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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 03007/2026

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4532/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso quale avvocato , con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 457/2024, depositata il 4/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso il giudizio, nell’anno 1993, nei confronti del conducente dell’altro veicolo coinvolto dal sinistro e della sua compagnia di assicurazione, ma che tale giudizio fu dichiarato estinto per omessa tempestiva riassunzione dopo l’interruzione conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione; che il successivo giudizio proposto nel 1996 nei confronti del conducente dell’altro veicolo, del commissario liquidatore della compagnia di assicurazione e della società di assicurazione che aveva acquisito il ramo di quella soggetta alla procedura concorsuale era stato dichiarato estinto per omessa tempestiva integrazione dell’atto di citazione; che dopo taluni ulteriori tentativi di riassunzione del giudizio del 1996, sempre rigettati dal Tribunale di Cagliari, era stato promosso un ulteriore giudizio nell’anno 2001, conclusosi con il rigetto della domanda risarcitoria per prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 701/2020, accertava la responsabilità per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto che se il giudizio risarcitorio fosse stato adeguatamente coltivato, l’Atzeri avrebbe ottenuto il risarcimento del danno quanto meno nella misura del 50% di quello effettivamente subito, considerata la presunzione di colpa concorrente gravante sui conducenti in caso di scontro tra veicoli, ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c., condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 224.235,00, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo, nonché delle spese processuali.

All’esito del gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non contestava l’accertamento del proprio inadempimento professionale, ma che il tribunale avesse ritenuto raggiunta la prova che l’Atzeri avrebbe ottenuto in assenza del suo inadempimento un risarcimento per il sinistro del 1991, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza n. 457/2024, ha rigettato l’impugnazione, affermando che: 1) trattandosi di scontro tra veicoli - in quanto la vettura condotta dall’Atzeri, in un tratto rettilineo a carreggiata unica con due corsie e linea di mezzeria tratteggiata, in buone condizioni sia della strada che della visibilità, aveva sorpassato un autocarro, spostandosi regolarmente nella corsia di sinistra, ed era venuta a collidere con esso al termine di tale manovra di sorpasso, aveva sbandato e si era ribaltata su un fianco arrestando la sua corsa al di fuori del manto stradale- doveva presumersi , fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti avesse concorso ugualmente a produrre l’evento di danno; detta presunzione, infatti, trova applicazione «non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni»; 2) né la relazione dei Carabinieri, né le dichiarazioni rese dall’Atzeri nell’immediatezza del fatto offrivano elementi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., per cui, anche se sul fondo stradale fossero state presenti delle radici come l’Atzeri aveva riferito, ciò non escludeva la sussistenza della colpa in capo al conducente del furgone, tenuto a cooperare nella manovra di sorpasso, rallentando la velocità, ponendosi sul lato destro della corsia e financo arrestando la marcia, ove in concreto necessario per consentire al veicolo sorpassante di completare in sicurezza la manovra; 3) la violenza dell’urto e gli effetti di questo sulla vettura condotta dall’Atzeri dimostravano che il conducente dell’autocarro non aveva adeguato la propria velocità e condotta di guida al sorpasso subito ed escludevano la ravvisabilità di una responsabilità esclusiva dell’Atzeri nella causazione del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su due motivi, corredato di memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall’Atzeri.

Formulata una proposta di definizione accelerata nel senso dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente ha proposto istanza di decisione, e la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza del 5 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 L'errore commesso dal giudice a quo risiederebbe nell’aver ritenuto violento l’urto, nonostante l’assenza di prova della velocità dei veicoli o quanto meno della velocità di uno di essi.

In aggiunta, il ricorrente sostiene che da nessun atto del processo, né direttamente né indirettamente, risulterebbe che il conducente dell'autocarro avesse tenuto un comportamento in violazione delle norme previste in tema di sorpasso,né che l’Atzeri non fosse lucido nel momento in cui aveva rilasciato la dichiarazione ai Carabinieri il 18.12.1991.

Di conseguenza, responsabilità paritaria in assenza di una prova a sfavore dell'auto antagonista. 2.1 Si sostiene che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. sia stata falsamente applicata, non ricorrendone i presupposti, essendo stata accertata in concreto una delle rispettive responsabilità, quella dell’Atzeri.

La responsabilità del conducente del furgone sarebbe stata affermata senza alcuna valutazione delle emergenze processuali e giungendo, in assenza di logica e consequenziale motivazione, ad un giudizio di sostanziale equivalenza delle infrazioni al Codice della strada rispettivamente commesse, privo di ogni considerazione relativa al contenuto ed al valore fidefacente del rapporto dell’incidente stradale redatto dai Carabineri. 2.2Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.

Il ricorrente, per un verso, persegue un a inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali, opponendo a quella della corte territoriale una diversa valutazione dei fatti di causa che è incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio dilegittimità; per l’altro, muove da un assunto errato in iure, giacché l’accertameto in concreto della colpa dell’Atzeri non esonerava il giudice dall’obbligo di accertare la condotta del conducente del furgone.

Insegna questa Suprema Corte : «In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso» (così Cass. 19/12/2024 n. 33483; conformi Cass. 20/3/2020 n. 7479; Cass. 8/1/2016 n. 124; Cass.4/11/2014 n. 23431).

3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a decidereper le spese, non avendo l’Atzeri svolto attività difensiva in questa sede.

