CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 29 aprile 2021 la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30 aprile 2018, assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato commesso il 14 dicembre 2016 perché il fatto non sussiste e rideterminava in mesi quattro e giorni venti di arresto la pena in relazione alle altre violazioni alle prescrizioni impostegli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a) nullità della sentenza per violazione degli artt. 420-ter, 178 e 180 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale in primo grado accolto la richiesta di rinvio dell'udienza del 12 gennaio 2018 sebbene l'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, non fosse stato tradotto e fosse impedito a comparire, situazione che avrebbe dovuto imporre il differimento anche d'ufficio del processo, posto che la parte che avrebbe dovuto far presente tale stato di cose è l'imputato e non il difensore; b) errata applicazione dell'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado pur in assenza della rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato nel momento di sottoposizione alla misura di prevenzione, avvenuta a distanza di anni dalla pronuncia del provvedimento applicativo, a causa della sospensione della sua esecuzione per effetto di detenzione di lunga durata. 3. Con successiva memoria la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e prodotto documentazione per avvalorarne la fondatezza e chiedere la riassegnazione alla sezione competente tabellarmente. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.11 primo motivo prospetta un vizio di nullità degli atti e delle sentenze di merito che è stato escluso dalla Corte di appello sulla scorta di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo ed in aderenza ad orientamento interpretativo del tutto condivisibile, ha osservato che l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa ha l'onere -dipendente dal carattere eventuale della sua presenza e dalla legittima celebrazione del processo anche in sua assenza- di presentare al giudice competente tempestiva richiesta di autorizzazione per poter partecipare al processo a suo carico senza che sussista un obbligo per il giudice che procede di disporne in ogni caso la traduzione (Sez. 4, n. 10157 del 18/02/2020, Akhmedov, Rv. 278610; Sez. 4, n. 45578 del 28/10/2021, Serafino, Rv. 282547; Sez. 5, n. 6540 del 10/12/2018, dep. 2019, D, Rv. 275498). 1.1 Ha quindi rimarcato che, in ogni caso, anche se alla mancata traduzione dell'imputato fosse ricollegata un'ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni sul suo intervento nel processo, si tratterebbe di nullità generale a regime intermedio, da far valere prima del compimento dell'atto o comunque nella prima occasione processuale utile, pena la sua sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, ha osservato la Corte di appello, il difensore di fiducia dell'imputato, vistasi respinta la richiesta di rinvio dell'udienza per consentirne la traduzione e dichiarata la sua assenza, non ha sollevato nessuna eccezione nemmeno alla successiva udienza, nella quale Spina si era presentato ed aveva reso l'esame. 1.2 La soluzione offerta dalla sentenza impugnata merita condivisione senza sia necessario rimettere la decisione alle Sezioni Unite, né alla sezione competente secondo le regole tabellari. Deve, dunque, confermarsi che l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e che, in caso di mancata traduzione o di rigetto della richiesta da parte del giudice competente a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziare, v'è l'obbligo del giudice procedente di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza con la conseguente nullità degli atti, che si verifica a condizione che la richiesta sia stata tempestivamente presentata e che l'eccezione sia altrettanto tempestivamente sollevata (Sez. U, n. 35399 del 24/6/2010, F., Rv. 26783; Sez. 5, n. 10268 del 13/1/2021, Usai, Rv. 280810; Sez. 2, n. 20774 del 24/4/2019, Elice, Rv. 276918). 1.3 Convincente smentita non è dato rinvenirsi nel ricorso, che ribadisce la tempestiva comunicazione dello stato di detenzione, che non risulta tale, ma compiuta soltanto e direttamente all'udienza, e che non contesta nemmeno il tipo di nullità eventualmente verificatasi, ma sostiene che l'impedimento non aveva consentito di farla valere alla parte che ha assistito al compimento dell'atto nullo, intesa come persona dell'imputato e non del suo difensore. In realtà, per parte deve intendersi quella che esercita le facoltà processuali, ossia l'imputato rappresentato dal suo patrocinatore, che aveva partecipato regolarmente all'udienza. Né può assegnarsi rilievo alla documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva, oggetto di produzione tardiva perché avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 611 cod. proc. pen. 2. Quanto al secondo motivo, non risulta che con l'atto di appello la difesa avesse fatto valere i principi espressi nelle pronunce giudiziali, di legittimità e costituzionali, indicate in ricorso, al fine di contestare la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 159 del 2011 a ragione dell'omessa rivalutazione -da parte del giudice della prevenzione, oppure, in via incidentale, da parte del giudice penale chiamato a giudicare della violazione alle relative prescrizioni- della pericolosità sociale dell'imputato all'atto della sua risottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza una volta che, interrottane l'esecuzione a causa di un periodo di carcerazione espiativa di pena detentiva, la misura di prevenzione era stata nuovamente applicata. 2.1 Quello dedotto con il ricorso costituisce motivo di violazione di legge, il cui riscontro pretende accertamenti in punto di fatto sui periodi di detenzione interruttivi dell'esecuzione della misura di prevenzione, che sono preclusi in via diretta al giudice di legittimità e che avrebbero dovuto essere condotti dai giudici di merito. 2.2 Pertanto, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non è consentito proporre col ricorso per cassazione motivi per far valere violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, senza che ricorressero impedimenti di sorta ad una più tempestiva deduzione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i