CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38698/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che, in parziale accoglimento dell'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, ha sostituito la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato con quella della libertà vigilata per la durata minima di un anno; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto che, sia pure attenuata rispetto alla valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza, residuasse in capo al condannato una persistente pericolosità sociale in considerazione dei titoli di reato particolarmente gravi (in particolare l'importazione e detenzione di micidiali armi da guerra), del carattere plurirecidivante della condotta, dei reiterati reingressi del condannato nel territorio dello stato, dopo due provvedimenti dì espulsione giurisdizionali ed uno amministrativo, della grave e reiterata irregolarità nella condotta intramuraria; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de