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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2017

Cassazione n. 09112/2023

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021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12799/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli Avv.ti M ichele Pedoja e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lostudio del secondo , in Roma, via G. Antonelli n. 49; -ricorrente - nei confronti di LiberaBARATTIN, Egidio BARATTIN , Paola BARATTIN e Diego GUTIERREZ, rappresentatie difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, domiciliatipresso la Cancelleria della Corte di cassazionein Roma, piazza Cavour; -resistenti – C.C. 20. 02.2023 n.

R.G. 12799/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia 15 / 04 /202 1 , n. 1096, non notificata; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che con atto di citazione notificato il 5/12/2017, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Treviso avverso ilprecetto notificatogli l’8/11/2017 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con cui i predetti avevano richiesto l’esecuzione forzata della sentenz a n. 47/2015 del Tribunale di Treviso, confermata in appello dalla sentenza n. 309/2017 della Corte d’appello di Venezia, con la quale l’opponente era stato condannato al ripristino del possesso della servitù di passaggio in favore dei fondi dei ricorrenti opposti, mediante “rimozione della catena apposta ad impedimento del passaggio” e “di ogni impedimento al transito”; sostenne l’opponente che, nelle more del giudizio di esecuzione,gli opposti avevano ottenuto l ’ immissione in possesso come risultava dal verbale dell’Ufficiale giudiziario in data 17.03.2016, e che, con successivo atto,gli stessi gli avevano notificato in data 8.11.2017,un secondo atto di precetto in base allo stesso titolo già portato in esecuzione; il Tribunale di Treviso con sentenza n. 845 del 20 19 acco lse l’opposizione, con condanna degli opposti alle spese di lite; in particolare, in primo luogo,ritenne l’inammissibilità e l’irrilevanza delle censure sollevate dall’opponente in relazione all’asserita erroneità della sentenza di primo grado e della sentenza che l’aveva confermata, confermò i provvedimenti resi nella fase cau telare con ordine del la rimozione di “ogni impedimento al transito”, ma precisò che tale non poteva ritenersi la catenella amovibile apposta dall’opponente in C.C. 20. 02.2023 n.

R.G. 12799/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sostituzione di quella preesistente, non potendosi comprimere il diritto del proprietario del fondo servente sino a tal segno (impedendo di apporre una singola catenella rimovibile manualmente), non implicando ciò un grave disagio per il fondo dominante. avverso la sentenza di prime cure, propose ro appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:accolto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 1096/2021e conseguente rigetto dell’opposizione proposta, con condanna dell’appellato alle spese del grado; avverso la decisione di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con unitario controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che con il primomotivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.342 e 101 cod. proc. civ. ; viene invocata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l ’ atto di appello deve contenere i requisiti ex art. 342 cod. proc. civ., il cui mancato rispetto non aveva consentitouna valida replica , con violazione del principio del contraddittorio(Cass. Sez.

U n. 27199/17 e Cass n. 6734/20 ) ; col secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;e sostiene: che sia stato disatteso l ’ effetto devolutivo dell’appello,in quanto nell ’ opposizione si era sostenuto che il titolo non si estendeva agli ostacoli amovibili e correttamente in tal senso l’aveva interpretato il giudice di primo grado anche su elementi extratestuali; e che sia stat a omessa la pronuncia sulle domande formulate con l’opposizione e riproposte ex 346 cod. proc. civ.; C.C. 20. 02.2023 n.

R.G. 12799/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi con il terzo motivo di ricorso lam enta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 346 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su fatto estintivo costituito da addotta pregressa esecuzione; con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 608 cod. proc. civ., poiché la pregressa esecuzione aveva estinto il diritto nascente dal titolo; con il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2700 c.c., siccome il verbale fa fede fino a querela di falso del fatto che le catene erano amovibili, sicché è errata la conclusione della corte territoriale sul carattere controverso di tanto; con il sesto motivo denuncia l’omesso esame dell’intervenuta immissione nel possesso, era necessaria la proposizione di un nuovo ricorso possessorio per il successivo preteso episodio di spoglio; tutto ciò premesso, va anzitutto affrontata d’fficio la questione preliminare dellamancata proposizione dell’appello da parte di due dei co-precettanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ) : che può essere risolta alla luce del principio già espressoda questa Corte, condiviso e ribadito in questa sede, a mentedel quale l’ipotesi di so lidarietà attiva e passiva tra più soggetti agenti o convenuti nel giudizio di risarcimento del danno non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all’applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in quanto ogni danneggiato,come può agire separatamente dagli altri danneggiati e nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l’integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio senza gli ulteriori danneggiati o contro uno solo dei danneggianti, omettendo di proporre impugnazione con riguardo agli altri, con l’effetto di scindere il rapporto processuale (Cass. Sez. 6 - 3, 04/06/2020 n. 10596); C.C. 20. 02.2023 n.

