Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39756/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18/11/2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Latina, in data 05/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più episodi del reato di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1 e 4, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito; Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2 sulla rilevanza delle contestate aggravanti che rende equo il giudizio di equivalenza tra le circostanze), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01 nonché Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18/11/2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Latina, in data 05/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più episodi del reato di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1 e 4, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito; Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2 sulla rilevanza delle contestate aggravanti che rende equo il giudizio di equivalenza tra le circostanze), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01 nonché Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris