CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 novembre 2021 il G.U.P. del Tribunale di Rimini, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 dicembre 2016, definitiva il 31 dicembre 2016, in relazione ai reati contestatigli ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati dal vincolo della continuazione, la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla formazione della volontà nella determinazione della pena concordata, lamentando che la sanzione applicatagli, realizzando una duplicazione degli aumenti per la continuazione interna per le due fattispecie contestategli, avrebbe determinato una pena diversa da quella originariamente individuata dalle parti. Con la seconda censura il Tripodi ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla disposta condanna alle spese del procedimento, sul presupposto che, essendogli stata comminata una pena non 1Ak4,4, superiore ag •4 cftre di reclusione, vi sarebbe stata violazione della norma dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., per la quale «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento». Sarebbe stata, altresì, illegittima la disposta condanna del Tripodi al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di sofferta custodia cautelare. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di eliminazione della disposta condanna alle spese del procedimento, nel resto dovendo essere rigettato.2. In primo luogo infondata è l'introduttiva censura, con cui il ricorrente ha lamentato la ricorrenza di un presunto vizio nella determinazione della pena concordata dalle parti, trattandosi di doglianza posta in termini palesemente generici e privi di qualsivoglia supporto a riscontro, così da non apparire, di fatto, deducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc: pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103). 3. La seconda doglianza è invece, come detto, fondata limitatamente ai vizi , dedotti in ordine alla condanna del Tripodi al pagamento delle spese del procedimento. La parte introduttiva del primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. espressamente dispone, infatti, che «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento». Nel caso di specie, essendo stata applicata all'imputato la pena detentiva finale di anni due di reclusione, non è stata superata la soglia minima dei due anni indicati dal primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen., conseguentemente esonerando il Tripodi dal pagamento delle spese del procedimento. La relativa condanna è stata disposta, pertanto, in maniera illegittima, per l'effetto imponendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione, che deve essere eliminata. 4. Invece infondata è la censura dedotta dal Tripodi, sempre nel secondo motivo di ricorso, in ordine alla ritenuta illegittimità della disposta condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, trovando applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio di questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (così, tra le tante, Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409-01). 5. Deve essere disposto, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, statuizione che eliminaRel resto dovendo essere rigettato il ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 31 maggio