R.G. 12799/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi venendo al merito delle censure proposte, il primo motivo di ricorsoè inammissibile per un duplice ordine di profili; in primo luogo, perché prospettato in violazione dell ’ art. 366 n. 6 cod. proc. civ. in quanto difetta di specificità e non deduce nell ’ illustrazione sufficienti elementi per individuare il contenuto dell’atto di appello; in secondo luogo perché sollecita , mediante una prospettazione fattuale , un apprezzamento sulla idoneità del medesimoatto di impugnazione che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’atto digravame, del tutto inammissibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierno ricorrente in quel grado di lite; il secondo e il terzo motivo, che possono per ragioni di connessione essere esaminati congiuntamente, sono infondati; da un lato, difatti, la Corte d’appello ha argomentato adeguatamente in ordine alla riconducibilità complessiva della maggior parte delle doglianze alle valutazioni che costituiscono l ’ oggetto del giudizio di formazione del titolo e quindi infondate se proposte nel giudizio di opposizione all’esecuzione su quello fondata o minacciata, con la conseguenza che lapronuncia, lungi dall ’ essere omessa o mancante, vi è stata; dall ’ altro lato , il giudice d ’ appello ha affermato correttamente che «il titolo esecutivo non ha perduto efficacia per l’intervenuta immissione in possesso, solo l’esecuzione della condanna alle spese, nella parte riguardante la quota riferibile agli intimanti, impedisce una nuova esecuzione » (pag. 11 sentenza impugnata); parimenti infondati anche il quarto e il sesto motivo di ricorso, che possono anch’essi essere esaminaticongiuntamente per ragioni di connessione; in proposito, va osservato cheil principio secondo cui la preclusione da esaurimento dell’esecuzione del titolo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e richiamato da parte ricorrente (Cass C.C. 20. 02.2023 n.

R.G. 12799/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi n.23182/14) non opera nel caso in esame , tenuto conto dell ’ ampiezza del comando impartito, che giova riportare testualmente:“e comunque la rimozione di ogni impedimentoal transito”; al riguardo, è opportuno sottolineare che l ’ efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell’obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un’esecuzione spontanea della decisione, perché il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall’obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell’originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l’esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l’eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9202 del 06/07/2001: nella specie , è stata confermata dalla Corte di cassazione la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che potesse ottenersi l’eliminazione coattiva degli impedimenti al possesso diversi da quelli rispetto ai quali la sentenza costituente titolo esecutivo si era pronunciata, e anche successivi alla stessa e alla sua iniziale esecuzione spontanea); parimenti infondato anche il quinto motivo di ricorso; il giudice di appello, nell ’ apprezzamento a lui riservato, ha ritenuto come non pacifico il fatto che la catena esistente sul passaggiofosse amovibile, affatto considerandonon vincolanti le risultanze emergenti dal verbale di immissione in possessoin data 4 aprile 2014, piuttosto attribuendo valore alle contestazioni ed alle fotografiee senza che parte ricorrente avessecontestato che esse si riferi s sero alla stessa epoca del verbale medesimo: sicché correttamente ha escluso che parte ricorrente potesse giovarsi di quanto eventualmente riscontrato in quella sede, di C.C. 20. 02.2023 n.

