CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Genova harigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena ovvero diapplicazione della detenzione domiciliare formulata nell’interesse del detenutoXXXXXXXXXXXXXXX.1.1. A fondamento della decisione il Tribunale ha innanzitutto evidenziatoche il XXXXXXX, gravato da un articolato curriculum criminale risalente già allafine degli anni sessanta, è attualmente detenuto in esecuzione della pena di annitrenta di reclusione - con decorrenza dal 14 ottobre 2010 e scadenza, allo stato,al 13 gennaio 2046 - in forza del provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli inrelazione a condanne irrevocabili per i delitti di associazione di tipo mafioso,estorsione aggravata e rapina aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge del 12luglio 1991 n. 203.Il collegio ha quindi riconosciuto che le condizioni cliniche del detenuto,ritenute compatibili con il regime carcerario dal Tribunale di sorveglianza diTorino con provvedimento dell’1 aprile 2025 pur in presenza di plurime patologie,risultano nel frattempo essersi significativamente aggravate.Ha osservato, in particolare, che dalla più recente documentazione sanitariaacquisita emerge come il XXXXXXX sia affetto da una neoplasia maligna del timocon infiltrazione del mediastino e delle strutture vascolari ivi contenute, nonsuscettibile di trattamento chirurgico e caratterizzata da una prognosi altamentesfavorevole, essendo la sopravvivenza, in assenza di complicanze acute correlatealla chemioterapia, stimabile nell’ordine di pochi mesi.Ha altresì rilevato che la patologia risulta fronteggiabile esclusivamentemediante trattamenti a carattere palliativo, anche attraverso protocollichemioterapici che il detenuto ha tuttavia recentemente rifiutato.Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che l’istanza non potesse trovareaccoglimento posto che:- il XXXXXXX costituisce esponente di primo piano del sodalizio mafiosodenominato «clan XXXXXXXX», costituitosi negli anni Novanta e tuttoraoperativo in taluni quartieri della città di XXXXXX;- il predetto ha assunto, tra l’ottobre 2005 e l’agosto 2006, funzionidirettive ed organizzative all’interno dell’organizzazione criminale e si è occupato,dall’ottobre 2014 sino al 2021, della gestione delle attività estorsive perpetrate aidanni delle imprese commerciali operanti nell’area di influenza del clan;- egli è padre di XXXXXXX, anch’egli condannato per appartenenza allamedesima consorteria criminale e attualmente detenuto presso la Casacircondariale di XXXXXXXXXXXX con fine pena fissato al 12 dicembre 2033,nonché di XXXXXXXX, ucciso il 12 novembre 2021 in quello che il provvedimentodefinisce un «chiaro agguato di matrice camorristica»;- durante la detenzione, ha mantenuto una condotta caratterizzata dapersistente impermeabilità al percorso rieducativo, come attestato, da ultimo,dal rinvenimento nel marzo 2025 di una pluralità di apparecchi telefonici cellulariall’interno della cella da lui occupata;- la patologia dalla quale è affetto integra senz’altro la nozione di graveinfermità fisica, ma essa, tuttavia, non ha raggiunto uno stadio terminale oparticolarmente avanzato;- il trattamento sanitario concretamente praticabile, rappresentato dallecure chemioterapiche, può essere assicurato all’interno dell’istituto penitenziario;- non può escludersi una possibile risposta terapeutica idonea quantomenoa rallentare la progressione della malattia neoplastica;- l’eventuale collocazione del detenuto presso il domicilio indicatocomporterebbe il suo reinserimento proprio nell’area territoriale storicamentesottoposta all’influenza del sodalizio criminale di appartenenza, ove la suaaccertata capacità delinquenziale si è manifestata per lungo tempo attraverso lagestione delle attività estorsive poste in essere ai danni degli operatori economicidella zona.Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che, nel necessariobilanciamento tra la tutela del diritto alla salute del detenuto e le concorrentiesigenze di difesa sociale, queste ultime debbano reputarsi prevalenti in ragionedel concreto ed elevato rischio di reiterazione di gravissimi reati, ulteriormentecorroborato dalla già evidenziata e persistente impermeabilità del condannato altrattamento penitenziario.Ha così delineato un quadro di eccezionale allarme sotto il profilo dellapericolosità sociale, reputato incompatibile con una prognosi favorevole circa lafutura osservanza delle prescrizioni connesse ad un eventuale regimedomiciliare, come desumibile tanto dalle pregresse violazioni degli obblighiconnessi alle misure di prevenzione, quanto dalla concreta possibilità che ilrientro del condannato nel contesto territoriale di tradizionale operatività del clanpossa riattivare dinamiche criminogene strettamente correlate al suo consolidatopercorso delinquenziale.Il Tribunale ha infine osservato che la patologia dalla quale il detenuto èaffetto non ha determinato uno stato di decadimento fisico o psichico tale dacollocarlo al di sotto della soglia minima di dignità personale, né consente diravvisare nella prosecuzione dello stato detentivo una condizione di sofferenzaeccedente quel nucleo di afflittività che costituisce conseguenza inevitabile dellalegittima esecuzione della pena.2 . Avverso la predet ta ord inanza ha proposto r i corso percassazioneXXXXXXXXXXXXXXX, per il ministero del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per inosservanza ovvero erroneaapplicazione degli artt. 47-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora inavanti: ord. pen.) e 147, comma 1, n. 2, cod. pen.Il ricorrente, dopo avere ricostruito compiutamente il quadro patologicodell’assistito ed aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzionedomiciliare c.d. umanitaria, censura il provvedimento impugnato nella parte incui non attribuisce adeguato rilievo al fatto che la protrazione dello statodetentivo, a fronte di una condizione morbosa di particolare gravità ed ormaiirreversibile, si tradurrebbe, in concreto, in un trattamento non più conforme alsenso di umanità che deve necessariamente informare l’esecuzione della pena.Sostiene, inoltre, che l’assistenza familiare di cui il detenuto potrebbebeneficiare presso il domicilio indicato costituirebbe un elemento di decisivarilevanza ai fini dell’adesione alle sole terapie concretamente praticabili, tanto piùin presenza di una prognosi infausta stimata nell’ordine di pochi mesi.Evidenzia altresì come il luogo individuato per l’eventuale esecuzionedomiciliare sia stato ritenuto idoneo dagli organi di polizia e sia abitato dalla solafiglia XXXXXXXXXX, persona immune da precedenti o censure e dichiaratasidisponibile ad accogliere il padre.Deduce, infine, che il giudizio di persistente pericolosità sociale formulato dalTribunale non abbia adeguatamente considerato l’incidenza delle plurimepatologie da cui il XXXXXXX è affetto, ivi compresa quella oncologica, sulla suaeffettiva capacità di reiterazione criminosa, né la circostanza che il sodaliziocriminale di appartenenza sarebbe stato integralmente disarticolato inconseguenza delle collaborazioni con la giustizia successivamente rese dai verticidella consorteria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata è sorretta daun apparato argomentativo compiuto e coerente, sviluppato nel rispetto deicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di differimentodell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per ragioni umanitarie.2. Nel procedere all’il lustrazione delle ragioni sottese a siffattadeterminazione, si rende necessario operare una ricognizione dei tratti e deipresupposti operativi degli istituti la cui applicazione è stata invocatanell’interesse del detenuto.2.1 Stabilisce l’art. 47, comma 1 ter, ord. pen. che «quando potrebbe esseredisposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensidegli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se lapena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delladetenzione domiciliare stabilendo un termine di durata di tale applicazione,termine che può essere prorogato».Primo presupposto per il riconoscimento del beneficio è, quindi, l’averapprezzato, in capo al condannato, la presenza di una delle condizioni fattualiche impongono o legittimano il differimento dell’esecuzione della sanzionepenale.L’esecuzione della pena restrittiva può, in particolare, essere rinviataallorchè essa debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «graveinfermità fisica» - art. 147, primo comma n. 2, cod. pen. – e ciò al fine di evitareche la sottoposizione alla stessa possa confliggere con la salvaguardia del dirittoalla salute e con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, sulpresupposto che il condannato sia affetto da malattia grave, tale, cioè, da porrein pericolo la vita o da richiedere la prestazione di adeguate cure mediche chenon possono garantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso il ricorso alricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord.pen., o patisca comunque stati di scadimento fisico a seguito dei quali larestrizione inframuraria finisce per assumere i connotati di una condizioneesistenziale iniqua perché non rispettosa della dignità della persona.E’ appena il caso di precisare come, secondo consolidato e condivisoorientamento di questa Corte, la valutazione dello stato di salute incompatibilecon il regime carcerario idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione dellapena per infermità fisica vada effettuata comparativamente ed in concreto: essa,pertanto, non può esaurirsi in un giudizio di astratta idoneità dei presidi sanitariposti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma postulauna verifica di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che, nellasituazione specifica, è possibile assicurare al soggetto in modo da verificare chesiano garantite le tipologie di cura necessarie e che sia ponderata l’incidenzadell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, sent. n. 28631del 23 aprile 2024, L, Rv. 286742).2.2 In presenza delle condizioni fattuali appena menzionate, ilgiudice deve in ogni caso valutare se le condizioni di salute del condannato sianoo meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilitàconcrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione.Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità,l'espiazione di una pena si atteggi contraria al senso di umanità per le eccessivesofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo inconseguenza della impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzionesul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dalcodice penale.Ove, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannatosia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che sisuo carico un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra leesigenze di tutela del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenerenecessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo deldifferimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, ladetenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., cheespressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospendel'esecuzione.La concessione del beneficio in esame è, per l'effetto, subordinato ad unaduplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenzadelle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre,eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensionedell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano dellecaratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano dellagravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, perun verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessariocontrollo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a unaesecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità.3. Di detti canoni interpretativi il collegio ha fatto buon governo.Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, preso puntualmente in esame lagravità e la prognosi infausta della patologia oncologica, verificando, alcontempo, che il detenuto può ricevere in istituto l’assistenza necessaria e che leterapie concretamente praticabili possano esservi assicurate.Ha quindi escluso, con motivazione immune da manifeste fratture logiche,che la prosecuzione della detenzione determini, allo stato, condizioniincompatibili con il senso di umanità o una sofferenza eccedente quellainevitabilmente connessa alla legittima esecuzione della pena.Quanto alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare, il giudice dimerito ha operato un analitico bilanciamento tra il diritto alla salute delcondannato e le esigenze di difesa sociale, attribuendo rilievo alla posizioneapicale da lui rivestita nel sodalizio mafioso, alla persistente operatività delcontesto criminale di riferimento, alla condotta serbata durante la detenzione ealla collocazione del domicilio proposto nell’area di tradizionale influenza del clan.Il giudizio conclusivo di persistente ed elevata pericolosità sociale risulta,pertanto, ancorato a dati concreti e non presenta manifeste incongruenzeargomentative.Le doglianze difensive, pur richiamando la complessiva situazione clinica el’assistenza familiare prospettata, non si confrontano in modo specifico con talepercorso motivazionale, ma tendono a sostituire alla valutazione compiuta dalTribunale una diversa lettura degli elementi già esaminati.Esse si risolvono, dunque, in censure assertive e controfattuali, inidonee aevidenziare una violazione di legge o, ancor di più, fratture motivazionalicensurabili in questa sede.6. Alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile. A dettadeclaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.Lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato alversamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che, per l’ipotesiin cui il presente provvedimento sia oggetto di diffusione, vengano omessi, aisensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 le generalità e gli altri dati identificativi delricorrente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.