CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 10104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31891-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-YVES, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.31891/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 518/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 28/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 10maggio 2019 la Corte d’appello di Catania, decidendo quale giudice del rinvio, riformava la sentenza del locale Tribunale e rigettava l’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti, lettori di madrelingua straniera per l’Università degli Studi di Catania, volta al riconoscimento ‒ a decorrere dal 14 gennaio 2004‒ del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza dell'art. 38 d.P.R. n. 382 del 1980, in applicazione dello ius superveniens integrato dall'art. 1 del d.l. 14 gennaio 2004, n. 2, conv . nella legge 5 marzo 2004, n. 63. 2. Il giudice del rinvio, in applicazione del principio di diritto affermato da Cass.,Sez. U, n. 24963/2017, ha rilevato che con sentenze definitive ‒ l’ultima delle quali, del Tribunale di Catania, recante n. 873/2006 ‒ era stato, da un lato, qualificato il rapporto come a tempo indeterminato, attribuendo ai ricorrenti il diritto al trattamentoretributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito, e, dall’altro, riconosciuto il diritto a percepire le classi e gli scatti biennali di anzianità maturata dalla prima assunzione fino al 31.12.2002; ha sottolineato, inoltre, richiamando la pronuncia rescindente, che «il principio dell'autorità della cosa giudicata ‒ finalizzato a tutelare il principio della certezza dei rapporti giuridici ‒ (nella specie riguardante rapporti di durata) impedi(va), allo stato, di determinare il trattamento retributivo dei lettori nel senso richiesto». 3. Il giudicato, in altri termini, esplicava la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trovando «un limite -unico-nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento»; rebus sic stantibus, non costituiva, secondo il giudice del rinvio, «”fatto nuovo” l’impegno orario effettivamente assolto dai ricorrenti, posto che, come evidenziato dalla stessa Corte di cassazione al punto 14 della pronuncia rescindente, già con le sentenze del Pretore di Catania, divenute res iudicata, «i loro rapporti sono stati qualificati come rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;né il giudicato era stato superato dall’elemento di diritto integrato dal d.l. n. 2/2004 (normativa già in vigore al momento della pronuncia del Tribunale di Catania n. 873/2006, passata in cosa giudicata), avendo la Cassazione precisato che lo ius superveniens avrebbe potuto essere integrato dalla legge europea 2017 ‒ non ancora approvata, al momento della sentenza rescindente, dai due rami del Parlamento‒ che all’art. 11 conteneva una disciplina volta a chiudere la procedura EU Pilot 2079/11/EMPL ed a superare il cospicuo contenzioso in atto; disciplina nelle more adottata ( art. 11 della legge n. 167 del 20.11.2017), ma che aveva previsto, al comma 1, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a decorrere dal 2017 e, al comma 2, che, con successivo decreto interministeriale, sarebbe stato predisposto «uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede a livello di singolo ateneo»; senonché, parte ricorrente non aveva allegato , ad avviso del giudice del rinvio, che l’Università degli Studi di Catania avesse stipulato il relativo contratto integrativo d’Ateneo, né tanto meno che tale contratto fosse stato concluso entro il termine del 31.12.2017, sicché tale normativa non potevainserirsi quale ius superveniens; 4. il giudice del rinvio statuiva dunque per la reiezione della domanda, in ossequio alla regula iuris enunciata dalla Cassazione, posto che non erano emersi elementi (di fatto o di diritto) che orientavano per il superamento del giudicato. 5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti sulla base di tre motivi assistiti da memoria, cui si è opposta con controricorso l’Università di Catania.