R.G. 12799/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi per sé inidoneo ad elidere uno stato di obiettiva persistente contestazione della qualità delle cose ivi descritte; in conclusione, il ricorso va rigettato, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e v e ngono poste in capo al ricorrente nei confronti dei resistenti – tra loro in solido per l’identità della posizione processuale –e liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro

4. 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12799/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli Avv.ti M ichele Pedoja e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lostudio del secondo , in Roma, via G. Antonelli n. 49; -ricorrente - nei confronti di LiberaBARATTIN, Egidio BARATTIN , Paola BARATTIN e Diego GUTIERREZ, rappresentatie difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, domiciliatipresso la Cancelleria della Corte di cassazionein Roma, piazza Cavour; -resistenti – C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 12799/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia 15 / 04 /202 1 , n. 1096, non notificata; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che con atto di citazione notificato il 5/12/2017, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Treviso avverso ilprecetto notificatogli l’8/11/2017 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con cui i predetti avevano richiesto l’esecuzione forzata della sentenz a n. 47/2015 del Tribunale di Treviso, confermata in appello dalla sentenza n. 309/2017 della Corte d’appello di Venezia, con la quale l’opponente era stato condannato al ripristino del possesso della servitù di passaggio in favore dei fondi dei ricorrenti opposti, mediante “rimozione della catena apposta ad impedimento del passaggio” e “di ogni impedimento al transito”; sostenne l’opponente che, nelle more del giudizio di esecuzione,gli opposti avevano ottenuto l ’ immissione in possesso come risultava dal verbale dell’Ufficiale giudiziario in data 17.03.2016, e che, con successivo atto,gli stessi gli avevano notificato in data 8.11.2017,un secondo atto di precetto in base allo stesso titolo già portato in esecuzione; il Tribunale di Treviso con sentenza n. 845 del 20 19 acco lse l’opposizione, con condanna degli opposti alle spese di lite; in particolare, in primo luogo,ritenne l’inammissibilità e l’irrilevanza delle censure sollevate dall’opponente in relazione all’asserita erroneità della sentenza di primo grado e della sentenza che l’aveva confermata, confermò i provvedimenti resi nella fase cau telare con ordine del la rimozione di “ogni impedimento al transito”, ma precisò che tale non poteva ritenersi la catenella amovibile apposta dall’opponente in C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 12799/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sostituzione di quella preesistente, non potendosi comprimere il diritto del proprietario del fondo servente sino a tal segno (impedendo di apporre una singola catenella rimovibile manualmente), non implicando ciò un grave disagio per il fondo dominante. avverso la sentenza di prime cure, propose ro appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:accolto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 1096/2021e conseguente rigetto dell’opposizione proposta, con condanna dell’appellato alle spese del grado; avverso la decisione di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con unitario controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che con il primomotivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.342 e 101 cod. proc. civ. ; viene invocata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l ’ atto di appello deve contenere i requisiti ex art. 342 cod. proc. civ., il cui mancato rispetto non aveva consentitouna valida replica , con violazione del principio del contraddittorio(Cass. Sez. U n. 27199/17 e Cass n. 6734/20 ) ; col secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;e sostiene: che sia stato disatteso l ’ effetto devolutivo dell’appello,in quanto nell ’ opposizione si era sostenuto che il titolo non si estendeva agli ostacoli amovibili e correttamente in tal senso l’aveva interpretato il giudice di primo grado anche su elementi extratestuali; e che sia stat a omessa la pronuncia sulle domande formulate con l’opposizione e riproposte ex 346 cod. proc. civ.; C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 12799/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi con il terzo motivo di ricorso lam enta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 346 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su fatto estintivo costituito da addotta pregressa esecuzione; con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 608 cod. proc. civ., poiché la pregressa esecuzione aveva estinto il diritto nascente dal titolo; con il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2700 c.c., siccome il verbale fa fede fino a querela di falso del fatto che le catene erano amovibili, sicché è errata la conclusione della corte territoriale sul carattere controverso di tanto; con il sesto motivo denuncia l’omesso esame dell’intervenuta immissione nel possesso, era necessaria la proposizione di un nuovo ricorso possessorio per il successivo preteso episodio di spoglio; tutto ciò premesso, va anzitutto affrontata d’fficio la questione preliminare dellamancata proposizione dell’appello da parte di due dei co-precettanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ) : che può essere risolta alla luce del principio già espressoda questa Corte, condiviso e ribadito in questa sede, a mentedel quale l’ipotesi di so lidarietà attiva e passiva tra più soggetti agenti o convenuti nel giudizio di risarcimento del danno non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all’applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in quanto ogni danneggiato,come può agire separatamente dagli altri danneggiati e nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l’integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio senza gli ulteriori danneggiati o contro uno solo dei danneggianti, omettendo di proporre impugnazione con riguardo agli altri, con l’effetto di scindere il rapporto processuale (Cass. Sez. 6 - 3, 04/06/2020 n. 10596); C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 12799/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi venendo al merito delle censure proposte, il primo motivo di ricorsoè inammissibile per un duplice ordine di profili; in primo luogo, perché prospettato in violazione dell ’ art. 366 n. 6 cod. proc. civ. in quanto difetta di specificità e non deduce nell ’ illustrazione sufficienti elementi per individuare il contenuto dell’atto di appello; in secondo luogo perché sollecita , mediante una prospettazione fattuale , un apprezzamento sulla idoneità del medesimoatto di impugnazione che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’atto digravame, del tutto inammissibile in sede di legittimità, anche tenuto conto dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierno ricorrente in quel grado di lite; il secondo e il terzo motivo, che possono per ragioni di connessione essere esaminati congiuntamente, sono infondati; da un lato, difatti, la Corte d’appello ha argomentato adeguatamente in ordine alla riconducibilità complessiva della maggior parte delle doglianze alle valutazioni che costituiscono l ’ oggetto del giudizio di formazione del titolo e quindi infondate se proposte nel giudizio di opposizione all’esecuzione su quello fondata o minacciata, con la conseguenza che lapronuncia, lungi dall ’ essere omessa o mancante, vi è stata; dall ’ altro lato , il giudice d ’ appello ha affermato correttamente che «il titolo esecutivo non ha perduto efficacia per l’intervenuta immissione in possesso, solo l’esecuzione della condanna alle spese, nella parte riguardante la quota riferibile agli intimanti, impedisce una nuova esecuzione » (pag. 11 sentenza impugnata); parimenti infondati anche il quarto e il sesto motivo di ricorso, che possono anch’essi essere esaminaticongiuntamente per ragioni di connessione; in proposito, va osservato cheil principio secondo cui la preclusione da esaurimento dell’esecuzione del titolo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e richiamato da parte ricorrente (Cass C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 12799/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi n.23182/14) non opera nel caso in esame , tenuto conto dell ’ ampiezza del comando impartito, che giova riportare testualmente:“e comunque la rimozione di ogni impedimentoal transito”; al riguardo, è opportuno sottolineare che l ’ efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell’obbligato, che solo apparentemente si sostanzia in un’esecuzione spontanea della decisione, perché il contrasto con la situazione possessoria tutelata continua ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall’obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell’originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l’esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l’eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia trovata in atto durante l’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9202 del 06/07/2001: nella specie , è stata confermata dalla Corte di cassazione la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che potesse ottenersi l’eliminazione coattiva degli impedimenti al possesso diversi da quelli rispetto ai quali la sentenza costituente titolo esecutivo si era pronunciata, e anche successivi alla stessa e alla sua iniziale esecuzione spontanea); parimenti infondato anche il quinto motivo di ricorso; il giudice di appello, nell ’ apprezzamento a lui riservato, ha ritenuto come non pacifico il fatto che la catena esistente sul passaggiofosse amovibile, affatto considerandonon vincolanti le risultanze emergenti dal verbale di immissione in possessoin data 4 aprile 2014, piuttosto attribuendo valore alle contestazioni ed alle fotografiee senza che parte ricorrente avessecontestato che esse si riferi s sero alla stessa epoca del verbale medesimo: sicché correttamente ha escluso che parte ricorrente potesse giovarsi di quanto eventualmente riscontrato in quella sede, di C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 12799/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per sé inidoneo ad elidere uno stato di obiettiva persistente contestazione della qualità delle cose ivi descritte; in conclusione, il ricorso va rigettato, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e v e ngono poste in capo al ricorrente nei confronti dei resistenti – tra loro in solido per l’identità della posizione processuale –e liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 4. 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo