CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] irkt ry, C"-An c)AA C/Im aL aiiutt(11 - - . USO • • r\ vw. D AUL,. ()-[OSCURATO:PERSONA]114141 lUirdireTIST579 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 luglio 2019 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di truffa e accesso abusivo a sistema informatico. In sostanza, l'imputato avrebbe tratto in inganno la società [OSCURATO:PERSONA] Group di Riad inviando a tale società alcune nnail di sollecito di pagamento di forniture della [OSCURATO:PERSONA] spacciandosi per [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò risulterebbe avvenuto attraverso l'uso di account e-mail di tenore sostanzialmente sovrapponibili a quello del dipendente medesimo (daniela.giaroli(arichetti-group.com , laddove l'account genuino era [OSCURATO:EMAIL], quindi differenti solo per la assenza di una "e" nella parola "ricchetti"). Tramite tali e-mail è stato dirottato il pagamento di complessivi C 199.090,71 su conto all'uopo indicato, che nulla aveva a che vedere con l'effettiva debitrice, risultando intestato a società riconducibile all'imputato, il quale prelevava immediatamente il danaro dal conto corrente. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo. 2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione ad entrambe le contestazioni. 2.1.a. In particolare, con riferimento alla condanna per l'accesso abusivo a sistema informatico, si contesta che nel caso di specie risulta incontestato, in primo luogo, che non vi è stato né accesso alla casella di posta elettronica effettivamente di spettanza del dipendente della Ricchetti, [OSCURATO:PERSONA], né altri accessi indebiti nel sistema informatico della Ricchetti. Sul punto il ricorrente si richiama alle dichiarazioni del teste BARBOLINI e, comunque, tale circostanza risulta non smentita dalla ricostruzione processuale. Per altro verso, l'affermazione contenuta nella sentenza, per cui l'accesso alla casella di posta elettronica della Giaroli costituisce il presupposto logico imprescindibile per la commissione del reato, risulterebbe sganciata dalle effettive risultanze processuali. 2.1.b. Quanto ai profili afferenti al delitto di truffa, il ricorrente contesta il fatto che mancherebbe prova di contributo alcuno da parte del ricorrente alla commissione degli artifizi e dei raggiri. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente chiede dichiararsi l'estinzione di entrambi i delitti per intervenuta prescrizione, affermando che - in caso di annullamento pronunciato anche per uno solo di più reati uniti dal vincolo della continuazione - dovrebbe dichiararsi la prescrizione per tutti, sul punto richiamandosi al principio di diritto espresso da questa Sezione con sentenza n. 36376 del 23 giugno 2021 Rv. 282015.3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, risulta meramente apodittica l'affermazione per cui la stessa commissione della truffa sarebbe prova dell'ingresso abusivo nei sistemi informatici della società vittima della truffa. Infatti, la creazione dell'account di posta elettronica utilizzato per la commissione della truffa risulta essere stata effettuata utilizzando sistemi informatici del tutto esterni a quelli della società danneggiata dal delitto. Per altro verso, il fatto che l'imputato fosse in possesso di dettagliate informazioni sui traffici commerciali, i clienti e i contratti in essere della società medesima è elemento che può essere altrimenti spiegato con la presenza di un basista all'interno della struttura stessa. Sul punto, in sostanza, difetta in radice l'indicazione di elementi concreti che permettano di individuare condotte - anche tramite strumenti informatici - da cui desumere la sussistenza degli elementi strutturali del delitto contestato. Le suesposte considerazioni fondano la necessità di una ulteriore valutazione sul punto che risulta esclusa per effetto della intervenuta decorrenza del termine di prescrizione. Infatti, il delitto contestato risulta essere stato commesso sino al 11/08/2014. Quindi, anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione, alla data del 1/2/2022 risultava decorso il termine massimo di prescrizione. Si impone - in relazione al capo b) - l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Il motivo afferente alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di truffa risulta invece aspecifico e manifestamente infondato in conseguenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è risultato pacificamente il beneficiario dell'intera operazione - attuata ingannando il soggetto tenuto al pagamento in ordine alle persone che si celavano effettivamente dietro un account mail abilmente contraffatto e agli effettivi destinatari del pagamento. Il fatto che l'imputato abbia percepito la somma frutto degli artifizi e dei raggiri che costituisce anche il danno ingiusto subito dalla società vittima della truffa prova oltre ogni ragionevole dubbio per lo meno l'esistenza di un previo concerto con gli autori degli artifizi e dei raggiri e quindi la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA]. Alla operatività della prescrizione anche in relazione al delitto di truffa osta il fatto che il capo di sentenza afferente alla truffa risulta essere del tutto autonomo ( rispetto al capo di sentenza afferente all'ingresso abusivo nei sistemi informatici. Al proposito, va ricordato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 4. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa e rideterminazione della pena complessiva in mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa. Ridetermina la pena in mesi otto di r