CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7526/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il primo in Roma, Via delCirco Massimo n. 9-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 5228/2016 depositata il 19/09/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avente ad oggetto l’attività di costruzione erestauro di edifici, era attinta dall’avviso di accertamento n.TK7031800338, per l’annualità 2007, che, sulla base di PVC del05/11/2008 della Guardia di Finanza di Velletri, procedeva a rettifica delreddito dichiarato, liquidando maggiori imposte dirette ed indirette, oltreinteressi e sanzioni.A carico della contribuente, già in data 19/12/2007, la Guardia diquale emergevano maggiori ricavi non dichiarati in riferimento adalienazioni immobiliari nel biennio 2003-2004, sicché l'Agenzia delleentrate di Velletri aveva emesso, per le corrispondenti annualità, avvisi diaccertamento poi definiti in adesione.Successivamente, la contribuente veniva nuovamente interessata daverifica sulle movimentazioni bancarie per il periodo dal 2003 al 2007. Laverifica si concludeva con il suddetto PVC del 05/11/2008, contenentecontestazione di maggiori ricavi non dichiarati, per le corrispondentiannualità, in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correntidell'amministratore ILARDI Marcello presuntivamente riferibili allacontribuente. Seguiva l’emissione dell’avviso menzionato in apertura(oltreché: di altro avviso, relativo all’annualità 2003, estraneo al presentegiudizio, la cui impugnazione è stata decisa favorevolmente allacontribuente dalla CTP di Roma sentenza n. 411/32/12 del 13 novembre2012, confermata in appello giusta sentenza della CTR del Lazio n.5240/21/14 del 6 maggio 2014 depositata il 21 agosto 2014, nonimpugnata; e degli avvisi e di una cartella di pagamento relativi agli anni2004, 2005 e 2006, oggetto del giudizio n. 3028 del 2017 R.G., fissato perla trattazione in questa stessa adunanza camerale).2. La contribuente impugnava il suddetto avviso.Numero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/20263. L’adita CTP di Roma, con sentenza n. 9559/48/15, pubblicata il 4maggio 2015, accoglieva il ricorso, ritenendo che non fosse stata provatal’intestazione fittizia di conti dell’Ilardo, in quanto «non risulta essere statofornito alcun collegamento, oltre al ruolo di dominus e socio, atta aconsentire di poter ritenere interamente riconducibile alla società ognioperazione finanziaria non giustificata, né risulta chiarito quali elementiconcreti siano stati utilizzati dall'ufficio e fini del proprio convincimento».4. Proponeva appello l’Ufficio, parzialmente accolto dalla CTR del Lazio,con la sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:«Va rilevato che - sulla questione ritenuta assorbente dalla CTP nellasentenza impugnata, ovvero che non era stato dimostrato uncollegamento fra la società ricorrente ed il socio-amministratore MarcelloIlardi, tale da consentire di ritenere interamente riconducibile alla societàogni operazione finanziaria non giustificata - la sentenza della CTP cheaveva accolto i ricorsi nei confronti di analoghi avvisi di accertamento pergli anni 2004, 2005 e 2006 è stata appellata dalla Agenzia delle Entrate ela CTR Lazio, sezione 28, con sentenza n. 4060/2016 depositata in data23 giugno 2016, ha accolto l'appello con argomentazioni che questoCollegio pienamente condivide e che di seguito si trascrivono: […].Nelle controdeduzioni presentate dalla parte sono contenute eccezionigeneriche e si richiama, senza produrla integralmente, la documentazionedepositata presso il Pubblico Ministero in sede penale. In allegato allamemoria illustrativa è depositata soltanto una lista [dei] movimentirelativa al c/c n. 0080000609 presso [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e si affermacome giustificata una operazione di beneficenza relativa al versamento afavore della parrocchia per il rifacimento del tetto, in data 16 marzo 2007,che è stata invece ripresa a tassazione.Nella "lista movimenti" sopra citata è in effetti indicata, in data 16 marzo2007[,] una disposizione per euro 25.000,00 a favore di "Parrocchia S.Numero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026Clemente", avente come causale "Contributo famiglia Ilardi per restaurosoffitto ligneo cattedrale".Ritiene il Collegio che in relazione al suddetto prelevamento per euro25.000,00 sia stato indicato il soggetto beneficiario ed è stata fornitaquindi idonea giustificazione in ordine alla affermazione secondo cui taleoperazione non ha rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile, aisensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.L'appello della Agenzia delle Entrate deve quindi essere accolto, tranneche per il suddetto importo di euro 25.000,00 […]».5. La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 32 [del] D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/72e [de]gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.».1.1. Per il tramite del richiamo della sentenza della CTR n. 4060 del2016, la CTR «ha, erroneamente ed ingiustamente, ritenuto legittima lariferibilità alla società delle movimentazioni bancarie del prof. MarcelloIlardi compiuta dall'Amministrazione finanziaria per il solo ‘fatto chequest'ultimo fosse amministratore unico socio della società’[,] rafforzatadal fatto che ‘l'Ilardi, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA],possedeva la maggioranza delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.’».1.2. Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.1.2.1. Come chiarito in una recente pronuncia di questa S.C., «lariferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge o al familiare puòessere ricavata da elementi sintomatici, quali, ad esempio: il rapporto diNumero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiuntinel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni el'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con laproduzione della maggiore redditività riferita a dette persone (cfr., da ult.,Cass., n. 23938 del 12/06/2025, in motiv.); elementi ulteriori rispetto alvincolo familiare, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, rilevantiin quanto idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazionereddituale del terzo intestatario del conto è incompatibile con - ocomunque non può giustificare - le movimentazioni riscontrate sul contostesso, il quale, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nelladisponibilità effettiva dell’accertato (Cass. nn. 34747 del 12/12/2023, Rv.669843-01; 20816 del 21/07/2024, Rv. 672031-01, in motiv.; conf., già inprecedenza, Cass. n. 7758 del 20/03/2019, Rv. 653517-01, secondo cui“la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie neriduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consenteall'Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni […], inquanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari cheassumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggettoformalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sullesomme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulterioririspetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale”)»(Cass. n. 34668 del 2025, in motiv.; conf. Cass. n. 5971 del 2026, inmotiv.).Ulteriormente, sulla medesima china, in una fattispecie analoga aquella che ne occupa, questa S.C. ha ribadito il principio a termini delquale «in tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32,comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone chel'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto,pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendotuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto daNumero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solocaso di conto fittiziamente intestato» (così Cass. n. 10364 del 2025, laquale, in motiv., ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamenteritenuto i presupposti per l’applicazione della presunzione, in quanto avevafatto «riferimento ad un passo dell’accertamento, laddove si precisa che èstato esibito dagli interessati un riepilogo esplicativo, da cui si evince che iconti dei soci vengono ‘utilizzati anche per operazioni legate alle attivitàd’impresa della società [C.] e della ditta individuale come professionistadel sig. [D.]’, ciò comportando l’assenza di una netta separazione tra lasfera privata e quella professionale. D’altro canto, è proprio la societàcontribuente che riprendendo con il sesto motivo di ricorso la circostanzadell’appartenenza della maggior parte dei conti oggetto di indagine alsocio [D.], chiarisce che ‘su questi conti correnti - fatto indiscusso -transitavano somme inerenti la società, ma soprattutto facenti capo allemovimentazioni personali’»).E nell’alveo di tali insegnamenti si inserisce anche quello secondo cui«in tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi disocietà di persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sonoconiugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziariopuò legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art.32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a lorointestate, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendocircostanziati indizi, tra l’altro, dalla relazione di parentela di primo gradotra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementiidonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e dellasocietà, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singoleoperazioni alla comune attività d'impresa» (Cass. n. 31759 del 2024).Invero, alla stregua di tale ultima pronuncia, l’indistinguibilità diinteressi sociali e personali, con conseguente riferibilità dei conti ad unaNumero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026società di per sé a ristretta base partecipativa, è viepiù fondata sulla«relazione di parentela di primo grado tra i [due soli] soci» e sul «fattoche uno dei due è legale rappresentante».1.2.2. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei superioriinsegnamenti, atteso che ha ritenuto di poter riferire alla contribuente -della natura della cui compagine sociale nulla dice - i conti correntidell’Ilardi sulla base dei meri elementi, di per sé soli non significativi in talsenso, che costui rivestiva in seno ad essa la qualità di socio edamministratore unico e, insieme alla moglie, deteneva una non meglioprecisata maggioranza delle partecipazioni sociali.Afferma la sentenza impugnata che i superiori elementi basterebbero afar ritenere «che l'amministratore-socio era di fatto il ‘dominus’ dellasocietà».Nondimeno, ai fini della legittimità della presunzione di cui all’art. 32DPR n. 600 del 1973 in riferimento ai conti dell’amministratore, ancorchéunico ed ancorché socio che dispone, direttamente o indirettamente, dellamaggioranza, non rileva tanto il profilo amministrativo-gestorio inrelazione ad un controllo pur penetrante esercitato sulla società, mal’emersione di un centro di potere che, facendo perno sul medesimo, èsuscettivo di annullare, in una sostanziale sovrapposizione di piani, gliinteressi sociali in quelli personali: ciò solo consentendo di riflesso di porrein relazione, e quindi, di collegare, i conti correnti di un taleamministratore alla società.2. Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art360 n. 5 c.p.c.».2.1. «L'Amministrazione finanziaria ha omesso il deposito deidocumenti giustificativi. In particolare con riferimento alle movimentazioniriferibili ai c/c 80520164 e 80525309 intestati alla società contribuente,oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate; soprattuttoNumero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026ha omesso il deposito dell’elaborato contabile relativo alle movimentazioniextracontabili allegato al PVC o comunque ha omesso una loro indicazioneanalitica. Elemento non certo trascurabile se si osserva che, in riferimentoall'annualità 2007, la quasi totalità dei presunti maggiori ricavi riguardanole movimentazioni extracontabili di [OSCURATO:PERSONA] rilevate dalla Guardia di2.2. Il motivo è inammissibile.La contribuente non allega di aver eccepito il difetto di prova già inprimo grado, producendo anzi essa medesima (come riferito dall’Agenzia ap. 7 controric.) i due PP.VV.CC., ritenuti di per sé esaustivi dalla CTR al finedi corroborare le pretese rassegnate in avviso, senza necessità, dunque,ulteriormente, dei «documenti giustificativi».3. Terzo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art 360 n. 5c.p.c.».3.1. «Si denunzia il vizio di mancanza di motivazione poiché laCommissione Tributaria Regionale ha ritenuto apoditticamente che non siastata fornita idonea giustificazione delle movimentazioni rilevate sui conticorrenti personali del socio amministratore Ilardi». Segue elenco ed analisidella documentazione giustificativa prodotta.3.2. Preliminarmente è a rilevarsi come il motivo si sottragga alleeccezioni di inammissibilità di cui al controricorso, giacché, i fatti decisivioggetto del denunciato omesso esame emergono dal pedissequo sviluppoargomentativo, a termini del quale viene fatto segno di censura l’obiettivoomesso esame, di là dai documenti, delle giustificazioni in sé offerte dallacontribuente onde vincere la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del1973.In tale prospettiva, il motivo è svolto sotto un corretto paradigmacensorio.3.3. Esso, tenuto conto di ciò, è fondato.Numero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/20263.3.1. La S.C. insegna che, «in tema di accertamenti bancari, gli artt.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedonouna presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, nonnecessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dalcontribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione dellariferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze» (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020).In ragione di quanto precede, la presunzione «consenteall’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibilii dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente»(Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, «qualora l'accertamentoeffettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili» (in termini, Cass. n. 15857 del 2016).Donde, «poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzioneposta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delleoperazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare unaverifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dalloNumero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamenteconto in motivazione» (Cass. n. 10480 del 2018).3.3.2. La CTR – pur avendo correttamente escluso alcuna efficaciavincolante dell’archiviazione dell’Ilardo nel procedimento penale (attesoche si tratta di un provvedimento reso allo stato degli atti, privo di alcunaefficacia di accertamento e finanche revocabile; provvedimento “a fortiori”irrilevante anche agli effetti del neointrodotto art. 21-bis. D.Lgs. n. 74 del2000, il quale riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario allasola sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione) –nondimeno (eccezion fatta per il prelievo di euro 25.000 a favore dellaparrocchia [OSCURATO:PERSONA]), abdica al compito di analiticamente esaminare,rendendo conto degli esiti in motivazione, le giustificazioni ed i relatividocumenti opposti dalla contribuente alle movimentazioni contestate.4. L’accoglimento del primo e del terzo motivo determinal’assorbimento del quarto (indicato in ricorso come «3.1»), volto adenunciare l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso proposti in primogrado, dichiarati assorbiti dal primo giudice e riproposti in appello (conriguardo a: «Illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento per difetto ecarenza di attività valutativa da parte dell'Amministrazione; acriticatrascrizione del processo verbale della Guardia di Finanza»; «Illegittimitàdegli avvisi di accertamento per doppia imposizione, in quanto già eranostati emessi e definiti accertamenti per gli anni 2003 e 2004»).5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio,per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del primo e del terzo motivo, quest’ultimo ai sensi dicui in motivazione, rigettato il secondo ed assorbito il quarto, cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Numero registro generale 7526/2017Numero sezionale 1106/2026Numero di raccolta generale 8092/2026Data pubblicazione 01/04/2026Il PresidenteRoberta Crucitti