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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17715/2026

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dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 34012/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati in quanto: 1) la richiesta di rinvio per legittimo impedimento è stata correttamente respinta perché non prontamente comunicata in riferimento a una situazione processuale nota da tempo; b) i giudici di merito hanno correttamente rilevato che il ricorrente, custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e poi oggetto di confisca, lo ha sottratto: in tal modo deve ritenersi che il bene sia stato fatto uscire dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria per entrare in una sfera di tipo privatistico, con incidenza negativa sulla regolarità della procedura (Sez. 6, n. 2163 del 28/1172007, dep. nel 2008, Ferreri, rv. 238477); c) quanto all'elemento soggettivo del reato la motivazione dei giudici di merito, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 34012/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati in quanto: 1) la richiesta di rinvio per legittimo impedimento è stata correttamente respinta perché non prontamente comunicata in riferimento a una situazione processuale nota da tempo; b) i giudici di merito hanno correttamente rilevato che il ricorrente, custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e poi oggetto di confisca, lo ha sottratto: in tal modo deve ritenersi che il bene sia stato fatto uscire dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria per entrare in una sfera di tipo privatistico, con incidenza negativa sulla regolarità della procedura (Sez. 6, n. 2163 del 28/1172007, dep. nel 2008, Ferreri, rv. 238477); c) quanto all'elemento soggettivo del reato la motivazione dei giudici di merito, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17715/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris