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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45408/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] (PC N.)) avverso la sentenza del 10/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , --- (2— OTQOJj-PJA-Q- ( [OSCURATO:PERSONA].2(12A-l. ckA-t4, \en_ e_ u [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre • per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 612 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) della rubrica, per insussistenza del fatto.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale si lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, si risolve in mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] (PC N.)) avverso la sentenza del 10/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , --- (2— OTQOJj-PJA-Q- ( [OSCURATO:PERSONA].2(12A-l. ckA-t4, \en_ e_ u [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre • per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Bari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 612 (capo A) e 582 cod. pen. (capo B) della rubrica, per insussistenza del fatto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, con il quale si lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, si risolve in mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1