CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25372/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente I SENTENZA e)(-2131 d fv2 Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 3/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Gip del locale Tribunale in data 12/3/2024 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, determinava in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1200,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti loro rispettivamente ascritti. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione con unico atto e comuni motivi il difensore degli imputati, il quale ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della D91, motivazione, non avendo i giudici d'appello argomentato in ordine ai contenuti della richiesta di concordato. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto sostenuti da motivi generici e non consentiti in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha dato conto con motivazione effettiva e congrua delle ragioni per cui ha ritenuto di accedere alla richiesta di concordato, richiamando le emergenze che giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e stimando adeguata e correttamente determinata la pena proposta per ciascuno dei ricorrenti. Di contro la difesa non ha chiarito l'interesse che sottende le censure svolte a fronte dell'integrale recepimento del trattamento sanzionatorio concordato con la pubblica accusa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]