due sentenze antagoniste sarebbero fondate non su una diversa “interpretazione”dei medesimi fatti ma su una diversa “ricostruzione” degli stessi. Infatti secondo il Gup il contratto di locazione era scaduto poiché la data di scadenza era stata decisa con una scrittura privata del 2013 che ne fissava la scadenza nel 2016, mentre per il Tribunale tale contratto era ancora in corso in ragione di un tacito rinnovo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile 1.1. Il collegio in tema di revisioneriafferma che non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti -specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato,diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (tra le altre: Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 0 1; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449 -01). 1.2. Nel caso in esame quello che diverge nelle due sentenze antagoniste è la valutazione della durata del contratto di locazione, con specifico riguardo al rilievo assegnato alla scrittura privata del 2013. Tale scrittura è stata valorizzata solo dal giudice dell’abbreviato, ma non dal tribunale che procedeva con il rito ordinario. Tale scelta interpretativa divergente, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non legittima l’istanza di revisione:non si registra, infatti, una diversa ricostruzione dei fatti, ma solo una diversa interpretazione delle emergenze processuali in ordine alla definizione del contratto di locazione. Tale diversitàinterpretativa è fisiologica e , contrariamente a quanto dedotto , non è idonea a legittimare l’istanza di revisione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 26157/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris