CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 11004/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio dimotivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fatto;Rilevato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, aseguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art.1, comma56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiestaformulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, acausa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto dirinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n.29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522);Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.278170);Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, deplano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186del 2000);[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11004/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4297/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40507/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce haapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce, peraltro in temini del tutto generici, vizio dimotivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fatto;Rilevato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, aseguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art.1, comma56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiestaformulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, acausa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto dirinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n.29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522);Considerato che occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.278170);Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, deplano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]