CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazione a propria firma, resa all'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Parma in data 18 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha inteso impugnare l'ordinanza in data 10 giugno 2021, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale egli aveva chiesto di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza in data 20 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Parma l'aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 612 e 582, 585 cod. pen. 2. Il ricorso (così riqualificata la proposta impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 6, cod.proc.pen., con ordinanza del 21 giugno 2021) può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 3. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] i e estensore [OSCURATO:PERSONA] amaglia [OSCURATO:PERSONA]—' titvcANcE,