[OSCURATO:PERSONA]: 1. in via preliminare , deve essere disattesa l’istanza con cui i ricorrentichiedono, nelle loro memorie illustrative dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , disporsi il rinvio del presente procedimento in attesa della decisione della CGUE sul ricorso presentato dalla Commissione UE il 10 agosto 2023, risultando il ricorso pienamente definibile senza necessità di attendere gli esiti di detta decisione; 2. ciò posto, c on il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2909 cod. c iv ., 329 - 384 e 394 c od . proc. c iv . , in quanto nessun giudicato , ad avviso dei ricorrenti, poteva dirsi preclusivo del nuovo accertamento: l’Ateneo non aveva impugnato, infatti,la decisione del Tribunale di Catania n. 2295/2013 , nella parte in cui aveva ritenuto superati, con l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.l. n. 2/2004, i giudicati inerenti alrapporto di lavoro dei lettori ; 3. i l motivo non è fondato; la doglianza non tiene conto del fatto che la regula iuris fissata dalla pronuncia rescindente n. 24963/2017 (al punto 21) è la seguente: «[…] ciò che si oppone allo stato della legislazione ‒ non essendo ancora stato definitivamente approvato dai due rami del Parlamento l'art. 11 della legge europea 2017 […] ‒ al totale accoglimento delle censure è che tale accoglimento presuppone il superamento del giudicato in assenza di una specifica normativa che lo consenta, quale è quella in itinere […]. Del resto, non va dimenticato che anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE si desume che, l'accertamento della responsabilità dello Stato membro per mancato rispetto del diritto UE è inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione e per esso comporta un risarcimento, ma non impone la revisione delle decisioni giurisdizionale passate in giudicato che abbiano interpretato la normativa nazionale in senso non conforme al diritto dell'Unione, anche nell'ipotesi in cui proprio tali sentenze siano la causa dell'accertata violazione del diritto UE[…]. In sintesi, nel nostro ordinamento, il principio dell'autorità della cosa giudicata ‒ finalizzato a tutelare il principio della certezza dei rapporti giuridici ‒ (nella specie riguardante rapporti di durata) impedisce, allo stato, di determinare il trattamento retributivo dei lettori nel senso richiesto. Infatti, in base a tale disciplina, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame ela deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trovando tale regime trova un limite -unico-nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento». Le Sezioni Unite, in sostanza, pur ritenendo l’art. 1 d.l. n. 2/2004 applicabile anche «a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno, non per loro scelta, sottoscritto il nuovo contratto di assunzione come collaboratori esperti linguistici», evidenziano, nondimeno , che, non essendo ancora stato approvato dai due rami del Parlamento l'art. 11 della legge europea 2017, sussisterebbe qui la preclusione del giudicato, atteso che esso si era formato, nella specie,dopo il varo del d.l. n. 2/2004. A tale principio di diritto si è, in effetti, conformata la pronuncia del giudice del rinvio, la quale ha altresì puntualizzato, con ulteriore passaggio argomentativo, ch e l’art. 11 della legge n. 167/2017, nelle more approvato, non integrava ius superveniens. È evidente, pertanto, che non serve dedurre che v’era giudicato internodinanzi al giudice d’appello, per mancata impugnazione da parte dell’Ateneo dell’affermazione del primo giudice secondo cui il d.l. n. 2/2004 potesse valere in termini di ius superveniens, posto che il giudice del rinvio non può che uniformarsi al principio di diritto affermato nella pronuncia rescindenteperché costituisce la norma giuridica da applicare nel caso concreto in relazione ai punti direttamente o indirettamente indicati dalla Cassazione non modificabili (Cass. n. 4725/2001, Cass. n. 7473/2022); nella specie, tale pronuncia rescindente ha statuito , inequivocabilmente, che il giudicato, qui integrato dalla sentenza n. 873/2006 del Tribunale di Catania, costituisceostacolo all’accoglimento della (residua) pretesa dei ricorrenti. Infatti, in quest’ultima pronuncia, successiva al d.l. n. 2/2004, il Tribunale aveva riconosciuto, invero, le classi e gli scatti biennali di cui all’art. 38 d.P.R. sull’85% (e non sul 100%) del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito. 4. Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.11 della legge 167/2017, 1 comma 1143 lett. b) della legge n. 205/2017 e 3 comma 1 legge n. 37/2019; la Corte di merito aveva individuato l’art. 11 della legge n. 167/2017 come disposizione sopravvenuta ai giudicati ma al contempo aveva escluso, erroneamente, la sua applicazione per l’assenza di prova dell’avvenuta stipulazione entro il 31.12.2017 (come prescritto dall’art. 11 legge 167/2017, cit.) del contratto integrativo di Ateneo; secondo i ricorrenti, alla Corte di merito era sfuggito però che il termine per la stipula del contratto integrativo era stato prorogato al 31.12.2018 e poi al 31.10.2019 (cfr. legge 205/2017, art. 1; legge 37/2019, art. 3); l’art. 11 della legge n. 167/2017 era stato quindi modificato dall’art. 6 comma 3 del d.l. n. 162/2019, che aveva previsto la proroga del termine di stipula dei contratti integrativi al 30.6.2020 e ancora dall’art.33 comma 2-quater del d.l. n. 104/2020 che aveva spostato il termine di stipula dei contratti al 30.6.2021; 5. il motivo è infondato ; la legge 20.11.2017 n. 167 aveva previsto, all'art. 11, solo uno stanziamento straordinario di fondi, da utilizzare, previa adozione (con decreto ministeriale) di uno “schema tipo di contratto”, in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, finalizzata «al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». Anche l’art. 1, comma 305, della legge n. 234/2021, nell’apportare modifiche all’art. 11 legge n. 167/2017, cit., e i successivi decreti interministeriali, operano (a ben vedere) un rinvio ai contratti integrativi a stipularsi. In particolare l’art. 1 comma 3 lett. a) del decreto interministeriale n. 765/2019prevede, infatti, che «la somma sarà ripartita tra gli Atenei, in proporzione al numero di ex-lettori in servizio al 31.12.2018, con riferimento alle università che entro il 31.10.2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema - tipo allegato al presente decreto», il quale ultimo, a sua volta, stabilisce (v. in particolare l’art. 8 recante “condizione sospensiva”) che «l’efficacia del contratto integrativo è subordinata ‒ e pertanto sospesa ‒ sino alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile e all’acquisizione da parte dell’Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall’applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria» ‒ già pendente o da instaurarsi ‒ volta al riconoscimento «di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto nel presente accordo, a fronte dell’applicazione delle condizioni ivi previste». Non v’è pertanto, nella disciplina legislativa richiamata da i ricorrenti , il riconoscimento di un parametro di ricostruzione della carriera diverso da quello previsto dal d.l. del 2004, come interpretato autenticamente nel 2010. È lo “ schema tipo di contratto” allegato al decreto del MEF che contiene, invero,una specifica previsione sul trattamento economico ma si tratta, quindi, di una sopravvenienza che di per sé non è, allo stato , sufficiente a determinare il superamento del giudicato. In tale contesto, a nulla rilevache il termine per la stipula del contratto integrativo d’Ateneo fosse stato , o meno, prorogato ; quel che è certo è che il rapporto in discorso non è allo stato inciso dallo ius superveniens , e ciò per le ragioni enunciate dal giudice del rinvioche ha correttamente valutato, insostanza, la non incidenza sulla fattispecie della normativa in questione. 6. Con il terzo, ed ultimo, motivo si denuncia , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 45 TFUE e si invoca la proposizione di un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TUFUE, dell’art. 11 legge n. 167/2017;il giudice del rinvio aveva omesso di valutare la compatibilità con il diritto unionale dell’art. 11 legge n. 167/2017, cit., nella parte in cui tale disposizione non aveva previsto un obbligo inderogabile e un termine perentorio per la stipula del contratto integrativo a definizione del contenzioso in atto con gli exlettori di madrelingua assunti ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980; 7. il motivo , che ripropone argomentazioni già valutate e disattese nella sentenza rescindente, è infondato per tutte le ragioni ivi esplicitate (v. in particolare il punto 23)cui può farsi richiamo; si è evidenziato, nella pronuncia rescindente, come la questione esegetica prospettata ‒relativa ai rapporti tra la normativa nazionale riguardante il trattamento dei lettori e il diritto UE, sia pure per uno specifico aspetto ‒ non risult erebbe comunque rilevante in questa sede perché ciò che non consente di attribuire ai ricorrenti il trattamento retributivo invocato è la disciplina del giudicato e dei suoi effetti, disciplina che è (invero) di diritto processuale civile e rientra, in quantotale, in una materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale. 8. In conclusione, per le considerazioni indicate, il ricorso dev’essere nel complesso rigettato, con addebito ex art. 91 cod. proc. civ. delle spese di legittimità ‒liquidate in dispositivo ‒ ai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 8.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese gen. al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont