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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 16079/2025

Testo disponibile della fonte

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nte D a : E m e s s o SENTENZA S T I C C A sul ricorso proposto da S I L V I A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D a : t o 8 4 4 c F i r m a 2 e avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma 6 1 9 1 - 5 b 1 c b 4 6 5 7 9 9 c f e e visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; l # : 3 7 i a 3 a S e r udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 1 5 a l # : C A lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore i a S e r generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; 1 C A U A L I F I E D U A L I F I E D T R U S T P R O Q T R U S T P R O Q D a : D a : E m e s s o E m e s s o S I A N I C E N T O F A N T I V I N C E N Z O F R A N C E S C O D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella emessa l'11 settembre 2024 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato Christian ivlencaroni in relazione ai periodi dal 2 gennaio 2020 al 2 luglio 2021, e dal 2 gennaio 2024 al 2 luglio 2024, «in considerazione del 8 a rapporto disciplinare del 30 maggio 2021 per colluttazione con il compagno di 2 4 b d 0 a camera, non punito dal Consiglio di Disciplina della C.C. di Viterbo».

Il reclamo al Tribunale investiva il semestre inciso dal rapporto in questione. 3 5 5 6 e e l # : i a Osservava al riguardo il medesimo Tribunale come, indipendentemente dall'esito del procedimento disciplinare, il fatto storico della colluttazione era rimasto accertato ed esso si poneva, di per sé, come elemento di negazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, ribadendo la D a : tesi, già esposta in sede disciplinare, di avere nel frangente messo in atto una reazione meramente difensiva rispetto all'altrui aggressione.

Il carattere necessitato, e strettamente proporzionato, del suo agire sarebbe stato riconosciuto dall'organo di disciplina, che su tale presupposto lo aveva S I L M A S T I C C A E m e s s o prosciolto dall'addebito.

D E I t o 8 4 4 c Basare su di esso il diniego della liberazione anticipata sarebbe, dunque, F i r m a 2 e illogico e contraddittorio. b 4 6 1 9 1 - 5 b 1 c 6 5 7 9 9 c [OSCURATO:PERSONA] 3 7 f e e l # : h a 7 3 a 5 a l # :

1. Il ricorso è fondato. i a

2. La liberazione anticipata è istituto previsto dalla legge allo scopo di sollecitare l'adesione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

In tale prospettiva, viene accordato un abbuono di pena (art. 54 Ord pen.) per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : L'art. 103, comma 2, reg. es.

Ord. penj ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibill «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».

V I N C E N Z O S ' A N I E m e w o F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D E I : D a : t o t o 2 F i r m a F i r m a

3. Le trasgressioni disciplinari, che riflettano l'assenza di tali corretti e costruttivi rapporti, anche rispetto alla restante popolazione detenuta, sono certamente indici negativamente valutabili nella prospettiva in discorso.

E' stato, in più, correttamente affermato che il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per motivi 8 a procedurali, o non sia sfociato nella punizione del responsabile, in quanto, per la 2 4 b d 0 a concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico 3 5 5 6 e e l # : i a della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985-01, e precedenti conformi ivi citati).

In questa caso, tuttavia, l'eventuale esito disciplinare deve essere valutato in concreto, sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparato, in T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r un giudizio complessivo, con ogni altro elemento risultante in merito alla D a : condotta dell'interessato nel semestre, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla eventuali comportamenti positivo pregressi, se assunti con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv.. 277497-01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01).

S I L M A S T I C C A E m e s s o Il principio vale, a maggior ragione, a fronte di un esito disciplinare D E I t o 8 4 4 c totalmente liberatorio, quale quello che il giudice a qua riconosce essere F i r m a 2 e intervenuto nel caso di specie, giacché è evidente che solo il reale approfondimento delle ragioni che l'hanno determinato può condurre, trattandosi b 4 6 1 9 1 - 5 b 1 c 6 5 7 9 9 c di valutarne le ricadute sul piano dell'adesione del detenuto al trattamento, ad 3 7 f e e l # : h a 7 3 a una decisione conclusiva informata e rispondente a giustizia. 5 a l # : i a

4. Essendo un tale approfondimento mancato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovata deliberazione.

P.Q.M.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte D a : E m e s s o SENTENZA S T I C C A sul ricorso proposto da S I L V I A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D a : t o 8 4 4 c F i r m a 2 e avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma 6 1 9 1 - 5 b 1 c b 4 6 5 7 9 9 c f e e visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; l # : 3 7 i a 3 a S e r udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 1 5 a l # : C A lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore i a S e r generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; 1 C A U A L I F I E D U A L I F I E D T R U S T P R O Q T R U S T P R O Q D a : D a : E m e s s o E m e s s o S I A N I C E N T O F A N T I V I N C E N Z O F R A N C E S C O D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella emessa l'11 settembre 2024 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato Christian ivlencaroni in relazione ai periodi dal 2 gennaio 2020 al 2 luglio 2021, e dal 2 gennaio 2024 al 2 luglio 2024, «in considerazione del 8 a rapporto disciplinare del 30 maggio 2021 per colluttazione con il compagno di 2 4 b d 0 a camera, non punito dal Consiglio di Disciplina della C.C. di Viterbo». Il reclamo al Tribunale investiva il semestre inciso dal rapporto in questione. 3 5 5 6 e e l # : i a Osservava al riguardo il medesimo Tribunale come, indipendentemente dall'esito del procedimento disciplinare, il fatto storico della colluttazione era rimasto accertato ed esso si poneva, di per sé, come elemento di negazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, ribadendo la D a : tesi, già esposta in sede disciplinare, di avere nel frangente messo in atto una reazione meramente difensiva rispetto all'altrui aggressione. Il carattere necessitato, e strettamente proporzionato, del suo agire sarebbe stato riconosciuto dall'organo di disciplina, che su tale presupposto lo aveva S I L M A S T I C C A E m e s s o prosciolto dall'addebito. D E I t o 8 4 4 c Basare su di esso il diniego della liberazione anticipata sarebbe, dunque, F i r m a 2 e illogico e contraddittorio. b 4 6 1 9 1 - 5 b 1 c 6 5 7 9 9 c [OSCURATO:PERSONA] 3 7 f e e l # : h a 7 3 a 5 a l # : 1. Il ricorso è fondato. i a 2. La liberazione anticipata è istituto previsto dalla legge allo scopo di sollecitare l'adesione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. In tale prospettiva, viene accordato un abbuono di pena (art. 54 Ord pen.) per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'azione predetta. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : L'art. 103, comma 2, reg. es. Ord. penj ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibill «all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». V I N C E N Z O S ' A N I E m e w o F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D E I : D a : t o t o 2 F i r m a F i r m a 3. Le trasgressioni disciplinari, che riflettano l'assenza di tali corretti e costruttivi rapporti, anche rispetto alla restante popolazione detenuta, sono certamente indici negativamente valutabili nella prospettiva in discorso. E' stato, in più, correttamente affermato che il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per motivi 8 a procedurali, o non sia sfociato nella punizione del responsabile, in quanto, per la 2 4 b d 0 a concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico 3 5 5 6 e e l # : i a della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985-01, e precedenti conformi ivi citati). In questa caso, tuttavia, l'eventuale esito disciplinare deve essere valutato in concreto, sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparato, in T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r un giudizio complessivo, con ogni altro elemento risultante in merito alla D a : condotta dell'interessato nel semestre, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla eventuali comportamenti positivo pregressi, se assunti con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv.. 277497-01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01). S I L M A S T I C C A E m e s s o Il principio vale, a maggior ragione, a fronte di un esito disciplinare D E I t o 8 4 4 c totalmente liberatorio, quale quello che il giudice a qua riconosce essere F i r m a 2 e intervenuto nel caso di specie, giacché è evidente che solo il reale approfondimento delle ragioni che l'hanno determinato può condurre, trattandosi b 4 6 1 9 1 - 5 b 1 c 6 5 7 9 9 c di valutarne le ricadute sul piano dell'adesione del detenuto al trattamento, ad 3 7 f e e l # : h a 7 3 a una decisione conclusiva informata e rispondente a giustizia. 5 a l # : i a 4. Essendo un tale approfondimento mancato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovata deliberazione. P.Q.M. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g
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