Essendo stato il ricorso deciso in sostanziale conformità alla proposta di definizione accelerata, va invece disposta la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento di euro 600 a lla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4532/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso quale avvocato , con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 457/2024, depositata il 4/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso il giudizio, nell’anno 1993, nei confronti del conducente dell’altro veicolo coinvolto dal sinistro e della sua compagnia di assicurazione, ma che tale giudizio fu dichiarato estinto per omessa tempestiva riassunzione dopo l’interruzione conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione; che il successivo giudizio proposto nel 1996 nei confronti del conducente dell’altro veicolo, del commissario liquidatore della compagnia di assicurazione e della società di assicurazione che aveva acquisito il ramo di quella soggetta alla procedura concorsuale era stato dichiarato estinto per omessa tempestiva integrazione dell’atto di citazione; che dopo taluni ulteriori tentativi di riassunzione del giudizio del 1996, sempre rigettati dal Tribunale di Cagliari, era stato promosso un ulteriore giudizio nell’anno 2001, conclusosi con il rigetto della domanda risarcitoria per prescrizione del diritto. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 701/2020, accertava la responsabilità per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto che se il giudizio risarcitorio fosse stato adeguatamente coltivato, l’Atzeri avrebbe ottenuto il risarcimento del danno quanto meno nella misura del 50% di quello effettivamente subito, considerata la presunzione di colpa concorrente gravante sui conducenti in caso di scontro tra veicoli, ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c., condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 224.235,00, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo, nonché delle spese processuali. All’esito del gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non contestava l’accertamento del proprio inadempimento professionale, ma che il tribunale avesse ritenuto raggiunta la prova che l’Atzeri avrebbe ottenuto in assenza del suo inadempimento un risarcimento per il sinistro del 1991, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza n. 457/2024, ha rigettato l’impugnazione, affermando che: 1) trattandosi di scontro tra veicoli - in quanto la vettura condotta dall’Atzeri, in un tratto rettilineo a carreggiata unica con due corsie e linea di mezzeria tratteggiata, in buone condizioni sia della strada che della visibilità, aveva sorpassato un autocarro, spostandosi regolarmente nella corsia di sinistra, ed era venuta a collidere con esso al termine di tale manovra di sorpasso, aveva sbandato e si era ribaltata su un fianco arrestando la sua corsa al di fuori del manto stradale- doveva presumersi , fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti avesse concorso ugualmente a produrre l’evento di danno; detta presunzione, infatti, trova applicazione «non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni»; 2) né la relazione dei Carabinieri, né le dichiarazioni rese dall’Atzeri nell’immediatezza del fatto offrivano elementi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., per cui, anche se sul fondo stradale fossero state presenti delle radici come l’Atzeri aveva riferito, ciò non escludeva la sussistenza della colpa in capo al conducente del furgone, tenuto a cooperare nella manovra di sorpasso, rallentando la velocità, ponendosi sul lato destro della corsia e financo arrestando la marcia, ove in concreto necessario per consentire al veicolo sorpassante di completare in sicurezza la manovra; 3) la violenza dell’urto e gli effetti di questo sulla vettura condotta dall’Atzeri dimostravano che il conducente dell’autocarro non aveva adeguato la propria velocità e condotta di guida al sorpasso subito ed escludevano la ravvisabilità di una responsabilità esclusiva dell’Atzeri nella causazione del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su due motivi, corredato di memoria. Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall’Atzeri. Formulata una proposta di definizione accelerata nel senso dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente ha proposto istanza di decisione, e la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza del 5 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 L'errore commesso dal giudice a quo risiederebbe nell’aver ritenuto violento l’urto, nonostante l’assenza di prova della velocità dei veicoli o quanto meno della velocità di uno di essi. In aggiunta, il ricorrente sostiene che da nessun atto del processo, né direttamente né indirettamente, risulterebbe che il conducente dell'autocarro avesse tenuto un comportamento in violazione delle norme previste in tema di sorpasso,né che l’Atzeri non fosse lucido nel momento in cui aveva rilasciato la dichiarazione ai Carabinieri il 18.12.1991. Di conseguenza, responsabilità paritaria in assenza di una prova a sfavore dell'auto antagonista. 2.1 Si sostiene che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. sia stata falsamente applicata, non ricorrendone i presupposti, essendo stata accertata in concreto una delle rispettive responsabilità, quella dell’Atzeri. La responsabilità del conducente del furgone sarebbe stata affermata senza alcuna valutazione delle emergenze processuali e giungendo, in assenza di logica e consequenziale motivazione, ad un giudizio di sostanziale equivalenza delle infrazioni al Codice della strada rispettivamente commesse, privo di ogni considerazione relativa al contenuto ed al valore fidefacente del rapporto dell’incidente stradale redatto dai Carabineri. 2.2Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato. Il ricorrente, per un verso, persegue un a inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali, opponendo a quella della corte territoriale una diversa valutazione dei fatti di causa che è incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio dilegittimità; per l’altro, muove da un assunto errato in iure, giacché l’accertameto in concreto della colpa dell’Atzeri non esonerava il giudice dall’obbligo di accertare la condotta del conducente del furgone. Insegna questa Suprema Corte : «In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso» (così Cass. 19/12/2024 n. 33483; conformi Cass. 20/3/2020 n. 7479; Cass. 8/1/2016 n. 124; Cass.4/11/2014 n. 23431). 3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a decidereper le spese, non avendo l’Atzeri svolto attività difensiva in questa sede. Essendo stato il ricorso deciso in sostanziale conformità alla proposta di definizione accelerata, va invece disposta la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento di euro 600 a lla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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