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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05559/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, fatto commesso il 14/6/2022.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di guida senza patente; II) Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che la prima doglianza è manifestamente infondata, proponendo la difesa una interpretazione della norma contestata in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicati in sentenza [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707:«L'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio.

Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie»; Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, PG c/ Anzillotta, Rv. 287732:"In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa)].

Considerato che la Corte di merito, facendo buon governo della norma che si assume violata, ha posto in evidenza come la precedente trasgressione della medesima disposizione, accertata in data 12/6/2021, risulti definitiva, in quanto non oblata, né opposta.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (così Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione per la concessione del beneficio, onde è d'uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, fatto commesso il 14/6/2022. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di guida senza patente; II) Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la prima doglianza è manifestamente infondata, proponendo la difesa una interpretazione della norma contestata in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicati in sentenza [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707:«L'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio. Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie»; Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, PG c/ Anzillotta, Rv. 287732:"In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa)]. Considerato che la Corte di merito, facendo buon governo della norma che si assume violata, ha posto in evidenza come la precedente trasgressione della medesima disposizione, accertata in data 12/6/2021, risulti definitiva, in quanto non oblata, né opposta. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (così Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812). Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione per la concessione del beneficio, onde è d'uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 genna